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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 12724/24 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Parte_1 C.F._1
Orvieto n. 26, presso e nello studio dell'avv. Mara Battaglia e dell'abogado stabilito
MI IN, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura alle liti 1.7.2024 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTRICE - contro
, c.f. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
c.f. , elettivamente domiciliati all'indirizzo pec dell'avv.
[...] C.F._3
GU Celoni, che li rappresenta e difende per procure alle liti 24.9.2024, l'una su documento informatico sottoscritto con firma digitale e allegata in copia alla comparsa di costituzione e risposta, l'altra su supporto cartaceo in depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
OGGETTO: impugnazione testamento ex art. 624 c.c.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del testamento olografo datato 28 aprile
2017 e sottoscritto dalla sig.ra per errore, con ogni conseguente CP_3
pagina 1 di 21 declaratoria di legge;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del testamento olografo datato 28 aprile 2017 e sottoscritto dalla sig.ra per CP_3 captazione, con ogni conseguente declaratoria di legge;
in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la nullità della disposizione relativa ad una donazione tramite assegni in favore di parte attrice. Con vittoria di spese”.
Per i convenuti:
“Voglia il Tribunale di Torino, dichiarata inammissibile o respinta ogni avversaria istanza istruttoria, assunti i mezzi di prova richiesti senza inversione dell'onere della prova, accogliere le seguenti conclusioni. • Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ordinare la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella terza memoria integrativa di parte attrice: a pagina 2
“parte convenuta travisa volutamente (non possiamo pensare che non sappia leggere) gli scritti di parte attrice con la speranza di confondere chi legge”; a pagina 6 “Parte convenuta dovrebbe sapere che ci sono cose che la giurisprudenza considera talmente conosciute ed evidenti che autorizza addirittura il Giudice a servirsene senza bisogno di prove: si tratta dei cd. fatti notori”; a pagina 7 “Ma evidentemente parte convenuta non ha mai sentito parlare nemmeno del 'più probabile che non'”. • Conseguentemente all'accoglimento della precedente domanda, assegnare ai convenuti e al difensore una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, che, per analogia con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, si chiede di quantificare dal minimo di € 100 al massimo di € 8.000 a favore di ciascuna delle tre persone offese. • Nel merito, si chiede di rigettare la domanda attorea. • Con vittoria delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da al fine Parte_1 di veder accertata 'la nullità e/o l'invalidità' – per errore o per captazione - del testamento olografo datato 28.4.2017 e sottoscritto da , nonché la nullità della CP_3 disposizione relativa 'ad una donazione tramite assegni in favore di parte attrice'.
L'attrice ha premesso di essere sorella dei convenuti, essendo tutti e tre figli della sig.ra
; ha riferito che la madre aveva raggiunto col marito una certa stabilità CP_3
pagina 2 di 21 economica, tale da poter pagare alla figlia minore l'acquisto di un appartamento CP_2
(e non solo), circostanza confermata – nella prospettazione attorea – dai testamenti olografi, l'uno del padre e l'altro della madre, in cui si legge che alla figlia “non CP_2 spetta nulla” avendo già ricevuto la sua parte di eredità, mentre la figlia non ha Pt_1 ricevuto nulla;
ha aggiunto che in realtà l'appartamento era stato pagato dal solo padre, ragion per cui, alla sua morte, ella ha chiesto ex art. 737 c.c. che l'importo della donazione rientrasse nell'asse ereditario, dovendo promuovere procedimento di mediazione, stante la ferma opposizione della convenuta;
ha poi affermato che alla mediazione avevano partecipato anche il fratello e la madre , CP_1 CP_3 intervenuta come controparte di , essendole stato fatto credere che la figlia Parte_1
l'avesse chiamata “in Tribunale” e avesse intenzione di “trascinare in Tribunale Pt_1 tutta la famiglia”: versione dei fatti più volte ripresa e strumentalizzata – secondo quanto riferito in citazione – per gettare discredito sull'attrice ed allontanarla sempre più dalla madre, avendo la convenuta interesse a far sì che la sorella non si avvicinasse alla madre in quanto era riuscita a farsi cointestare tutti i conti correnti e a gestire il patrimonio della stessa.
Parte attrice ha poi esposto di avere raggiunto nel 2017, in sede di mediazione, un accordo che le riconosceva la restituzione da parte della sorella della somma di CP_2
€ 30.000,00, quale quota per la donazione fatta in vita dal defunto padre, ed ha posto in evidenza il fatto che in tale occasione la madre si presentava come controparte e non riferiva, come avrebbe poi fatto nel testamento datato 28.4.2017, che la figlia Pt_1 aveva ricevuto anche lei una donazione;
ha quindi allegato che nel testamento redatto da in data 28.4.2017, conservato dalla figlia e pubblicato in data CP_3 CP_2
21.2.2024, la de cuius annullava le precedenti disposizioni testamentarie e dichiarava un fatto contrastante con quanto espresso nel testamento precedente, ovvero affermava che da tempo la figlia si era disinteressata di lei e che aveva già ricevuto altre Pt_1 donazioni (come da assegni emessi in data 9.11.1999 per un importo di Lire
32.500.000, che diceva di allegare ma non allegava), e pertanto riteneva giusto lasciarle solo la legittima;
ha infine riferito che, rimanendo ancora aperta la questione della donazione effettuata dal padre, per la quale tutti i coeredi, oltre all'odierna attrice,
pagina 3 di 21 avevano già ricevuto il riconoscimento della loro quota, era stata instaurata nuova procedura di mediazione con esito negativo.
Parte attrice ha, dunque, instaurato il presente giudizio, sostenendo la nullità del testamento per 'errore nei motivi della disposizione testamentaria' e 'grafia non compatibile con la patologia della de cuius e – a corollario di tutto questo, possibile captazione della volontà' della stessa;
in particolare, richiamanti i precedenti testamenti redatti dai genitori (disgiuntamente, ma con contenuto speculare), in cui ciascuno dichiarava che nulla era dovuto alla figlia avendo già ricevuto in donazione la CP_2 casa di via Bava col relativo garage (fatto dimostrato come vero attraverso una serie di assegni la cui tracciabilità ha confermato la donazione), al contrario della figlia Pt_1 che “nulla aveva avuto”:
. ha osservato che il testamento del padre (deceduto nel 2015) non era mai stato revocato, mentre col testamento oggi contestato la madre ha sostituito il nome della figlia donataria con quello della figlia , dicendo di averle corrisposto la CP_2 Pt_1 donazione, nel 1999, tramite due assegni, che dice di allegare ma non allega, in sostanza disconoscendo con la revoca del testamento fatti storici, provati e documentati;
. ha poi posto in evidenza la differenza di linguaggio nei due testamenti, nel primo
(“sicuramente scritto con piena consapevolezza e senza suggerimenti di alcuno”) sono usate parole chiare (“si dice di non lasciare nulla a ”), proprie di persone che non CP_2 conoscono la legge, mentre nel secondo la de cuius parla di legittima e scrive addirittura il numero degli assegni asseritamente versati alla figlia;
. ancora, si è soffermata sulla grafia del secondo testamento, asseritamente molto chiara e con tratto sicuro, incompatibile con la scrittura di una persona già nel 2012 malata e gravemente invalida “in quanto le tremano le mani”, come dichiarato anche dalla convenuta, patologia resa evidente dalle firme apposte il 29.10.2018 nella causa per l'amministrazione di sostegno;
. ha poi ritenuto importante contestualizzare l'atto nel periodo in cui fu scritto, ovvero nel
2017, osservando che da qualche anno la de cuius era stata allontanata dalla figlia
, portandola a credere che si disinteressasse di lei;
Pt_1
pagina 4 di 21 . ha sostenuto di essere stata, al contrario, presente nella gestione della mamma, che mostrava segni di grave decadimento fisico, tanto da aver fatto richiesta di un amministratore di sostegno (con udienza a settembre 2018), decisione osteggiata dai fratelli (sostenendo che la madre era autosufficiente), per poi provvedere la stessa convenuta a richiedere, a marzo 2019, un amministratore di sostegno, annotando quindi il Giudice che la patologia, di cui era affetta , era tale da configurare una CP_3 infermità psico-fisica che necessitava un soggetto per la gestione delle questioni patrimoniali, trattandosi di persona non pienamente autonoma e potenzialmente manipolabile, a fronte di una residua capacità di intendere e di volere nelle scelte relative alle proprie necessità personali.
Ancora, l'attrice si è soffermata sulla erroneità della riduzione della quota ereditaria dell'attrice alla sola quota di legittima, essendo stata tale limitazione motivata da un convincimento errato - ovvero dalla convinzione erronea che la figlia si fosse disinteressata della madre, l'unico motivo ad aver determinato la volontà del testatore e tale da rendere il testamento annullabile ai sensi dell'art. 624 c.c.: secondo la tesi attorea, detta convinzione era dipesa dall'influenza esercitata sulla madre della convenuta la quale, come reso evidente dalla documentazione reperita dopo il decesso di , aveva ottenuto di gestire tutto il patrimonio della stessa, era CP_3 cointestataria del suo conto corrente presso Unipol Banca e con delega su un libretto postale (alimentato solo dai fondi della de cuius) dal quale poteva attingere liberamente, prelevando importi ingenti, e sul quale al momento del ricovero in struttura della madre risultavano solo circa 300,00 euro.
