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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 19/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109924728000 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO n. 07176202300005055000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5343/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7233/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 27, depositata in cancelleria in data
08.05.2024, con cui era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate
CO avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005055000, di cui chiedeva l'annullamento limitatamente alla cartella n 07120220109924728000 dell'importo di € 3.928,91, relativo a somme richieste a titolo di IRPEF e addizionali anno 2018.
La ricorrente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
per intervenuta prescrizione delle somme richieste anche a titolo di sanzioni ed interessi;
il difetto di motivazione dell'atto anche in punto di calcolo degli interessi;
la carenza di prova dell'esecutività del ruolo.
La Corte di primo grado aveva rigettato tutti i motivi di ricorso, con condanna al pagamento delle spese, rilevando in particolare che l'Agenzia CO aveva provato la regolare notifica della cartella esattoriale sottostante a mani di familiare convivente in data 13-2-2023.
L'appellante insisteva sui motivi di impugnazione proposti in primo grado eccependo la nullità della notifica effettuata a mani di familiare convivente senza il prescritto invio della raccomandata informativa e la preventiva verifica della qualità del soggetto a cui era stato consegnato l'atto; chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia CO di Napoli si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
è stata preceduta dalla regolare notifica della cartella che ne costituiva l'atto presupposto, avvenuta tempestivamente rispetto alla prescrizione decennale in data 13-2-2023, a mani di familiare (nipote) dichiaratosi convivente presso il corretto indirizzo del destinatario dell'atto.
Nel caso in esame, in presenza di una notifica effettuata dal messo notificatore a mezzo posta, e non a mezzo posta ordinaria, trova applicazione il regime di notificazione relativo agli atti tributari di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) con l'inserimento della lettera b-bis), ha stabilito che ogniqualvolta il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, l'agente notificatore
“consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso” e che “Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”
L'Agenzia ha esibito la prova dell'emissione dell'avviso cd. CAN (comunicazione avvenuta notifica), ed anche quella dell'avvenuta spedizione di tale comunicazione, senza che sia necessaria la produzione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento in quanto nell'ipotesi di consegna a familiare convivente, a differenza che in quella della irreperibilità relativa, è prescritto l'invio di una raccomandata semplice senza avviso di ricevimento.
Quanto alla regolarità di tale notifica si ricorda poi che “in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.”
( Cass. Sez. 3, n. 32575 del 14/12/2024).
Costituisce infatti orientamento risalente e consolidato che una volta che nel luogo indicato dal notificante l'ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (vedi Cass. Sez. 5, n. 6953 del 27/03/2006).
Si osserva infine che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale
è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (tra le tante, vedi, Cass. Sez. 1, n. 24852 del 22/11/2006; Sez. 6 - 2, n. 705 del 16/01/2015; Sez. 5, n. 14574 del 06/06/2018); ne consegue che il destinatario che intenda contestare che il familiare abbia reso all'agente postale la dichiarazione di convivenza ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto.
A fronte della prova della regolare notifica dell'atto presupposto risultano ormai precluse tutte quelle contestazioni attinenti al merito della pretesa, quali la prescrizione, in ogni caso non decorsa trattandosi di imposte sui redditi soggette a prescrizione decennale, ed il corretto calcolo degli interessi che andavano fatte valere impugnando tempestivamente quell'atto.
Si ricorda che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto successivo per dolersi di vizi inerenti alla cartella esattoriale già notificata e non opposta nei termini. (Vedi Cass. n. 13102 del 2017;
Cass. n. 21082 del 2011).
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO LE, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 19/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220109924728000 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO n. 07176202300005055000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5343/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 6-12-24, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 7233/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 27, depositata in cancelleria in data
08.05.2024, con cui era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate
CO avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005055000, di cui chiedeva l'annullamento limitatamente alla cartella n 07120220109924728000 dell'importo di € 3.928,91, relativo a somme richieste a titolo di IRPEF e addizionali anno 2018.
La ricorrente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
per intervenuta prescrizione delle somme richieste anche a titolo di sanzioni ed interessi;
il difetto di motivazione dell'atto anche in punto di calcolo degli interessi;
la carenza di prova dell'esecutività del ruolo.
La Corte di primo grado aveva rigettato tutti i motivi di ricorso, con condanna al pagamento delle spese, rilevando in particolare che l'Agenzia CO aveva provato la regolare notifica della cartella esattoriale sottostante a mani di familiare convivente in data 13-2-2023.
L'appellante insisteva sui motivi di impugnazione proposti in primo grado eccependo la nullità della notifica effettuata a mani di familiare convivente senza il prescritto invio della raccomandata informativa e la preventiva verifica della qualità del soggetto a cui era stato consegnato l'atto; chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia CO di Napoli si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
è stata preceduta dalla regolare notifica della cartella che ne costituiva l'atto presupposto, avvenuta tempestivamente rispetto alla prescrizione decennale in data 13-2-2023, a mani di familiare (nipote) dichiaratosi convivente presso il corretto indirizzo del destinatario dell'atto.
Nel caso in esame, in presenza di una notifica effettuata dal messo notificatore a mezzo posta, e non a mezzo posta ordinaria, trova applicazione il regime di notificazione relativo agli atti tributari di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) con l'inserimento della lettera b-bis), ha stabilito che ogniqualvolta il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, l'agente notificatore
“consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso” e che “Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”
L'Agenzia ha esibito la prova dell'emissione dell'avviso cd. CAN (comunicazione avvenuta notifica), ed anche quella dell'avvenuta spedizione di tale comunicazione, senza che sia necessaria la produzione in giudizio anche dell'avviso di ricevimento in quanto nell'ipotesi di consegna a familiare convivente, a differenza che in quella della irreperibilità relativa, è prescritto l'invio di una raccomandata semplice senza avviso di ricevimento.
Quanto alla regolarità di tale notifica si ricorda poi che “in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.”
( Cass. Sez. 3, n. 32575 del 14/12/2024).
Costituisce infatti orientamento risalente e consolidato che una volta che nel luogo indicato dal notificante l'ufficiale giudiziario rinvenga una persona che si dichiari convivente col destinatario, non spetta all'ufficiale giudiziario svolgere ricerche su tale dichiarato rapporto di convivenza. Grava, piuttosto, su chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario: prova che va data dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (vedi Cass. Sez. 5, n. 6953 del 27/03/2006).
Si osserva infine che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale
è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (tra le tante, vedi, Cass. Sez. 1, n. 24852 del 22/11/2006; Sez. 6 - 2, n. 705 del 16/01/2015; Sez. 5, n. 14574 del 06/06/2018); ne consegue che il destinatario che intenda contestare che il familiare abbia reso all'agente postale la dichiarazione di convivenza ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto.
A fronte della prova della regolare notifica dell'atto presupposto risultano ormai precluse tutte quelle contestazioni attinenti al merito della pretesa, quali la prescrizione, in ogni caso non decorsa trattandosi di imposte sui redditi soggette a prescrizione decennale, ed il corretto calcolo degli interessi che andavano fatte valere impugnando tempestivamente quell'atto.
Si ricorda che in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto successivo per dolersi di vizi inerenti alla cartella esattoriale già notificata e non opposta nei termini. (Vedi Cass. n. 13102 del 2017;
Cass. n. 21082 del 2011).
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in € 1.500,00 oltre accessori come per legge