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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 352/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
16.7.2025, promossa da
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. con sede in 25043 Breno (BS), Via Pradassoli n. 2, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta delega allegata in atto separato al presente atto dall'Avv.
EA OR (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio della stessa in Roma, Circonvallazione Gianicolense, 95 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni via PEC all'indirizzo e via fax al n. 06 53274014. Email_1
APPELLANTE ( ) con sede in – Palazzo Broletto, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
P.zza Paolo VI, 29, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per delega in calce al presente atto dagli avv.ti: (C.F.: ) Parte_3 C.F._2
- LA AR ( )- Email_2 CodiceFiscale_3
dell'Avvocatura Provinciale (fax Email_3
030.3749217), elettivamente domiciliato presso quest'ultima in – Palazzo CP_1
Broletto, P.zza Paolo VI, 29 – in forza di Decreto di autorizzazione a costituirsi in giudizio (doc.1). I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al fax: 030/3749217 ed al seguente indirizzo pec
: Email_4
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore sig. Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in , viale della Stazione n. 37, presso Persona_1 CP_1
lo studio dell'avv. Mauro Ballerini (il quale chiede gli venga trasmessa qualunque comunicazione all'indirizzo pec indicato in epigrafe), che lo rappresenta e difende per delega in calce al presente atto, giusta deliberazione della Giunta comunale di CP_2
29.06.23 n. 26.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso sentenza n.° 400/2023 del Tribunale di Brescia Prima Sezione
Civile, del 28.2.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa,
In via principale in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare la sentenza n.
460 /2023, pubblicata il 28.02.2023, RG n. 18879/2016, repertorio n. 1351/2023 del
28.02.2023 e notificata il 28.02.2023 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Brescia, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Gianni Sabbadini,
nel giudizio rubricato sub R.G. n. 18879/2016, in quanto nulla, illogica e non motivata
per tutte le motivazione e più specificatamente, nella parte in cui:
1) stabilisce ed individua una responsabilità concorrente della e CP_3
quantificata in un terzo del totale;
2) fissa la somma complessiva indicata per il costo di ricostruzione in Euro 143.030,00
e, per effetto della ripartizione effettuata con l'applicazione dell'articolo 2055 cc,
stabilisce il risarcimento a favore della in due terzi del totale;
CP_3
3) fissa la data per il calcolo degli interessi legali dalla data della sentenza e non dalla
data di presentazione dei conteggi da parte della ditta a seguito della CP_3
conferenza dei servizi tenutasi in data 19 aprile 2013;
4) per effetto del principio sopra indicato, stabilisce il pagamento delle spese di lite in
ragione del principio sopra indicato, ripartendo la somma complessiva di Euro
12000,00 per compensi, Euro 786,00 per spese oltre accessori di legge in parte eguali
fra le parti di lite e stabilendo il rimborso a favore della di due terzi da porsi CP_3
in solido a carico del e della , nonchè i due terzi Controparte_2 Controparte_1
delle spese di CTU.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello, accogliere integralmente le seguenti conclusioni:
a) accertare e stabilire l'esclusiva responsabilità del crollo del muro avvenuto in data
02 aprile 2013 ad eventi riferibili alla responsabilità del e della Controparte_2
; Controparte_1
b) per l'effetto porre interamente e solidalmente a carico del e della Controparte_2
il risarcimento del danno cagionato alla ditta e Controparte_1 CP_3
rappresentato dall'esborso delle somme anticipate per il rifacimento del muro in
questione.
c) per l'effetto, porre gli oneri di lite - onorari, spese e costo della CTU - interamente a
carico del e della;
Controparte_2 Controparte_1
d) stabilire l'importo da risarcire alla ditta in Euro indicato in Euro Pt_1
183.629,60 così come richiesto in atto di citazione oltre ad Euro 18.349,95 (iva ed
accessori compresi) così come riconosciuti dal CTU (pag 43 relazione peritale) e, per
le motivazioni esposte in atto e qui integralmente richiamate, ovvero quella diversa
somma equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione alla data della nascita del
diritto di credito (19 aprile 2013) a quella dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede che venga disposta una nuova CTU che risponda ai seguenti
quesiti:
1) descriva il CTU il muro in questione con particolare riferimento alla funzione, alla
realizzazione ed all'epoca di costruzione, acquisendo la documentazione progettuale e
di collaudo;
2) individui le cause del crollo per cui è causa e descriva la successione temporale e la dinamica del cedimento;
3) verifichi i costi di costruzione e ne stabilisca il complessivo ammontare.”
Per parte appellata-appellante incidentale : Controparte_1
“in via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione della disciplina
processuale contenuta nella legge di riforma del processo civile n. 149/ 2022;
in via principale
- rigettare l'appello proposto da nei confronti della , CP_3 Controparte_1
perché infondato, per essere l'attrice esclusiva responsabile dei danni occorsi in esito
alla attività edilizia posta in essere sull'area sovrastante il muro oggetto di crollo;
in accoglimento dell'appello incidentale
- in riforma della appellata sentenza, accertare che l'intervento edilizio intrapreso da
è stato causa determinante il crollo del muro, con conseguente assunzione di CP_3
ogni onere conseguente al rifacimento a sua cura e spese e rigetto delle domande di
rimborso proposte nei confronti della e del terzo chiamato Controparte_1 [...]
; CP_2
- in riforma della sentenza appellata, accertare e condannare alla integrale CP_3
rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore della CP_1
, nonché alla rifusione delle spese di CTU sostenute dalla
[...] CP_1
;
[...]
in subordine
- ove accertata la concorrente responsabilità del in ragione della Controparte_2
carente vigilanza edilizia e della carente manutenzione del condotto fognario, condannarlo conseguentemente al risarcimento dei danni nei confronti dell'appellata
principale, nella misura ritenuta di giustizia, e condannarlo in via solidale
all'appellante principale, in ragione delle rispettive responsabilità, alla rifusione delle
spese di giudizio e al rimborso delle spese di CTU in favore della;
Controparte_1
in via istruttoria
- respingersi la richiesta di nuova CTU”
Per parte appellata-appellante incidentale Controparte_2
“Voglia la Corte d'appello adita
In via principale
Rigettare l'appello di Parte_1
In accoglimento dell'appello incidentale, annullare e riformare la sentenza del
Tribunale di Brescia 24 febbraio 2023 n. 460/23 e per l'effetto mandare assolto il
da qualunque condanna, rigettando le domande proposte nei suoi Controparte_2
confronti in primo grado.
Con vittoria di spese e di onorari in entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 7 novembre 2016 citava in giudizio, avanti al Tribunale Parte_1
di Brescia, la ed esponeva di aver intrapreso attività edificatoria sul Controparte_1
terreno di cui ai mappali 872, 2034 e 1928 posti a monte della SP 90 in comune di che si erano aperte crepe sul muro delimitante la predetta SP 90 e che la CP_2
aveva ritenuto che il predetto muro, assolvesse alla funzione di contenimento CP_1
del terreno soprastante interessato alla nuova edificazione;
che aveva, comunque,
proceduto alla ricostruzione del muro, al tempo eretto dal che aveva, Controparte_2 altresì, realizzato la strada poi ceduta alla;
che aveva chiesto, inutilmente, alla CP_1
, il rimborso delle spese sostenute. Controparte_1
Pertanto, chiedeva la condanna della a rifondere Parte_1 Controparte_1
l'importo capitale di € 183.629,60, oltre interessi e rivalutazione.
La Provincia di si costituiva rilevando che la strada era stata ceduta dal Comune CP_1
di alla Provincia nel 1965; che, tuttavia, il muro non sarebbe di proprietà della CP_2
in quanto la parte sottostante del muro, era stato realizzato su proprietà del CP_1
dante causa di così da risultare parte integrante della proprietà; che, in ogni Parte_1
caso, il muro svolgeva la funzione di contenimento del terreno soprastante;
che il franamento del muro, avvenuto a distanza di decenni dalla sua costruzione, doveva essere imputato alla edificazione realizzata da tanto che le crepe si erano Parte_1
verificate dopo l'inizio dei lavori di costruzione di Parte_1
La contestava anche la quantificazione del danno chiedendo Controparte_1
di essere autorizzata a chiamare in giudizio, il affinchè la manlevasse Controparte_2
da eventuali pronunce di responsabilità, al pari, degli che hanno Parte_4
assicurato il rischio del certificato n° 1907274 nei cui confronti, rinunciava in seguito con conseguente declaratoria di estinzione parziale.
