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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/12/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3078/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3078/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SARDO Controparte_1 P.IVA_1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N 77 TRAPANI;
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1 RE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE reiectis adversis, in via preliminare, 1. accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività del titolo, dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 12 settembre 2024 per cui è opposizione;
2. accertare e ordinare, giusta connessione, la riunione del presente procedimento di opposizione a precetto all'instaurando giudizio di opposizione al Procedimento Monitorio Tribunale Ordinario Di Como R.G. 2604/2024 Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo 1069/2024; nel merito, 3. accertare, ritenere e dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 12 settembre 2024 per cui è opposizione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed emolumenti di legge. *** ** *** IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede ammettere gli atti ed i documenti di cui in parte narrativa che saranno comunicati, prodotti e depositati nell'instaurando fascicolo telematico e, in specie: dallo All. 01 allo All. 08._ *** ** *** 2. Si chiede ordinare estrarre ed acquisire, ove ritenuto conducente ai fini del decidere: 1) l'istanza di sospensione dell'attività “Crott Del Giuvanin”, incoata nell'interesse di parte convenuta opposta, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, dal Signor SA Dr. Teodolindo, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77; 2) la SCIA 41/2014 incardinata presso l' di Tavernerio, Controparte_3 dalla quale si evince la difformità urbanistica relativa zona portico. *** ** *** 3. Si chiede ammettere e nominare, ove ritenuta conducente ai fini del decidere, C.T.U. tecnica al fine della constatazione delle gravi difformità urbanistiche tra la SCIA 41/2014 ed i luoghi per cui è affitto, tali da rendere inidonea la struttura all'uso ricettivo per cui è affitto. *** ** *** 4. Si chiede ammettere interrogatorio formale del Signor –c.f.: odierna parte convenuta Controparte_2 CodiceFiscale_2 opposta, sulle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3. 4 1. E' vero che lei ha manifestato disponibilità, successivamente non ottemperando, alle richieste, nell'immediatezza a far data dalla presa di possesso prima verbali e successivamente a mezzo posta elettronica, di interventi tecnici riparativi circa le attrezzature patrimonio di affitto (art. 2 contratto affitto azienda) da parte della Controparte_1
2. E' vero che lei ha sospeso l'attività ricettiva “Crott Del Giuvanin” a far data dal giorno 07
[...] febbraio 2023, stante la sottoscrizione del contratto di affitto in data 17 aprile 2023? 3. E' vero che lei in difformità alla SCIA 41/2014 non ha adeguato urbanisticamente le difformità dei luoghi, in specie portico zona bar, oggetto di affitto? *** ** *** 5. Si chiede ammettere prova testimoniale del Signor SA Dr. Teodolindo, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77, sulla circostanza di cui al punto 4._ 4. Vero è che lei nell'interesse e per conto del Controparte_2 ha incoato, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, istanza di sospensione, addì 07 febbraio 2023, relativamente all'attività ricettiva “Crott Del Giuvanin”? *** ** *** 5. Si chiede ammettere prova testimoniale delle Signore – e Controparte_4 Email_1 Tes_1
– -, sulla circostanza di cui al punto 5._ 5. Vero è che lei, CP_5 Email_2 nell'interesse e per conto del “Crott Del Giuvanin”, ha partecipato ai Controparte_2 sopralluoghi nei locali oggetto di affitto di azienda in favore della .ed in Controparte_1 specie, relativamente alle attrezzature oggetto del patrimonio di affitto, concordando quanto riportato nella posta elettronica di cui allo All. 08 che si esibisce? *** ** *** • Si chiede ammettere prova testimoniale del Signor Geom. Geom. con studio in Cermenate (CO) nella Via Gaggi n° Tes_2 Tes_3 8, sulla circostanza di cui al punto 6._ 6. Vero che lei, unitamente ai legali rappresentanti della
[...]
, germani e , ha constatato, presso l'Ufficio Edilizia del Controparte_1 CP_1 Parte_1 CP_3 Comune di Tavernerio, a mezzo della SCIA 41/2014, le difformità urbanistiche dei luoghi oggetto del contratto di affitto di azienda e la inidoneità delle stesse alla insita funzione ricettiva?
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: in principalità: − premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere le domande formulate dall'attrice opponente e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto;
− premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e di questo giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il contratto d'affitto di azienda in data 17.04.2023 sottoscritto tra le odierne comparenti prevedeva l'affitto dell'attività di trattoria, pizzeria e ristorazione da esercitarsi nei locali siti in Comune di Tavernerio, Via Ai Monti n. 7/a; 2) vero che il canone di affitto contrattualmente previsto era pari ad Euro 9.000,00 per i primi sei mesi, da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 1.500,00 ciascuna entro il 20 di ogni mese e, trascorsi sei mesi, pari ad Euro 24.000,00 annui, da pagarsi in rate mensili pari ad Euro 2.000,00 ciascuna entro il 20 di ogni mese3) vero che ometteva il pagamento delle seguenti fatture: € 2.002,00 Controparte_1 ricevuta n. 4 del 20.04.2024 canone aprile 2024 € 2.002,00 ricevuta n. 5 del 20.05.2024 canone maggio 2024 € 2.002,00 ricevuta n. 6 del 20.06.2024 canone giugno 2024 € 2.002,00 ricevuta n. 7 del 20.07.2024 canone luglio 2024 € 8.008,00 TOTALE 4) vero che la manutenzione delle attrezzature oggetto di contratto di affitto d'azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 5) vero che la rottura da utilizzo delle attrezzature oggetto del contratto di affitto di azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 6) vero che la rottura del frigorifero lamentata dall'opponente era dovuta ad Contr evento naturale, che avrebbe dovuto essere segnalato dalla alla propria compagnia di assicurazione;
7) vero che il canone per i primi mesi di vigenza del contratto di affitto di azienda era stato concordato in Euro 9.000,00 in quanto le attrezzature erano già state utilizzate;
8) vero che l'attività di ristorante continuava senza soluzione di continuità sino alla data odierna. Sulle predette circostanze si indica come teste: - Rag. , con studio in Erba, Via Albavilla n. 26. si Testimone_4 chiede di essere ammessi a prova contraria, con il medesimo teste sopra indicato. Ci si oppone alla richiesta di esibizione formulata formulata poichè inammissibile, posto che la parte non può chiedere l'esibizione di un documento di cui essa è in grado di acquisire autonomamente una copia e produrla in causa. Ci si oppone, infine, alla richiesta di C.T.U. formulata in quanto meramente esplorativa pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte del precetto notificato da ei confronti di Controparte_2 CP_1 quest'ultima società proponeva opposizione ex art 615 co 1 cpc riportando, a
[...] fondamento dell'opposizione, tutte le deduzioni, eccezioni ed allegazioni effettuate negli atti di opposizione a decreto ingiuntivo (n 3088/2024 Dr Abate), titolo per il quale è preannunciata l'esecuzione.
Rigettata la istanza di riunione o la sospensione di questo giudizio di opposizione a precetto con quello di opposizione a decreto ingiuntivo, per le ragioni indicate nell'ordinanza 2.4.2025 e che sono qui confermate, si è costituito il creditore intimante contestando l'ammissibilità e fondamento dell'opposizione e dell'istanza di sospensione, chiedendone il rigetto con condanna ex art 96 cpc.
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Come è noto, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
In sede di opposizione ex art. 615 co 1 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, come nella specie, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Nella fattispecie, l'opposizione è fondata su fatti e circostanze “anteriori” alla formazione del titolo e, quindi, antecedenti all'esecuzione, fatti che sono già al vaglio del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato definito con sentenza di rigetto n. 103/2025 emessa e pubblicata il giorno 12.02.2025 che ha confermato il decreto ingiuntivo su cui è fondato il precetto. Ed ancora, la predetta sentenza, pur impugnata avanti alla Corte d'Appello di Milano, è stata confermata con il deposito della sentenza n. 2460/2025 pubblicata in data 22.09.2025 che ha rigettato l'appello.
Ne consegue che, poiché l'opposizione a precetto non è stata avanzata per motivi diversi da quelli che costituiscono oggetto dell'impugnazione del titolo esecutivo davanti al giudice dell'impugnazione, la stessa va rigettata.
La presente opposizione con istanza di sospensione appare iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa dell'opponente che peraltro si è visto rigettare l'opposizione in primo grado con sentenza poi confermata in Corte d'appello, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 100% delle spese che saranno liquidate.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza di legge e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia (euro 9832,00) e facendo applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014 per le varie fasi, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 3397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 3397,00 ex art 96 cpc;
Como, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3078/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SARDO Controparte_1 P.IVA_1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N 77 TRAPANI;
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1 RE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE reiectis adversis, in via preliminare, 1. accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività del titolo, dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 12 settembre 2024 per cui è opposizione;
2. accertare e ordinare, giusta connessione, la riunione del presente procedimento di opposizione a precetto all'instaurando giudizio di opposizione al Procedimento Monitorio Tribunale Ordinario Di Como R.G. 2604/2024 Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo 1069/2024; nel merito, 3. accertare, ritenere e dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 12 settembre 2024 per cui è opposizione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed emolumenti di legge. *** ** *** IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede ammettere gli atti ed i documenti di cui in parte narrativa che saranno comunicati, prodotti e depositati nell'instaurando fascicolo telematico e, in specie: dallo All. 01 allo All. 08._ *** ** *** 2. Si chiede ordinare estrarre ed acquisire, ove ritenuto conducente ai fini del decidere: 1) l'istanza di sospensione dell'attività “Crott Del Giuvanin”, incoata nell'interesse di parte convenuta opposta, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, dal Signor SA Dr. Teodolindo, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77; 2) la SCIA 41/2014 incardinata presso l' di Tavernerio, Controparte_3 dalla quale si evince la difformità urbanistica relativa zona portico. *** ** *** 3. Si chiede ammettere e nominare, ove ritenuta conducente ai fini del decidere, C.T.U. tecnica al fine della constatazione delle gravi difformità urbanistiche tra la SCIA 41/2014 ed i luoghi per cui è affitto, tali da rendere inidonea la struttura all'uso ricettivo per cui è affitto. *** ** *** 4. Si chiede ammettere interrogatorio formale del Signor –c.f.: odierna parte convenuta Controparte_2 CodiceFiscale_2 opposta, sulle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3. 4 1. E' vero che lei ha manifestato disponibilità, successivamente non ottemperando, alle richieste, nell'immediatezza a far data dalla presa di possesso prima verbali e successivamente a mezzo posta elettronica, di interventi tecnici riparativi circa le attrezzature patrimonio di affitto (art. 2 contratto affitto azienda) da parte della Controparte_1
2. E' vero che lei ha sospeso l'attività ricettiva “Crott Del Giuvanin” a far data dal giorno 07
[...] febbraio 2023, stante la sottoscrizione del contratto di affitto in data 17 aprile 2023? 3. E' vero che lei in difformità alla SCIA 41/2014 non ha adeguato urbanisticamente le difformità dei luoghi, in specie portico zona bar, oggetto di affitto? *** ** *** 5. Si chiede ammettere prova testimoniale del Signor SA Dr. Teodolindo, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77, sulla circostanza di cui al punto 4._ 4. Vero è che lei nell'interesse e per conto del Controparte_2 ha incoato, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, istanza di sospensione, addì 07 febbraio 2023, relativamente all'attività ricettiva “Crott Del Giuvanin”? *** ** *** 5. Si chiede ammettere prova testimoniale delle Signore – e Controparte_4 Email_1 Tes_1
– -, sulla circostanza di cui al punto 5._ 5. Vero è che lei, CP_5 Email_2 nell'interesse e per conto del “Crott Del Giuvanin”, ha partecipato ai Controparte_2 sopralluoghi nei locali oggetto di affitto di azienda in favore della .ed in Controparte_1 specie, relativamente alle attrezzature oggetto del patrimonio di affitto, concordando quanto riportato nella posta elettronica di cui allo All. 08 che si esibisce? *** ** *** • Si chiede ammettere prova testimoniale del Signor Geom. Geom. con studio in Cermenate (CO) nella Via Gaggi n° Tes_2 Tes_3 8, sulla circostanza di cui al punto 6._ 6. Vero che lei, unitamente ai legali rappresentanti della
[...]
