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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/11/2024, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 7 novembre 2024 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2197/23 RG. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
P_
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 terc.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle rispettive domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir annullare il P_ provvedimento del 16.8.2023 di revoca della pensione VOART in godimento, con condanna dell' al pagamento degli arretrati P_ maturati dalla data della revoca, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di aver ottenuto la liquidazione della pensione VOART l'1.4.2013 (cumulando contributi maturati in varie gestioni), esponeva di aver lavorato per alcuni anni nell'azienda agricola del padre, ER
, svolgendo attività di coltivatrice
[...] diretta e versando i relativi contributi per gli anni 1975 e 1984-1988.
La , nel dare atto di aver ricevuto Pt_1 dall' la comunicazione del 16.8.2023 con P_ cui veniva informata dell'annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo, sosteneva, per gli anni in questione, di aver versato i contributi di coltivatrice diretta avendo svolto l'attività agricola in via esclusiva, ossia giornalmente per svariate ore. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio l' , resistendo alla domanda di cui P_ chiedeva il rigetto.
L'Istituto riferiva che a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale n.
540 del 30/5/2022, per irregolari accrediti
CD/CM presso la d.p. di Bergamo da parte di un gruppo di lavoro regionale, costituito con determinazioni del d.r. nn. Per_2
141 e 255 del 2022 da esperti della materia e coordinato dal Dr. in Persona_3 veste di dirigente audit ed area controlli della d.r. erano emerse diffuse Per_2 irregolarità sulle posizioni della contrizione agricola, attese le anomale movimentazioni negli archivi assicurativi e FASE della DP di Bergamo, a seguito CP_2 dei quali era stato presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica di
Bergamo.
L' aggiungeva che la ricorrente era CP_3 risultata tra le posizioni irregolari emerse durante le indagini: infatti, la stessa aveva ottenuto la prestazione pensionistica
VOART 33055766 con decorrenza 04/2013 - liquidata provvisoriamente il 19/4/2013 e trasformata in definitiva il 23/10/2014- sulla base in particolare della contribuzione agricola autonoma come CD
(coltivatore diretto), versata in relazione al presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1972, 1975 e dal
1984 al 1988, ma il rapporto di lavoro autonomo agricolo che dagli accertamenti era apparso illegittimo per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
L' spiegava che dall'esame del Fascicolo P_
Segnalazione Contributive (denominato FASE ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) della creato il 10/02/2012 e Pt_1 riferito ai contributi dal 01/01/1984 sino al 31/12/1988 risultava inserita l'annotazione che testualmente cita “CTR.
DAL NUCLEO CD DI “. Parte_2
Invece, nel Fase della ricorrente creato il
13/06/2012, riferito ai contributi 01/0/1972 sino al 31/12/1972 nel campo “note” risultava inserita l'annotazione: “CTR.
INSERITI DA EL.NOM”, annotazione, che, però, non era comprovata da alcun supporto documentale allegato.
L'istituto aggiungeva che dalla consultazione dell'archivio di Gestione del
Conto Assicurativo OL (denominato
, procedura che consente di intervenire CP_2 sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli, fino all'anno di competenza 1996 che comunica i dati direttamente all'estratto conto unificato,
c.d. Unex, dal quale poi attingono le procedure di gestione, che verificano ed applicano il diritto alle prestazioni previdenziali) l'inserimento di contribuzione agricola a favore della
, per il periodo relativo all'anno Pt_1
1972, 1975 e dal 1984 al 1988, non era stato effettuato con un “popolamento” automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), ma, manualmente, in data 13/06/2012, per l'anno 1972 e in data 10/02/2012 per gli anni 1975 e dal 1984 al 1988, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di Bergamo, segnalato per presunti fatti costituenti reato alla Procura della
Repubblica a seguito del predetto audit.
Più nello specifico l' chiariva che: - P_ nell'estratto assicurativo di ER
(padre della ricorrente), non
[...] risultavano registrati contributi agricoli personali, essendo, invece, presente solo contribuzione in ambito gestione dipendenti pubblici;
- risultavano caricati su gli CP_2 anni 1972 e 1975, nel nucleo del sig.
[...]
, nato il [...] - cod. Per_4 contribuente 12 582 00 00200250, e gli anni dal 1984 al 1988, nel nucleo del sig.
[...]
, nato nel 1934, cod. contribuente 12 Per_5
582 00 00200185.
