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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 6218 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
c.f. , elettivamente domiciliato in Taranto alla via Polibio n° 75, Parte_1 C.F._1
presso e nello Studio dell'Avv. Fabrizio Del Vecchio c.f. che lo rappresenta e difende giusta C.F._2
mandato in calce al presente atto opponente
CONTRO
p.i. con l'avv. Salvatore Bonfante Controparte_1 P.IVA_1
opposta , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Semeraro Antonella che la Controparte_2
–
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano.
All'esito, dopo che le parti avevano discusso oralmente la causa, questa veniva riservata a termini dell'art. 281sexies e seg. c.p.c. , allo scopo del deposito della sentenza entro trenta giorni.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Emerge pacifica la circostanza che in diversa sede processuale l'opposto abbia ottenuto per il pagamento delle somme rinvenienti da un contratto di finanziamento sottoscritto con l'odierno opponente, in data 30/6/2016, decreto ingiuntivo dalla medesima società
opposta a firma dell'Avv. Nicola Greco contrassegnato dal n.rg 3875/2016.
Ragion per cui emerge per tabulas che il decreto ingiuntivo oggi opposto rappresenta una duplicazione di titolo esecutivo non consentita per legge. La suprema Corte si è espressa in questi termini “ non sussistendo un principio generale che vieti la duplicazione dei titoli esecutivi, il creditore già titolato ha diritto di munirsi,
nei confronti del proprio debitore, di un secondo titolo esecutivo, purché rispetti i limiti posti dal principio di consumazione dell'azione, dal principio secondo cui non è
consentita l'instaurazione di giudizi da cui il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, nonché, infine, dal principio che vieta l'abuso del diritto e del processo (Cass. 21768/19).
Nel caso di specie appare evidente che siano stati superati tali limiti, considerando altresì che l'opposta società era già in possesso di un titolo esecutivo ottenuto a seguito di procedimento monitorio al fine di recuperare il credito rinveniente dallo stesso contratto di finanziamento.
Ne discende l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda ed alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuta , inoltre tale questione preliminare assorbente le eccezioni di merito e di diritto formulate.
Tanto premesso accoglie l'opposizione,
condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da
, così provvede: Parte_1 - accoglie l'opposizione e di conseguenza
- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento delle competenze legali nei confronti dell'opponente con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del valore della causa della somma di €. 1.900,00 comprensiva di esborsi oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Fabrizio
Del Vecchio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto oggi 2 Aprile 2025 .
Il Giudice Unico
dott. ssa Eliana Tazzoli