L'attrice ha infine ribadito che degli importi menzionati nel testamento come oggetto di donazione effettuata a favore dell'attrice nel 1999 non vi era alcuna traccia, non risultando nemmeno allegati al testamento e non avendone la beneficiaria mai avuto notizia, ed ha quindi concluso che la disposizione testamentaria di deve CP_3 ritenersi frutto di 'falsa rappresentazione della realtà', ovvero di 'errore', spiegabile con la sovrapposizione delle figure delle due figlie o con l'essere stata la de cuius indotta a ritenere che la beneficiaria della donazione non fosse ma , il che CP_2 Pt_1 indurrebbe a pensare ad una incapacità o manipolazione della sua volontà; ribadita l'incompatibilità della grafia con la patologia della de cuius, spiegabile con la possibilità
pagina 5 di 21 che la mano della testatrice sia stata guidata da altra mano, e richiamato l'insegnamento giurisprudenziale in tema di prova della captazione in relazione agli elementi tutti già esposti (i due precedenti testamenti, la mancanza degli assegni, l'isolamento della de cuius dalla figlia), ha quindi assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda attorea è stata contestata dai convenuti, e Controparte_2 CP_4
, i quali in primo luogo hanno sottolineato l'incompatibilità delle domande
[...] avanzate dall'attrice (la quale ha sostenuto essere il testamento viziato da errore, o in via subordinata frutto di captazione, nulla la disposizione relativa ad una donazione in suo favore ed ancora il testamento redatto con grafia incompatibile con la patologia della de cuius), giacchè se il testamento ha una grafia che non appartiene alla de cuius,
è impossibile che esso sia frutto di errore, perché l'errore nel testamento presuppone che esso sia stato scritto coscientemente dalla testatrice, ed ancora il testamento o è frutto di errore del testatore, o di errore indotto da terzi (captazione).
I convenuti hanno poi ritento irrilevanti le circostanze di fatto riguardanti la successione paterna, essendo il padre premorto alla moglie/madre ed essendosi raggiunta per tale successione una conciliazione in sede di mediazione, definendo ogni questione;
hanno contestato la ricostruzione fattuale per cui sarebbe stata allontanata dalla CP_3 parte attrice per loro iniziativa o condizionamento, riferendo che era stata, al contrario,
l'attrice ad allontanarsi dalla madre a far data dal 2009, disinteressandosi di lei a differenza degli altri due figli, i quali se ne erano presi cura dopo che era rimasta vedova, mentre l'attrice non aveva mai avuto alcun impedimento ad incontrare la madre, da cui si era tenuta lontano specialmente nel periodo in cui aveva bisogno di assistenza domiciliare (di cui si era fatta totalmente carico ), per andare poi liberamente a CP_2 trovarla (e ad incontrarla da sola) quando la madre era stata ricoverata in casa di riposo.
Parte convenuta ha altresì negato che abbia ricevuto donazioni dalla Controparte_2 madre, e rilevato la pretestuosità delle richieste avanzate dall'attrice in mediazione sull'eredità paterna (ragione per cui vi aveva partecipato anche la madre, per rendersi conto della situazione, e così probabilmente determinandosi a fare testamento con la precisazione che aveva giù ricevuto la sua parte, per evitare che anche per la Pt_1 propria successione potesse pretendere ingiustamente del denaro dai fratelli); quanto alla donazione di Lire 32.500.000 nel 1999, ha osservato che essa era documentata pagina 6 di 21 dalle matrici di due assegni, manoscritte dalla de cuius e dalla stessa conservate;
ha poi disconosciuto la conformità delle copie agli originali dei documenti avversari n. 01 e 02, cioè dell'apparente testamento di datato “24-11-207” e dell'apparente CP_3 testamento di datato “10-11-2010”, in quanto 'l'esame delle copie non Persona_1 consente di verificarne l'autenticità', oltre ad evidenziare in ogni caso che i due testamenti sembrano reciproci, in violazione dell'art. 589 c.c.; ha altresì disconosciuto la conformità agli originali delle copie dei documenti avversari (Doc. 06 Decreto apertura amministrazione sostegno;
Doc. 08 Verbale di prima udienza;
Doc. 09 Lettera priva di intestazione e di firma;
Doc. 11 Certificato PRA;
Doc. 12 Verbale di prima udienza), in quanto palesemente incompleti.
Seguendo l'ordine espositivo dei motivi di diritto di cui all'atto di citazione, i convenuti hanno insistito sulla incompatibilità delle tesi di parte attrice (errore nei motivi, grafia apocrifa, captazione della volontà); ribadita l'invalidità dei testamenti reciproci, comunque disconosciuti, hanno affermato che non ha mai ricevuto Controparte_2 alcuna donazione della propria mamma, ed osservato – in punto lessico usato nel testamento – che la madre aveva consegnato personalmente il testamento al notaio, al quale pertanto poteva anche aver chiesto una consulenza (oltre ad essere l'uso del concetto di 'quota legittima' comune anche nelle persone prive di formazione giuridica); hanno di nuovo contestato che l'attrice sia stata allontanata dalla madre o di averle fatto credere che la stessa si disinteressasse di lei, parimenti contestando di essersi opposti alla richiesta dell'attrice di procedere all'apertura dell'amministrazione, richiesta che invece era stata respinta perché la madre all'epoca non aveva ancora bisogno di un amministratore, mentre quando la figlia non aveva più potuto seguire la madre CP_2
a causa di propri problemi di salute, era stata lei stessa a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno (nel 2019), richiesta accolta perché le condizioni di salute della de cuius erano peggiorate;
hanno altresì sostenuto la falsità delle circostanze esposte da parte attrice sui presunti movimenti di denaro, peraltro irrilevanti nel presente giudizio (come del resto riconosciuto dalla stessa attrice che ha rimandato ad altra sede la ricostruzione dell'asse ereditario), e con riferimento agli assegni citati nel testamento hanno affermato che le matrici esistono ma la documentazione bancaria di quell'epoca
(1999) è ormai irreperibile.
pagina 7 di 21 Quanto alla grafia del testamento, asseritamente incompatibile con le condizioni di salute della testatrice, i convenuti hanno negano di aver guidato la mano della madre e dichiarato di non aver motivo di ritenere che qualcun altro lo abbia fatto;
in merito alla deduzione attorea sulla possibile captazione della de cuius, hanno osservato come l'esistenza di un testamento precedente non sia prova di captazione, essendo il testamento sempre revocabile mediante testamenti successivi, ed hanno quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Differita l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 171 bis, 3° comma c.p.c., all'esito dell'udienza il Giudice ha ritenuto la genericità del disconoscimento operato da parte convenuta della conformità delle copie agli originali quanto ai docc. attorei 01 e 02, ritenendo pertanto non sussistere i presupposti per acquisire gli originali degli stessi, ed ha ritenuto insussistenti i presupposti per acquisire gli originali delle matrici prodotte in copia dai convenuti, non avendo parte attrice disconosciuto la conformità delle copie prodotte ma piuttosto contestato la valenza probatoria delle stesse.
Respinta l'istanza attorea di deposito di alcune registrazioni effettuate durante la visita alla madre presso la RSA, trattandosi di documenti che la parte avrebbe potuto depositare nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti da parte convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. (come novellato dal
D.Lvo n. 149/22).
Scaduto quindi il termine per il deposito di note scritte (sostitutive dell'udienza ex art. 189, 1° comma c.p.c.), il Giudice ha quindi trattenuto la causa a decisione.
2.
Prima di esaminare nel merito le domande svolte da parte attrice, appare necessario puntualizzare quanto segue.
Come appena riferito, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 183, 4° comma c.p.c. il Giudice ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. n. 1, 2 e 3 ovvero per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica;
pagina 8 di 21 l'udienza 'per la rimessione della causa al collegio', con la stessa ordinanza, è stata sostituita dal deposito di note scritte, redatte (ovvero da redigere) nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.
Ebbene, parte attrice non risulta avere depositato il cd. foglio di precisazione delle conclusioni, ma ha depositato 'comparsa conclusionale', 'memoria conclusionale di replica' ed infine 'note scritte in sostituzione di udienza': queste in realtà sono articolate in sette paragrafi (ed otto pagine) di disamina delle difese ed eccezioni di cui agli atti conclusivi di parte convenuta;
sicuramente dette note non sono redatte nel rispetto dei principi di sinteticità richiamati nell'ordinanza, ma integrano una vera e propria memoria
(di replica), non contemplata né dall'art. 189 c.p.c. né dall'art. 127 ter c.p.c. (che prevede il deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni”), e non possono ritenersi sostitutive dell'attività in udienza, ovvero della mera richiesta di rimessione della causa in decisione, tale essendo l'attività da svolgersi nell'udienza di cui all'art. 189, 1° comma c.p.c.
Nelle conclusioni formulate da parte attrice nella propria comparsa conclusione, viene avanzata per la prima volta una richiesta di 'risarcimento di € 10.000 per danni non patrimoniali dovuti alle gravi offese proferitele in corso di causa, così come descritte in atti', ovvero per essere i convenuti “Nel tentativo di screditare … arrivati ad Pt_1 accusarla di estorsione nei confronti della madre: una calunnia gravissima e infondata”: non si tratta, evidentemente, di domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ma di domanda risarcitoria (per il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero del danno morale), inammissibile in quanto tardiva.
Quanto poi a parte convenuta, questa si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 8.10.2024, tale essendo la data del deposito risultante dal fascicolo telematico: come noto, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. il convenuto deve costituirsi “almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” - nel caso di specie udienza del 18 dicembre 2024, quindi entro il 9.10.2024, donde la tempestiva costituzione dei convenuti, e del resto né nel decreto ex art. 171 bis
c.p.c. dell'11.10.2024 né nell'ordinanza 21.2.2025 è stata rilevata una tardività nella costituzione dei convenuti.
3.
pagina 9 di 21 Venendo quindi al merito, la domanda attorea è volta ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o invalidità del testamento olografo per 'errore nei motivi della disposizione testamentaria' e 'grafia non compatibile con la tipologia della de cuius e, a corollario di tutto questo, possibile captazione della volontà', ovvero – seguendo le conclusioni di cui all'atto di citazione – in via principale per errore e in subordine per captazione, prospettandosi altresì in citazione, 'se si vuole escludere la possibilità che qualcuno sapesse imitare così bene la scrittura della sig.ra … che la mano della de cuius CP_3 sia stata guidata da un'altra mano'.
Parte convenuta ha eccepito l'incongruenza nelle domande attoree, fondate su presupposti di fatto incompatibili, giacchè 'il testamento o è frutto di errore del testatore o di errore indotto da terzi (captazione)' richiamando una massima della Suprema Corte in ordine alla inammissibilità della domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza, “stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi” (cfr. Cass. n. 22900/05): peraltro in una successiva pronuncia la Suprema Corte, proprio muovendo da quell'arresto, ha osservato che “La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua
pagina 10 di 21 condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza” (cfr.
Cass. n. 16663/08).
Occorre, dunque, esaminare le allegazioni e domande di parte attrice seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni che esse pongono, giacchè la domanda di annullamento per vizio presuppone l'autenticità della scheda testamentaria che invece la prospetta possibilità della mano del testatore 'guidata da un'altra mano' pare Pt_2 escludere.
La disamina delle questioni - nell'ordine che segue (autenticità della scheda testamentaria, annullamento per errore, annullamento per captazione) - richiede prima la descrizione del testamento di cui si discute.
Si tratta della scheda testamentaria, datata 28.4.2017 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), pubblicata in data 21.2.2024 (doc. 1 fasc. parte convenuta), con cui la sig.ra CP_3
revoca ed annulla ogni precedente disposizione, nomina eredi i figli
[...] Per_2
e e quanto alla figlia così dispone: “a lascio la sola
[...] Controparte_2 Pt_1 Pt_1 quota di legittima (Riserva) in quanto, essendosi allontanata da tutta la famiglia da moltissimi anni ed avendo espresso più volte anche pubblicamente di non avere più una
Madre né una famiglia, non si è più interessata a me ne alla mia Salute ogni giorno sempre più precaria, anzi pretendendo parte della mia eredità quando ancora ero in vita.
Preciso che alla quota di legittima spettante a mia figlia dovrà essere dedotta la Pt_1 somma di Lire 30.000.000 (trantamilioni) da me donatale con assegno n. 0701268810-
08 in data 09-11-1999 e assegno di Lire 2.500.000 (duemilioni cinquecento mila) con assegno n. 0700519041-01, di cui allego copia”.
a) Sulla grafia non compatibile con la patologia della de cuius.
L'attrice ha allegato che la madre dal 2012 soffriva di un tremore alle mani che le impediva persino il compimento di elementari atti quotidiani: sarebbe stato pertanto impossibile per la de cuius scrivere in una forma chiara e lineare, come quella che appare dalle due pagine di cui si compone il testamento.
E' noto che “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo,
a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia
pagina 11 di 21 intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare
l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali
l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo” (cfr. Cass. n. 9319/25 e Cass. n. 5505/17): la principale caratteristica del testamento olografo è la scritturazione, per intero, di mano del testatore;
il testamento redatto dal de cuius con l'aiuto materiale di altra persona non possiede il requisito dell'autografia ed è pertanto nullo ai sensi dell'art. 606, 1° comma c.c.
Come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. Cass. SU n. 12307/15 e
Cass. n. 24835/22): nel caso di specie, l'attrice non ha proposto una domanda di accertamento negativo dell'autenticità della scheda testamentaria della madre e comunque, essendo – nel caso - a suo carico l'onere di provare la non autenticità del testamento, si è limitata a produrre – a sostegno di tale allegazione – un documento, privo di data (se non quella dell'aggiornamento, scritto in calce, 6.3.2018), intitolato
'rivalutazione in favore della sig.ra 1° Valutazione del 17/10/2012 progetto CP_3 domiciliare di bassa int.', in cui si riportano dati ed informazioni “forniti dalla figlia sig.ra
” e si legge che “Ad oggi l'anziana, che è assistita presso la struttura Villa Controparte_2
Adriana, necessita di aiuto costante … deve essere aiutata nella vestizione ed anche per mangiare, in quanto le tremano le mani”.
Così si legge nel doc. 9 richiamato in citazione, nel quale non si fa riferimento a percentuali di invalidità, in particolare ad una invalidità dell'85% “e successivamente come si evince nel 2014, nel 2017 e nel 2018 con una invalidità grave 100% in quanto le tremano le mani”; peraltro, non è stata prodotta una perizia di parte (grafologica) a sostegno dell'allegata non autenticità della scheda testamentaria e pertanto, anche a voler ritenere proposta una domanda di accertamento negativo (ma tale domanda non è stata proposta), l'attrice (che comunque nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. scrive pagina 12 di 21 “nessuno ha mai affermato che il testamento è apocrifo”) si è limitata a riferire i possibili effetti del tremore delle mani nella scrittura e ad enunciare l'impossibilità per la de cuius di scrivere in una forma chiara e lineare in quanto affetta da tremore alle mani, senza tuttavia fornire prova della effettiva sussistenza di tale tremore o comunque della sua gravità, limitandosi a prospettare la mera possibilità che la mano della de cuius sia stata guidata da un'altra mano.
b) Sull'errore nei motivi della disposizione testamentaria.
Parte attrice ha chiesto l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 624 c.c., sostenendo che la limitazione testamentaria alla pura legittima sia motivata da un convincimento errato della madre, ovvero dalla convinzione che la figlia si fosse disinteressata di lei, e ciò – nella prospettazione attorea – a causa dello stato di isolamento in cui viveva la madre, che la sorella aveva da lei allontanato. CP_2
Ora, come osservato dalla Suprema Corte “L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante” (cfr. Cass. n.
7178/18); “per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace a disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta”
(cfr. Cass. n. 24637/10).
Occorre dunque la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero e tale prova non è stata fornita da parte attrice, la quale non ha formulato capitoli di prova a dimostrazione del fatto di essersi sempre interessata della madre (contrariamente a quanto dalla stessa espresso nel proprio testamento).
pagina 13 di 21 A sostegno della domanda di annullamento per errore, l'attrice ha osservato che nel
2007 la madre aveva invece fatto testamento in suo favore ed ha aggiunto di avere richiesto nel 2018, preoccupata per la salute della mamma, la nomina di un amministratore di sostegno, istanza a cui i fratelli si erano opposti.
E' vero che risulta avere redatto nel 2007 (la data in calce è 24-11-207) CP_3 testamento olografo, nel quale così dispone: “Revoco ogni mia precedente disposizione di ultima volontà. A mio marito l'usufrutto. A ed la casa di Coazze da CP_1 Pt_1 dividere come meglio credono tutte due. A ho già dato la casa di Via Bava con CP_2 garage” (cfr. doc. 01 attoreo); è nel testamento del marito ( ), datato Persona_1
10.11.2010, che si legge “A mia figlia ho già dato la sua parte di eredità in vita: CP_2 la casa di via Bava n. 22 e garage in via Bava n. 23 e quindi a Lei nulla più compete. …
A mia figlia a cui nelle mie facoltà ho dato la delega sul mio conto corrente postale Pt_1 possa un domani poter beneficiare di ciò che rimane, visto che non ha avuto nulla rispetto all'altra figlia”.
Ora, la mera revoca della disposizione testamentaria non è di per sé prova dell'errore rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c.: ai sensi dell'art. 587, 1° comma c.c. “Il testamento è un atto revocabile ...” e tale piena libertà del testatore è ribadita nell'art. 679 c.c. secondo cui “Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.
Quanto poi alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno avanzata dall'attrice, come documentato dai convenuti (cfr. doc. 4) l'istanza è stata rigettata dal Giudice
Tutelare – esaminata la documentazione prodotta e sentita la sig.ra all'udienza CP_3 del 18.9.2018 - osservando da un lato che “per quanto sia apparso evidente dissidio fra la stessa e due suoi figli con l'altra figlia ricorrente, non è emerso che le esigenze CP_3 personali dell'interessata non siano sufficientemente soddisfatte con l'assistenza dei familiari alla stessa graditi, né sotto l'aspetto economico sono emerse circostanze che dimostrino una gestione pregiudizievole da parte dell'interessata o da parte dei figli su cui la stessa fa affidamento”, e dall'altro lato che “non risulta comprovato stato di incapacità psico-fisica della sig.ra non risultano comprovati fatti e circostanze Pt_3 da cui si appalesino specifiche esigenze di protezione della persona per comportamenti dannosi per sé o per altri o per attività pregiudizievoli messe in atto da terzi”.
pagina 14 di 21 Non appare poi superfluo osservare che nel corso della sua audizione la sig.ra CP_3 ha dichiarato “Mia figlia saranno dieci anni che non la vedo”: l'audizione è Pt_1 avvenuta il 18.9.2018, il precedente testamento era di circa dieci anni prima ('24-11-
207') e la scheda testamentaria di cui si discute è datata 28.4.2017.
L'attrice ritiene poi ricavabile l'errore – tale da inficiare il testamento della madre – dal fatto che in esso la de cuius abbia disposto che alla quota di legittima spettante alla figlia vadano detratti gli assegni ivi descritti ed indicati come allegati, di cui tuttavia Pt_1
“non c'è alcuna traccia non essendo stati allegati al testamento e la asserita beneficiaria, sig.ra , afferma di non averne mai avuto notizia”. Parte_1
E' circostanza pacifica che detti assegni non siano stati allegati in copia alla scheda testamentaria;
parte convenuta ha prodotto due matrici, recanti i numeri degli assegni riportati nella scheda testamentaria (0700519041-01 e 0701268810-08) e contenente la prima l'indicazione lire 2.500.000,00 'emesso a l la data 9.11.99, l'importo Pt_1 Pt_4
Lit. 30.000.000,00 ed ancora 'emesso a casa a favore di non pare dunque possa Pt_1 sostenersi che la de cuius abbia indicato 'a caso' il numero degli assegni (cfr. pag. 10 atto di citazione).
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice ha sostenuto che la prova della donazione non possa essere l'esistenza delle matrici di assegni, “senza fornire alcuna evidenza che tali assegni appartenessero a un blocchetto intestato alla de cuius e senza dimostrare che li avesse effettivamente incassati”: è vero che non è sufficiente, Pt_1 per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell'assegno occorrendo anche la prova dell'incasso da parte del creditore (cfr. Cass. n. 15709/21), ma nel caso di specie non si discute della prova dell'estinzione di un'obbligazione, ma della donazione che la de cuius nel testamento asserisce avere fatto in favore della figlia e che quest'ultima contesta, non già nell'ambito di un'azione di riduzione (con conseguente riunione fittizia e collazione), ma a sostengo dell'asserita invalidità del testamento per errore, per falsa rappresentazione della realtà.
Tale essendo la domanda attorea, ne deriva pertanto l'onere probatorio a carico dell'attrice: al riguardo da un lato come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista (cfr. ex multis Cass. n.
pagina 15 di 21 35146/21), e peraltro l'attrice non ha articolato capitoli di prova;
dall'altro lato le matrici sono compilate a mano, apparentemente dalla de cuius, e tuttavia l'attrice (che non può ritenersi erede legittimario totalmente pretermesso) non ha dichiarato di non conoscere la scrittura ai sensi dell'art. 214, 2° comma c.p.c.
c) Sulla 'possibile captazione'.
Quella appena riportata è l'intitolazione del paragrafo 7 dell'atto di citazione (pag. 12-
14), in cui, fornita la definizione di captazione e richiamato l'onere probatorio al riguardo, si osserva come nel caso di specie la prova di una diversa volontà è da ricercarsi nel precedente testamento, redatto in piena libertà, quindi si descrive la vicenda successoria di cui alla pronuncia della Cassazione richiamata, si osserva che il quadro fatturale descritto (la sparizione dei due precedenti testamenti – la mancanza degli assegni – l'isolamento della de cuius dalla figlia) conduce “in maniera univoca a provare che la sig.ra sia stata indotta a credere cose non vere” e si sottolinea il fatto che il CP_3 testamento de quo è stato scritto subito dopo la mediazione, essendo stato fatto credere alla madre che era stata la figlia a chiamarla in causa, “cosa che la sig.ra Pt_1 CP_3 aveva vissuto molto male e che la figlia , che l'accudiva continuamente, le CP_2 ripeteva...”.
Premesso che l'accordo in sede di mediazione è del 20.6.2016 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo) ed il testamento è di quasi un anno dopo (28.4.2017), richiamato quanto già detto in ordine alla revocabilità delle disposizioni testamentarie e agli assegni descritti nel testamento, occorre muovere dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e proprio mezzi fraudolenti idonei
a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sue età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Inoltre, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente
pagina 16 di 21 influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (cfr. Cass. n.
26519/24, nonché Cass. n. 25521/23 e Cass. n. 4653/18).
Ancora, “il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non essere sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Pur vero che la relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (cfr. Cass. n. 9309/17).
Infine, “La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624 c.c., allorchè vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
l'idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate” (cfr. Cass. n. 30424/22).
Al riguardo, vi è da dire che non è stata allegata o comunque dimostrata (da parte attrice) l'incapacità della testatrice al momento di redazione del testamento: sul punto devono anzi richiamarsi il decreto di rigetto dell'istanza amministrazione di sostegno, già sopra illustrato, ed il successivo decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, datato 11.8.2020 (tre anni dopo il testamento impugnato), che descrive la signora CP_3 affetta da patologia “tale da configurare una infermità psico-fisica, che comporta
l'impossibilità parziale di provvedere ai propri interessi”, tale da rendere necessaria la
“mediazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali, delle pratiche burocratiche ed amministrative, trattandosi di persona non pienamente
pagina 17 di 21 autonoma e potenzialmente manipolabile, pure a fronte di una residua capacità di intendere e di volere con riferimento alle scelte relative alla propria persona”.
Nel caso di specie, in cui si ribadisce l'attrice non ha articolato capitoli di prova, le circostanze allegate ed i documenti prodotti (le une e gli altri già esaminati nei capi che precedono, a cui si rimanda) appaiono inidonei a fornire la prova della captazione della volontà della de cuius da parte della convenuta, in quanto in difetto di idonee prove testimoniali non consentono di ritenere sussistenti attività specifiche di condizionamento della volontà della testatrice ad opera della figlia : ne deriva il rigetto della CP_2 domanda subordinata, di cui difetta il fatto costitutivo (condotta captatoria) secondo la rigorosa accezione fatta propria dalla giurisprudenza appena citata.
4.
'In via ulteriormente subordinata', parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi “la nullità della disposizione relativa ad una donazione tramite assegni in favore di parte attrice”, ciò per i motivi esposti in narrativa, ovvero – deve ritenersi – per quanto esposto al paragrafo 5 dell'atto di citazione in ordine alla asserita inesistenza di siffatta donazione.
La domanda, così come formulata, pare alludere ad una sorta di nullità 'parziale' della disposizione testamentaria, limitatamente alla previsione di imputazione (o meglio collazione) alla quota di legittima lasciata alla figlia degli importi a lei donati, Pt_1 descritti nel testamento.
Ora tale domanda si fonda sulla prospettata falsa rappresentazione della realtà ovvero sull'errore della de cuius quanto alla donazione fatta in favore della figlia , anziché Pt_1 alla figlia , prospettando l'attrice quale possibile spiegazione dell'errore la CP_2 sovrapposizione delle figure delle due figlie o l'essere stata la de cuius indotta a credere che la beneficiaria della donazione non fosse , ma , il che indurrebbe a far CP_2 Pt_1 pensare “ad una incapacità o ad una manipolazione della sua volontà”: l'una e l'altra, come già sopra esposto, non dimostrate dall'attrice e, ove provate, tali da invalidare l'intero testamento, ex artt. 591 c.c. e 624 c.c.
Vi è da aggiungere che in comparsa conclusionale viene eccepita la nullità della disposizione testamentaria “con cui la de cuius ha escluso la sig.ra anche dalla Pt_1 quota di legittima, sul presupposto di una donazione pregressa ...”.
pagina 18 di 21 Al di là della 'novità' di tale tesi difensiva, come già prima osservato l'azione proposta da parte attrice (ed oggetto della presente decisione) non è l'azione di riduzione, ma un'azione di annullamento del testamento.
Con la disposizione in esame, poi, la testatrice non ha dichiarato di avere già tacitato le ragioni della figlia legittimaria con le precedenti donazioni, ma ha disposto di tener conto
– nella determinazione della quota di legittima – delle somme indicate (“alla quota di legittima spettante a mia figlia dovrà essere dedotta la somma … da me donatale Pt_1
...”).
Come noto, “La collazione per imputazione costituisce, di fatto, una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con
l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli determinato al detto momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno” (cfr. Cass. n.
4671/22).
La collazione si distingue dalla riduzione, essendo l'una diretta a mantenere tra gli aventi diritto la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, l'altra è diretta a salvaguardare la quota di legittima, e si distingue altresì dalla c.d. riunione fittizia (“la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.” - cfr. Cass. n. 14211/24): peraltro, come detto, non
è stata qui proposta domanda di riduzione né di divisione ereditaria.
5.
pagina 19 di 21 In definitiva, per le ragioni tutte sopra esposte le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede, vista la nota spese allegata alla comparsa conclusionale, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal
DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del disputatum
(valore indeterminabile), alle questioni trattate (complessità media) e all'attività svolta: si ritiene pertanto di applicare i valori medi, ridotti per la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.) e per la fase decisionale, operando l'aumento ex art. 4, comma 1 bis nella misura del 15% considerati dimensioni degli atti e numero dei documenti di parte convenuta (l'art. 4, comma 1 bis TF contempla invero un aumento
“fino” al 30%).
Non si ritengono invece sussistere i presupposti di cui all'art. 4, comma 2 e comma 8
DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22.
Nelle proprie conclusioni, parte convenuta ha chiesto ordinarsi la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute a pag. 2, 6 e 7 della memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. di parte attrice (trascritte nelle conclusioni sopra riportate).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “presupposto per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. è che le espressioni contenute negli scritti difensivi siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo - così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - senza mantenere un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, in tal modo eccedendo dalle esigenze difensive” (cfr. Cass. n. 117/24, Cass. n.
21031/16 e Cass. n. 10288/09).
Nel caso di specie, si tratta di espressioni sicuramente criticabili nella loro formulazione, quasi iperboliche ovvero eccessive (“non possiamo pensare che non sappia leggere”), inconferenti ed anche inappropriate: si parla di fatti notori – quanto alla tesi della grafia incompatibile col tremore alle mani della de cuius – e tuttavia un fatto per essere tale
“deve essere acquisito alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da essere indubitabile e incontestabile. Non rientrano tra i fatti notori gli elementi valutativi che richiedono conoscenze specialistiche o nozioni proprie della scienza privata del
pagina 20 di 21 giudice” (cfr. Cass. n. 1128/24); si fa riferimento al 'più probabile che non', che però è criterio applicabile all'attività di ricostruzione del nesso causale, non alla valutazione delle prove.
Proprio in quanto tali, non si ritiene che le espressioni censurate assumano valenza offensiva o sconveniente nei confronti della controparte, non apparendo dettate “da un passionale e incomposto intento dispregiativo” (cfr. Cass. n. 21031/16).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge le domande proposte da , in quanto infondate;
Parte_1
- condanna a rimborsare ai convenuti e Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida complessivamente in € 9.123,00 per CP_1 compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 22.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 12724/24 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Parte_1 C.F._1
Orvieto n. 26, presso e nello studio dell'avv. Mara Battaglia e dell'abogado stabilito
MI IN, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura alle liti 1.7.2024 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTRICE - contro
, c.f. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
c.f. , elettivamente domiciliati all'indirizzo pec dell'avv.
[...] C.F._3
GU Celoni, che li rappresenta e difende per procure alle liti 24.9.2024, l'una su documento informatico sottoscritto con firma digitale e allegata in copia alla comparsa di costituzione e risposta, l'altra su supporto cartaceo in depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTI -
OGGETTO: impugnazione testamento ex art. 624 c.c.
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così provvedere: in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del testamento olografo datato 28 aprile
2017 e sottoscritto dalla sig.ra per errore, con ogni conseguente CP_3
pagina 1 di 21 declaratoria di legge;
in via subordinata: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del testamento olografo datato 28 aprile 2017 e sottoscritto dalla sig.ra per CP_3 captazione, con ogni conseguente declaratoria di legge;
in via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la nullità della disposizione relativa ad una donazione tramite assegni in favore di parte attrice. Con vittoria di spese”.
Per i convenuti:
“Voglia il Tribunale di Torino, dichiarata inammissibile o respinta ogni avversaria istanza istruttoria, assunti i mezzi di prova richiesti senza inversione dell'onere della prova, accogliere le seguenti conclusioni. • Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ordinare la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella terza memoria integrativa di parte attrice: a pagina 2
“parte convenuta travisa volutamente (non possiamo pensare che non sappia leggere) gli scritti di parte attrice con la speranza di confondere chi legge”; a pagina 6 “Parte convenuta dovrebbe sapere che ci sono cose che la giurisprudenza considera talmente conosciute ed evidenti che autorizza addirittura il Giudice a servirsene senza bisogno di prove: si tratta dei cd. fatti notori”; a pagina 7 “Ma evidentemente parte convenuta non ha mai sentito parlare nemmeno del 'più probabile che non'”. • Conseguentemente all'accoglimento della precedente domanda, assegnare ai convenuti e al difensore una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, che, per analogia con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, si chiede di quantificare dal minimo di € 100 al massimo di € 8.000 a favore di ciascuna delle tre persone offese. • Nel merito, si chiede di rigettare la domanda attorea. • Con vittoria delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da al fine Parte_1 di veder accertata 'la nullità e/o l'invalidità' – per errore o per captazione - del testamento olografo datato 28.4.2017 e sottoscritto da , nonché la nullità della CP_3 disposizione relativa 'ad una donazione tramite assegni in favore di parte attrice'.
L'attrice ha premesso di essere sorella dei convenuti, essendo tutti e tre figli della sig.ra
; ha riferito che la madre aveva raggiunto col marito una certa stabilità CP_3
pagina 2 di 21 economica, tale da poter pagare alla figlia minore l'acquisto di un appartamento CP_2
(e non solo), circostanza confermata – nella prospettazione attorea – dai testamenti olografi, l'uno del padre e l'altro della madre, in cui si legge che alla figlia “non CP_2 spetta nulla” avendo già ricevuto la sua parte di eredità, mentre la figlia non ha Pt_1 ricevuto nulla;
ha aggiunto che in realtà l'appartamento era stato pagato dal solo padre, ragion per cui, alla sua morte, ella ha chiesto ex art. 737 c.c. che l'importo della donazione rientrasse nell'asse ereditario, dovendo promuovere procedimento di mediazione, stante la ferma opposizione della convenuta;
ha poi affermato che alla mediazione avevano partecipato anche il fratello e la madre , CP_1 CP_3 intervenuta come controparte di , essendole stato fatto credere che la figlia Parte_1
l'avesse chiamata “in Tribunale” e avesse intenzione di “trascinare in Tribunale Pt_1 tutta la famiglia”: versione dei fatti più volte ripresa e strumentalizzata – secondo quanto riferito in citazione – per gettare discredito sull'attrice ed allontanarla sempre più dalla madre, avendo la convenuta interesse a far sì che la sorella non si avvicinasse alla madre in quanto era riuscita a farsi cointestare tutti i conti correnti e a gestire il patrimonio della stessa.
Parte attrice ha poi esposto di avere raggiunto nel 2017, in sede di mediazione, un accordo che le riconosceva la restituzione da parte della sorella della somma di CP_2
€ 30.000,00, quale quota per la donazione fatta in vita dal defunto padre, ed ha posto in evidenza il fatto che in tale occasione la madre si presentava come controparte e non riferiva, come avrebbe poi fatto nel testamento datato 28.4.2017, che la figlia Pt_1 aveva ricevuto anche lei una donazione;
ha quindi allegato che nel testamento redatto da in data 28.4.2017, conservato dalla figlia e pubblicato in data CP_3 CP_2
21.2.2024, la de cuius annullava le precedenti disposizioni testamentarie e dichiarava un fatto contrastante con quanto espresso nel testamento precedente, ovvero affermava che da tempo la figlia si era disinteressata di lei e che aveva già ricevuto altre Pt_1 donazioni (come da assegni emessi in data 9.11.1999 per un importo di Lire
32.500.000, che diceva di allegare ma non allegava), e pertanto riteneva giusto lasciarle solo la legittima;
ha infine riferito che, rimanendo ancora aperta la questione della donazione effettuata dal padre, per la quale tutti i coeredi, oltre all'odierna attrice,
pagina 3 di 21 avevano già ricevuto il riconoscimento della loro quota, era stata instaurata nuova procedura di mediazione con esito negativo.
Parte attrice ha, dunque, instaurato il presente giudizio, sostenendo la nullità del testamento per 'errore nei motivi della disposizione testamentaria' e 'grafia non compatibile con la patologia della de cuius e – a corollario di tutto questo, possibile captazione della volontà' della stessa;
in particolare, richiamanti i precedenti testamenti redatti dai genitori (disgiuntamente, ma con contenuto speculare), in cui ciascuno dichiarava che nulla era dovuto alla figlia avendo già ricevuto in donazione la CP_2 casa di via Bava col relativo garage (fatto dimostrato come vero attraverso una serie di assegni la cui tracciabilità ha confermato la donazione), al contrario della figlia Pt_1 che “nulla aveva avuto”:
. ha osservato che il testamento del padre (deceduto nel 2015) non era mai stato revocato, mentre col testamento oggi contestato la madre ha sostituito il nome della figlia donataria con quello della figlia , dicendo di averle corrisposto la CP_2 Pt_1 donazione, nel 1999, tramite due assegni, che dice di allegare ma non allega, in sostanza disconoscendo con la revoca del testamento fatti storici, provati e documentati;
. ha poi posto in evidenza la differenza di linguaggio nei due testamenti, nel primo
(“sicuramente scritto con piena consapevolezza e senza suggerimenti di alcuno”) sono usate parole chiare (“si dice di non lasciare nulla a ”), proprie di persone che non CP_2 conoscono la legge, mentre nel secondo la de cuius parla di legittima e scrive addirittura il numero degli assegni asseritamente versati alla figlia;
. ancora, si è soffermata sulla grafia del secondo testamento, asseritamente molto chiara e con tratto sicuro, incompatibile con la scrittura di una persona già nel 2012 malata e gravemente invalida “in quanto le tremano le mani”, come dichiarato anche dalla convenuta, patologia resa evidente dalle firme apposte il 29.10.2018 nella causa per l'amministrazione di sostegno;
. ha poi ritenuto importante contestualizzare l'atto nel periodo in cui fu scritto, ovvero nel
2017, osservando che da qualche anno la de cuius era stata allontanata dalla figlia
, portandola a credere che si disinteressasse di lei;
Pt_1
pagina 4 di 21 . ha sostenuto di essere stata, al contrario, presente nella gestione della mamma, che mostrava segni di grave decadimento fisico, tanto da aver fatto richiesta di un amministratore di sostegno (con udienza a settembre 2018), decisione osteggiata dai fratelli (sostenendo che la madre era autosufficiente), per poi provvedere la stessa convenuta a richiedere, a marzo 2019, un amministratore di sostegno, annotando quindi il Giudice che la patologia, di cui era affetta , era tale da configurare una CP_3 infermità psico-fisica che necessitava un soggetto per la gestione delle questioni patrimoniali, trattandosi di persona non pienamente autonoma e potenzialmente manipolabile, a fronte di una residua capacità di intendere e di volere nelle scelte relative alle proprie necessità personali.
Ancora, l'attrice si è soffermata sulla erroneità della riduzione della quota ereditaria dell'attrice alla sola quota di legittima, essendo stata tale limitazione motivata da un convincimento errato - ovvero dalla convinzione erronea che la figlia si fosse disinteressata della madre, l'unico motivo ad aver determinato la volontà del testatore e tale da rendere il testamento annullabile ai sensi dell'art. 624 c.c.: secondo la tesi attorea, detta convinzione era dipesa dall'influenza esercitata sulla madre della convenuta la quale, come reso evidente dalla documentazione reperita dopo il decesso di , aveva ottenuto di gestire tutto il patrimonio della stessa, era CP_3 cointestataria del suo conto corrente presso Unipol Banca e con delega su un libretto postale (alimentato solo dai fondi della de cuius) dal quale poteva attingere liberamente, prelevando importi ingenti, e sul quale al momento del ricovero in struttura della madre risultavano solo circa 300,00 euro.
L'attrice ha infine ribadito che degli importi menzionati nel testamento come oggetto di donazione effettuata a favore dell'attrice nel 1999 non vi era alcuna traccia, non risultando nemmeno allegati al testamento e non avendone la beneficiaria mai avuto notizia, ed ha quindi concluso che la disposizione testamentaria di deve CP_3 ritenersi frutto di 'falsa rappresentazione della realtà', ovvero di 'errore', spiegabile con la sovrapposizione delle figure delle due figlie o con l'essere stata la de cuius indotta a ritenere che la beneficiaria della donazione non fosse ma , il che CP_2 Pt_1 indurrebbe a pensare ad una incapacità o manipolazione della sua volontà; ribadita l'incompatibilità della grafia con la patologia della de cuius, spiegabile con la possibilità
pagina 5 di 21 che la mano della testatrice sia stata guidata da altra mano, e richiamato l'insegnamento giurisprudenziale in tema di prova della captazione in relazione agli elementi tutti già esposti (i due precedenti testamenti, la mancanza degli assegni, l'isolamento della de cuius dalla figlia), ha quindi assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda attorea è stata contestata dai convenuti, e Controparte_2 CP_4
, i quali in primo luogo hanno sottolineato l'incompatibilità delle domande
[...] avanzate dall'attrice (la quale ha sostenuto essere il testamento viziato da errore, o in via subordinata frutto di captazione, nulla la disposizione relativa ad una donazione in suo favore ed ancora il testamento redatto con grafia incompatibile con la patologia della de cuius), giacchè se il testamento ha una grafia che non appartiene alla de cuius,
è impossibile che esso sia frutto di errore, perché l'errore nel testamento presuppone che esso sia stato scritto coscientemente dalla testatrice, ed ancora il testamento o è frutto di errore del testatore, o di errore indotto da terzi (captazione).
I convenuti hanno poi ritento irrilevanti le circostanze di fatto riguardanti la successione paterna, essendo il padre premorto alla moglie/madre ed essendosi raggiunta per tale successione una conciliazione in sede di mediazione, definendo ogni questione;
hanno contestato la ricostruzione fattuale per cui sarebbe stata allontanata dalla CP_3 parte attrice per loro iniziativa o condizionamento, riferendo che era stata, al contrario,
l'attrice ad allontanarsi dalla madre a far data dal 2009, disinteressandosi di lei a differenza degli altri due figli, i quali se ne erano presi cura dopo che era rimasta vedova, mentre l'attrice non aveva mai avuto alcun impedimento ad incontrare la madre, da cui si era tenuta lontano specialmente nel periodo in cui aveva bisogno di assistenza domiciliare (di cui si era fatta totalmente carico ), per andare poi liberamente a CP_2 trovarla (e ad incontrarla da sola) quando la madre era stata ricoverata in casa di riposo.
Parte convenuta ha altresì negato che abbia ricevuto donazioni dalla Controparte_2 madre, e rilevato la pretestuosità delle richieste avanzate dall'attrice in mediazione sull'eredità paterna (ragione per cui vi aveva partecipato anche la madre, per rendersi conto della situazione, e così probabilmente determinandosi a fare testamento con la precisazione che aveva giù ricevuto la sua parte, per evitare che anche per la Pt_1 propria successione potesse pretendere ingiustamente del denaro dai fratelli); quanto alla donazione di Lire 32.500.000 nel 1999, ha osservato che essa era documentata pagina 6 di 21 dalle matrici di due assegni, manoscritte dalla de cuius e dalla stessa conservate;
ha poi disconosciuto la conformità delle copie agli originali dei documenti avversari n. 01 e 02, cioè dell'apparente testamento di datato “24-11-207” e dell'apparente CP_3 testamento di datato “10-11-2010”, in quanto 'l'esame delle copie non Persona_1 consente di verificarne l'autenticità', oltre ad evidenziare in ogni caso che i due testamenti sembrano reciproci, in violazione dell'art. 589 c.c.; ha altresì disconosciuto la conformità agli originali delle copie dei documenti avversari (Doc. 06 Decreto apertura amministrazione sostegno;
Doc. 08 Verbale di prima udienza;
Doc. 09 Lettera priva di intestazione e di firma;
Doc. 11 Certificato PRA;
Doc. 12 Verbale di prima udienza), in quanto palesemente incompleti.
Seguendo l'ordine espositivo dei motivi di diritto di cui all'atto di citazione, i convenuti hanno insistito sulla incompatibilità delle tesi di parte attrice (errore nei motivi, grafia apocrifa, captazione della volontà); ribadita l'invalidità dei testamenti reciproci, comunque disconosciuti, hanno affermato che non ha mai ricevuto Controparte_2 alcuna donazione della propria mamma, ed osservato – in punto lessico usato nel testamento – che la madre aveva consegnato personalmente il testamento al notaio, al quale pertanto poteva anche aver chiesto una consulenza (oltre ad essere l'uso del concetto di 'quota legittima' comune anche nelle persone prive di formazione giuridica); hanno di nuovo contestato che l'attrice sia stata allontanata dalla madre o di averle fatto credere che la stessa si disinteressasse di lei, parimenti contestando di essersi opposti alla richiesta dell'attrice di procedere all'apertura dell'amministrazione, richiesta che invece era stata respinta perché la madre all'epoca non aveva ancora bisogno di un amministratore, mentre quando la figlia non aveva più potuto seguire la madre CP_2
a causa di propri problemi di salute, era stata lei stessa a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno (nel 2019), richiesta accolta perché le condizioni di salute della de cuius erano peggiorate;
hanno altresì sostenuto la falsità delle circostanze esposte da parte attrice sui presunti movimenti di denaro, peraltro irrilevanti nel presente giudizio (come del resto riconosciuto dalla stessa attrice che ha rimandato ad altra sede la ricostruzione dell'asse ereditario), e con riferimento agli assegni citati nel testamento hanno affermato che le matrici esistono ma la documentazione bancaria di quell'epoca
(1999) è ormai irreperibile.
pagina 7 di 21 Quanto alla grafia del testamento, asseritamente incompatibile con le condizioni di salute della testatrice, i convenuti hanno negano di aver guidato la mano della madre e dichiarato di non aver motivo di ritenere che qualcun altro lo abbia fatto;
in merito alla deduzione attorea sulla possibile captazione della de cuius, hanno osservato come l'esistenza di un testamento precedente non sia prova di captazione, essendo il testamento sempre revocabile mediante testamenti successivi, ed hanno quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Differita l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 171 bis, 3° comma c.p.c., all'esito dell'udienza il Giudice ha ritenuto la genericità del disconoscimento operato da parte convenuta della conformità delle copie agli originali quanto ai docc. attorei 01 e 02, ritenendo pertanto non sussistere i presupposti per acquisire gli originali degli stessi, ed ha ritenuto insussistenti i presupposti per acquisire gli originali delle matrici prodotte in copia dai convenuti, non avendo parte attrice disconosciuto la conformità delle copie prodotte ma piuttosto contestato la valenza probatoria delle stesse.
Respinta l'istanza attorea di deposito di alcune registrazioni effettuate durante la visita alla madre presso la RSA, trattandosi di documenti che la parte avrebbe potuto depositare nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti da parte convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. (come novellato dal
D.Lvo n. 149/22).
Scaduto quindi il termine per il deposito di note scritte (sostitutive dell'udienza ex art. 189, 1° comma c.p.c.), il Giudice ha quindi trattenuto la causa a decisione.
2.
Prima di esaminare nel merito le domande svolte da parte attrice, appare necessario puntualizzare quanto segue.
Come appena riferito, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 183, 4° comma c.p.c. il Giudice ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. n. 1, 2 e 3 ovvero per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica;
pagina 8 di 21 l'udienza 'per la rimessione della causa al collegio', con la stessa ordinanza, è stata sostituita dal deposito di note scritte, redatte (ovvero da redigere) nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.
Ebbene, parte attrice non risulta avere depositato il cd. foglio di precisazione delle conclusioni, ma ha depositato 'comparsa conclusionale', 'memoria conclusionale di replica' ed infine 'note scritte in sostituzione di udienza': queste in realtà sono articolate in sette paragrafi (ed otto pagine) di disamina delle difese ed eccezioni di cui agli atti conclusivi di parte convenuta;
sicuramente dette note non sono redatte nel rispetto dei principi di sinteticità richiamati nell'ordinanza, ma integrano una vera e propria memoria
(di replica), non contemplata né dall'art. 189 c.p.c. né dall'art. 127 ter c.p.c. (che prevede il deposito di note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni”), e non possono ritenersi sostitutive dell'attività in udienza, ovvero della mera richiesta di rimessione della causa in decisione, tale essendo l'attività da svolgersi nell'udienza di cui all'art. 189, 1° comma c.p.c.
Nelle conclusioni formulate da parte attrice nella propria comparsa conclusione, viene avanzata per la prima volta una richiesta di 'risarcimento di € 10.000 per danni non patrimoniali dovuti alle gravi offese proferitele in corso di causa, così come descritte in atti', ovvero per essere i convenuti “Nel tentativo di screditare … arrivati ad Pt_1 accusarla di estorsione nei confronti della madre: una calunnia gravissima e infondata”: non si tratta, evidentemente, di domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ma di domanda risarcitoria (per il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero del danno morale), inammissibile in quanto tardiva.
Quanto poi a parte convenuta, questa si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 8.10.2024, tale essendo la data del deposito risultante dal fascicolo telematico: come noto, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. il convenuto deve costituirsi “almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” - nel caso di specie udienza del 18 dicembre 2024, quindi entro il 9.10.2024, donde la tempestiva costituzione dei convenuti, e del resto né nel decreto ex art. 171 bis
c.p.c. dell'11.10.2024 né nell'ordinanza 21.2.2025 è stata rilevata una tardività nella costituzione dei convenuti.
3.
pagina 9 di 21 Venendo quindi al merito, la domanda attorea è volta ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o invalidità del testamento olografo per 'errore nei motivi della disposizione testamentaria' e 'grafia non compatibile con la tipologia della de cuius e, a corollario di tutto questo, possibile captazione della volontà', ovvero – seguendo le conclusioni di cui all'atto di citazione – in via principale per errore e in subordine per captazione, prospettandosi altresì in citazione, 'se si vuole escludere la possibilità che qualcuno sapesse imitare così bene la scrittura della sig.ra … che la mano della de cuius CP_3 sia stata guidata da un'altra mano'.
Parte convenuta ha eccepito l'incongruenza nelle domande attoree, fondate su presupposti di fatto incompatibili, giacchè 'il testamento o è frutto di errore del testatore o di errore indotto da terzi (captazione)' richiamando una massima della Suprema Corte in ordine alla inammissibilità della domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza, “stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi” (cfr. Cass. n. 22900/05): peraltro in una successiva pronuncia la Suprema Corte, proprio muovendo da quell'arresto, ha osservato che “La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua
pagina 10 di 21 condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza” (cfr.
Cass. n. 16663/08).
Occorre, dunque, esaminare le allegazioni e domande di parte attrice seguendo l'ordine logico-giuridico delle questioni che esse pongono, giacchè la domanda di annullamento per vizio presuppone l'autenticità della scheda testamentaria che invece la prospetta possibilità della mano del testatore 'guidata da un'altra mano' pare Pt_2 escludere.
La disamina delle questioni - nell'ordine che segue (autenticità della scheda testamentaria, annullamento per errore, annullamento per captazione) - richiede prima la descrizione del testamento di cui si discute.
Si tratta della scheda testamentaria, datata 28.4.2017 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), pubblicata in data 21.2.2024 (doc. 1 fasc. parte convenuta), con cui la sig.ra CP_3
revoca ed annulla ogni precedente disposizione, nomina eredi i figli
[...] Per_2
e e quanto alla figlia così dispone: “a lascio la sola
[...] Controparte_2 Pt_1 Pt_1 quota di legittima (Riserva) in quanto, essendosi allontanata da tutta la famiglia da moltissimi anni ed avendo espresso più volte anche pubblicamente di non avere più una
Madre né una famiglia, non si è più interessata a me ne alla mia Salute ogni giorno sempre più precaria, anzi pretendendo parte della mia eredità quando ancora ero in vita.
Preciso che alla quota di legittima spettante a mia figlia dovrà essere dedotta la Pt_1 somma di Lire 30.000.000 (trantamilioni) da me donatale con assegno n. 0701268810-
08 in data 09-11-1999 e assegno di Lire 2.500.000 (duemilioni cinquecento mila) con assegno n. 0700519041-01, di cui allego copia”.
a) Sulla grafia non compatibile con la patologia della de cuius.
L'attrice ha allegato che la madre dal 2012 soffriva di un tremore alle mani che le impediva persino il compimento di elementari atti quotidiani: sarebbe stato pertanto impossibile per la de cuius scrivere in una forma chiara e lineare, come quella che appare dalle due pagine di cui si compone il testamento.
E' noto che “La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo,
a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia
pagina 11 di 21 intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare
l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali
l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo” (cfr. Cass. n. 9319/25 e Cass. n. 5505/17): la principale caratteristica del testamento olografo è la scritturazione, per intero, di mano del testatore;
il testamento redatto dal de cuius con l'aiuto materiale di altra persona non possiede il requisito dell'autografia ed è pertanto nullo ai sensi dell'art. 606, 1° comma c.c.
Come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. Cass. SU n. 12307/15 e
Cass. n. 24835/22): nel caso di specie, l'attrice non ha proposto una domanda di accertamento negativo dell'autenticità della scheda testamentaria della madre e comunque, essendo – nel caso - a suo carico l'onere di provare la non autenticità del testamento, si è limitata a produrre – a sostegno di tale allegazione – un documento, privo di data (se non quella dell'aggiornamento, scritto in calce, 6.3.2018), intitolato
'rivalutazione in favore della sig.ra 1° Valutazione del 17/10/2012 progetto CP_3 domiciliare di bassa int.', in cui si riportano dati ed informazioni “forniti dalla figlia sig.ra
” e si legge che “Ad oggi l'anziana, che è assistita presso la struttura Villa Controparte_2
Adriana, necessita di aiuto costante … deve essere aiutata nella vestizione ed anche per mangiare, in quanto le tremano le mani”.
Così si legge nel doc. 9 richiamato in citazione, nel quale non si fa riferimento a percentuali di invalidità, in particolare ad una invalidità dell'85% “e successivamente come si evince nel 2014, nel 2017 e nel 2018 con una invalidità grave 100% in quanto le tremano le mani”; peraltro, non è stata prodotta una perizia di parte (grafologica) a sostegno dell'allegata non autenticità della scheda testamentaria e pertanto, anche a voler ritenere proposta una domanda di accertamento negativo (ma tale domanda non è stata proposta), l'attrice (che comunque nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. scrive pagina 12 di 21 “nessuno ha mai affermato che il testamento è apocrifo”) si è limitata a riferire i possibili effetti del tremore delle mani nella scrittura e ad enunciare l'impossibilità per la de cuius di scrivere in una forma chiara e lineare in quanto affetta da tremore alle mani, senza tuttavia fornire prova della effettiva sussistenza di tale tremore o comunque della sua gravità, limitandosi a prospettare la mera possibilità che la mano della de cuius sia stata guidata da un'altra mano.
b) Sull'errore nei motivi della disposizione testamentaria.
Parte attrice ha chiesto l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 624 c.c., sostenendo che la limitazione testamentaria alla pura legittima sia motivata da un convincimento errato della madre, ovvero dalla convinzione che la figlia si fosse disinteressata di lei, e ciò – nella prospettazione attorea – a causa dello stato di isolamento in cui viveva la madre, che la sorella aveva da lei allontanato. CP_2
Ora, come osservato dalla Suprema Corte “L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante” (cfr. Cass. n.
7178/18); “per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace a disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta”
(cfr. Cass. n. 24637/10).
Occorre dunque la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero e tale prova non è stata fornita da parte attrice, la quale non ha formulato capitoli di prova a dimostrazione del fatto di essersi sempre interessata della madre (contrariamente a quanto dalla stessa espresso nel proprio testamento).
pagina 13 di 21 A sostegno della domanda di annullamento per errore, l'attrice ha osservato che nel
2007 la madre aveva invece fatto testamento in suo favore ed ha aggiunto di avere richiesto nel 2018, preoccupata per la salute della mamma, la nomina di un amministratore di sostegno, istanza a cui i fratelli si erano opposti.
E' vero che risulta avere redatto nel 2007 (la data in calce è 24-11-207) CP_3 testamento olografo, nel quale così dispone: “Revoco ogni mia precedente disposizione di ultima volontà. A mio marito l'usufrutto. A ed la casa di Coazze da CP_1 Pt_1 dividere come meglio credono tutte due. A ho già dato la casa di Via Bava con CP_2 garage” (cfr. doc. 01 attoreo); è nel testamento del marito ( ), datato Persona_1
10.11.2010, che si legge “A mia figlia ho già dato la sua parte di eredità in vita: CP_2 la casa di via Bava n. 22 e garage in via Bava n. 23 e quindi a Lei nulla più compete. …
A mia figlia a cui nelle mie facoltà ho dato la delega sul mio conto corrente postale Pt_1 possa un domani poter beneficiare di ciò che rimane, visto che non ha avuto nulla rispetto all'altra figlia”.
Ora, la mera revoca della disposizione testamentaria non è di per sé prova dell'errore rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c.: ai sensi dell'art. 587, 1° comma c.c. “Il testamento è un atto revocabile ...” e tale piena libertà del testatore è ribadita nell'art. 679 c.c. secondo cui “Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.
Quanto poi alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno avanzata dall'attrice, come documentato dai convenuti (cfr. doc. 4) l'istanza è stata rigettata dal Giudice
Tutelare – esaminata la documentazione prodotta e sentita la sig.ra all'udienza CP_3 del 18.9.2018 - osservando da un lato che “per quanto sia apparso evidente dissidio fra la stessa e due suoi figli con l'altra figlia ricorrente, non è emerso che le esigenze CP_3 personali dell'interessata non siano sufficientemente soddisfatte con l'assistenza dei familiari alla stessa graditi, né sotto l'aspetto economico sono emerse circostanze che dimostrino una gestione pregiudizievole da parte dell'interessata o da parte dei figli su cui la stessa fa affidamento”, e dall'altro lato che “non risulta comprovato stato di incapacità psico-fisica della sig.ra non risultano comprovati fatti e circostanze Pt_3 da cui si appalesino specifiche esigenze di protezione della persona per comportamenti dannosi per sé o per altri o per attività pregiudizievoli messe in atto da terzi”.
pagina 14 di 21 Non appare poi superfluo osservare che nel corso della sua audizione la sig.ra CP_3 ha dichiarato “Mia figlia saranno dieci anni che non la vedo”: l'audizione è Pt_1 avvenuta il 18.9.2018, il precedente testamento era di circa dieci anni prima ('24-11-
207') e la scheda testamentaria di cui si discute è datata 28.4.2017.
L'attrice ritiene poi ricavabile l'errore – tale da inficiare il testamento della madre – dal fatto che in esso la de cuius abbia disposto che alla quota di legittima spettante alla figlia vadano detratti gli assegni ivi descritti ed indicati come allegati, di cui tuttavia Pt_1
“non c'è alcuna traccia non essendo stati allegati al testamento e la asserita beneficiaria, sig.ra , afferma di non averne mai avuto notizia”. Parte_1
E' circostanza pacifica che detti assegni non siano stati allegati in copia alla scheda testamentaria;
parte convenuta ha prodotto due matrici, recanti i numeri degli assegni riportati nella scheda testamentaria (0700519041-01 e 0701268810-08) e contenente la prima l'indicazione lire 2.500.000,00 'emesso a l la data 9.11.99, l'importo Pt_1 Pt_4
Lit. 30.000.000,00 ed ancora 'emesso a casa a favore di non pare dunque possa Pt_1 sostenersi che la de cuius abbia indicato 'a caso' il numero degli assegni (cfr. pag. 10 atto di citazione).
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice ha sostenuto che la prova della donazione non possa essere l'esistenza delle matrici di assegni, “senza fornire alcuna evidenza che tali assegni appartenessero a un blocchetto intestato alla de cuius e senza dimostrare che li avesse effettivamente incassati”: è vero che non è sufficiente, Pt_1 per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell'assegno occorrendo anche la prova dell'incasso da parte del creditore (cfr. Cass. n. 15709/21), ma nel caso di specie non si discute della prova dell'estinzione di un'obbligazione, ma della donazione che la de cuius nel testamento asserisce avere fatto in favore della figlia e che quest'ultima contesta, non già nell'ambito di un'azione di riduzione (con conseguente riunione fittizia e collazione), ma a sostengo dell'asserita invalidità del testamento per errore, per falsa rappresentazione della realtà.
Tale essendo la domanda attorea, ne deriva pertanto l'onere probatorio a carico dell'attrice: al riguardo da un lato come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista (cfr. ex multis Cass. n.
pagina 15 di 21 35146/21), e peraltro l'attrice non ha articolato capitoli di prova;
dall'altro lato le matrici sono compilate a mano, apparentemente dalla de cuius, e tuttavia l'attrice (che non può ritenersi erede legittimario totalmente pretermesso) non ha dichiarato di non conoscere la scrittura ai sensi dell'art. 214, 2° comma c.p.c.
c) Sulla 'possibile captazione'.
Quella appena riportata è l'intitolazione del paragrafo 7 dell'atto di citazione (pag. 12-
14), in cui, fornita la definizione di captazione e richiamato l'onere probatorio al riguardo, si osserva come nel caso di specie la prova di una diversa volontà è da ricercarsi nel precedente testamento, redatto in piena libertà, quindi si descrive la vicenda successoria di cui alla pronuncia della Cassazione richiamata, si osserva che il quadro fatturale descritto (la sparizione dei due precedenti testamenti – la mancanza degli assegni – l'isolamento della de cuius dalla figlia) conduce “in maniera univoca a provare che la sig.ra sia stata indotta a credere cose non vere” e si sottolinea il fatto che il CP_3 testamento de quo è stato scritto subito dopo la mediazione, essendo stato fatto credere alla madre che era stata la figlia a chiamarla in causa, “cosa che la sig.ra Pt_1 CP_3 aveva vissuto molto male e che la figlia , che l'accudiva continuamente, le CP_2 ripeteva...”.
Premesso che l'accordo in sede di mediazione è del 20.6.2016 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo) ed il testamento è di quasi un anno dopo (28.4.2017), richiamato quanto già detto in ordine alla revocabilità delle disposizioni testamentarie e agli assegni descritti nel testamento, occorre muovere dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e proprio mezzi fraudolenti idonei
a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sue età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Inoltre, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività di condizionamento e la conseguente
pagina 16 di 21 influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (cfr. Cass. n.
26519/24, nonché Cass. n. 25521/23 e Cass. n. 4653/18).
Ancora, “il rispetto assoluto della volontà del testatore impone, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non essere sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. Pur vero che la relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore” (cfr. Cass. n. 9309/17).
Infine, “La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624 c.c., allorchè vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
l'idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della “consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate” (cfr. Cass. n. 30424/22).
Al riguardo, vi è da dire che non è stata allegata o comunque dimostrata (da parte attrice) l'incapacità della testatrice al momento di redazione del testamento: sul punto devono anzi richiamarsi il decreto di rigetto dell'istanza amministrazione di sostegno, già sopra illustrato, ed il successivo decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, datato 11.8.2020 (tre anni dopo il testamento impugnato), che descrive la signora CP_3 affetta da patologia “tale da configurare una infermità psico-fisica, che comporta
l'impossibilità parziale di provvedere ai propri interessi”, tale da rendere necessaria la
“mediazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali, delle pratiche burocratiche ed amministrative, trattandosi di persona non pienamente
pagina 17 di 21 autonoma e potenzialmente manipolabile, pure a fronte di una residua capacità di intendere e di volere con riferimento alle scelte relative alla propria persona”.
Nel caso di specie, in cui si ribadisce l'attrice non ha articolato capitoli di prova, le circostanze allegate ed i documenti prodotti (le une e gli altri già esaminati nei capi che precedono, a cui si rimanda) appaiono inidonei a fornire la prova della captazione della volontà della de cuius da parte della convenuta, in quanto in difetto di idonee prove testimoniali non consentono di ritenere sussistenti attività specifiche di condizionamento della volontà della testatrice ad opera della figlia : ne deriva il rigetto della CP_2 domanda subordinata, di cui difetta il fatto costitutivo (condotta captatoria) secondo la rigorosa accezione fatta propria dalla giurisprudenza appena citata.
4.
'In via ulteriormente subordinata', parte attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi “la nullità della disposizione relativa ad una donazione tramite assegni in favore di parte attrice”, ciò per i motivi esposti in narrativa, ovvero – deve ritenersi – per quanto esposto al paragrafo 5 dell'atto di citazione in ordine alla asserita inesistenza di siffatta donazione.
La domanda, così come formulata, pare alludere ad una sorta di nullità 'parziale' della disposizione testamentaria, limitatamente alla previsione di imputazione (o meglio collazione) alla quota di legittima lasciata alla figlia degli importi a lei donati, Pt_1 descritti nel testamento.
Ora tale domanda si fonda sulla prospettata falsa rappresentazione della realtà ovvero sull'errore della de cuius quanto alla donazione fatta in favore della figlia , anziché Pt_1 alla figlia , prospettando l'attrice quale possibile spiegazione dell'errore la CP_2 sovrapposizione delle figure delle due figlie o l'essere stata la de cuius indotta a credere che la beneficiaria della donazione non fosse , ma , il che indurrebbe a far CP_2 Pt_1 pensare “ad una incapacità o ad una manipolazione della sua volontà”: l'una e l'altra, come già sopra esposto, non dimostrate dall'attrice e, ove provate, tali da invalidare l'intero testamento, ex artt. 591 c.c. e 624 c.c.
Vi è da aggiungere che in comparsa conclusionale viene eccepita la nullità della disposizione testamentaria “con cui la de cuius ha escluso la sig.ra anche dalla Pt_1 quota di legittima, sul presupposto di una donazione pregressa ...”.
pagina 18 di 21 Al di là della 'novità' di tale tesi difensiva, come già prima osservato l'azione proposta da parte attrice (ed oggetto della presente decisione) non è l'azione di riduzione, ma un'azione di annullamento del testamento.
Con la disposizione in esame, poi, la testatrice non ha dichiarato di avere già tacitato le ragioni della figlia legittimaria con le precedenti donazioni, ma ha disposto di tener conto
– nella determinazione della quota di legittima – delle somme indicate (“alla quota di legittima spettante a mia figlia dovrà essere dedotta la somma … da me donatale Pt_1
...”).
Come noto, “La collazione per imputazione costituisce, di fatto, una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con
l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli determinato al detto momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno” (cfr. Cass. n.
4671/22).
La collazione si distingue dalla riduzione, essendo l'una diretta a mantenere tra gli aventi diritto la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, l'altra è diretta a salvaguardare la quota di legittima, e si distingue altresì dalla c.d. riunione fittizia (“la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.” - cfr. Cass. n. 14211/24): peraltro, come detto, non
è stata qui proposta domanda di riduzione né di divisione ereditaria.
5.
pagina 19 di 21 In definitiva, per le ragioni tutte sopra esposte le domande attoree devono essere respinte in quanto infondate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede, vista la nota spese allegata alla comparsa conclusionale, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal
DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del disputatum
(valore indeterminabile), alle questioni trattate (complessità media) e all'attività svolta: si ritiene pertanto di applicare i valori medi, ridotti per la fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.) e per la fase decisionale, operando l'aumento ex art. 4, comma 1 bis nella misura del 15% considerati dimensioni degli atti e numero dei documenti di parte convenuta (l'art. 4, comma 1 bis TF contempla invero un aumento
“fino” al 30%).
Non si ritengono invece sussistere i presupposti di cui all'art. 4, comma 2 e comma 8
DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22.
Nelle proprie conclusioni, parte convenuta ha chiesto ordinarsi la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute a pag. 2, 6 e 7 della memoria ex art. 171 ter n. 3
c.p.c. di parte attrice (trascritte nelle conclusioni sopra riportate).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “presupposto per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. è che le espressioni contenute negli scritti difensivi siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo - così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte - senza mantenere un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, in tal modo eccedendo dalle esigenze difensive” (cfr. Cass. n. 117/24, Cass. n.
21031/16 e Cass. n. 10288/09).
Nel caso di specie, si tratta di espressioni sicuramente criticabili nella loro formulazione, quasi iperboliche ovvero eccessive (“non possiamo pensare che non sappia leggere”), inconferenti ed anche inappropriate: si parla di fatti notori – quanto alla tesi della grafia incompatibile col tremore alle mani della de cuius – e tuttavia un fatto per essere tale
“deve essere acquisito alle conoscenze della collettività con un grado di certezza tale da essere indubitabile e incontestabile. Non rientrano tra i fatti notori gli elementi valutativi che richiedono conoscenze specialistiche o nozioni proprie della scienza privata del
pagina 20 di 21 giudice” (cfr. Cass. n. 1128/24); si fa riferimento al 'più probabile che non', che però è criterio applicabile all'attività di ricostruzione del nesso causale, non alla valutazione delle prove.
Proprio in quanto tali, non si ritiene che le espressioni censurate assumano valenza offensiva o sconveniente nei confronti della controparte, non apparendo dettate “da un passionale e incomposto intento dispregiativo” (cfr. Cass. n. 21031/16).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge le domande proposte da , in quanto infondate;
Parte_1
- condanna a rimborsare ai convenuti e Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida complessivamente in € 9.123,00 per CP_1 compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 22.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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