Pertanto, i periodi suddetti risultavano registrati in estratto contributivo, non necessariamente a fronte dell'avvenuto versamento di contribuzione da coltivatore diretto e di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, continuava a chiarire l' , il P_ fascicolo aziendale cartaceo (denominato
CD3), disponibile nell'archivio della sede di Bergamo, relativamente al nucleo con codice contribuente 12 582 00 00200250, risultante in e riconducibile alla CP_2 posizione di che aveva Persona_4 cessato il 19/12/1978, non conteneva, comunque, alcun riferimento, né registrazione, o documento, riconducibili alla presenza e relativa iscrizione della ricorrente.
Ugualmente, il fascicolo aziendale cartaceo
(denominato CD3), relativo al nucleo con cod. contribuente 12 582 00 00200185, riconducibile alla posizione di
[...]
, che aveva cessato il 05/7/2022, non Per_5 conteneva alcun riferimento, né registrazione, o documento, riconducibili alla presenza e relativa iscrizione della
. Pt_1
Infine, neppure gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti riferibili alla ricorrente, quale presunta collaboratrice dei nuclei aziendali di
[...]
e di riportavano Per_5 Persona_4 alcun dato, né registrazione, relativamente alla quale componente del relativo Pt_1 nucleo familiare.
L' , in definitiva, chiariva che era P_ stata riscontrata l'assoluta mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi legittimanti la copertura contributiva della ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, avendo trovato ampia conferma le circostanze dedotte dall'istituto a fondamento del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico.
La ha ottenuto la prestazione Pt_1 pensionistica VOART 33055766 con decorrenza
04/2013 sulla base, tra l'altro, della contribuzione agricola autonoma come CD
(coltivatore diretto) versata in relazione ad un presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni 1972, 1975 e dal
1984 al 1988.
Il teste direttore della sede Per_3 P_ di Cremona incaricato degli accertamenti ispettivi per cui è causa, ha riferito che a seguito di una segnalazione su un soggetto andato in pensione con contributi non spettanti in base alla segnalazione anonima sono iniziate delle verifiche durate un anno, nell'ambito delle quali sono emerse irregolarità per contributi in relazione ad accrediti contributivi fatti da un ex dipendente, su 72 posizioni Persona_6
(v. dep. ). Per_3
E' stata quindi incaricata la sede regionale di effettuare degli approfondimenti ed è stato costituito un gruppo di lavoro che ha verificato la documentazione di ogni singolo nominativo, con estensione anche ad altre posizioni movimentate dal medesimo (v. Per_6 dep. ). Per_3
Nell'ambito di queste indagini sono emersi pochi accrediti contributivi legittimi sulle posizioni gestite dal , poiché nella Per_6 maggior parte delle posizioni registrate in archivio FASE (ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) erano stati annotati da dei contributi con Per_6 indicazioni di un numero del nucleo familiare errato, senza alcuna documentazione a corredo (v. dep. ). Per_3
Nell'archivio ARLA (che consente di intervenire sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli) fino al 1982 era possibile per la registrazione dei contributi essere negli elenchi nominativi di categoria CM cosa che avveniva su input del titolare dell'impresa agricola ed a cui seguiva il pagamento dei contributi (v. dep.
). Per_3
Il teste ha quindi riferito che “il Per_6 poteva intervenire sia su FASE sia su ”, CP_2 essendone il principale addetto, ed il numero degli inserimenti fatti dal medesimo
è risultato esponenzialmente superiore Per_6 rispetto alle procedure svolte dai colleghi
(v. dep. ). Per_3
Il “ è stato segnalato alla procura Per_6 della Repubblica, tra l'altro alcuni pensionati hanno reso dichiarazioni molto esplicite, dando conto anche dell'esistenza di un soggetto esterno che operava come
“faccendiere”. E' tutto agli atti della
Procura” (v. dep. ). Per_3
Nel caso in esame la particolarità principale era rappresentata dal fatto che il padre della ricorrente, ER
, “sulla sua posizione contributiva
[...] ha solo contributi da dipendente pubblico, il che significa che questa era la sua attività prevalente. Questa anche nei periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato come coltivatrice diretta. Tutta la posizione assicurativa di Persona_1
è come dipendente pubblico. Quindi
l'attività che la ricorrente dichiara di aver svolto per aiutare il padre, non è stata svolta per aiutarlo nella sua qualità di coltivatore diretto. Persona_1 non può essere considerato coltivatore diretto, non avendo i requisiti di abitualità e prevalenza necessari per l'iscrizione nella categoria. Tra l'altro la ricorrente, nella sua dichiarazione, ha riferito di essersi sorpresa del fatto che il padre le avesse versato dei contributi, il che avvalora l'idea che quella agricola non fosse l'attività prevalente del padre”
(v. dep. ). Per_3
Nel periodo “84-88 nell'archivio FASE risulta annotato in data 10.2.2012 come afferente ad un presunto nucleo di cui sarebbe titolare Parte_2 mentre l'atro periodo 72-75 è riferito ad che non ha nulla a che Persona_7 vedere con il nucleo familiare della ricorrente ed a cui costei neppure ha fatto riferimento nelle dichiarazioni” (v. dep.
[...]
). Per_3
Il teste ha continuato precisando che “il periodo 84-88 nell'archivio , quello di CP_2 registrazione dei contributi, è imputato, anche se l'imputazione è avvenuta simultaneamente a quella del FASE, ad un nucleo a cui era titolare che Persona_5 non ha, dalla documentazione esaminata, alcun rapporto di parentela con la ricorrente, né alcuna annotazione o registrazione di contribuzione a suo favore, il che non poteva essere, mancando il rapporto di parentela. Inoltre, negli elenchi nominativi riferiti ad Persona_5
è indicata come collaboratrice
[...]
che però, rispetto al padre Parte_2 della ricorrente, non ha alcun rapporto di parentela, neppure indirettamente, è solo una omonimia”, che tuttavia non parrebbe casuale, “in quanto l'ex impiegato cercava nuclei con omonimie per creare una parvenza di legittimità” (v. dep. ). Per_3
Dall'esame della documentazione anagrafica è emerso che padre della Persona_1 ricorrente, “aveva una sorella, Parte_2
, ma nata il 1908 o 1909 rispetto
[...] all'altra che era Parte_2 del 1936. La stessa ricorrente nella dichiarazione ha riferito di non conoscerla, come non conosceva (v. dep Persona_5 [...]
). Per_3
Infine, il teste ha concluso affermando che
“la ricorrente, negli anni per cui è causa, non era iscritta in alcun nucleo nominativo od altro, né come collaboratrice di altri, né come titolare di impresa agricola. Non
c'era quindi nessuna contribuzione, né alcun titolo ad averla, né col padre, per i motivi esposti, né con gli altri soggetti” (v. dep.
). Per_3
Neppure la deposizione della sorella ha giovato alla Testimone_1 ricorrente, avendo confermato che il padre
“lavorava in ospedale” e “quando usciva faceva la campagna”, per cui si trattava di un'attività occasionale e di svago, meramente accessoria rispetto a quella principale di pubblico dipendente, l'unica per la quale risulta versata la contribuzione.
La teste ha offerto una descrizione piuttosto vaga dell'attività svolta nei campi dalla sorella, senza riuscire a definirla come prevalente, ma soprattutto ha riferito che la ricorrente rimase presso la casa dei genitori solo un paio d'anni, quindi per un periodo ben più ridotto rispetto a quello per il quale risultavano accrediti contributivi.
Quanto invece all' Per_5 Testimone_1 ha confermato l'insussistenza di vincoli di parentela, elemento imprescindibile per far valere la contribuzione da coltivatore diretto (contribuzione in ogni caso non versata da alcuno), riferendo che costui era amico del padre ed aveva la moglie con lo stesso loro cognome, senza Pt_1 tuttavia legami di parentela (v. dep.
[...]
). Tes_2
In definitiva, deve concludersi per la legittimità della revoca del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accredito della contribuzione agricola.
Deve infine escludersi che la ricorrente fosse all'oscuro della situazione di illegittimità in virtù della quale ha potuto beneficiare, per anni, del trattamento pensionistico, essendole certamente noto che il padre, per professione, non era titolare di azienda agricola e quindi non poteva essere considerato coltivatore diretto e di conseguenza neppure lei.
La , parimenti, era consapevole di Pt_1 non aver provveduto, in prima persona, al versamento di alcuna contribuzione.
Inoltre, è prassi, prima di presentare domanda di pensione richiedere uno o più estratti contributivi al fine di verificare il possesso della contribuzione necessaria, per cui la non può non essersi Pt_1 avveduta del fatto che risultavano accrediti contributivi in anni nei quali non aveva svolto alcuna attività lavorativa di tipo agricolo, né aveva versato la relativa contribuzione.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2197/23 R.G.:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna alla Parte_1
refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 7 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini