Art. 17.
Per le cessazioni dal servizio successive al ((31 agosto 1971)) sara' disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento, saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e dovuto il trattamento economico di sfollamento.
((Con effetto dal 1 settembre 1971, sara' disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data.
Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sara' disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1 settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che derivera' sulle pensioni e su gli assegni soggetti a riliquidazione.
Fino a quando non sara' in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sara' corrisposto, con effetto dal 1 settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione))
Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in quanto applicabili e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni dal 1 marzo 1968.
Con effetto dal ((1 settembre 1971)) sara' provveduto al coordinamento, con le modifiche che si renderanno necessarie, anche per quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima mensilita'.
Con successiva legge sara' provveduto al riordinamento della materia concernente la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri enti relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'ente, in valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi ad esso resi, da liquidarsi in base alle norme statali.
La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.
Per le cessazioni dal servizio successive al ((31 agosto 1971)) sara' disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento, saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e dovuto il trattamento economico di sfollamento.
((Con effetto dal 1 settembre 1971, sara' disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dalla attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data.
Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sara' disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1 settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che derivera' sulle pensioni e su gli assegni soggetti a riliquidazione.
Fino a quando non sara' in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sara' corrisposto, con effetto dal 1 settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione))
Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in quanto applicabili e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni dal 1 marzo 1968.
Con effetto dal ((1 settembre 1971)) sara' provveduto al coordinamento, con le modifiche che si renderanno necessarie, anche per quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima mensilita'.
Con successiva legge sara' provveduto al riordinamento della materia concernente la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri enti relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'ente, in valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi ad esso resi, da liquidarsi in base alle norme statali.
La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.