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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg. 150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 150 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
[...]
nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura a C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. NOVELLINO MICHELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...]_1
(NA) il 28/04/1987 C.F. rappresentata e difesa, C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. NOVELLINO MICHELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/01/2024 e Parte_1 [...]
-premesso di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Per_ ERCOLANO il 18/07/2008 da cui nascevano le figlie (20.11.2010) e Per_2
(10.10.2008)- esponevano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
1 Presidente del Tribunale di Napoli in data 17.03.2017, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 3310/2017 del 27/04/2017 reso nel procedimento
RG 25530/2016 alle seguenti condizioni:
1. Il sig. verserà a Parte_1
titolo di mantenimento delle due figlie minori la somma di € 500,00 mensili;
spese straordinarie al 50%; affido condiviso delle minori con collocazione prevalente presso la madre e visite tra padre e figlie.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
All'udienza in presenza del 26.11.2024 comparivano le parti le quali modificavano ed integravano gli accordi del divorzio. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Ercolano via Pugliano, n.° 112.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all' educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà la CP_1 facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella Per_ delle figlie e , purché ne dia notizia al Sig. con congruo Per_2 Parte_1 preavviso.
2 Il Sig. avrà diritto a tenere con sè le figlie almeno due ovvero 2 giorni Parte_1 consecutivi, a week-end alternati e precisamente dall'orario di uscita di scuola del venerdi sino alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali delle minori, previo accordo con la Sig.ra senza CP_1 che ciò possa limitare il diritto del padre alla frequentazione delle figlie. Gli incontri tra il Sig. e le figlie potranno svolgersi nei luoghi in cui il padre Parte_1 riterrà più idoneo. Inoltre il padre vedrà le figlie due pomeriggi a settimana, il martedi ed il giovedi, dalla ore 17.00 alle ore 20.00.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che le figlie possano trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre, e l'anno successivo con il padre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le figlie le trascorreranno un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato.
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, le minori avranno diritto di trascorrere, con il padre, almeno 15 ( quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze di entrambi i genitori. 1 genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
b) Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
mensilmente la somma globale di € 600,00 (euro cinquecento), Controparte_1 aumentando l'assegno concordato in sede di separazione a titolo di concorso spese per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre il versamento del 50% delle spese inerenti alle - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
c) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede
3 universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventive accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono i preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei
I1 suddetto importo pari ad euro 600,00 dovrà essere corrisposto attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure Controparte_1 mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra entro il giorno CP_1 cinque di ogni mese. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il Parte_1 sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che le figlie continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambe le figlie potranno Parte_1 essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, le figlie stesse raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Parte_1
Il sign. precisa altresì che sostiene le spese di locazione della casa nella Parte_1 quale risiede pari ad € 450,00 mensili.
La sign.ra precisa che l'assegno unico per le figlie pari ad € 190,00 per CP_1 ciascuna figlia è percepito interamente da lei ed il sign. non si è mai Parte_1 opposto alla intera percezione.
d) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
e) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
ERCOLANO il 18/07/2008 (atto n. 50, parte I, S. N., reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ERCOLANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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