, germani e , ha constatato, presso l'Ufficio Edilizia del Controparte_1 CP_1 Parte_1 CP_3 Comune di Tavernerio, a mezzo della SCIA 41/2014, le difformità urbanistiche dei luoghi oggetto del contratto di affitto di azienda e la inidoneità delle stesse alla insita funzione ricettiva?
pagina 2 di 5 CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: in principalità: − premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere le domande formulate dall'attrice opponente e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto;
− premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e di questo giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il contratto d'affitto di azienda in data 17.04.2023 sottoscritto tra le odierne comparenti prevedeva l'affitto dell'attività di trattoria, pizzeria e ristorazione da esercitarsi nei locali siti in Comune di Tavernerio, Via Ai Monti n. 7/a; 2) vero che il canone di affitto contrattualmente previsto era pari ad Euro 9.000,00 per i primi sei mesi, da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 1.500,00 ciascuna entro il 20 di ogni mese e, trascorsi sei mesi, pari ad Euro 24.000,00 annui, da pagarsi in rate mensili pari ad Euro 2.000,00 ciascuna entro il 20 di ogni mese3) vero che ometteva il pagamento delle seguenti fatture: € 2.002,00 Controparte_1 ricevuta n. 4 del 20.04.2024 canone aprile 2024 € 2.002,00 ricevuta n. 5 del 20.05.2024 canone maggio 2024 € 2.002,00 ricevuta n. 6 del 20.06.2024 canone giugno 2024 € 2.002,00 ricevuta n. 7 del 20.07.2024 canone luglio 2024 € 8.008,00 TOTALE 4) vero che la manutenzione delle attrezzature oggetto di contratto di affitto d'azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 5) vero che la rottura da utilizzo delle attrezzature oggetto del contratto di affitto di azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 6) vero che la rottura del frigorifero lamentata dall'opponente era dovuta ad Contr evento naturale, che avrebbe dovuto essere segnalato dalla alla propria compagnia di assicurazione;
7) vero che il canone per i primi mesi di vigenza del contratto di affitto di azienda era stato concordato in Euro 9.000,00 in quanto le attrezzature erano già state utilizzate;
8) vero che l'attività di ristorante continuava senza soluzione di continuità sino alla data odierna. Sulle predette circostanze si indica come teste: - Rag. , con studio in Erba, Via Albavilla n. 26. si Testimone_4 chiede di essere ammessi a prova contraria, con il medesimo teste sopra indicato. Ci si oppone alla richiesta di esibizione formulata formulata poichè inammissibile, posto che la parte non può chiedere l'esibizione di un documento di cui essa è in grado di acquisire autonomamente una copia e produrla in causa. Ci si oppone, infine, alla richiesta di C.T.U. formulata in quanto meramente esplorativa pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte del precetto notificato da ei confronti di Controparte_2 CP_1 quest'ultima società proponeva opposizione ex art 615 co 1 cpc riportando, a
[...] fondamento dell'opposizione, tutte le deduzioni, eccezioni ed allegazioni effettuate negli atti di opposizione a decreto ingiuntivo (n 3088/2024 Dr Abate), titolo per il quale è preannunciata l'esecuzione.
Rigettata la istanza di riunione o la sospensione di questo giudizio di opposizione a precetto con quello di opposizione a decreto ingiuntivo, per le ragioni indicate nell'ordinanza 2.4.2025 e che sono qui confermate, si è costituito il creditore intimante contestando l'ammissibilità e fondamento dell'opposizione e dell'istanza di sospensione, chiedendone il rigetto con condanna ex art 96 cpc.
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Come è noto, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
In sede di opposizione ex art. 615 co 1 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, come nella specie, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Nella fattispecie, l'opposizione è fondata su fatti e circostanze “anteriori” alla formazione del titolo e, quindi, antecedenti all'esecuzione, fatti che sono già al vaglio del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato definito con sentenza di rigetto n. 103/2025 emessa e pubblicata il giorno 12.02.2025 che ha confermato il decreto ingiuntivo su cui è fondato il precetto. Ed ancora, la predetta sentenza, pur impugnata avanti alla Corte d'Appello di Milano, è stata confermata con il deposito della sentenza n. 2460/2025 pubblicata in data 22.09.2025 che ha rigettato l'appello.
Ne consegue che, poiché l'opposizione a precetto non è stata avanzata per motivi diversi da quelli che costituiscono oggetto dell'impugnazione del titolo esecutivo davanti al giudice dell'impugnazione, la stessa va rigettata.
La presente opposizione con istanza di sospensione appare iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa dell'opponente che peraltro si è visto rigettare l'opposizione in primo grado con sentenza poi confermata in Corte d'appello, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 100% delle spese che saranno liquidate.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza di legge e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia (euro 9832,00) e facendo applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014 per le varie fasi, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 3397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
ND parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 3397,00 ex art 96 cpc;
Como, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5