Il si costituiva chiedendo il rigetto integrale delle domande in quanto Controparte_2
in forza di verbale di consegna 21 giugno 1965 l'ente territoriale, aveva ceduto alla il tratto di strada realizzato nel territorio comunale e nell'elenco dei Controparte_1
beni trasferiti venivano indicati, espressamente, anche “i muri di sostegno”, ribadendosi che “la consegna di cui al presente verbale si riferisce a tutta la consistenza fin qui in
giurisdizione del ed ancora che “la consegna comprende tutte le pertinenze CP_2 stradali e le aree costituenti relitti, in servizio della strada stessa”.
Il verbale precisava che rimanevano a carico del solo gli oneri connessi alla CP_2
nettezza urbana degli interni ed alla manutenzione delle fognature osservando che
[...]
aveva depositato DIA in data 30 agosto 2008 mediante la quale dichiarava di Pt_1
realizzare sul terreno soprastante la SP 90 n.° 4 unità residenziali e che nella “relazione
geologico tecnica” datata agosto 2008, a firma del geologo dott. , era stato CP_4
precisato che l'intervento avrebbe comportato un'escavazione profonda circa 9,00 mt.
al di sotto del piano di campagna;
erano state date specifiche prescrizioni in ordine al procedere dei lavori da eseguire concludendo per la fattibilità dell'intervento sotto il profilo geologico e geotecnico.
Tuttavia, con l'esecuzione dei lavori, si determinava il franamento del muro di contenimento del terreno oggetto della edificazione, come attestato dalle fotografie prodotte in giudizio.
Successivamente, trasmetteva progetto completo accompagnato da Parte_1
relazione tecnica 13 aprile 2013 in cui si illustravano le caratteristiche del nuovo muro da erigere in luogo di quello crollato che veniva esaminato nella Conferenza di servizi di cui al verbale 19 aprile 2013 che esprimeva parere favorevole con prescrizioni.
Il Comuni di rilevava di non essere proprietario della strada;
di non essere tenuto CP_2
alla manutenzione della stessa;
di aver ceduto fin dal 1965 alla Provincia di , sia CP_1
la strada, sia ogni pertinenza e che il franamento era stato semmai indotto dall'intervento edilizio di Parte_1
Il Tribunale ammetteva C.T.U., a cura dell'Ing. allo scopo di Persona_2
“descrivere il muro in questione e la sua funzione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 30 del C.d.S.; individuare se possibile le cause del crollo per cui è causa
indicando anche eventuali concause;
verificare la congruità delle opere e dei costi
sostenuti dalla società per il ripristino del muro”. CP_3
Con sentenza n.° 460/23 il Tribunale statuiva che non solo la strada, ma anche il muro di sostegno della stessa apparteneva alla e stabiliva sulla base di quanto CP_1
accertato dalla C.T.U., che il predetto muro era composto da tre sezioni “in particolare
da una prima sezione (muro n. 1) edificato sul progetto del Comune di nel 1961, CP_2
da una seconda sezione (muro n. 2) presumibilmente coeva, rispetto ai quali non è stato
possibile rinvenire la documentazione di riferimento, nonché da una terza sezione
(sovralzo) realizzata nel 1985, a monte del quale, a seguito degli scavi effettuati da Pt_1
tra il 2008 e il 2012, veniva realizzato un piazzale propedeutico alla realizzazione di
quattro villette residenziali”.
La sentenza segnalava poi, la presenza della fognatura comunale posta parallelamente alla fondazione del muro e realizzata negli anni 60 in relazione alla quale richiamando le risultanze della C.T.U., affermava che il suo stato “è risultato decisamente precario
con presenza di sfondamenti e di giunzioni tre le tubazioni ammalorate e prive di tenuta”
e necessitante di intervento in quanto “la mancanza di tenuta e la situazione di
ammaloramenti del sistema reca pregiudizio alla sede stradale”.
La sentenza poi rilevava che non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 30, comma 4
c.s. in quanto il muro non assolveva alla funzione di sostenere la strada, ma aveva “scopo
promiscuo” assolvendo alla funzione “sia di conservazione e tutela della strada, sia di
sostegno dei fondi adiacenti e sovrastanti” pervenendo alla conclusione di addossare, in parti uguali, la responsabilità dell'accaduto ed, in particolare:- condannava il
[...] “che realizzava originariamente un muro non in grado di portare in sicurezza CP_2
il carico derivante dal secondo muro e dal successivo sopralzo e che non curava la manutenzione della fognatura comunale… contribuendo ad alterare le caratteristiche del terreno al di sotto del muro”; - condannava che aveva alterato “la precaria Parte_1
situazione di equilibrio e con il passaggio dei mezzi di cantiere creava un ulteriore sovraccarico” ed “operava sul sovralzo del muro 2 che risultava fessurato realizzando un consolidamento ed un ulteriore contromuro interno”; - condannava la CP_1
, quale proprietaria del muro e quindi responsabile ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
[...]
che “non ne curava adeguatamente la custodia e la manutenzione”; - ripartiva, in parti uguali, la responsabilità ex art. 2055, comma 3, c.c. con conseguente ripartizione anche delle spese di lite;
- rilevato che aveva anticipato integralmente le spese per Parte_1
la ricostruzione del muro, per cui aveva diritto al rimborso dei 2/3 della somma da essa anticipata e necessaria per le opere di riedificazione del muro, il cui importo grava in parti uguali sul e sulla di in ragione di 1/3 ciascuno;
Controparte_2 CP_1 CP_1
- rilevato quanto ai costi sostenuti da per la ricostruzione del muro che il Parte_1
C.T.U. ne accertava la effettiva congruità per la somma di €117.103,32 per le opere di costruzione ed € 18.349,95 per le spese tecniche, per un totale di complessivi €
135.453,27 che aumentata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda ammontava ad € 143.030,00;
- ritenuto, pertanto, che ha diritto al rimborso dei due terzi di detta somma, Parte_1
rispettivamente, dal per un terzo e dalla per CP_2 CP_2 Controparte_1
l'altro terzo, condannava i predetti enti a pagare ad la somma di € 47.676,00, Parte_1
oltre IVA come dovuta con gli ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia, al saldo;
La sentenza era gravata da a cui resistevano, e Parte_1 Controparte_1 [...]
che proponevano entrambi, appello incidentale. CP_2
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti con conseguente difetto assoluto di motivazione, circa un fatto decisivo per il giudizio perché il Tribunale non avrebbe operato una corretta ricostruzione dei fatti.
In particolare, parte appellante rileva come la C.T.U. non aveva fornito un quadro esaustivo sulla situazione fattuale in carenza di accertamenti finalizzati a stabilire non solo, l'esatta epoca di realizzazione del manufatto e le caratteristiche costruttive, ma anche per la mancata ispezione dell'impianto fognario posto nel cosiddetto muro 1,
nonostante la documentazione messa a disposizione dal consulente di parte attrice.
Ancora il C.T.U. non sarebbe stato in grado di stabilire l'epoca di realizzazione del cosiddetto muro n. 2), muro a sua volta crollato dopo il cedimento del muro n. 1) e probabilmente afflitto da un difetto genetico di costruzione di manutenzione e di controllo da parte dell'ente che doveva provvedere.
Parte appellante contesta, inoltre, le conclusioni del C.T.U. sulla effettiva causa del movimento franoso, individuata nei lavori di cantiere svolti da nonostante CP_3
che il cantiere per la realizzazione delle villette fosse iniziato 5 anni prima del crollo e nessun cedimento si fosse verificato nel frattempo. Il motivo è infondato.
Parte appellante individua, come causa esclusiva del crollo la mancata manutenzione della rete fognaria e le abbondanti piogge, tralasciando le conseguenze derivanti dalla nuova costruzione realizzata da dagli sbancamenti, dalla realizzazione del Parte_1
parcheggio, dalla carente relazione geologica presentata a corredo del progetto ed,
infine, dagli approssimativi rimedi approntati a protezione del crollo che hanno ulteriormente peggiorato la situazione.
Ad avviso del Collegio, il motivo non è condivisibile perché presenta errori di valutazione e di accertamento nella lettura delle conclusioni della perizia tecnica, senza considerare tutte le osservazioni che il C.T.U. ed il giudice di primo grado hanno speso per individuare le cause del crollo che attengono alle attività edilizia di parte appellante,
che ha preteso di addossare a un muro esistente un ulteriore carico senza indagare le condizioni geologiche e di staticità del manufatto esistente, attività edilizia definita dal
C.T.U. di “innesco del crollo” su una situazione di instabilità e sovraccarico latente, ma stabile sino al momento delle attività di cantiere e che probabilmente avrebbe resistito,
nonostante il sopralzo del 1985, sempre realizzato dalla proprietà del dante causa incurante del precedente diniego della che aveva evidenziato l'impossibilità CP_1
strutturale del sovraccarico fin dal 1969.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa insufficiente contraddittoria motivazione, nonché, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 116 c.p.c. e
2697 c.c. in ordine la ripartizione delle responsabilità ex articolo 2055 c.c..
Parte appellante contesta che le conclusioni del giudice di primo grado siano erronee per mancata individuazione e accertamento della responsabilità di ognuno dei soggetti presenti in giudizio.
Il motivo è infondato.
La statuizione del Tribunale si fonda su una lettura delle risultanze processuali, che attribuiscono a tutti e tre i soggetti coinvolti parte di responsabilità per il crollo, sulla base delle risultanze della C.T.U. in ordine alla funzione promiscua del muro, alla sua composizione in tre sezioni, alla presenza di una fognatura non correttamente mantenuta, nonché, gli interventi successivi alla costruzione del muro n.1, che ne hanno compromesso la stabilità e la capacità statica.
La decisione del Tribunale è immune dai vizi denunciati perché la Corte ritiene che la corresponsabilità per l'accaduto debba essere ripartita tra quale titolare Parte_1
dell'attività edilizia che ha innescato il crollo, il Comune di per la realizzazione CP_2
originaria di un muro non in grado di portare in sicurezza il carico derivante dal secondo muro e dal successivo sopralzo e per la carente manutenzione della rete fognaria,
nonché, la , quale proprietaria del muro ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
Ciò posto, sussistono dunque i dedotti requisiti per l'individuazione del vincolo di solidarietà ex art. 2055 c.c., stante l'unicità del fatto dannoso concretatosi nel crollo del muro e nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali non essendo possibile determinare, diversamente, il grado rispettivo di colpa.
Con il terzo motivo censura la sentenza, lamentando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115
116 c.p.c. e 2697 c.c. in ordine all'individuazione della somma ritenuta congrua per le opere e i costi sostenuti dalla società per il ripristino del muro.
Parte appellante contesta la riduzione, a suo dire del tutto arbitraria, dei prezzi esposti dalla società ricorrente operata dal C.T.U., con l'applicazione di una riduzione del 15 %
quale sconto d'uso perché non giustificata in quanto non avvenuta all'interno di una gara d'appalto in cui i partecipanti presentano un'offerta ed applicano uno sconto.
Nel caso concreto, la società appellante sarebbe intervenuta per la situazione di emergenza, che si era venuta a creare ed il costruttore ha fatturato quanto,
effettivamente, speso per l'intervento richiesto.
Infine, contesta la decisione del Tribunale che individua quale data di decorrenza degli interessi legali quella della emissione della sentenza e non quella della data di presentazione delle fatture a seguito dell'ultimazione delle opere.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato, fatta salva la decorrenza degli interessi non dalla pronuncia della sentenza, bensì, da quando dopo il pagamento ha formalmente richiesto i rimborso e, cioè, dal 13.8.2013 dal momento che il muro è stato costruito più
alto e più avanzato, rispetto al precedente, al fine evidente di consentire ai proprietari delle nuove unità abitative, di usufruire di una più comoda area di parcheggio e tale onere aggiuntivo non può, far carico se non a colui che lo ha realizzato per suo vantaggio diretto.
Inoltre, i prezzi esposti e conteggiati nella domanda di rimborso avanzata da Parte_1
sono più alti rispetto a quelli applicati da un prezziario di opere pubbliche, come è
dimostrato attraverso la produzione di documenti che rappresentano i prezzi posti a base di gara per lavori di tale tipologia.
Al riguardo, la C.T.U. ha correttamente applicato una percentuale di riduzione media,
che si ritiene del tutto congrua, mentre la decorrenza degli interessi per le somme di €
47.676,00 oltre IVA, rispettivamente, poste a carico di e del Controparte_1 va indicata dal 13.8.2013, anziché, dal 24.2.2023 data della pronuncia Controparte_2
di primo grado.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed, in particolare, la violazione falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c e 2697 c.c. con riguardo alla condanna alle spese per quanto attiene alla ripartizione delle stesse in base al principio di corresponsabilità con richiesta di condanna posta integralmente a carico delle parti appellate.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva come la condanna così pronunciata sia conseguenza del riconoscimento di corresponsabilità contenuto nella decisione di primo grado, e alla stessa risulti, strettamente, consequenziale ed atteso l'esito del giudizio di gravame.
Appello incidentale di . Controparte_1
Con il primo motivo deduce l'erronea interpretazione e violazione di legge con riguardo agli art. 30 comma e 31 c.s. in relazione alla responsabilità ex art. 2053 c.c. dal momento che ha qualificato il muro crollato come muro non destinato a Controparte_1
sostenere la strada, ma come muro destinato a sostenere le soprastanti proprietà private,
secondo la disciplina dell'art. 30 comma 4 del codice della strada, che prevede che, in tale caso, ogni onere di manutenzione, sia a carico dei proprietari.
Al riguardo, la sentenza ha statuito che non sussisterebbero nessuna delle due ipotesi previste dall'art. 30, comma 4 del c.s. “che fa riferimento ad opere che servono unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti oppure ad opere che hanno per scopo la stabilità della conservazione della strada, in quanto dagli accertamenti svolti dal C.T.U., è emerso chiaramente lo scopo promiscuo dell'opera costituita da tre sezioni realizzate nel corso del tempo e ed aventi la funzione sia di tutela della strada che di sostegno dei fondi adiacenti e sovrastanti “.
Invero, la rilettura degli accertamenti tecnici rende, evidente come la funzione originaria, mantenuta nel tempo, del muro fosse quella servente rispetto alla proprietà
privata e ai fondi sovrastanti e che l'intervento di allargamento del 1961, non ne abbia snaturato la funzione principale, pertanto, deve accertarsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del crollo per l'attività edilizia esercitata sulla sovrastante Parte_1
proprietà privata.
Ribadisce, inoltre, come la funzione del muro debba essere considerata nel contesto di riferimento, ovvero, che la causa scatenante il crollo sia stata l'attività edilizia, priva di adeguate cautele intrapresa e portata avanti da ed ancor prima, dal suo dante Parte_1
causa che aveva realizzato il sopralzo nel 1985 sulla sovrastante area di proprietà
privata.
Ne consegue, come nel caso di specie, la funzione del muro in oggetto, debba essere accertata alla luce delle risultanze istruttorie che la identificano, in quella originaria di contenimento e non di supporto della strada e che tali caratteristiche il muro abbia mantenuto anche in esito ai sopralzi, fino al crollo avvenuto a causa dei lavori di nuova costruzione delle villette residenziali di Parte_1
Il motivo è infondato.
Come esattamente accertato nel giudizio di primo grado dalla C.T.U., è risultato che la funzione principale del muro n.1 era quella di consentire l'allargamento stradale, mentre
“la funzione del muro n.2 era quella di sostenere il fondo privato, migliorandone la
fruibilità, e quanto sopra è confermato… dal sopralzo del 1985 realizzato sopra al muro n.2”, specificando altresì che la funzione di interrompere la caduta di massi sulla sottostante SP, indicata nella relazione allegata al titolo edilizio di sopralzo, “risulta
certamente secondaria rispetto a quella di sostenere il fondo a beneficio della fruibilità
del terreno” (cfr. pagg. 26-27 C.T.U.).
Pertanto, nel caso di specie, non sussiste nessuna delle due ipotesi previste dall'articolo
30 comma 4 c.s. che fa riferimento ad opere che servono unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti oppure ad opere che hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, in quanto dagli accertamenti svolti dal C.T.U. è emerso chiaramente lo scopo promiscuo dell'opera, costituita da tre sezioni (muro 1, muro 2 e muro 3) realizzate nel corso del tempo ed aventi la funzione sia di sia di conservazione e tutela della strada, sia di sostegno dei fondi adiacenti e sovrastanti;
Con il secondo motivo evidenzia un ulteriore profilo di erronea interpretazione della documentazione istruttoria della sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della proprietà della strada e conseguente errata interpretazione dell'art. 2051 c.c. in quanto il Tribunale ha accertato la proprietà del muro, a carico della CP_1 CP_1
sulla base delle previsioni del verbale del 21 giugno 1965 con cui il Comune di CP_2
cedeva alla la strada SP 90, precisando che la consegna si riferiva Controparte_1
a tutte le consistenze in giurisdizione del comune e che comprendeva tutte le pertinenze stradali.
Sul punto, rileva che il verbale, assunto a prova principale circa l'accertamento della proprietà della strada, è atto finalizzato trasferimento delle competenze di gestione della strada in capo alla in relazione a quanto previsto dalla legge n.° 125/65; il CP_1
trasferimento attiene dunque attiene all'esercizio delle funzioni di controllo della circolazione, della sicurezza, della transitabilità e alla sua manutenzione nei limiti previsti dal codice della strada con riguardo ai muri in fregio, ma ciò non può comportare il trasferimento di proprietà anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c..
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che dal verbale di consegna del 21 giugno 1965 con cui il cedeva alla Provincia di CP_2 CP_2
la proprietà della strada SP 90 risulta espressamente che “la consegna di cui al CP_1
presente verbale si riferisce a tutte le consistenze fin qui in giurisdizione del CP_2
e che “la consegna comprende tutte le pertinenze stradali”, specificando che tra le
opere in questione rientravano anche i “muri di sostegno” (cfr. pagg 3 e seguenti del documento n.° 9 . Parte_1
Ciò posto, è evidente, quindi, la proprietà della strada e del muro in argomento, alla
, la quale nella sostanza, finisce per ammettere tale circostanza. Controparte_1
Con il terzo motivo lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze di causa in ordine all'accertamento della pregnante mancata vigilanza esercitata dal Controparte_2
nell'esercizio dell'attività di controllo e governo del territorio ed in particolare, con riferimento all'attività edilizia esercitata dalla società appellante.
Palese quindi, la negligenza primaria di per il crollo, ma anche Parte_1
dell'amministrazione comunale che ha omesso i dovuti controlli in proposito, controlli tanto più doverosi in area con una situazione geologica delicata indicata nel PGT con esclusione di responsabilità alcuna della , nella causazione del crollo Controparte_1
e successiva richiesta di rimborso.
Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti del processo la corresponsabilità della emerge Controparte_1
ai sensi dell'art.2051 c.c. essendo proprietaria della strada e del muro e prescindendo dal comportamento delle altre parti in ordine alle quali la C.T.U. ha svolto le precise ed accurate indagini giungendo all'accertamento di una propria responsabilità, anche in capo alla e, segnatamente per “la presenza dell'apparato radicale Controparte_1
della vegetazione arbustiva ed a medio fusto lasciata crescere indisturbata nella balza
tra i muri 1 e 2 ha certamente contribuito ad indebolire la muratura sottostante” (C.T.U.
pag. 40).
Con il quarto motivo lamenta l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e, cioè, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, c.p.c., nonché, dell'art. 2697 c.c. contestando l'elemento della concausalità
nella responsabilità dell'evento, il meccanismo in base al quale vi è stata la suddetta ripartizione che, deve essere interamente posta a carico delle parti appellate.
Il motivo è infondato e, comunque, assorbito dall'esito del gravame.
Appello incidentale di Controparte_2
Con il primo motivo lamenta la violazione artt. 112 e 116 c.p.c. e artt. 2043 e 2055 c.c.
in relazione alla carenza di legittimazione del ed alla condanna dello Controparte_2
stesso per ragioni del tutto estranee, rispetto alle domande delle altre parti, attesa la non corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato.
L'impugnata sentenza conclude per la concorrente responsabilità del predetto CP_2
nella causazione degli eventi, in particolare, imputando al la cattiva CP_2
manutenzione della fognatura comunale che viene individuata dalla sentenza sulla scorta delle risultanze della C.T.U., quale possibile “concausa” nella determinazione degli eventi.
La lettura degli atti processuali dimostra che mai ed in nessun caso la fognatura comunale è stata evocata dalle parti a sostegno della domanda di condanna del CP_2
; ne discende che la sentenza del Tribunale ha affermato il concorso di colpa CP_2
del sulla scorta di un presupposto (cattivo stato della fognatura Controparte_2
comunale) che mai ed in nessun caso è stato mai evocato, quale elemento fondante la responsabilità del predetto CP_2
Il motivo è infondato.
Com'è noto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale della
Cassazione, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo chiamato pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il responsabile o i responsabili nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr. ex multis: Cass. n.° 15232/21) per cui tale doglianza, ad avviso della Corte, è irrilevante sotto il profilo causale.
Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione artt. 2043 e 2055 c.c. in relazione all'assenza di qualunque responsabilità in capo al Controparte_2
Invero, la sentenza individua responsabilità del perché realizzava CP_2
originariamente un muro non in grado di portare in sicurezza il carico derivante dal secondo muro e dal successivo sopralzo, ma tale affermazione è del tutto inconferente perché la stessa C.T.U. ha attestato che “il muro 1 era cioè in grado di portare, con
coefficiente di sicurezza di poco superiore a 1, solo il terrapieno proprio, non era invece
in grado di portare in sicurezza il carico derivante dal secondo muro ed a maggior
ragione non era in grado di sopportare il carico derivante dal successivo sovralzo del
muro 2 realizzato nel 1985” (C.T.U. pag. 36). In sostanza, la sentenza imputa al di aver realizzato un muro “inidoneo” quando CP_2
invece, al momento della sua realizzazione, il muro era perfettamente idoneo a svolgere la sua funzione e qualunque accadimento e/o manomissione sono fatti successivi alla cessione in proprietà del muro alla Provincia.
In secondo luogo, la sentenza individua la responsabilità del perché non curava CP_2
la manutenzione della fognatura comunale “che scorreva a ridosso della base di
appoggio del paramento di fondazione del muro 1 poi crollato” contribuendo “ad
alterare le caratteristiche del terreno al di sotto del muro fino ad innescare l'instabilità
della struttura muraria” (cfr. CTU pag.39), laddove, lo stesso C.T.U. sottolinea alla pag. 39 che “pur consapevole della serietà delle problematiche della fognatura …, non
ritiene però che queste possano aver causato l'apertura di 'voragini' tali da essere la
casa principale del crollo”.
Il motivo è infondato.
Come esattamente accertato nella sentenza e, soprattutto dall'esito della C.T.U. nelle considerazioni conclusive che tengono conto di tutte le osservazioni tecniche dei rispettivi C.T.P., è stato accertato che il è ugualmente responsabile, Controparte_2
al pari degli altri, in quanto “esperite alcune verifiche di stabilità del paramento nella
sua configurazione il CTU ritiene di aver individuato le cause del cedimento che sono
da ricercare nella modalità realizzativa del paramento murario denominato “muro 1”
che è stato modificato nel tempo andando a superare le sue possibilità statiche e di
stabilità. Tale situazione di instabilità è rimasta latente fino ad essere innescata dalle
attività messe in atto nel soprastante cantiere con il possibile contributo, quali
concause, anche di alcuni fattori esterni tra cui il più evidente sono le infiltrazioni provenienti dalla fognatura Comunale”(cfr. C.T.U. pag. 67)
Con il terzo motivo lamenta la violazione artt. 2043 e 2055 c.c. in relazione alla ripartizione della responsabilità in capo alle parti in forza dell'esito auspicato dell'appello incidentale.
Il motivo è infondato e, comunque, assorbito dall'esito del gravame.
In conclusione, l'appello principale di è accolto, limitatamente, alla Parte_1
decorrenza degli interessi dal 13.8.2013, mentre quelli incidentali di CP_1
e sono rigettati così confermando nel resto, la sentenza
[...] Controparte_2
appellata.
La soccombenza prevalente delle parti appellate-appellanti incidentali CP_1
e comporta la condanna delle stesse in solido, alla rifusione
[...] Controparte_2
dei due terzi delle spese del presente grado in favore di che si liquidano, Parte_1
tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1
e avverso la sentenza n.°400/2023 del Tribunale Controparte_1 Controparte_2
di Brescia del 28.2.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- precisa che la decorrenza degli interessi legali sulle somme di € 47.676,00 oltre IVA,
rispettivamente, poste a carico di e del va Controparte_1 Controparte_2
indicata dal 13.8.2013, anziché, dal 24.2.2023 data della pronuncia di primo grado;
- rigetta nel resto, l'appello principale di nonché, quelli incidentali di Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_2 - condanna, solidalmente, e a pagare in favore Controparte_1 Controparte_2
di i due terzi delle spese del presente grado liquidate in complessivi € Parte_1
9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico delle parti appellanti incidentali e l'onere del pagamento di una somma pari al Controparte_1 Controparte_2
contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 352/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
16.7.2025, promossa da
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig. con sede in 25043 Breno (BS), Via Pradassoli n. 2, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta delega allegata in atto separato al presente atto dall'Avv.
EA OR (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio della stessa in Roma, Circonvallazione Gianicolense, 95 il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni via PEC all'indirizzo e via fax al n. 06 53274014. Email_1
APPELLANTE ( ) con sede in – Palazzo Broletto, Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
P.zza Paolo VI, 29, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per delega in calce al presente atto dagli avv.ti: (C.F.: ) Parte_3 C.F._2
- LA AR ( )- Email_2 CodiceFiscale_3
dell'Avvocatura Provinciale (fax Email_3
030.3749217), elettivamente domiciliato presso quest'ultima in – Palazzo CP_1
Broletto, P.zza Paolo VI, 29 – in forza di Decreto di autorizzazione a costituirsi in giudizio (doc.1). I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio al fax: 030/3749217 ed al seguente indirizzo pec
: Email_4
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore sig. Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in , viale della Stazione n. 37, presso Persona_1 CP_1
lo studio dell'avv. Mauro Ballerini (il quale chiede gli venga trasmessa qualunque comunicazione all'indirizzo pec indicato in epigrafe), che lo rappresenta e difende per delega in calce al presente atto, giusta deliberazione della Giunta comunale di CP_2
29.06.23 n. 26.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso sentenza n.° 400/2023 del Tribunale di Brescia Prima Sezione
Civile, del 28.2.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa,
In via principale in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare la sentenza n.
460 /2023, pubblicata il 28.02.2023, RG n. 18879/2016, repertorio n. 1351/2023 del
28.02.2023 e notificata il 28.02.2023 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Brescia, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Gianni Sabbadini,
nel giudizio rubricato sub R.G. n. 18879/2016, in quanto nulla, illogica e non motivata
per tutte le motivazione e più specificatamente, nella parte in cui:
1) stabilisce ed individua una responsabilità concorrente della e CP_3
quantificata in un terzo del totale;
2) fissa la somma complessiva indicata per il costo di ricostruzione in Euro 143.030,00
e, per effetto della ripartizione effettuata con l'applicazione dell'articolo 2055 cc,
stabilisce il risarcimento a favore della in due terzi del totale;
CP_3
3) fissa la data per il calcolo degli interessi legali dalla data della sentenza e non dalla
data di presentazione dei conteggi da parte della ditta a seguito della CP_3
conferenza dei servizi tenutasi in data 19 aprile 2013;
4) per effetto del principio sopra indicato, stabilisce il pagamento delle spese di lite in
ragione del principio sopra indicato, ripartendo la somma complessiva di Euro
12000,00 per compensi, Euro 786,00 per spese oltre accessori di legge in parte eguali
fra le parti di lite e stabilendo il rimborso a favore della di due terzi da porsi CP_3
in solido a carico del e della , nonchè i due terzi Controparte_2 Controparte_1
delle spese di CTU.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello, accogliere integralmente le seguenti conclusioni:
a) accertare e stabilire l'esclusiva responsabilità del crollo del muro avvenuto in data
02 aprile 2013 ad eventi riferibili alla responsabilità del e della Controparte_2
; Controparte_1
b) per l'effetto porre interamente e solidalmente a carico del e della Controparte_2
il risarcimento del danno cagionato alla ditta e Controparte_1 CP_3
rappresentato dall'esborso delle somme anticipate per il rifacimento del muro in
questione.
c) per l'effetto, porre gli oneri di lite - onorari, spese e costo della CTU - interamente a
carico del e della;
Controparte_2 Controparte_1
d) stabilire l'importo da risarcire alla ditta in Euro indicato in Euro Pt_1
183.629,60 così come richiesto in atto di citazione oltre ad Euro 18.349,95 (iva ed
accessori compresi) così come riconosciuti dal CTU (pag 43 relazione peritale) e, per
le motivazioni esposte in atto e qui integralmente richiamate, ovvero quella diversa
somma equa e di giustizia oltre interessi e rivalutazione alla data della nascita del
diritto di credito (19 aprile 2013) a quella dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede che venga disposta una nuova CTU che risponda ai seguenti
quesiti:
1) descriva il CTU il muro in questione con particolare riferimento alla funzione, alla
realizzazione ed all'epoca di costruzione, acquisendo la documentazione progettuale e
di collaudo;
2) individui le cause del crollo per cui è causa e descriva la successione temporale e la dinamica del cedimento;
3) verifichi i costi di costruzione e ne stabilisca il complessivo ammontare.”
Per parte appellata-appellante incidentale : Controparte_1
“in via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione della disciplina
processuale contenuta nella legge di riforma del processo civile n. 149/ 2022;
in via principale
- rigettare l'appello proposto da nei confronti della , CP_3 Controparte_1
perché infondato, per essere l'attrice esclusiva responsabile dei danni occorsi in esito
alla attività edilizia posta in essere sull'area sovrastante il muro oggetto di crollo;
in accoglimento dell'appello incidentale
- in riforma della appellata sentenza, accertare che l'intervento edilizio intrapreso da
è stato causa determinante il crollo del muro, con conseguente assunzione di CP_3
ogni onere conseguente al rifacimento a sua cura e spese e rigetto delle domande di
rimborso proposte nei confronti della e del terzo chiamato Controparte_1 [...]
; CP_2
- in riforma della sentenza appellata, accertare e condannare alla integrale CP_3
rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore della CP_1
, nonché alla rifusione delle spese di CTU sostenute dalla
[...] CP_1
;
[...]
in subordine
- ove accertata la concorrente responsabilità del in ragione della Controparte_2
carente vigilanza edilizia e della carente manutenzione del condotto fognario, condannarlo conseguentemente al risarcimento dei danni nei confronti dell'appellata
principale, nella misura ritenuta di giustizia, e condannarlo in via solidale
all'appellante principale, in ragione delle rispettive responsabilità, alla rifusione delle
spese di giudizio e al rimborso delle spese di CTU in favore della;
Controparte_1
in via istruttoria
- respingersi la richiesta di nuova CTU”
Per parte appellata-appellante incidentale Controparte_2
“Voglia la Corte d'appello adita
In via principale
Rigettare l'appello di Parte_1
In accoglimento dell'appello incidentale, annullare e riformare la sentenza del
Tribunale di Brescia 24 febbraio 2023 n. 460/23 e per l'effetto mandare assolto il
da qualunque condanna, rigettando le domande proposte nei suoi Controparte_2
confronti in primo grado.
Con vittoria di spese e di onorari in entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 7 novembre 2016 citava in giudizio, avanti al Tribunale Parte_1
di Brescia, la ed esponeva di aver intrapreso attività edificatoria sul Controparte_1
terreno di cui ai mappali 872, 2034 e 1928 posti a monte della SP 90 in comune di che si erano aperte crepe sul muro delimitante la predetta SP 90 e che la CP_2
aveva ritenuto che il predetto muro, assolvesse alla funzione di contenimento CP_1
del terreno soprastante interessato alla nuova edificazione;
che aveva, comunque,
proceduto alla ricostruzione del muro, al tempo eretto dal che aveva, Controparte_2 altresì, realizzato la strada poi ceduta alla;
che aveva chiesto, inutilmente, alla CP_1
, il rimborso delle spese sostenute. Controparte_1
Pertanto, chiedeva la condanna della a rifondere Parte_1 Controparte_1
l'importo capitale di € 183.629,60, oltre interessi e rivalutazione.
La Provincia di si costituiva rilevando che la strada era stata ceduta dal Comune CP_1
di alla Provincia nel 1965; che, tuttavia, il muro non sarebbe di proprietà della CP_2
in quanto la parte sottostante del muro, era stato realizzato su proprietà del CP_1
dante causa di così da risultare parte integrante della proprietà; che, in ogni Parte_1
caso, il muro svolgeva la funzione di contenimento del terreno soprastante;
che il franamento del muro, avvenuto a distanza di decenni dalla sua costruzione, doveva essere imputato alla edificazione realizzata da tanto che le crepe si erano Parte_1
verificate dopo l'inizio dei lavori di costruzione di Parte_1
La contestava anche la quantificazione del danno chiedendo Controparte_1
di essere autorizzata a chiamare in giudizio, il affinchè la manlevasse Controparte_2
da eventuali pronunce di responsabilità, al pari, degli che hanno Parte_4
assicurato il rischio del certificato n° 1907274 nei cui confronti, rinunciava in seguito con conseguente declaratoria di estinzione parziale.
Il si costituiva chiedendo il rigetto integrale delle domande in quanto Controparte_2
in forza di verbale di consegna 21 giugno 1965 l'ente territoriale, aveva ceduto alla il tratto di strada realizzato nel territorio comunale e nell'elenco dei Controparte_1
beni trasferiti venivano indicati, espressamente, anche “i muri di sostegno”, ribadendosi che “la consegna di cui al presente verbale si riferisce a tutta la consistenza fin qui in
giurisdizione del ed ancora che “la consegna comprende tutte le pertinenze CP_2 stradali e le aree costituenti relitti, in servizio della strada stessa”.
Il verbale precisava che rimanevano a carico del solo gli oneri connessi alla CP_2
nettezza urbana degli interni ed alla manutenzione delle fognature osservando che
[...]
aveva depositato DIA in data 30 agosto 2008 mediante la quale dichiarava di Pt_1
realizzare sul terreno soprastante la SP 90 n.° 4 unità residenziali e che nella “relazione
geologico tecnica” datata agosto 2008, a firma del geologo dott. , era stato CP_4
precisato che l'intervento avrebbe comportato un'escavazione profonda circa 9,00 mt.
al di sotto del piano di campagna;
erano state date specifiche prescrizioni in ordine al procedere dei lavori da eseguire concludendo per la fattibilità dell'intervento sotto il profilo geologico e geotecnico.
Tuttavia, con l'esecuzione dei lavori, si determinava il franamento del muro di contenimento del terreno oggetto della edificazione, come attestato dalle fotografie prodotte in giudizio.
Successivamente, trasmetteva progetto completo accompagnato da Parte_1
relazione tecnica 13 aprile 2013 in cui si illustravano le caratteristiche del nuovo muro da erigere in luogo di quello crollato che veniva esaminato nella Conferenza di servizi di cui al verbale 19 aprile 2013 che esprimeva parere favorevole con prescrizioni.
Il Comuni di rilevava di non essere proprietario della strada;
di non essere tenuto CP_2
alla manutenzione della stessa;
di aver ceduto fin dal 1965 alla Provincia di , sia CP_1
la strada, sia ogni pertinenza e che il franamento era stato semmai indotto dall'intervento edilizio di Parte_1
Il Tribunale ammetteva C.T.U., a cura dell'Ing. allo scopo di Persona_2
“descrivere il muro in questione e la sua funzione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 30 del C.d.S.; individuare se possibile le cause del crollo per cui è causa
indicando anche eventuali concause;
verificare la congruità delle opere e dei costi
sostenuti dalla società per il ripristino del muro”. CP_3
Con sentenza n.° 460/23 il Tribunale statuiva che non solo la strada, ma anche il muro di sostegno della stessa apparteneva alla e stabiliva sulla base di quanto CP_1
accertato dalla C.T.U., che il predetto muro era composto da tre sezioni “in particolare
da una prima sezione (muro n. 1) edificato sul progetto del Comune di nel 1961, CP_2
da una seconda sezione (muro n. 2) presumibilmente coeva, rispetto ai quali non è stato
possibile rinvenire la documentazione di riferimento, nonché da una terza sezione
(sovralzo) realizzata nel 1985, a monte del quale, a seguito degli scavi effettuati da Pt_1
tra il 2008 e il 2012, veniva realizzato un piazzale propedeutico alla realizzazione di
quattro villette residenziali”.
La sentenza segnalava poi, la presenza della fognatura comunale posta parallelamente alla fondazione del muro e realizzata negli anni 60 in relazione alla quale richiamando le risultanze della C.T.U., affermava che il suo stato “è risultato decisamente precario
con presenza di sfondamenti e di giunzioni tre le tubazioni ammalorate e prive di tenuta”
e necessitante di intervento in quanto “la mancanza di tenuta e la situazione di
ammaloramenti del sistema reca pregiudizio alla sede stradale”.
La sentenza poi rilevava che non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 30, comma 4
c.s. in quanto il muro non assolveva alla funzione di sostenere la strada, ma aveva “scopo
promiscuo” assolvendo alla funzione “sia di conservazione e tutela della strada, sia di
sostegno dei fondi adiacenti e sovrastanti” pervenendo alla conclusione di addossare, in parti uguali, la responsabilità dell'accaduto ed, in particolare:- condannava il
[...] “che realizzava originariamente un muro non in grado di portare in sicurezza CP_2
il carico derivante dal secondo muro e dal successivo sopralzo e che non curava la manutenzione della fognatura comunale… contribuendo ad alterare le caratteristiche del terreno al di sotto del muro”; - condannava che aveva alterato “la precaria Parte_1
situazione di equilibrio e con il passaggio dei mezzi di cantiere creava un ulteriore sovraccarico” ed “operava sul sovralzo del muro 2 che risultava fessurato realizzando un consolidamento ed un ulteriore contromuro interno”; - condannava la CP_1
, quale proprietaria del muro e quindi responsabile ai sensi dell'articolo 2051 c.c.
[...]
che “non ne curava adeguatamente la custodia e la manutenzione”; - ripartiva, in parti uguali, la responsabilità ex art. 2055, comma 3, c.c. con conseguente ripartizione anche delle spese di lite;
- rilevato che aveva anticipato integralmente le spese per Parte_1
la ricostruzione del muro, per cui aveva diritto al rimborso dei 2/3 della somma da essa anticipata e necessaria per le opere di riedificazione del muro, il cui importo grava in parti uguali sul e sulla di in ragione di 1/3 ciascuno;
Controparte_2 CP_1 CP_1
- rilevato quanto ai costi sostenuti da per la ricostruzione del muro che il Parte_1
C.T.U. ne accertava la effettiva congruità per la somma di €117.103,32 per le opere di costruzione ed € 18.349,95 per le spese tecniche, per un totale di complessivi €
135.453,27 che aumentata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda ammontava ad € 143.030,00;
- ritenuto, pertanto, che ha diritto al rimborso dei due terzi di detta somma, Parte_1
rispettivamente, dal per un terzo e dalla per CP_2 CP_2 Controparte_1
l'altro terzo, condannava i predetti enti a pagare ad la somma di € 47.676,00, Parte_1
oltre IVA come dovuta con gli ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia, al saldo;
La sentenza era gravata da a cui resistevano, e Parte_1 Controparte_1 [...]
che proponevano entrambi, appello incidentale. CP_2
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 16.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti con conseguente difetto assoluto di motivazione, circa un fatto decisivo per il giudizio perché il Tribunale non avrebbe operato una corretta ricostruzione dei fatti.
In particolare, parte appellante rileva come la C.T.U. non aveva fornito un quadro esaustivo sulla situazione fattuale in carenza di accertamenti finalizzati a stabilire non solo, l'esatta epoca di realizzazione del manufatto e le caratteristiche costruttive, ma anche per la mancata ispezione dell'impianto fognario posto nel cosiddetto muro 1,
nonostante la documentazione messa a disposizione dal consulente di parte attrice.
Ancora il C.T.U. non sarebbe stato in grado di stabilire l'epoca di realizzazione del cosiddetto muro n. 2), muro a sua volta crollato dopo il cedimento del muro n. 1) e probabilmente afflitto da un difetto genetico di costruzione di manutenzione e di controllo da parte dell'ente che doveva provvedere.
Parte appellante contesta, inoltre, le conclusioni del C.T.U. sulla effettiva causa del movimento franoso, individuata nei lavori di cantiere svolti da nonostante CP_3
che il cantiere per la realizzazione delle villette fosse iniziato 5 anni prima del crollo e nessun cedimento si fosse verificato nel frattempo. Il motivo è infondato.
Parte appellante individua, come causa esclusiva del crollo la mancata manutenzione della rete fognaria e le abbondanti piogge, tralasciando le conseguenze derivanti dalla nuova costruzione realizzata da dagli sbancamenti, dalla realizzazione del Parte_1
parcheggio, dalla carente relazione geologica presentata a corredo del progetto ed,
infine, dagli approssimativi rimedi approntati a protezione del crollo che hanno ulteriormente peggiorato la situazione.
Ad avviso del Collegio, il motivo non è condivisibile perché presenta errori di valutazione e di accertamento nella lettura delle conclusioni della perizia tecnica, senza considerare tutte le osservazioni che il C.T.U. ed il giudice di primo grado hanno speso per individuare le cause del crollo che attengono alle attività edilizia di parte appellante,
che ha preteso di addossare a un muro esistente un ulteriore carico senza indagare le condizioni geologiche e di staticità del manufatto esistente, attività edilizia definita dal
C.T.U. di “innesco del crollo” su una situazione di instabilità e sovraccarico latente, ma stabile sino al momento delle attività di cantiere e che probabilmente avrebbe resistito,
nonostante il sopralzo del 1985, sempre realizzato dalla proprietà del dante causa incurante del precedente diniego della che aveva evidenziato l'impossibilità CP_1
strutturale del sovraccarico fin dal 1969.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa insufficiente contraddittoria motivazione, nonché, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 116 c.p.c. e
2697 c.c. in ordine la ripartizione delle responsabilità ex articolo 2055 c.c..
Parte appellante contesta che le conclusioni del giudice di primo grado siano erronee per mancata individuazione e accertamento della responsabilità di ognuno dei soggetti presenti in giudizio.
Il motivo è infondato.
La statuizione del Tribunale si fonda su una lettura delle risultanze processuali, che attribuiscono a tutti e tre i soggetti coinvolti parte di responsabilità per il crollo, sulla base delle risultanze della C.T.U. in ordine alla funzione promiscua del muro, alla sua composizione in tre sezioni, alla presenza di una fognatura non correttamente mantenuta, nonché, gli interventi successivi alla costruzione del muro n.1, che ne hanno compromesso la stabilità e la capacità statica.
La decisione del Tribunale è immune dai vizi denunciati perché la Corte ritiene che la corresponsabilità per l'accaduto debba essere ripartita tra quale titolare Parte_1
dell'attività edilizia che ha innescato il crollo, il Comune di per la realizzazione CP_2
originaria di un muro non in grado di portare in sicurezza il carico derivante dal secondo muro e dal successivo sopralzo e per la carente manutenzione della rete fognaria,
nonché, la , quale proprietaria del muro ex art. 2051 c.c.. Controparte_1
Ciò posto, sussistono dunque i dedotti requisiti per l'individuazione del vincolo di solidarietà ex art. 2055 c.c., stante l'unicità del fatto dannoso concretatosi nel crollo del muro e nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali non essendo possibile determinare, diversamente, il grado rispettivo di colpa.
Con il terzo motivo censura la sentenza, lamentando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115
116 c.p.c. e 2697 c.c. in ordine all'individuazione della somma ritenuta congrua per le opere e i costi sostenuti dalla società per il ripristino del muro.
Parte appellante contesta la riduzione, a suo dire del tutto arbitraria, dei prezzi esposti dalla società ricorrente operata dal C.T.U., con l'applicazione di una riduzione del 15 %
quale sconto d'uso perché non giustificata in quanto non avvenuta all'interno di una gara d'appalto in cui i partecipanti presentano un'offerta ed applicano uno sconto.
Nel caso concreto, la società appellante sarebbe intervenuta per la situazione di emergenza, che si era venuta a creare ed il costruttore ha fatturato quanto,
effettivamente, speso per l'intervento richiesto.
Infine, contesta la decisione del Tribunale che individua quale data di decorrenza degli interessi legali quella della emissione della sentenza e non quella della data di presentazione delle fatture a seguito dell'ultimazione delle opere.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato, fatta salva la decorrenza degli interessi non dalla pronuncia della sentenza, bensì, da quando dopo il pagamento ha formalmente richiesto i rimborso e, cioè, dal 13.8.2013 dal momento che il muro è stato costruito più
alto e più avanzato, rispetto al precedente, al fine evidente di consentire ai proprietari delle nuove unità abitative, di usufruire di una più comoda area di parcheggio e tale onere aggiuntivo non può, far carico se non a colui che lo ha realizzato per suo vantaggio diretto.
Inoltre, i prezzi esposti e conteggiati nella domanda di rimborso avanzata da Parte_1
sono più alti rispetto a quelli applicati da un prezziario di opere pubbliche, come è
dimostrato attraverso la produzione di documenti che rappresentano i prezzi posti a base di gara per lavori di tale tipologia.
Al riguardo, la C.T.U. ha correttamente applicato una percentuale di riduzione media,
che si ritiene del tutto congrua, mentre la decorrenza degli interessi per le somme di €
47.676,00 oltre IVA, rispettivamente, poste a carico di e del Controparte_1 va indicata dal 13.8.2013, anziché, dal 24.2.2023 data della pronuncia Controparte_2
di primo grado.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed, in particolare, la violazione falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c e 2697 c.c. con riguardo alla condanna alle spese per quanto attiene alla ripartizione delle stesse in base al principio di corresponsabilità con richiesta di condanna posta integralmente a carico delle parti appellate.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva come la condanna così pronunciata sia conseguenza del riconoscimento di corresponsabilità contenuto nella decisione di primo grado, e alla stessa risulti, strettamente, consequenziale ed atteso l'esito del giudizio di gravame.
Appello incidentale di . Controparte_1
Con il primo motivo deduce l'erronea interpretazione e violazione di legge con riguardo agli art. 30 comma e 31 c.s. in relazione alla responsabilità ex art. 2053 c.c. dal momento che ha qualificato il muro crollato come muro non destinato a Controparte_1
sostenere la strada, ma come muro destinato a sostenere le soprastanti proprietà private,
secondo la disciplina dell'art. 30 comma 4 del codice della strada, che prevede che, in tale caso, ogni onere di manutenzione, sia a carico dei proprietari.
Al riguardo, la sentenza ha statuito che non sussisterebbero nessuna delle due ipotesi previste dall'art. 30, comma 4 del c.s. “che fa riferimento ad opere che servono unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti oppure ad opere che hanno per scopo la stabilità della conservazione della strada, in quanto dagli accertamenti svolti dal C.T.U., è emerso chiaramente lo scopo promiscuo dell'opera costituita da tre sezioni realizzate nel corso del tempo e ed aventi la funzione sia di tutela della strada che di sostegno dei fondi adiacenti e sovrastanti “.
Invero, la rilettura degli accertamenti tecnici rende, evidente come la funzione originaria, mantenuta nel tempo, del muro fosse quella servente rispetto alla proprietà
privata e ai fondi sovrastanti e che l'intervento di allargamento del 1961, non ne abbia snaturato la funzione principale, pertanto, deve accertarsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del crollo per l'attività edilizia esercitata sulla sovrastante Parte_1
proprietà privata.
Ribadisce, inoltre, come la funzione del muro debba essere considerata nel contesto di riferimento, ovvero, che la causa scatenante il crollo sia stata l'attività edilizia, priva di adeguate cautele intrapresa e portata avanti da ed ancor prima, dal suo dante Parte_1
causa che aveva realizzato il sopralzo nel 1985 sulla sovrastante area di proprietà
privata.
Ne consegue, come nel caso di specie, la funzione del muro in oggetto, debba essere accertata alla luce delle risultanze istruttorie che la identificano, in quella originaria di contenimento e non di supporto della strada e che tali caratteristiche il muro abbia mantenuto anche in esito ai sopralzi, fino al crollo avvenuto a causa dei lavori di nuova costruzione delle villette residenziali di Parte_1
Il motivo è infondato.
Come esattamente accertato nel giudizio di primo grado dalla C.T.U., è risultato che la funzione principale del muro n.1 era quella di consentire l'allargamento stradale, mentre
“la funzione del muro n.2 era quella di sostenere il fondo privato, migliorandone la
fruibilità, e quanto sopra è confermato… dal sopralzo del 1985 realizzato sopra al muro n.2”, specificando altresì che la funzione di interrompere la caduta di massi sulla sottostante SP, indicata nella relazione allegata al titolo edilizio di sopralzo, “risulta
certamente secondaria rispetto a quella di sostenere il fondo a beneficio della fruibilità
del terreno” (cfr. pagg. 26-27 C.T.U.).
Pertanto, nel caso di specie, non sussiste nessuna delle due ipotesi previste dall'articolo
30 comma 4 c.s. che fa riferimento ad opere che servono unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti oppure ad opere che hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, in quanto dagli accertamenti svolti dal C.T.U. è emerso chiaramente lo scopo promiscuo dell'opera, costituita da tre sezioni (muro 1, muro 2 e muro 3) realizzate nel corso del tempo ed aventi la funzione sia di sia di conservazione e tutela della strada, sia di sostegno dei fondi adiacenti e sovrastanti;
Con il secondo motivo evidenzia un ulteriore profilo di erronea interpretazione della documentazione istruttoria della sentenza di primo grado in ordine all'accertamento della proprietà della strada e conseguente errata interpretazione dell'art. 2051 c.c. in quanto il Tribunale ha accertato la proprietà del muro, a carico della CP_1 CP_1
sulla base delle previsioni del verbale del 21 giugno 1965 con cui il Comune di CP_2
cedeva alla la strada SP 90, precisando che la consegna si riferiva Controparte_1
a tutte le consistenze in giurisdizione del comune e che comprendeva tutte le pertinenze stradali.
