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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2008 / 2024 R.G
Udienza del 26/11/2025.
È presente per l'appellante l'Avv. VALENTINA FILARDI per delega dell'Avv. CP_1
che chiede di formalizzare la rinuncia all'azione con conseguente cancellazione
[...]
della causa dal ruolo.
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
L'Avv. Filardi precisa riportandosi alla richiesta già formulata.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
SI RA , ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2008/2024 r.g.a.c. pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
APPELLANTE
E
( ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto appello avverso la sentenza 215/2024 resa dal Giudice Parte_1 di Pace di Corigliano Calabro, che ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_2
avverso i verbali n. B13027/2023 del 31.03.2023, B14016/2023 del 11.04.2023 e n.
B14200/2023 del 13.04.2023, redatti dalla Polizia Locale della Provincia di , Pt_1
All'odierna udienza, la ha chiesto di formalizzare la rinuncia all'azione, Parte_1
con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente controversia.
La rinuncia all'azione determina, infatti, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio-
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del
03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass.
Sez. 2, Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092).
La contumacia dell'appellato esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso il 26/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa SI RA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2008 / 2024 R.G
Udienza del 26/11/2025.
È presente per l'appellante l'Avv. VALENTINA FILARDI per delega dell'Avv. CP_1
che chiede di formalizzare la rinuncia all'azione con conseguente cancellazione
[...]
della causa dal ruolo.
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
L'Avv. Filardi precisa riportandosi alla richiesta già formulata.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
SI RA , ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2008/2024 r.g.a.c. pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
APPELLANTE
E
( ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto appello avverso la sentenza 215/2024 resa dal Giudice Parte_1 di Pace di Corigliano Calabro, che ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_2
avverso i verbali n. B13027/2023 del 31.03.2023, B14016/2023 del 11.04.2023 e n.
B14200/2023 del 13.04.2023, redatti dalla Polizia Locale della Provincia di , Pt_1
All'odierna udienza, la ha chiesto di formalizzare la rinuncia all'azione, Parte_1
con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente controversia.
La rinuncia all'azione determina, infatti, indipendentemente dall'accettazione della controparte -che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio-
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n.2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza n.12844 del
03/09/2003, Rv. 566523; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass.
Sez. 2, Sentenza n.1442 del 16/03/1981, Rv. 412092).
La contumacia dell'appellato esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso il 26/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa SI RA