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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa NT RR, all' esito dell'udienza del 17.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
230/2022 avente ad oggetto “Ricorso avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia dei containers"
TRA
con sede in Pt_1 I alla via Camillo Parte_1 '
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Sorgente n.72 (p.iva:
Part rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'istanza di Parte_3
liquidazione di cui in seguito, dall'Avv. Fabio Cadeddu, del Foro di Pt_1 (c.f.
- pec Email_1 , presso il quale elettivamente domicilia, nel C.F. 1
suo studio in al n.8 della Via R. Giordano, Pt_1 '
- RICORRENTE -
CONTRO
con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70 (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 ), in persona del Ministro pro-tempore,
- RESISTENTE -
E CONTRO CP_2 quale titolare della ditta individuale "Le Lacrime degli Dei di CO
corrente in Minturno (LT), alla Salita Annunziata n. 5 (cod.Lungo" (p.iva PartitaIVA_3 '
fisc. C.F._2
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno (c.f. P.IVA_4 ),
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 702 bis c.p.c del 10.1.2022 la Parte_1 in persona del
1.r.p.t., proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia di container n.TGCU2110264, reso in data 17.11.2021 dalla II Sezione penale di questo
Tribunale (in persona del Giudice Dott. Simone Teti, nel proc. iscritto al n. 8392/2021/21
RGNR) e comunicato in data 27.12.2021. Riferiva la ricorrente che il GIP, con decreto del
17.11.2021, rilevava che: "i beni sottoposti a sequestro non rientrano tra le categorie dei beni previste dal DM n. 265/2006 e tra quelli previsti dalle tabelle legali regolamentari e che non esistono "usi locali" a cui poter far ricorso per la determinazione del compenso spettante al custode giudiziari
...ragion per cui appare opportuno adottare un criterio di natura equitativa" e conseguentemente liquidava l'indennità di custodia in € 875,00. Parte ricorrente lamentava l'illegittimità del decreto, richiamando l'art. 58 comma 2 del T.U.S.G., che sancisce, espressamente, che l'indennità del custode è determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle ministeriali e che, ove i beni oggetto del sequestro non siano compresi in tali tabelle,
l'indennità è liquidata secondo gli usi locali. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal GIP, il DM 265/2006 prevede espressamente che per i beni diversi da auto,
autocarri e dai natanti si applichino gli usi locali.
Sicché, il decreto di liquidazione sarebbe erroneo dal momento che: (i) per i beni diversi da quelli inclusi nelle tabelle, ed in particolare per i containers, si deve far riferimento agli usi locali (secondo l'insegnamento di Cass. Ord. 18/01/2016, n. 752, da ultimo confermata da
Cass. Sent. n.11553 del 2.5.2019); (ii) il GIP avrebbe errato nel calcolare la durata della custodia. Chiedeva quindi la rideterminazione dei compensi per la custodia, di un container
Part di 40 piedi custodito all'interno degli spazi doganali della nel Porto di Pt_1 nella misura di complessivi € 6.650,00, pari ad € 50,00 giorno per n. 133 giorni di custodia. In data
16.10.2022 si costituiva il sig. il quale eccepiva: l'infondatezza del merito CP_2
ribadendo che, la custodia onerosa è circoscritta a n. 35 giorni, che le dimensioni del container sono di 20 piedi e non di 40 piedi e che la tariffa applicata dal P.M. in sede di liquidazione del compenso è effettivamente quella dovuta anche a voler accogliere la misura determinata dal ricorrente. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. In data 08.05.2023 si costituiva il CP_1 , il quale rassegnava le seguenti conclusioni: "1) si rimette alla Giustizia
in ordine alla doglianza di parte ricorrente concernente la durata della custodia;
2) chiede nel resto in rigetto del ricorso e comunque applicarsi - in base alla similitudine fisica dei beni - la tariffa prevista dall'art. 1 comma 1 lett. c del D.M.
2.9.2006 n. 265, con particolare riferimento ai valori previsti per gli autocarri custoditi in area scoperta recintata. 3) con vittoria di spese, ovvero con spese compensate in caso di reciproca soccombenza". Instaurato il contradditorio, in data 13.03.2025 il Giudice,
rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies al 17.12.2025.
Nel merito
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
È evidente che la risoluzione dell'opposizione dipenda dalla seguente questione: se siano applicabili al caso di specie i tariffari dell'Autorità portuale di Pt_1 allegati all'istanza, '
in quanto "usi locali" oppure se questi non possono considerarsi tali, con conseguente applicazione analogica nei termini indicati dal GIP, il quale ha applicato, per l'appunto, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni. In particolare, nel caso di specie, il GIP ha equiparato la disciplina del container a quella dell'autocarro. Il quadro normativo sotteso alla vicenda in esame è costituito dall'art. 58 del d.P.R. n 115 del
2002, che, al secondo comma, prevede che l'indennità di custodia “è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali” e dal d.m. 265 del 2006, il quale, all'art. 5, ribadisce, a sua volta, la riferibilità all'uso locale per la determinazione delle indennità di custodia di beni non enucleati nelle tabelle. Ebbene, la custodia dei containers non è espressamente disciplinata dalle norme dettate in materia di determinazione delle indennità e, pertanto, appare dirimente indagare il concetto di "uso locale", il quale, come precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 756 del 2016, va individuato nel "corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta,
a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati,
della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe”.
Dato che "sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale,
il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris" (si veda anche Cass. Civ., sentenza n. 19064
del 2021). Occorre, tuttavia, provare che gli usi locali allegati (i.e. e i tariffari) siano praticati nell'ambito di un contesto concorrenziale. In altri termini, avendo la legge derogato al requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, ne ha però specificato un altro, almeno nei termini in cui la giurisprudenza di legittimità lo interpreta, ossia che gli usi locali vengano praticati tra più «operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta». Nel caso di specie, il ricorrente, monopolista nel porto di Pt_1 (condizione non contrastata), sul punto, ha evidenziato che per individuare la “realtà economica" occorre guardare al mercato nella sua interezza, tenendo presente anche le attività commerciali del porto di
Napoli. Tale argomentazione, però, è, in punto di diritto contraddittoria, se è infatti lo stesso ricorrente a invocare l'applicazione degli “usi locali" tra più operatori del settore, allora è tra gli operatori "locali” di quel settore che vanno rinvenuti gli usi e non fra gli operatori di altri luoghi e/o porti. In sostanza, la concorrenzialità oltre il porto di Pt_1 esorbiterebbe dal concetto di "uso locale", per essere, per l'appunto, quella indagine non più "locale" (si veda, ad esempio in merito, Cass. Civ. sez. VI, Ordinanza n. 15420/2022).
Nel caso in esame, inoltre, la ricorrente non ha tempestivamente neppure elencato l'esistenza di quei "plurimi operatori" economici (almeno tre), richiesti dalla giurisprudenza di legittimità al fine di creare un regime concorrenziale nel porto di Pt_1 presupposto necessario affinché possa crearsi un uso di carattere commerciale sui prezzi praticati. Questa
carenza probatoria, sarebbe già sufficiente a confermare il decreto di liquidazione del GIP
che, correttamente, ha applicato il criterio analogico visto che non era stata provata l'esistenza di "usi locali" nel porto di Pt_1 per l'attività economica di riferimento. La
motivazione deve, inoltre, correlarsi anche alle valide osservazioni che questo Tribunale ha elaborato in materia e che devono ritenersi assolutamente condivisibili (v., da ultimo, le sentenze n. 2364/2024; n. 3914/2024, n. 5431/24; n. 5433/2024, n. 719/2025), secondo cui "l'uso locale" si forma alla presenza, in una determinata realtà economica, rappresentata nel singolo porto, da una pluralità di operatori concorrenti, escludendone l'esistenza a fronte di un c.d. monopolista (Cass. Civ., sentenza n. 756/2016). La ricorrente, invece, per rintracciare un "uso locale", individua la "realtà economica di riferimento", nel mercato concorrenziale presidiato dall' (unica) Autorità portuale di sistema del Mar Tirreno centrale, mercato comprensivo, quindi, nel proprio alveo, una pluralità di scali portuali, tra i quali quelli di
Pt_1 e Napoli. Tale tesi, però, non pare convincente. Al fine, infatti, della valutazione dell'unicità del mercato concorrenziale, inteso come realtà economica di nascita e vita di un uso locale, non può porsi mente ai profili strutturali e funzionali dell'Autorità di sistema portuale, la quale, come noto, è stata introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2016, in attuazione della delega disposta dal la legge n. 124 del 2015, per snellire, attraverso la riduzione dei centri decisionali, la governance portuale e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori. Più analiticamente, la riforma succitata si è prefissa lo scopo (unico) di riorganizzare la struttura di gestione amministrativa dei porti italiani, intervenendo sulla dimensione "monoscalo" degli organi di governo degli stessi, passando dalle attuali
"Autorità portuali" alle "Autorità di "Sistema portuale". I tratti qualificanti della disciplina riformata di siffatte Autorità sono tre: a) la riorganizzazione dei centri decisionali, con la riduzione del numero del le Autorità; b) lo snellimento della governance portuale, con l'introduzione dei nuovi Comitati di Gestione per ciascuna sede;
c) la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori, con l'istituzione di un front office unico per il disbrigo delle pratiche amministrative in porto. Emerge, dunque, che l'Autorità di sistema oblitera il singolo scalo come centro decisionale dei processi di organizzazione portuale, ma non come luogo di relazioni economiche dei diversi soggetti che in quel porto si trovano ad operare. Ne discende, che al singolo porto, inteso come centro nevralgico di operazioni commerciali, occorre fare riferimento per stabilire l'esistenza di una realtà economica concorrenziale idonea a determinare l'insorgenza di un uso locale. Nel caso in esame, non monopolista nello scalo salernitano, dimostrato,avendo Parte_1
né al momento di presentazione dell'istanza né nell'odierno giudizio, che lo stesso sia caratterizzato da un mercato concorrenziale, necessario per la maturazione di un uso locale rilevante ai sensi dell'art. 58 cit. (avendo depositato, oltre alle proprie, le irrilevanti tariffe praticate dagli operatori economici presenti nel porto di Napoli), si ritiene che,
correttamente, il GIP ha escluso che i tariffari dell'Autorità portuale di Pt_1 possano essere considerati "usi locali" e ha, conseguentemente, determinato l'indennità, spettante al custode istante, adottando un criterio di natura equitativa in relazione all'attività esercitata
( custodia statica).
Spese
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non prevedibilità della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciandosi, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto del GIP opposto.
b) Spese processuali interamente compensate.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa NT RR
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa NT RR, all' esito dell'udienza del 17.12.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
230/2022 avente ad oggetto “Ricorso avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia dei containers"
TRA
con sede in Pt_1 I alla via Camillo Parte_1 '
P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Sorgente n.72 (p.iva:
Part rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'istanza di Parte_3
liquidazione di cui in seguito, dall'Avv. Fabio Cadeddu, del Foro di Pt_1 (c.f.
- pec Email_1 , presso il quale elettivamente domicilia, nel C.F. 1
suo studio in al n.8 della Via R. Giordano, Pt_1 '
- RICORRENTE -
CONTRO
con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70 (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 ), in persona del Ministro pro-tempore,
- RESISTENTE -
E CONTRO CP_2 quale titolare della ditta individuale "Le Lacrime degli Dei di CO
corrente in Minturno (LT), alla Salita Annunziata n. 5 (cod.Lungo" (p.iva PartitaIVA_3 '
fisc. C.F._2
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno (c.f. P.IVA_4 ),
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 702 bis c.p.c del 10.1.2022 la Parte_1 in persona del
1.r.p.t., proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione della indennità di custodia di container n.TGCU2110264, reso in data 17.11.2021 dalla II Sezione penale di questo
Tribunale (in persona del Giudice Dott. Simone Teti, nel proc. iscritto al n. 8392/2021/21
RGNR) e comunicato in data 27.12.2021. Riferiva la ricorrente che il GIP, con decreto del
17.11.2021, rilevava che: "i beni sottoposti a sequestro non rientrano tra le categorie dei beni previste dal DM n. 265/2006 e tra quelli previsti dalle tabelle legali regolamentari e che non esistono "usi locali" a cui poter far ricorso per la determinazione del compenso spettante al custode giudiziari
...ragion per cui appare opportuno adottare un criterio di natura equitativa" e conseguentemente liquidava l'indennità di custodia in € 875,00. Parte ricorrente lamentava l'illegittimità del decreto, richiamando l'art. 58 comma 2 del T.U.S.G., che sancisce, espressamente, che l'indennità del custode è determinata sulla base delle tariffe contenute nelle tabelle ministeriali e che, ove i beni oggetto del sequestro non siano compresi in tali tabelle,
l'indennità è liquidata secondo gli usi locali. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal GIP, il DM 265/2006 prevede espressamente che per i beni diversi da auto,
autocarri e dai natanti si applichino gli usi locali.
Sicché, il decreto di liquidazione sarebbe erroneo dal momento che: (i) per i beni diversi da quelli inclusi nelle tabelle, ed in particolare per i containers, si deve far riferimento agli usi locali (secondo l'insegnamento di Cass. Ord. 18/01/2016, n. 752, da ultimo confermata da
Cass. Sent. n.11553 del 2.5.2019); (ii) il GIP avrebbe errato nel calcolare la durata della custodia. Chiedeva quindi la rideterminazione dei compensi per la custodia, di un container
Part di 40 piedi custodito all'interno degli spazi doganali della nel Porto di Pt_1 nella misura di complessivi € 6.650,00, pari ad € 50,00 giorno per n. 133 giorni di custodia. In data
16.10.2022 si costituiva il sig. il quale eccepiva: l'infondatezza del merito CP_2
ribadendo che, la custodia onerosa è circoscritta a n. 35 giorni, che le dimensioni del container sono di 20 piedi e non di 40 piedi e che la tariffa applicata dal P.M. in sede di liquidazione del compenso è effettivamente quella dovuta anche a voler accogliere la misura determinata dal ricorrente. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. In data 08.05.2023 si costituiva il CP_1 , il quale rassegnava le seguenti conclusioni: "1) si rimette alla Giustizia
in ordine alla doglianza di parte ricorrente concernente la durata della custodia;
2) chiede nel resto in rigetto del ricorso e comunque applicarsi - in base alla similitudine fisica dei beni - la tariffa prevista dall'art. 1 comma 1 lett. c del D.M.
2.9.2006 n. 265, con particolare riferimento ai valori previsti per gli autocarri custoditi in area scoperta recintata. 3) con vittoria di spese, ovvero con spese compensate in caso di reciproca soccombenza". Instaurato il contradditorio, in data 13.03.2025 il Giudice,
rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies al 17.12.2025.
Nel merito
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
È evidente che la risoluzione dell'opposizione dipenda dalla seguente questione: se siano applicabili al caso di specie i tariffari dell'Autorità portuale di Pt_1 allegati all'istanza, '
in quanto "usi locali" oppure se questi non possono considerarsi tali, con conseguente applicazione analogica nei termini indicati dal GIP, il quale ha applicato, per l'appunto, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni. In particolare, nel caso di specie, il GIP ha equiparato la disciplina del container a quella dell'autocarro. Il quadro normativo sotteso alla vicenda in esame è costituito dall'art. 58 del d.P.R. n 115 del
2002, che, al secondo comma, prevede che l'indennità di custodia “è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali” e dal d.m. 265 del 2006, il quale, all'art. 5, ribadisce, a sua volta, la riferibilità all'uso locale per la determinazione delle indennità di custodia di beni non enucleati nelle tabelle. Ebbene, la custodia dei containers non è espressamente disciplinata dalle norme dettate in materia di determinazione delle indennità e, pertanto, appare dirimente indagare il concetto di "uso locale", il quale, come precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 756 del 2016, va individuato nel "corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta,
a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati,
della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe”.
Dato che "sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale,
il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris" (si veda anche Cass. Civ., sentenza n. 19064
del 2021). Occorre, tuttavia, provare che gli usi locali allegati (i.e. e i tariffari) siano praticati nell'ambito di un contesto concorrenziale. In altri termini, avendo la legge derogato al requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, ne ha però specificato un altro, almeno nei termini in cui la giurisprudenza di legittimità lo interpreta, ossia che gli usi locali vengano praticati tra più «operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta». Nel caso di specie, il ricorrente, monopolista nel porto di Pt_1 (condizione non contrastata), sul punto, ha evidenziato che per individuare la “realtà economica" occorre guardare al mercato nella sua interezza, tenendo presente anche le attività commerciali del porto di
Napoli. Tale argomentazione, però, è, in punto di diritto contraddittoria, se è infatti lo stesso ricorrente a invocare l'applicazione degli “usi locali" tra più operatori del settore, allora è tra gli operatori "locali” di quel settore che vanno rinvenuti gli usi e non fra gli operatori di altri luoghi e/o porti. In sostanza, la concorrenzialità oltre il porto di Pt_1 esorbiterebbe dal concetto di "uso locale", per essere, per l'appunto, quella indagine non più "locale" (si veda, ad esempio in merito, Cass. Civ. sez. VI, Ordinanza n. 15420/2022).
Nel caso in esame, inoltre, la ricorrente non ha tempestivamente neppure elencato l'esistenza di quei "plurimi operatori" economici (almeno tre), richiesti dalla giurisprudenza di legittimità al fine di creare un regime concorrenziale nel porto di Pt_1 presupposto necessario affinché possa crearsi un uso di carattere commerciale sui prezzi praticati. Questa
carenza probatoria, sarebbe già sufficiente a confermare il decreto di liquidazione del GIP
che, correttamente, ha applicato il criterio analogico visto che non era stata provata l'esistenza di "usi locali" nel porto di Pt_1 per l'attività economica di riferimento. La
motivazione deve, inoltre, correlarsi anche alle valide osservazioni che questo Tribunale ha elaborato in materia e che devono ritenersi assolutamente condivisibili (v., da ultimo, le sentenze n. 2364/2024; n. 3914/2024, n. 5431/24; n. 5433/2024, n. 719/2025), secondo cui "l'uso locale" si forma alla presenza, in una determinata realtà economica, rappresentata nel singolo porto, da una pluralità di operatori concorrenti, escludendone l'esistenza a fronte di un c.d. monopolista (Cass. Civ., sentenza n. 756/2016). La ricorrente, invece, per rintracciare un "uso locale", individua la "realtà economica di riferimento", nel mercato concorrenziale presidiato dall' (unica) Autorità portuale di sistema del Mar Tirreno centrale, mercato comprensivo, quindi, nel proprio alveo, una pluralità di scali portuali, tra i quali quelli di
Pt_1 e Napoli. Tale tesi, però, non pare convincente. Al fine, infatti, della valutazione dell'unicità del mercato concorrenziale, inteso come realtà economica di nascita e vita di un uso locale, non può porsi mente ai profili strutturali e funzionali dell'Autorità di sistema portuale, la quale, come noto, è stata introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2016, in attuazione della delega disposta dal la legge n. 124 del 2015, per snellire, attraverso la riduzione dei centri decisionali, la governance portuale e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori. Più analiticamente, la riforma succitata si è prefissa lo scopo (unico) di riorganizzare la struttura di gestione amministrativa dei porti italiani, intervenendo sulla dimensione "monoscalo" degli organi di governo degli stessi, passando dalle attuali
"Autorità portuali" alle "Autorità di "Sistema portuale". I tratti qualificanti della disciplina riformata di siffatte Autorità sono tre: a) la riorganizzazione dei centri decisionali, con la riduzione del numero del le Autorità; b) lo snellimento della governance portuale, con l'introduzione dei nuovi Comitati di Gestione per ciascuna sede;
c) la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori, con l'istituzione di un front office unico per il disbrigo delle pratiche amministrative in porto. Emerge, dunque, che l'Autorità di sistema oblitera il singolo scalo come centro decisionale dei processi di organizzazione portuale, ma non come luogo di relazioni economiche dei diversi soggetti che in quel porto si trovano ad operare. Ne discende, che al singolo porto, inteso come centro nevralgico di operazioni commerciali, occorre fare riferimento per stabilire l'esistenza di una realtà economica concorrenziale idonea a determinare l'insorgenza di un uso locale. Nel caso in esame, non monopolista nello scalo salernitano, dimostrato,avendo Parte_1
né al momento di presentazione dell'istanza né nell'odierno giudizio, che lo stesso sia caratterizzato da un mercato concorrenziale, necessario per la maturazione di un uso locale rilevante ai sensi dell'art. 58 cit. (avendo depositato, oltre alle proprie, le irrilevanti tariffe praticate dagli operatori economici presenti nel porto di Napoli), si ritiene che,
correttamente, il GIP ha escluso che i tariffari dell'Autorità portuale di Pt_1 possano essere considerati "usi locali" e ha, conseguentemente, determinato l'indennità, spettante al custode istante, adottando un criterio di natura equitativa in relazione all'attività esercitata
( custodia statica).
Spese
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non prevedibilità della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono i gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciandosi, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto del GIP opposto.
b) Spese processuali interamente compensate.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa NT RR