Sul punto, rileva che il verbale, assunto a prova principale circa l'accertamento della proprietà della strada, è atto finalizzato trasferimento delle competenze di gestione della strada in capo alla in relazione a quanto previsto dalla legge n.° 125/65; il CP_1
trasferimento attiene dunque attiene all'esercizio delle funzioni di controllo della circolazione, della sicurezza, della transitabilità e alla sua manutenzione nei limiti previsti dal codice della strada con riguardo ai muri in fregio, ma ciò non può comportare il trasferimento di proprietà anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c..
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che dal verbale di consegna del 21 giugno 1965 con cui il cedeva alla Provincia di CP_2 CP_2
la proprietà della strada SP 90 risulta espressamente che “la consegna di cui al CP_1
presente verbale si riferisce a tutte le consistenze fin qui in giurisdizione del CP_2
e che “la consegna comprende tutte le pertinenze stradali”, specificando che tra le
opere in questione rientravano anche i “muri di sostegno” (cfr. pagg 3 e seguenti del documento n.° 9 . Parte_1
Ciò posto, è evidente, quindi, la proprietà della strada e del muro in argomento, alla
, la quale nella sostanza, finisce per ammettere tale circostanza. Controparte_1
Con il terzo motivo lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze di causa in ordine all'accertamento della pregnante mancata vigilanza esercitata dal Controparte_2
nell'esercizio dell'attività di controllo e governo del territorio ed in particolare, con riferimento all'attività edilizia esercitata dalla società appellante.
Palese quindi, la negligenza primaria di per il crollo, ma anche Parte_1
dell'amministrazione comunale che ha omesso i dovuti controlli in proposito, controlli tanto più doverosi in area con una situazione geologica delicata indicata nel PGT con esclusione di responsabilità alcuna della , nella causazione del crollo Controparte_1
e successiva richiesta di rimborso.
Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti del processo la corresponsabilità della emerge Controparte_1
ai sensi dell'art.2051 c.c. essendo proprietaria della strada e del muro e prescindendo dal comportamento delle altre parti in ordine alle quali la C.T.U. ha svolto le precise ed accurate indagini giungendo all'accertamento di una propria responsabilità, anche in capo alla e, segnatamente per “la presenza dell'apparato radicale Controparte_1
della vegetazione arbustiva ed a medio fusto lasciata crescere indisturbata nella balza
tra i muri 1 e 2 ha certamente contribuito ad indebolire la muratura sottostante” (C.T.U.
pag. 40).
Con il quarto motivo lamenta l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e, cioè, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, c.p.c., nonché, dell'art. 2697 c.c. contestando l'elemento della concausalità
nella responsabilità dell'evento, il meccanismo in base al quale vi è stata la suddetta ripartizione che, deve essere interamente posta a carico delle parti appellate.
Il motivo è infondato e, comunque, assorbito dall'esito del gravame.
Appello incidentale di Controparte_2
Con il primo motivo lamenta la violazione artt. 112 e 116 c.p.c. e artt. 2043 e 2055 c.c.
in relazione alla carenza di legittimazione del ed alla condanna dello Controparte_2
stesso per ragioni del tutto estranee, rispetto alle domande delle altre parti, attesa la non corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato.
L'impugnata sentenza conclude per la concorrente responsabilità del predetto CP_2
nella causazione degli eventi, in particolare, imputando al la cattiva CP_2
manutenzione della fognatura comunale che viene individuata dalla sentenza sulla scorta delle risultanze della C.T.U., quale possibile “concausa” nella determinazione degli eventi.
La lettura degli atti processuali dimostra che mai ed in nessun caso la fognatura comunale è stata evocata dalle parti a sostegno della domanda di condanna del CP_2
; ne discende che la sentenza del Tribunale ha affermato il concorso di colpa CP_2
del sulla scorta di un presupposto (cattivo stato della fognatura Controparte_2
comunale) che mai ed in nessun caso è stato mai evocato, quale elemento fondante la responsabilità del predetto CP_2
Il motivo è infondato.
Com'è noto, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale della
Cassazione, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo chiamato pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il responsabile o i responsabili nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr. ex multis: Cass. n.° 15232/21) per cui tale doglianza, ad avviso della Corte, è irrilevante sotto il profilo causale.
Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione artt. 2043 e 2055 c.c. in relazione all'assenza di qualunque responsabilità in capo al Controparte_2
Invero, la sentenza individua responsabilità del perché realizzava CP_2
originariamente un muro non in grado di portare in sicurezza il carico derivante dal secondo muro e dal successivo sopralzo, ma tale affermazione è del tutto inconferente perché la stessa C.T.U. ha attestato che “il muro 1 era cioè in grado di portare, con
coefficiente di sicurezza di poco superiore a 1, solo il terrapieno proprio, non era invece
in grado di portare in sicurezza il carico derivante dal secondo muro ed a maggior
ragione non era in grado di sopportare il carico derivante dal successivo sovralzo del
muro 2 realizzato nel 1985” (C.T.U. pag. 36). In sostanza, la sentenza imputa al di aver realizzato un muro “inidoneo” quando CP_2
invece, al momento della sua realizzazione, il muro era perfettamente idoneo a svolgere la sua funzione e qualunque accadimento e/o manomissione sono fatti successivi alla cessione in proprietà del muro alla Provincia.
In secondo luogo, la sentenza individua la responsabilità del perché non curava CP_2
la manutenzione della fognatura comunale “che scorreva a ridosso della base di
appoggio del paramento di fondazione del muro 1 poi crollato” contribuendo “ad
alterare le caratteristiche del terreno al di sotto del muro fino ad innescare l'instabilità
della struttura muraria” (cfr. CTU pag.39), laddove, lo stesso C.T.U. sottolinea alla pag. 39 che “pur consapevole della serietà delle problematiche della fognatura …, non
ritiene però che queste possano aver causato l'apertura di 'voragini' tali da essere la
casa principale del crollo”.
Il motivo è infondato.
Come esattamente accertato nella sentenza e, soprattutto dall'esito della C.T.U. nelle considerazioni conclusive che tengono conto di tutte le osservazioni tecniche dei rispettivi C.T.P., è stato accertato che il è ugualmente responsabile, Controparte_2
al pari degli altri, in quanto “esperite alcune verifiche di stabilità del paramento nella
sua configurazione il CTU ritiene di aver individuato le cause del cedimento che sono
da ricercare nella modalità realizzativa del paramento murario denominato “muro 1”
che è stato modificato nel tempo andando a superare le sue possibilità statiche e di
stabilità. Tale situazione di instabilità è rimasta latente fino ad essere innescata dalle
attività messe in atto nel soprastante cantiere con il possibile contributo, quali
concause, anche di alcuni fattori esterni tra cui il più evidente sono le infiltrazioni provenienti dalla fognatura Comunale”(cfr. C.T.U. pag. 67)
Con il terzo motivo lamenta la violazione artt. 2043 e 2055 c.c. in relazione alla ripartizione della responsabilità in capo alle parti in forza dell'esito auspicato dell'appello incidentale.
Il motivo è infondato e, comunque, assorbito dall'esito del gravame.
In conclusione, l'appello principale di è accolto, limitatamente, alla Parte_1
decorrenza degli interessi dal 13.8.2013, mentre quelli incidentali di CP_1
e sono rigettati così confermando nel resto, la sentenza
[...] Controparte_2
appellata.
La soccombenza prevalente delle parti appellate-appellanti incidentali CP_1
e comporta la condanna delle stesse in solido, alla rifusione
[...] Controparte_2
dei due terzi delle spese del presente grado in favore di che si liquidano, Parte_1
tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti da Parte_1
e avverso la sentenza n.°400/2023 del Tribunale Controparte_1 Controparte_2
di Brescia del 28.2.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- precisa che la decorrenza degli interessi legali sulle somme di € 47.676,00 oltre IVA,
rispettivamente, poste a carico di e del va Controparte_1 Controparte_2
indicata dal 13.8.2013, anziché, dal 24.2.2023 data della pronuncia di primo grado;
- rigetta nel resto, l'appello principale di nonché, quelli incidentali di Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_2 - condanna, solidalmente, e a pagare in favore Controparte_1 Controparte_2
di i due terzi delle spese del presente grado liquidate in complessivi € Parte_1
9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico delle parti appellanti incidentali e l'onere del pagamento di una somma pari al Controparte_1 Controparte_2
contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao