Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3924/2022 avente ad oggetto “querela di falso proposta in via principale” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Giuseppe Buonanno, presso il cui studio, sito in Casal di Principe, alla via
Schubert n. 17, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. la sola parte attrice concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 7.3.2025.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società Controparte_1
deduceva: di aver ricevuto in data 22.2.2023 una diffida di pagamento Parte_1
proveniente da per l'ammontare di € 2.458,19, credito Controparte_1
fondato sulla fattura n. 0610401210100534 del 5.9.2020 e sulla fattura n.
0610401210100533 del 6.8.2020, riferite ad un'utenza di titolarità , Persona_1
il quale risultava deceduto nel 2006; di aver quindi richiesto un accesso agli atti al fine di effettuare verifiche in ordine al rapporto contrattuale su cui si fondava la pretesa di pagamento;
di aver così appurato che le fatture erano riferite ad un contratto datato
7.8.2019, sottoscritto da e relativo alla fornitura di energia elettrica Persona_1
per l'immobile sito in Caserta, alla Piazza Vanvitelli n. 33; che detto immobile non risultava in alcun modo riconducibile a o ai suoi eredi o aventi causa Persona_1
ed era chiaro che le firme apposte sul contratto non potessero essere a lui riferibili in quanto deceduto in epoca anteriore, cioè in data 21.6.2006.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché venisse dichiarata la falsità e/o la non ascrivibilità a delle firme apposte in calce al contratto di adesione al Persona_1
servizio di fornitura elettrica da parte del (numero Controparte_1
cliente 849115014 - POD IT 001E 84911501).
La società ometteva di costituirsi e veniva dichiarata Controparte_1
contumace.
All'udienza dell'11.12.2023 l'attore, presente personalmente, confermava la volontà di proporre querela di falso.
Ritenuto superfluo l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la riserva in decisione all'udienza del 6.2.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
La querela di falso è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad indicare.
Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione attiva di data la sua Parte_1
qualità di erede di , al quale risultano riferite le sottoscrizioni apposte Persona_1
in calce al contratto di fornitura oggetto della querela.
In via ulteriormente preliminare va chiarito che non osta poi all'ammissibilità della querela di falso la circostanza che questa abbia avuto ad oggetto una mera copia
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dell'originale del contratto di somministrazione – copie acquisita dalla parte attrice presso la società convenuta -, atteso che l'originale non risulta essere stato prodotto dalla società
, rimasta contumace nel corso del giudizio. Controparte_1
Dunque, sul punto, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, approfondendo i profili di ammissibilità di una querela di falso proposta in relazione ad una scrittura prodotta in copia, ha chiarito che “in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023; sul punto vedasi anche Cass., Ordinanza n. 32219 del
13/12/2018). Nel corpo della motivazione i giudizi di legittimità, sostenendo l'ammissibilità di una querela di falso di una scrittura prodotta in copia, in un caso in cui non vi era stata alcuna contestazione circa la sua conformità all'originale, hanno ulteriormente chiarito: “Non è discutibile, infatti, che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale”.
Pertanto, non sussistono dubbi sull'ammissibilità della querela proposta in relazione ad una copia di cui non sia disconosciuta la conformità all'originale.
Deve rilevarsi che nel giudizio di falso la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019).
In particolare, “all'erede del sottoscrittore di una scrittura privata, il quale proponga querela di falso, per contestare la provenienza dal sottoscrittore stesso delle dichiarazioni contenute nel documento, è sufficiente dimostrare l'inverosimiglianza della circostanza che il proprio dante causa abbia formato o voluto quelle dichiarazioni negoziali. In tale
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ipotesi, infatti, non può farsi carico al querelante di fornire la prova specifica della mancata stipula della convenzione risultante dal documento, trattandosi di atto al quale non ha assistito, né partecipato” (cfr. Cass. Sez. 2, 01/06/1977, n. 2229).
Ebbene, nel caso di specie, il carattere apocrifo delle sottoscrizioni apposte in calce al modulo di adesione per la fornitura contrattuale erogata da Servizio Elettrico Nazionale può agevolmente ricavarsi dal fatto che all'epoca della presunta stipula Parte_1
era ormai già deceduto da oltre 13 anni.
Alla copia del contratto sottoscritto è allegata infatti la copia della carta di identità di
, da cui si ricava che il contraente sarebbe nato a [...] Parte_1
il 29.12.1956 (dati comunque presenti anche all'interno del contratto).
Ebbene, l'attore ha prodotto il certificato di morte riferito al medesimo Parte_1
(nato a [...] il [...]), il quale risulta deceduto a San Cipriano
d'Aversa il 21.6.2006.
La premorienza del sig. rispetto all'epoca di stipula del contratto – datato Pt_1
7.8.2019 – esclude in astratto la possibilità che le sottoscrizioni ivi apposte possano essere autentiche.
La querela di falso va, pertanto, accolta e va dichiarata la falsità - in quanto non riferibili a – delle due firme apposte in calce al contratto di fornitura di energia Persona_1
elettrica relativo all'immobile sito in Caserta, alla piazza Vanvitelli, datato 7.8.2019.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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• accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità delle due firme in calce al contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'immobile sito in Caserta, alla piazza Vanvitelli, datato 7.8.2019, in quanto non apposte da;
Persona_1
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si liquidano Parte_1
in € 518,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Buonanno, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 7.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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