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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'AN , all'udienza del 11 dicembre 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3822/2025 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo , dall' avv. Antonella Venturiello presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Paolo De Granita n. 14
Ricorrente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove CP_2 che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 per notar
[...] in Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.6.25 la ricorrente in epigrafe rappresenta che con missiva notificata in data 17.9.2024 l' le comunicava che nel periodo ricompreso tra la data del 15.6.2024 e quella CP_2 del 9.8.2024 le sarebbero state corrisposte somme a titolo di indennità AS non spettante per rioccupazione in pendenza del termine di carenza e ciò per l'importo pari ad euro € 2.044,25.
Affermava di aver presentato domanda per beneficiare dell'indennità di disoccupazione naspi in data
12/06/2024 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 07/06/2024; che con
CP_ comunicazione tramite il modello AS-com del 19.06.2024 comunicava all' di aver prestato
CP_ attività lavorativa dal 14/06/2024 al 14/06/2024; che l' a tale comunicazione non dava alcun seguito , ma provvedeva alla liquidazione del trattamento previdenziale richiesto;
che
CP_ successivamente in data 12/09/2024 la ricorrente comunicava all' di prestare attività lavorativa dall'11/09/2024 al 30/06/2025; che con provvedimento del 17.09.2024 l' richiedeva alla CP_2 ricorrente la ripetizione delle somme per un importo di € 2.044,35, corrisposte a titolo di NASpI per il periodo dal 15/06/2024 al 09/08/2024, in quanto ritenute non spettanti per rioccupazione in pendenza del termine di carenza;
La ricorrente sosteneva di non essere tenuta alla restituzione di tale importo ritenuto irripetibile in quanto imputabile ad un errore commesso dall' e pertanto CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni :
CP_ 1) accertare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito emesso dall' e per l'effetto dichiarare che le somme corrisposte per l'indennità di disoccupazione (NASpI) dal
15/06/2024 al 09/08/2024 non sono ripetibili;
CP_ 2) Annullare ogni provvedimento di recupero emesso dall'
3) Condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l' insistendo per la legittimità dell'azione di recupero posta in essere in quanto la ricorrente sarebbe decaduta dalla prestazione
AS per effetto della rioccupazione durante il periodo di carenza senza che fosse stato comunicato il reddito presunto . Concludeva quindi per il rigetto della domanda con rivalsa delle spese di lite .
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
***********
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Va chiarito tuttavia che tale conclusione prescinde dai profili di illegittimità denunciati in ricorso perché non attinenti alla materia oggetto del contendere .
La ricorrente , infatti ,invoca a fondamento della propria domanda il disposto dell'art. 52 l.88/1989.
La disposizione dettata in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite , dall'art. 52 , secondo comma , legge 9 marzo 1989 n. 88 , ha infatti natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica . Essa concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale e , pertanto , è inapplicabile nel caso di recupero della indennità di disoccupazione ( Cass. n.3488/2003; Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
Ciò non toglie che , nella specie , si appalesi comunque illegittima la richiesta , da parte dell' , CP_2 di restituzione delle somme corrisposte a titolo di AS :
E' vero , come sostiene l' , che esiste un periodo di carenza , vale a dire un periodo di vacatio CP_2
, in cui si presume che , a seguito della perdita del lavoro , non sia ancora insorto lo stato di bisogno che giustifica la corresponsione del trattamento previdenziale . Questo periodo viene stabilito in otto giorni , nel senso che , se la domanda di AS è presentata entro otto giorni dal licenziamento , la prestazione viene percepita a partire dall'ottavo giorno . La ratio sottesa all'istituto non consente di per sé la rioccupazione del lavoratore , nel senso che nu nuovo contratto di lavoro eliderebbe lo stato di bisogno con conseguente mancata titolarità della AS . Pertanto , in caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso l'assicurato non può accedere alla prestazione AS , ma solo presentare una nuova domanda in caso di cessazione del “ nuovo” rapporto di lavoro .
Quanto detto , tuttavia , , deve raccordarsi con la disciplina ex art. l'articolo 9, comma 3 del D.lgs. n.
22/2015 che riconosce al lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, la possibilità di accedere alla prestazione in caso di cessazione da uno dei rapporti in essere,
a condizione che ne comunichi il reddito annuo presunto nei termini legislativamente previsti. Tale disciplina, al fine di non creare disparità di trattamento, si estende anche al lavoratore che cessa dall'unico rapporto di lavoro di cui era titolare ma che si rioccupa nel periodo di carenza o di preavviso, sempre a condizione che l'assicurato abbia effettuato la comunicazione del reddito annuo presunto derivante dal rapporto di lavoro di cui è divenuto titolare nei termini decadenziali di cui al citato Dlgs 22/2015.
Se dunque il lavoratore trova un nuovo lavoro subordinato nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di durata pari o inferiore a sei mesi, con un reddito annuo, presunto, superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, la AS non è dovuta, ma va valutato l'eventuale diritto all'indennità in relazione alla nuova occupazione.
Se trova un nuovo lavoro nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinato, ma con un reddito annuo, presunto, inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale la AS spetta, decorso il periodo di carenza o di preavviso: l'indennità viene, però, ridotta in misura pari all'80% del nuovo reddito.
Orbene, nella specie ciò che viene contestato alla ricorrente è che la stessa non avrebbe provveduto a comunicare il reddito presunto nonostante la rioccupazione avvenuta nel periodo di carenza . Ma se questo è vero , in linea di principio , nel caso concreto può affermarsi che l'omissione commessa dalla ricorrente non sia tale da determinare la perdita del beneficio previdenziale .
La ricorrente , infatti , correttamente e tempestivamente ha comunicato all' il rapporto di lavoro CP_2 della durata di un solo giorno instaurato il 14 giugno 2024 . Pertanto , non è a parlare di reddito presunto , in quanto , al momento della comunicazione all' il rapporto, della durata di un solo CP_2 giorno , era iniziato , ma si era anche concluso . Ne consegue che l' era già in possesso dei CP_2 dati relativi all'attività lavorativa svolta dal ricorrente in quanto la nuova occupazione è stata comunicata automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto e , nella comunicazione di assunzione , è stata indicata dal datore di lavoro anche la retribuzione corrisposta .
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la recente sentenza numero 11659 del 30 aprile
2024, ha espresso infatti importanti princìpi in merito alla spettanza dell'indennità mensile di disoccupazione affermando che , se è vero che l fattispecie soggiace alla disciplina generale dell'indebito prevista dall'articolo 2033 del codice civile , ciò non di meno essa ha fornito alcune coordinate ermeneutiche al giudice del rinvio, precisando che lo stesso “…dovrà ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita…”, considerando che “…il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e che la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela
e si connoti, in modo pregnante, come abusiva…”.
Sicché, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti, fra cui “…il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita,
s'instaura…”.E ciò in quanto “…la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale…”.
Ebbene , proprio alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte , si può affermare che , nella specie
, vada tutelato il legittimo affidamento della ricorrente che correttamente ha comunicato all' CP_2 il rapporto di lavoro della durata di un solo giorno instaurato nel periodo di carenza confidando nella comunicazione , da parte del datore di lavoro , del retribuzione corrisposta per tale giorno di lavoro
. Appare utile in proposito riportare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8/2023:” …. si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale. Rispetto a tali coordinate generali, è doveroso, in primo luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo.
Il diritto vivente ha da tempo estrapolato dall'art. 1337 cod. civ., riferito alla tutela dell'affidamento rispetto alla conclusione di un contratto o rispetto al perfezionamento di un contratto non invalido né affetto da un vizio cosiddetto incompleto, un possibile modello generale di tutela dell'affidamento legittimo. Nondimeno questo – a seconda delle tipologie di conflitti – opera sulla base di processi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale. Dalla citata norma, che valorizza tanto la relazione fra i soggetti implicati quanto le circostanze concrete, la giurisprudenza ha, di volta in volta, ricavato, nell'ambito di particolari contesti, i presupposti che consentono di ravvisare affidamenti meritevoli di tutela: ad esempio, quello alla legittimità e alla correttezza di un provvedimento emanato da una pubblica amministrazione (ex multis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 gennaio 2021, n. 615 e 13 maggio 2019, n. 12635), così come l'affidamento riferito alla esattezza e alla correttezza di informazioni fornite da soggetti che spendono una particolare professionalità (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 dicembre
2019, n. 32026 e sezione terza civile, sentenza 28 febbraio 2012, n. 3003)…. Deve allora ritenersi che proprio l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla
Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata. In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
E proprio la valorizzazione della buona fede oggettiva impone l'accoglimento della domanda oggi proposta dalla signora che , come abbiamo detto , ha fatto affidamento sulla legittima Pt_1 percezione della indennità AS che le veniva corrisposta dall' nonostante essa avesse CP_2 provveduto a comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo di carenza .
Nella valutazione del caso concreto va considerato il perdurare dell'attribuzione nel tempo , l'importo delle somme richieste , le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligata , il correlato impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dell'accipiens, il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura.
Nel momento in cui la verifica ex fide bona rivela, come nel caso di specie , un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può che concludere per la irripetibilità della somme corrisposte a titolo di indennità AS per il periodo dal 15 giugno 2024 al 9 agosto 2024 .
Le spese del giudizio , in considerazione della infondatezza dei motivi di doglianza sollevati in ricorso
, restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e , per l'effetto ,dichiara non ripetibili le somme corrisposte alla ricorrente a titolo di indennità AS per il periodo dal 15.6.2024 al 9.8.2024 ; compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 11 dicembre 2025
Il Giudice
.D'AN
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'AN , all'udienza del 11 dicembre 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3822/2025 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo , dall' avv. Antonella Venturiello presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Paolo De Granita n. 14
Ricorrente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove CP_2 che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 per notar
[...] in Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.6.25 la ricorrente in epigrafe rappresenta che con missiva notificata in data 17.9.2024 l' le comunicava che nel periodo ricompreso tra la data del 15.6.2024 e quella CP_2 del 9.8.2024 le sarebbero state corrisposte somme a titolo di indennità AS non spettante per rioccupazione in pendenza del termine di carenza e ciò per l'importo pari ad euro € 2.044,25.
Affermava di aver presentato domanda per beneficiare dell'indennità di disoccupazione naspi in data
12/06/2024 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 07/06/2024; che con
CP_ comunicazione tramite il modello AS-com del 19.06.2024 comunicava all' di aver prestato
CP_ attività lavorativa dal 14/06/2024 al 14/06/2024; che l' a tale comunicazione non dava alcun seguito , ma provvedeva alla liquidazione del trattamento previdenziale richiesto;
che
CP_ successivamente in data 12/09/2024 la ricorrente comunicava all' di prestare attività lavorativa dall'11/09/2024 al 30/06/2025; che con provvedimento del 17.09.2024 l' richiedeva alla CP_2 ricorrente la ripetizione delle somme per un importo di € 2.044,35, corrisposte a titolo di NASpI per il periodo dal 15/06/2024 al 09/08/2024, in quanto ritenute non spettanti per rioccupazione in pendenza del termine di carenza;
La ricorrente sosteneva di non essere tenuta alla restituzione di tale importo ritenuto irripetibile in quanto imputabile ad un errore commesso dall' e pertanto CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni :
CP_ 1) accertare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito emesso dall' e per l'effetto dichiarare che le somme corrisposte per l'indennità di disoccupazione (NASpI) dal
15/06/2024 al 09/08/2024 non sono ripetibili;
CP_ 2) Annullare ogni provvedimento di recupero emesso dall'
3) Condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l' insistendo per la legittimità dell'azione di recupero posta in essere in quanto la ricorrente sarebbe decaduta dalla prestazione
AS per effetto della rioccupazione durante il periodo di carenza senza che fosse stato comunicato il reddito presunto . Concludeva quindi per il rigetto della domanda con rivalsa delle spese di lite .
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Va chiarito tuttavia che tale conclusione prescinde dai profili di illegittimità denunciati in ricorso perché non attinenti alla materia oggetto del contendere .
La ricorrente , infatti ,invoca a fondamento della propria domanda il disposto dell'art. 52 l.88/1989.
La disposizione dettata in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite , dall'art. 52 , secondo comma , legge 9 marzo 1989 n. 88 , ha infatti natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica . Essa concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale e , pertanto , è inapplicabile nel caso di recupero della indennità di disoccupazione ( Cass. n.3488/2003; Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
Ciò non toglie che , nella specie , si appalesi comunque illegittima la richiesta , da parte dell' , CP_2 di restituzione delle somme corrisposte a titolo di AS :
E' vero , come sostiene l' , che esiste un periodo di carenza , vale a dire un periodo di vacatio CP_2
, in cui si presume che , a seguito della perdita del lavoro , non sia ancora insorto lo stato di bisogno che giustifica la corresponsione del trattamento previdenziale . Questo periodo viene stabilito in otto giorni , nel senso che , se la domanda di AS è presentata entro otto giorni dal licenziamento , la prestazione viene percepita a partire dall'ottavo giorno . La ratio sottesa all'istituto non consente di per sé la rioccupazione del lavoratore , nel senso che nu nuovo contratto di lavoro eliderebbe lo stato di bisogno con conseguente mancata titolarità della AS . Pertanto , in caso di rioccupazione nel periodo di carenza o di preavviso l'assicurato non può accedere alla prestazione AS , ma solo presentare una nuova domanda in caso di cessazione del “ nuovo” rapporto di lavoro .
Quanto detto , tuttavia , , deve raccordarsi con la disciplina ex art. l'articolo 9, comma 3 del D.lgs. n.
22/2015 che riconosce al lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, la possibilità di accedere alla prestazione in caso di cessazione da uno dei rapporti in essere,
a condizione che ne comunichi il reddito annuo presunto nei termini legislativamente previsti. Tale disciplina, al fine di non creare disparità di trattamento, si estende anche al lavoratore che cessa dall'unico rapporto di lavoro di cui era titolare ma che si rioccupa nel periodo di carenza o di preavviso, sempre a condizione che l'assicurato abbia effettuato la comunicazione del reddito annuo presunto derivante dal rapporto di lavoro di cui è divenuto titolare nei termini decadenziali di cui al citato Dlgs 22/2015.
Se dunque il lavoratore trova un nuovo lavoro subordinato nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di durata pari o inferiore a sei mesi, con un reddito annuo, presunto, superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, la AS non è dovuta, ma va valutato l'eventuale diritto all'indennità in relazione alla nuova occupazione.
Se trova un nuovo lavoro nel periodo di carenza o di preavviso, con contratto di lavoro subordinato, ma con un reddito annuo, presunto, inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale la AS spetta, decorso il periodo di carenza o di preavviso: l'indennità viene, però, ridotta in misura pari all'80% del nuovo reddito.
Orbene, nella specie ciò che viene contestato alla ricorrente è che la stessa non avrebbe provveduto a comunicare il reddito presunto nonostante la rioccupazione avvenuta nel periodo di carenza . Ma se questo è vero , in linea di principio , nel caso concreto può affermarsi che l'omissione commessa dalla ricorrente non sia tale da determinare la perdita del beneficio previdenziale .
La ricorrente , infatti , correttamente e tempestivamente ha comunicato all' il rapporto di lavoro CP_2 della durata di un solo giorno instaurato il 14 giugno 2024 . Pertanto , non è a parlare di reddito presunto , in quanto , al momento della comunicazione all' il rapporto, della durata di un solo CP_2 giorno , era iniziato , ma si era anche concluso . Ne consegue che l' era già in possesso dei CP_2 dati relativi all'attività lavorativa svolta dal ricorrente in quanto la nuova occupazione è stata comunicata automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto e , nella comunicazione di assunzione , è stata indicata dal datore di lavoro anche la retribuzione corrisposta .
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la recente sentenza numero 11659 del 30 aprile
2024, ha espresso infatti importanti princìpi in merito alla spettanza dell'indennità mensile di disoccupazione affermando che , se è vero che l fattispecie soggiace alla disciplina generale dell'indebito prevista dall'articolo 2033 del codice civile , ciò non di meno essa ha fornito alcune coordinate ermeneutiche al giudice del rinvio, precisando che lo stesso “…dovrà ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita…”, considerando che “…il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e che la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela
e si connoti, in modo pregnante, come abusiva…”.
Sicché, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti, fra cui “…il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita,
s'instaura…”.E ciò in quanto “…la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale…”.
Ebbene , proprio alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte , si può affermare che , nella specie
, vada tutelato il legittimo affidamento della ricorrente che correttamente ha comunicato all' CP_2 il rapporto di lavoro della durata di un solo giorno instaurato nel periodo di carenza confidando nella comunicazione , da parte del datore di lavoro , del retribuzione corrisposta per tale giorno di lavoro
. Appare utile in proposito riportare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8/2023:” …. si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale. Rispetto a tali coordinate generali, è doveroso, in primo luogo, indagare le condizioni che consentono di dare rilevanza, nelle fattispecie in esame, a un affidamento legittimo.
Il diritto vivente ha da tempo estrapolato dall'art. 1337 cod. civ., riferito alla tutela dell'affidamento rispetto alla conclusione di un contratto o rispetto al perfezionamento di un contratto non invalido né affetto da un vizio cosiddetto incompleto, un possibile modello generale di tutela dell'affidamento legittimo. Nondimeno questo – a seconda delle tipologie di conflitti – opera sulla base di processi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale. Dalla citata norma, che valorizza tanto la relazione fra i soggetti implicati quanto le circostanze concrete, la giurisprudenza ha, di volta in volta, ricavato, nell'ambito di particolari contesti, i presupposti che consentono di ravvisare affidamenti meritevoli di tutela: ad esempio, quello alla legittimità e alla correttezza di un provvedimento emanato da una pubblica amministrazione (ex multis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 gennaio 2021, n. 615 e 13 maggio 2019, n. 12635), così come l'affidamento riferito alla esattezza e alla correttezza di informazioni fornite da soggetti che spendono una particolare professionalità (ex multis, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 dicembre
2019, n. 32026 e sezione terza civile, sentenza 28 febbraio 2012, n. 3003)…. Deve allora ritenersi che proprio l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla
Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata. In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta.
Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
E proprio la valorizzazione della buona fede oggettiva impone l'accoglimento della domanda oggi proposta dalla signora che , come abbiamo detto , ha fatto affidamento sulla legittima Pt_1 percezione della indennità AS che le veniva corrisposta dall' nonostante essa avesse CP_2 provveduto a comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo di carenza .
Nella valutazione del caso concreto va considerato il perdurare dell'attribuzione nel tempo , l'importo delle somme richieste , le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligata , il correlato impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dell'accipiens, il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura.
Nel momento in cui la verifica ex fide bona rivela, come nel caso di specie , un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può che concludere per la irripetibilità della somme corrisposte a titolo di indennità AS per il periodo dal 15 giugno 2024 al 9 agosto 2024 .
Le spese del giudizio , in considerazione della infondatezza dei motivi di doglianza sollevati in ricorso
, restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e , per l'effetto ,dichiara non ripetibili le somme corrisposte alla ricorrente a titolo di indennità AS per il periodo dal 15.6.2024 al 9.8.2024 ; compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 11 dicembre 2025
Il Giudice
.D'AN