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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI IE, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. D. A. Beretta;
Parte_1
e
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_1 con l'Avv. Serafino e con l'Avv. Rovello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1
ricorrente quale docente precaria con contratti di supplenza sino al 30 giugno ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2021/22 e 2022/23; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente precaria con contratti di supplenza sino al 30 giugno dopo il terzo anno di servizio a godere dei giorni di ferie calcolati in base a 32 giorni di ferie su base annuale;
per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente a tale titolo la somma di Euro
6.513,80 o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Nel corso del giudizio il ricorrente, alla luce delle domande di ferie della ricorrente allegate dal resistente, ha precisato la domanda chiedendo la condanna del CP_1 CP_1
resistente al versamento della minor somma di Euro 5.994,60.
Le domande del ricorrente così come precisate sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.La ha lavorato in favore del resistente in forza di una serie di Pt_1 CP_1
contratti a termine dal 20.09.2018 al 30.06.2019, dal 20.09.2019 al 30.06.2020, dal
9.09.2021 al 30.06.2022 e dal 12.09.2022 al 30.06.2023 .
La ricorrente rileva di aver diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati.
L'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma sia stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268).
Inoltre va osservato che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che “ il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma
8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Dal combinato delle disposizioni citate discende che i docenti a tempo indeterminato e determinato debbono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e possono fruire anche di sei giorni di ferie nel restante periodo dell'anno, laddove possano essere sostituiti. Indipendentemente dalla differenza fra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente
(nel periodo di sospensione delle lezioni) e facoltativamente (altri periodi), che riguarda il regime autorizzatorio del congedo, come evidenziato in ricorso, ai soli docenti a tempo determinato spetta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni risultanti dalla sottrazione tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti nel corso dell'anno, sia quelli fruibili obbligatoriamente, sia quelli fruibili in via facoltativa.
A tal proposito l'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 dello stesso CCNL, prevede quanto segue: “8. Le ferie …. devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
La stessa regolamentazione del regime delle ferie si trova nell'art. art. 95, comma 9, del
CCNL del 18 gennaio 2024.
In tale quadro normativo la Suprema Corte ha statuito recentemente ( cfr. ordinanza n.
16715 del 17/06/2024) che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.”
2.Inoltre la Suprema Corte, con riferimento allo status del docente nel periodo di sospensione delle lezioni, ha precisato quanto segue ( ex plurimis, Sezione Lavoro, sentenza 29/10/2020, n. 23934): “ …. La disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
… d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”.
Deve dunque concludersi che il docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, laddove non sia collocato in ferie, a seguito di apposita richiesta al
Dirigente scolastico, va considerato a disposizione dell'istituzione scolastica o comunque impegnato nello svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento anche in periodi in cui non sono programmate attività di docenza ovvero attività deliberate dalla scuola che richiedono la presenza fisica del docente a scuola.
Il diritto alla remunerazione dell'attività didattica funzionale all'insegnamento durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni discende, peraltro, anche dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_1
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_1
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati "periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente
"periodi di riposo".
Ciò che rende tale disparità di trattamento censurabile è l'identità sostanziale delle prestazioni richieste ad entrambe le categorie di docenti durante la sospensione delle lezioni. In entrambi i casi, i docenti sia a tempo determinato che indeterminato non sono fisicamente presenti a scuola: in entrambi i casi, i docenti sono contrattualmente impegnati per le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL. e rimangono in un regime di "messa a disposizione" a favore del Controparte_1
Questa disparità di trattamento, dunque, non trova alcuna giustificazione oggettiva nelle prestazioni effettivamente rese, né nelle responsabilità assegnate, né nella qualificazione professionale, costituendo una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
Risulta, quindi, ulteriormente comprovato il diritto alla remunerazione dell'«attività didattica» svolta nei periodi di sospensione delle lezioni poiché “la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 ). Il principio di Persona_1 CP_2
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato» (così: Cass. sez. un., 20/07/2022, n. 22726).
Quando si tratta di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il docente precario, se non richiede di fruire delle ferie maturate durante il periodo di sospensione delle lezioni, perderà il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva solo se il datore di lavoro dimostra di averlo inutilmente invitato a fruirne con comunicazione scritta, specifica e ad personam, con espresso avviso della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Il non ha offerto la prova di avere invitato formalmente il Controparte_1
lavoratore a godere delle ferie;
di averlo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte e del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
A tal proposito non possono certamente assumere il significato di comunicazione idonea le comunicazioni generiche che il dirigente scolastico ha rivolto a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, di richiedere le ferie. In queste comunicazioni generiche, infatti, manca l'elemento ritenuto essenziale dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ossia l'avviso che se l'insegnante non fruisce delle ferie queste andranno irrimediabilmente perse e con esse anche il diritto a percepire l'indennità sostitutiva.
3.In relazione all'ammontare complessivo del numero di giorni di ferie da riconoscere in favore della ricorrente, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, poi trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.06.99 ha sancito il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
Al contempo la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo posto a carico degli stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato comparabile sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto (Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent.
7.11.16 n. 22558).
Nel caso di specie occorre garantire la parità di trattamento tra la ricorrente ed i lavoratori
“comparabili” assunti a tempo indeterminato.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che per “condizioni di impiego” si intendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e quindi anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato;
che la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia qualificato come “non di ruolo” non è sufficiente a giusitificare una diversità di trattamento e che la clausola 4 citata, in quanto precisa ed incondizionata impone la disapplicazione del diritto interno confliggente in toto, ivi comprese le disposizioni dei CCNL che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine.
In diverse occasioni la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo cittadino di fronte al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che esso attribuisce, disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGE, 15.04.08, C-268/06 Impact); che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo per cui la riserva in materia di retribuzioni “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (CGE, 19.09.07, C-307/05 Per_1
); che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del
[...]
lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGE, 9.07.15, C- 177/14
Regojo Dans); che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGE, 7.03.13, C-393/11 . Pt_2
Un lavoratore assunto a tempo indeterminato dopo il terzo anno di servizio si vede riconosciuto il diritto a godere di 32 giorni di ferie mentre il docente a tempo determinato nonostante l'anzianità maturata possa anche essere superiore può godere sempre e solo di 30 giorni di ferie. E' di tutta evidenza come ciò sia in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia. Nel caso di specie dopo i due anni di servizio prestati sino al 30 giugno (2018/19 e 2019/20), la ricorrente ha prestato servizio con contratto al 31 agosto
(2020/21) e, quindi, ha raggiunto i tre anni di anzianità prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/22.
Pertanto nell'anno scolastico 2021/22 deve esserle riconosciuto alla ricorrente il diritto a godere di 32 giorni di ferie: in sostanza i giorni di ferie maturati con contratto sino al 30 giugno devono essere parametrati su 32 giorni di ferie e non su 30.
La domanda dunque va accolta così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate stante i mancato accoglimento integrale d ella domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, UI IE, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 17.01.2025, nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute con riferimento agli anni scolastici indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il resistente e corrispondere in favore della ricorrente la somma lorda CP_1 di € 5.994,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente di 4/5 delle CP_1 spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 3.500,00, con compensazione del residuo 1/5, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. D.A. Beretta dichiaratosi anticipatario.
Milano, 1.07.2025 Il Giudice
( UI IE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI IE, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. D. A. Beretta;
Parte_1
e
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_1 con l'Avv. Serafino e con l'Avv. Rovello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025 l'istante ha convenuto in giudizio il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1
ricorrente quale docente precaria con contratti di supplenza sino al 30 giugno ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2021/22 e 2022/23; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente quale docente precaria con contratti di supplenza sino al 30 giugno dopo il terzo anno di servizio a godere dei giorni di ferie calcolati in base a 32 giorni di ferie su base annuale;
per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente a tale titolo la somma di Euro
6.513,80 o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Nel corso del giudizio il ricorrente, alla luce delle domande di ferie della ricorrente allegate dal resistente, ha precisato la domanda chiedendo la condanna del CP_1 CP_1
resistente al versamento della minor somma di Euro 5.994,60.
Le domande del ricorrente così come precisate sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.La ha lavorato in favore del resistente in forza di una serie di Pt_1 CP_1
contratti a termine dal 20.09.2018 al 30.06.2019, dal 20.09.2019 al 30.06.2020, dal
9.09.2021 al 30.06.2022 e dal 12.09.2022 al 30.06.2023 .
La ricorrente rileva di aver diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici indicati.
L'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così dispone: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la norma sia stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268).
Inoltre va osservato che l'art. 1, commi da 54 e 56, Legge 22/2012 ha disposto che “ il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma
8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Dal combinato delle disposizioni citate discende che i docenti a tempo indeterminato e determinato debbono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e possono fruire anche di sei giorni di ferie nel restante periodo dell'anno, laddove possano essere sostituiti. Indipendentemente dalla differenza fra giorni di ferie fruibili obbligatoriamente
(nel periodo di sospensione delle lezioni) e facoltativamente (altri periodi), che riguarda il regime autorizzatorio del congedo, come evidenziato in ricorso, ai soli docenti a tempo determinato spetta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni risultanti dalla sottrazione tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti nel corso dell'anno, sia quelli fruibili obbligatoriamente, sia quelli fruibili in via facoltativa.
A tal proposito l'art. 13, commi 8, 9, del CCNL 2006-2018, applicabile anche al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 dello stesso CCNL, prevede quanto segue: “8. Le ferie …. devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
La stessa regolamentazione del regime delle ferie si trova nell'art. art. 95, comma 9, del
CCNL del 18 gennaio 2024.
In tale quadro normativo la Suprema Corte ha statuito recentemente ( cfr. ordinanza n.
16715 del 17/06/2024) che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche.”
2.Inoltre la Suprema Corte, con riferimento allo status del docente nel periodo di sospensione delle lezioni, ha precisato quanto segue ( ex plurimis, Sezione Lavoro, sentenza 29/10/2020, n. 23934): “ …. La disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pure in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;
… d'altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie”.
Deve dunque concludersi che il docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, laddove non sia collocato in ferie, a seguito di apposita richiesta al
Dirigente scolastico, va considerato a disposizione dell'istituzione scolastica o comunque impegnato nello svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento anche in periodi in cui non sono programmate attività di docenza ovvero attività deliberate dalla scuola che richiedono la presenza fisica del docente a scuola.
Il diritto alla remunerazione dell'attività didattica funzionale all'insegnamento durante tutti i periodi di sospensione delle lezioni discende, peraltro, anche dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_1
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_1
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati "periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente
"periodi di riposo".
Ciò che rende tale disparità di trattamento censurabile è l'identità sostanziale delle prestazioni richieste ad entrambe le categorie di docenti durante la sospensione delle lezioni. In entrambi i casi, i docenti sia a tempo determinato che indeterminato non sono fisicamente presenti a scuola: in entrambi i casi, i docenti sono contrattualmente impegnati per le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL. e rimangono in un regime di "messa a disposizione" a favore del Controparte_1
Questa disparità di trattamento, dunque, non trova alcuna giustificazione oggettiva nelle prestazioni effettivamente rese, né nelle responsabilità assegnate, né nella qualificazione professionale, costituendo una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
Risulta, quindi, ulteriormente comprovato il diritto alla remunerazione dell'«attività didattica» svolta nei periodi di sospensione delle lezioni poiché “la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 ). Il principio di Persona_1 CP_2
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato» (così: Cass. sez. un., 20/07/2022, n. 22726).
Quando si tratta di docenti assunti a tempo determinato, spetta alla parte datoriale dimostrare di aver posto il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, diversamente operando il disposto dell'art. 5 comma 8 del DL n. 92 del 2012, e relativa legge di conversione, che consente la monetizzazione delle ferie e dunque la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il docente precario, se non richiede di fruire delle ferie maturate durante il periodo di sospensione delle lezioni, perderà il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva solo se il datore di lavoro dimostra di averlo inutilmente invitato a fruirne con comunicazione scritta, specifica e ad personam, con espresso avviso della perdita, in caso di mancata fruizione, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Il non ha offerto la prova di avere invitato formalmente il Controparte_1
lavoratore a godere delle ferie;
di averlo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte e del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
A tal proposito non possono certamente assumere il significato di comunicazione idonea le comunicazioni generiche che il dirigente scolastico ha rivolto a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, di richiedere le ferie. In queste comunicazioni generiche, infatti, manca l'elemento ritenuto essenziale dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ossia l'avviso che se l'insegnante non fruisce delle ferie queste andranno irrimediabilmente perse e con esse anche il diritto a percepire l'indennità sostitutiva.
3.In relazione all'ammontare complessivo del numero di giorni di ferie da riconoscere in favore della ricorrente, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, poi trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.06.99 ha sancito il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
Al contempo la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo posto a carico degli stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato comparabile sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto (Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent.
7.11.16 n. 22558).
Nel caso di specie occorre garantire la parità di trattamento tra la ricorrente ed i lavoratori
“comparabili” assunti a tempo indeterminato.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che per “condizioni di impiego” si intendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e quindi anche gli scatti di anzianità riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato;
che la mera circostanza che un impiego nel settore pubblico sia qualificato come “non di ruolo” non è sufficiente a giusitificare una diversità di trattamento e che la clausola 4 citata, in quanto precisa ed incondizionata impone la disapplicazione del diritto interno confliggente in toto, ivi comprese le disposizioni dei CCNL che escludono per gli assunti a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine.
In diverse occasioni la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo cittadino di fronte al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che esso attribuisce, disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGE, 15.04.08, C-268/06 Impact); che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo per cui la riserva in materia di retribuzioni “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (CGE, 19.09.07, C-307/05 Per_1
); che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del
[...]
lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGE, 9.07.15, C- 177/14
Regojo Dans); che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGE, 7.03.13, C-393/11 . Pt_2
Un lavoratore assunto a tempo indeterminato dopo il terzo anno di servizio si vede riconosciuto il diritto a godere di 32 giorni di ferie mentre il docente a tempo determinato nonostante l'anzianità maturata possa anche essere superiore può godere sempre e solo di 30 giorni di ferie. E' di tutta evidenza come ciò sia in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia. Nel caso di specie dopo i due anni di servizio prestati sino al 30 giugno (2018/19 e 2019/20), la ricorrente ha prestato servizio con contratto al 31 agosto
(2020/21) e, quindi, ha raggiunto i tre anni di anzianità prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/22.
Pertanto nell'anno scolastico 2021/22 deve esserle riconosciuto alla ricorrente il diritto a godere di 32 giorni di ferie: in sostanza i giorni di ferie maturati con contratto sino al 30 giugno devono essere parametrati su 32 giorni di ferie e non su 30.
La domanda dunque va accolta così come precisato nel dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate stante i mancato accoglimento integrale d ella domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, UI IE, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato in data 17.01.2025, nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute con riferimento agli anni scolastici indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il resistente e corrispondere in favore della ricorrente la somma lorda CP_1 di € 5.994,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente di 4/5 delle CP_1 spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 3.500,00, con compensazione del residuo 1/5, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. D.A. Beretta dichiaratosi anticipatario.
Milano, 1.07.2025 Il Giudice
( UI IE)