Ordinanza collegiale 15 luglio 2021
Ordinanza collegiale 6 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA Ifis Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leopoldo Conti, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Flavio Lorusso in Bari, via Nicolò Putignani n. 50;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avv. Maria Cristina Carbone in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'ottemperanza, limitatamente al credito residuo, del decreto ingiuntivo esecutivo n. 3604/12 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli e del decreto Ingiuntivo esecutivo n. 7140/12 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CA Ifis S.p.A. l’8/6/2021:
per l’impugnazione della nota del Comune di Napoli, Dipartimento Avvocatura Ufficio Imposte di Registro, prot. PG398335 del 19 maggio 2021 allegata al messaggio pec notificati in data 19 maggio 2021, nonché avverso la comunicazione del Comune di Napoli, Dip. Avvocatura Ufficio Imposte di Registro notificata a mezzo pec in data 24 maggio 2021 ed ove occorra della nota del Comune di Napoli prot. PG317079 del 19 aprile 2021 del S.D.G.A., conosciuta in data 19 maggio 2021, nonché avverso ogni altro atto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, atti che vengono tutti impugnati nella parte in cui costituiscono violazione di giudicato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, CA FI S.p.A. ha domandato a questo Tribunale di accertare e dichiarare l’obbligo del Comune di Napoli di dare integrale esecuzione:
al Decreto Ingiuntivo n. 3604/12 del Tribunale di Napoli del 18.5.2012, notificato in forma esecutiva in data 3.12.2012;
al Decreto Ingiuntivo n. 7140/12 del medesimo Tribunale del 16.10.2012, notificato in forma esecutiva in data 2.4.2013.
Con riguardo ad entrambi i titoli esecutivi, la ricorrente ha dato atto del pagamento della sorte capitale da parte del Comune di Napoli, lamentando tuttavia l’inadempimento parziale per quanto riguarda:
interessi moratori, come da titolo esecutivo e calcolati secondo il tasso previsto dagli artt. 143-144 D.P.R. 207/2010, per l’importo di euro 223.641,22 relativamente al D.I. n. 3604/12;
• spese giudiziali monitorie, per euro 2.205,43 relativamente al medesimo decreto;
spese di registrazione del titolo esecutivo, anticipate dalla CA per complessivi euro 10.633,00, di cui euro 6.381,50 per il D.I. 3604/12 e euro 4.251,50 per il D.I. 7140/12.
In corso di causa, il Comune ha sostenuto che l’imposta di registro per il D.I. 3604/12 era stata da esso stesso versata in data successiva a quella dell’analogo pagamento effettuato dalla CA FI, rifiutandone quindi il rimborso. Inoltre, ha dedotto di essere stato ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis e seguenti del TUEL, e che, con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2018, era stata approvata, ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889 della Legge n. 2017 (legge di bilancio per il 2018), la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28/1/2013, con durata ventennale fino al 2032.
Sono stati inoltre depositati motivi aggiunti avverso gli atti comunali (note del 19.5.2021, 24.5.2021, 27.5.2022, 8.8.2022), deducendone la violazione e/o elusione del giudicato, nella parte in cui la P.A. ha omesso di darvi esecuzione, pur in presenza di titoli esecutivi pienamente validi ed efficaci.
Il giudizio è stato sospeso a seguito della delibera consiliare n. 85/2018 sul piano di riequilibrio finanziario dell’ente (ordinanza collegiale n. 1074/2022), ed è stato riassunto in seguito alla decisione della Corte dei Conti Campania che ha approvato un diverso piano (Delibera n. 3/2018), cessando così la causa ostativa alla prosecuzione del processo.
All’udienza camerale del 20 maggio 2025, la causa è stata riservata in decisione.
2.- In via preliminare, va premesso come alcun ostacolo si frapponga alla ripresa dell’azione di ottemperanza a seguito della cessazione della fase di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Amministrazione resistente.
Il Comune di Napoli ha richiesto nel corso del giudizio, e il Collegio ha in precedenza disposto con ordinanza n. 1074/2022, la sospensione del presente procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c., richiamato in via generale anche nel giudizio amministrativo, in considerazione della pendenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL.
Come documentato in atti dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente, con decisione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, assunta all’udienza del 05.12.2024, è venuta meno la causa di sospensione. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile la riformulazione del piano di riequilibrio di cui alla delibera consiliare n. 85/2018, approvando invece il piano alternativo ex delibera n. 3/2018.
Tale sopravvenienza rende attuale e meritevole di esame nel merito la domanda di ottemperanza proposta, essendo cessato il presupposto ostativo all’adozione di provvedimenti giudiziali esecutivi in danno dell’ente.
Va quindi riaffermato un principio già consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la mera pendenza di una procedura di riequilibrio o di dissesto non comporta ex se l'improcedibilità dell’azione di ottemperanza, ma al più una temporanea sospensione, da rimuoversi non appena l’amministrazione abbia definito il piano e la magistratura contabile si sia pronunciata (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 05/05/2017, n.966; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 04/11/2019, n.12604).
Il giudicato, specie se di natura pecuniaria e fondato su titoli esecutivi non opposti, conserva piena forza esecutiva nei confronti dell’amministrazione anche nel caso in cui essa sia sottoposta a vincoli di bilancio: ciò in ossequio ai principi costituzionali di tutela dell’affidamento, certezza del diritto e giusto processo (artt. 24, 97, 111 Cost.).
Il Collegio rileva, peraltro, che l’Amministrazione, pur beneficiando di un piano pluriennale di rientro, non può utilizzare tale strumento per eludere o differire indefinitamente il soddisfacimento di obbligazioni derivanti da giudicati: ogni azione amministrativa, anche se orientata al risanamento finanziario, deve avvenire nel rispetto dei titoli giurisdizionali irrevocabili, a pena di violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 114 c.p.a.
3.- Tanto chiarito, passando alla disamina del merito, la fondatezza del ricorso è ampiamente acclarata dalla depositata documentazione.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto ottemperando divenuto definitivo, stante l’omessa proposizione delle previste impugnative, come da certificato in atti della competente cancelleria.
Invero, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012 n. 2334).
Il decreto ingiuntivo non opposto/confermato in sede di opposizione, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza; condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza:
- i decreti ingiuntivi, muniti di formula esecutiva, risultano notificati presso la sede della resistente amministrazione rispettivamente in data 3.12.2012 ed in data 2.4.2013;
- risulta altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30 e s.m.i. secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Il Comune di Napoli ha parzialmente adempiuto ai titoli giudiziali, corrispondendo unicamente la sorte capitale (in entrambi i decreti) e alcune spese. Risultano tuttora dovuti:
interessi moratori come liquidati nel D.I. n. 3604/12, calcolati secondo i criteri fissati negli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/2010, per un importo dettagliatamente quantificato in euro 223.641,22, sulla base di prospetto depositato in atti;
spese giudiziali del procedimento monitorio n. 3604/12 per euro 2.205,43, come liquidate in decreto;
imposte di registro già anticipate dalla CA FI.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’imposta di registro rientra tra le spese risarcitorie dovute dalla P.A. rimasta inadempiente. Non è giuridicamente rilevante il pagamento successivo da parte del Comune, spettando a quest’ultimo l’eventuale azione di rimborso verso l’erario.
Non è altresì fondata l’eccezione relativa alla mancata emissione di fattura elettronica: trattandosi di obbligazione derivante da titolo giudiziale, il diritto di credito è perfettamente determinato ed esigibile indipendentemente da tale formalità.
Quanto alla spettanza degli interessi commerciali ai sensi degli artt. 143-144 D.P.R. 207/2010, la ricorrente ha domandato l’ottemperanza anche con riferimento al pagamento degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale oggetto del D.I. n. 3604/2012, calcolati sulla base delle disposizioni speciali in materia di appalti pubblici, recepite nel D.P.R. n. 207/2010, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE e successivamente della Direttiva 2011/7/UE.
Il titolo esecutivo contiene espressa statuizione sugli interessi, individuando il tasso applicabile in quello previsto dagli artt. 143 e 144 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, norma che riprende le disposizioni del D.M. 145/2000, art. 30.
Tali norme, come noto, si applicano ai rapporti contrattuali derivanti da appalti per lavori, servizi o forniture con la pubblica amministrazione, e prevedono interessi moratori di natura commerciale, in misura superiore a quella legale, destinati a compensare il creditore per il ritardo colpevole nell’adempimento dell’ente appaltante.
La CA FI, pur non essendo contraente originario dell’appalto, è cessionaria di credito commerciale derivante da rapporto contrattuale con un operatore economico (Romano Costruzioni), come chiaramente risultante nel decreto ingiuntivo e non contestato in giudizio. Pertanto, l’obbligazione dell’Amministrazione è assistita dalle medesime garanzie e regole di adempimento previste per il creditore originario, inclusi gli interessi moratori di cui trattasi.
A sostegno della spettanza degli interessi si è espressa più volte la giurisprudenza, secondo cui:
“Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi moratori previsti per legge (D.Lgs. 231/2002 e normativa speciale) devono essere riconosciuti qualora siano stati esplicitamente determinati nel titolo esecutivo o desumibili secondo criteri oggettivi” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 463/2018; TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 5873/2019).
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha allegato un prospetto analitico (doc. 5 del fascicolo del 28.04.2018) con calcolo degli interessi, elaborato secondo il tasso e i criteri indicati nel D.I. n. 3604/2012, per ciascuna fattura sottostante al credito.
Ne discende che:
il titolo è specifico e non necessita di ulteriori attività di accertamento da parte del giudice;
gli interessi moratori devono ritenersi dovuti in quanto derivanti da credito certo, liquido ed esigibile già riconosciuto con decreto ingiuntivo irrevocabile, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a.
Consegue da ciò che il comportamento del Comune ha determinato una violazione del giudicato, che giustifica pienamente l’intervento del giudice dell’ottemperanza e la condanna all’integrale esecuzione del titolo, inclusi gli interessi moratori commerciali. Tale pagamento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine appena fissato per il pagamento dovuto l'Amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà:
adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente;
una volta espletato l'incarico, depositare una succinta relazione sull'attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
4.- La parte ricorrente ha chiesto che, in caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente, venga irrogata una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da commisurarsi in via equitativa per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine fissato per l’esecuzione.
La richiesta è fondata e merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la penalità di mora prevista dal codice del processo amministrativo ha natura coattiva e dissuasiva, e costituisce una misura diretta a rafforzare l'effettività del giudicato e l’efficacia della tutela giurisdizionale, in particolare nei confronti delle pubbliche amministrazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1396/2019; Sez. III, sent. n. 1692/2021).
Tale strumento è autonomamente azionabile dal giudice amministrativo anche d’ufficio ed è diretto non già a risarcire il danno subito dal creditore, quanto a stimolare l’adempimento tempestivo dell’obbligo derivante dal giudicato.
Nel caso in esame:
il Comune di Napoli ha omesso l’esecuzione integrale di due decreti ingiuntivi passati in giudicato, a distanza di oltre dieci anni dalla loro emissione;
le somme dovute, dettagliatamente indicate in atti, sono state certificate, reiteratamente sollecitate e persino oggetto di comunicazioni istituzionali, senza che l’Ente provvedesse al pagamento;
vi è stata una condotta dilatoria e ingiustificatamente oppositiva, anche a fronte della disponibilità manifestata dal creditore e delle richieste di regolarizzazione dei crediti nel piano di rilevazione dei debiti ex L. n. 234/2021.
Alla luce di tale quadro, il Collegio ritiene che sussistano tutti i presupposti per l’applicazione della penalità di mora, da computarsi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni fissato per l’esecuzione della presente sentenza e fino al completo adempimento da parte del Comune di Napoli o, in difetto, all’insediamento del commissario ad acta.
La penalità sarà determinata in misura equitativa, avuto riguardo:
alla natura dell’obbligazione (di pagamento di somme certe e liquide);
alla qualifica del debitore (ente pubblico dotato di strutture organizzative e capacità di bilancio);
alla durata e alla gravità dell’inadempimento;
all’interesse pubblico all’efficace e tempestiva esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Pertanto, si ritiene congrua una penalità giornaliera pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, da versarsi a favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 61° giorno successivo alla notificazione o comunicazione della presente sentenza e fino all’integrale esecuzione o all’intervento del commissario ad acta, entro un limite massimo di € 20.000 (ventimila).
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1688/2018 R.G., come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto:
Accerta l’obbligo del Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, di dare integrale esecuzione ai seguenti titoli esecutivi: Decreto Ingiuntivo n. 3604/2012, emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli in data 18 maggio 2012, divenuto esecutivo, nella parte in cui lo stesso è rimasto ineseguito; Decreto Ingiuntivo n. 7140/2012, emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli in data 16 ottobre 2012, divenuto esecutivo, nella parte in cui è rimasto ineseguito;
2. Fissa il termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza affinché il Comune di Napoli provveda al completo adempimento degli obblighi sopra indicati.
Dispone che, in caso di inutile decorso del termine di cui al punto 2, si insedi un Commissario ad acta, nominando a tal fine il Prefetto di Napoli, o funzionario da questi delegato, con il compito di adottare tutti gli atti e compiere tutte le attività necessarie per dare esecuzione integrale alla presente sentenza, ivi compresa la liquidazione della penalità di mora nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per onorari, diritti ed esborsi, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO