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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1143/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Leandro ALBERGHINA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo MIRISCIOTTI, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni della parti: come da verbale di causa del 16.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.9.2021 ha riassunto il giudizio Parte_1
originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Enna con ricorso del 16.5.2020 per chiedere che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte CP_1
resistente – a Gela, in data 30.6.2011, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 40, P. I., anno 2011, unione dalla quale è nata la figlia ( Persona_1 Per_2
11.1.2012), premettendo:
- che con sentenza n. 297/2017 del 23.5.2017 il Tribunale di Enna aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore e dettato – nello stabilire la domiciliazione prevalente presso la residenza materna – le condizioni di esercizio del diritto di visita paterno nonché, altresì, posto a carico del genitore non domiciliatario un assegno mensile pari ad € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e ciò oltre al 70% delle spese straordinarie per la stessa sostenute;
- che dal momento della separazione non vi era stata una ripresa della convivenza coniugale né una riconciliazione tra i coniugi;
- di aver sofferto un deterioramento delle proprie condizioni economiche determinato dalla perdita dell'impiego presso l'A.S.T. S.p.A. in data 6.3.2020, circostanza che l'ha spinto a richiedere l'erogazione della Naspi di importo mensile pari ad € 1.006,00 soggetta, peraltro, ad una progressiva riduzione in misura del 3% su base mensile a partire dal quarto mese di fruizione (c.d. dècalage);
- di aver adempiuto – nonostante le sopravvenute ristrettezze economiche – al proprio obbligo di mantenimento indiretto della figlia minore affermando, allo stesso tempo, di non essere più in grado di farvi fronte tenuto conto degli oneri finanziari di cui è gravato;
- che, inoltre, la gestione delle spese straordinarie ha costituito motivo di conflittualità tra i coniugi;
- di aver, infine, concluso formulando le seguenti richieste: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig,ra Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gela
[...]
(CL), al n. 40, Parte I, Serie 1, Anno 2011 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
riconfermare i provvedimenti concernenti
l'affidamento condiviso della prole di cui al punto 3) e 4) della sentenza di separazione
2 giudiziale n. 297/17 Sent. e n. 1092/12 R.G, emanati dal Tribunale di Enna, cui ci si riporta integralmente;
autorizzare il rilascio e il rinnovo del passaporto senza alcuna necessaria preventiva autorizzazione;
disporre la riduzione, in parziale riforma della predetta sentenza, dell'entità dell'assegno di mantenimento nella misura pari ad € 150,00 mensili e fissare, in misura forfettaria, la somma di € 50 mensili per spese straordinarie (mediche e scolastiche), per una somma complessiva di € 200 mensili da corrispondere in favore della figlia minore, a seguito del mutamento in peius della situazione economica del sig. e Parte_1
quindi della variazione dei presupposti e delle condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale dei coniugi, con effetto a partire dalla data della presente domanda. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di difesa.”
- che in quella sede parte resistente si era costituita con comparsa depositata in data 20.10.2020 con la quale, pur non opponendosi alla pronuncia sullo status, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna, per violazione dell'art. 4 Legge n. 898/1970, e dichiarare competente il Tribunale di Gela, essendo lo stesso luogo in cui ha la residenza il coniuge convenuto SI.ra CP_1
2) disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione e Per_1
pernotto stabile presso la stessa, stante dimostrata inadeguatezza del padre svolgere tale delicato compito;
3) porre a carico del sig. l'onore di corrispondere un Parte_1 assegno mensile non inferiore ad € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e non inferiore ad € 250,00, a titolo di assegno di divorzio, in favore della SI.ra
[...]
rivalutabili come per legge;
4) Voler pronunciare sentenza di condanna CP_1
carico del marito ed in favore della ex coniuge SI.ra al risarcimento dei CP_1
sofferti danni, materiali e morali, per il titolo e la causale di cui narrativa, nella misura complessiva di € 30.000,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di
Giustizia dalla istruttoria del presente giudizio, anche secondo le risultanze di apposita e rituale C.T.U. medico-legale, di cui si chiede, fin d'ora nomina ed esperimento;
5)
Condannare il SI. alle spese ed ai compensi di lite oltre al Parte_1 risarcimento ex art, 96, ult. com., c.p.c.”;
- che, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del 23.2.2021 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Enna, in via temporanea e urgente, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., riduceva l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal e confermava, per la restante parte, le condizioni della separazione Parte_1
3 rimettendo, altresì, la trattazione della questione della competenza territoriale del Tribunale adito alla valutazione del collegio;
- che con memoria integrativa del 16.5.2020 – a seguito della costituzione di controparte e dello svolgimento dell'udienza presidenziale – aveva precisato le domande articolate in ricorso chiedendo al Tribunale di Enna: “1) In via preliminare, dichiarare la propria competenza territoriale;
2) Nel merito, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig,ra trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Gela (CL), al n. 40, Parte I, Serie 1, Anno 2011 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
3) disporre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 150,00 mensili (oltre spese straordinarie nella misura del 50%), in ragione della propria capacità reddituale e delle condizioni economico- patrimoniali migliorative rispetto all'epoca della separazione giudiziale;
4) rigettare la richiesta di disposizione di un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili in favore della resistente
(siccome confermato nella sentenza di separazione giudiziale), in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni di cui al precedente punto, percependo altresì la resistente un sufficiente reddito proprio, oltre ad essere abile al lavoro, a cagione della giovane età e dell'ottima salute di cui la stessa gode e, conseguentemente, dichiarare la reciproca autosufficienza economica dei coniugi;
5) disporre, a parziale revoca e modifica delle condizioni di separazione giudiziale, nonché dell'Ordinanza presidenziale del 18.02.2021, la riduzione in capo al sig. dell'entità dell'assegno di mantenimento nella Parte_1 misura pari ad € 150,00 mensili e fissare, in misura forfettaria, la somma di € 50 mensili per spese straordinarie (mediche e scolastiche, quali motivo di conflittualità e discussioni tra i coniugi, come argomentato in ricorso), per una somma complessiva di € 200 mensili da corrispondere in favore della figlia minore, a seguito del mutamento in peius della situazione economica del ricorrente e quindi della variazione dei presupposti e delle condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale dei coniugi, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
6) rigettare la domanda di affido esclusivo della figlia minore alla madre, in quanto inammissibile, infondata, pretestuosa, oltre che assolutamente contraria all'interesse preminente della minore e, per l'effetto, riconfermare i provvedimenti concernenti
l'affidamento condiviso della prole di cui al punto 3) e 4) della sentenza di separazione
4 giudiziale n. 297/17 Sent. e n. 1092/12 R.G, emanati dal Tribunale di Enna, siccome confermati in via temporanea ed urgente con Ordinanza presidenziale del 23.02.2021; 7) rigettare la domanda di risarcimento danni formulata da parte resistente, in quanto improponibile e/o inammissibile, oltre che infondata, per le ragioni sopra esposte;
8) pronunciare sentenza di condanna a carico della ed in favore del al CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni sofferti, sia materiali che morali, nella complessiva somma di €
10,000,00 (o a quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equo disporre), per le causali di cui in narrativa;
9) Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art 96, comma 3 c.p.c.”;
- che con ordinanza collegiale del 26.5.2021 il Tribunale di Enna dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Gela.
Richiamava, infine, le medesime conclusioni rassegnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria originariamente adita.
Con la memoria di costituzione del 4.1.2022 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando quanto esposto in ricorso e rappresentando che il marito si è reso artefice di condotte che hanno compromesso l'unione coniugale, come dimostrato dalla condanna inflitta al Parte_1 dal Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 572 c.p.c., all'esito del procedimento penale avviato nei suoi confronti, pronuncia infine confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta (Cfr. dispositivi allegati alla memoria del 4.1.2022).
Deduceva, a sostegno della propria domanda di affidamento esclusivo, la condotta disimpegnata e assente del ricorrente rispetto alla frequentazione della figlia che il non vede da Per_1 Parte_1
oltre due anni, accampando scuse per evitare di recarsi a Gela dove la stessa vive con la madre e limitandosi ad effettuare delle sporadiche videochiamate.
In ordine alle condizioni economiche della coppia, deduceva, in primo luogo, l'inidoneità dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente a giustificare la chiesta riduzione del contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico dalla sentenza di separazione, importo che in ragione delle esigenze della minore deve semmai essere maggiorato.
Affermava, difatti, che il genitore non domiciliatario è chiamato ad attivarsi fattivamente per assicurare ai figli un adeguato mantenimento, non potendosi limitare ad invocare lo stato di disoccupazione per sottrarsi a tale impegno, specie tenendo conto della condizione personale del ricorrente, il quale per anni ha goduto di un impiego ben remunerato (che prevedeva uno stipendio mensile di circa € 1.500,00).
5 Aggiungeva, inoltre, che il non aveva adempiuto con regolarità ai suoi obblighi di Parte_1 mantenimento, ritardando il pagamento dell'assegno di mantenimento e finanche riducendo arbitrariamente il suo importo.
Precisava, infine, riguarda alla propria condizione personale, di essere priva di un'occupazione – poiché impegnata nei compiti di cura e accudimento – e di godere del temporaneo sostegno al reddito offerto dal reddito di cittadinanza.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Disporre l'ascolto della minore - sulle Persona_1
circostanze di cui alla presente memoria di costituzione - in Via preliminare all'adozione da parte del Giudice adito, dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
2. Condannare il Parte_2
a versare la somma di Euro € 250,00, o quella somma minore o maggiore ritenuta di
[...]
Giustizia a titolo di assegno di divorzio, in favore della SI.ra rivalutabili come CP_1
per legge;
3. Condannare il sig. al risarcimento dei danni, materiali e Parte_1
morali, per il titolo e la causale di cui narrativa in favore della ex coniuge SI.ra CP_1 nella misura complessiva di € 30.000,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia dalla istruttoria del presente giudizio, anche secondo le risultanze di apposita
e rituale C.T.U. medico-legale, di cui si chiede, fin d'ora nomina ed esperimento;
4. Disporre lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la SI.ra Parte_1 CP_1 per fatto addebitabile alla condotta del ricorrente;
5. Disporre l'affidamento esclusivo della
[...]
piccola alla madre SI.ra con collocazione e pernotto stabile presso la Per_1 CP_1 stessa, stante dimostrata l'inadeguatezza del padre svolgere tale delicato compito;
6. Disporre ex art 709 Ult. Co. c.p.c. la revoca del provvedimento presidenziale assunta con ordinanza del
23.02.2021, con cui ha ridotto ad Euro 200,00 l'ammontare dell'assegno che il SI. Parte_1
deve versare alla SI.ra quale contributo per il mantenimento della
[...] CP_1 figlia minore;
7. Conseguentemente, porre a carico del sig. l'onore di Parte_1 corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 500,00, o quella somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1
.
8. Accertare e dichiarare in favore della SI. il diritto a ricevere la quota
[...] CP_1
di TFR maturato dal SI. per tutti gli anni che il medesimo ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., con sede in Sede
Legale in Via Caduti senza Croce, 28 - 90146 Palermo, nonché, la quota della somma degli assegni familiari che il ricorrente ha maturato.
9. Rigettare la richiesta di condanna della SI.ra
[...]
in favore del SI. al risarcimento dei danni sofferti da CP_1 Parte_1 quest'ultimo, sia materiali che morali, nella complessiva somma di Euro 10,000,00 o a quella
6 diversa somma, maggiore o minore, poiché non provato e non dimostrato quanto lamentato dal ricorrente. 10. Condannare il SI. alle spese ed ai compensi di lite oltre al Parte_1
risarcimento ex art, 96, ult. com., c.p.c. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 10.1.2022 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, veniva conferito incarico al Consultorio Familiare di Gela al fine di acquisire elementi utili in ordine al regime di affidamento della figlia minore delle parti.
Acquisita la relazione da parte del Consultorio Familiare (depositata in data 7.3.2022), con ordinanza del 14.3.2022 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con cui veniva: disposto l'affidamento della figlia minore della coppia ad entrambi i genitori con domiciliazione della stessa presso la residenza materna;
stabilito un calendario volto a disciplinare il diritto di visita paterno;
nonché rimodulato l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente.
La causa veniva dunque istruita con i soli documenti offerti in comunicazione dalle parti ammessi con ordinanza del 7.12.2022 e quelli la cui produzione è stata autorizzata dal giudice (in quanto sopravvenuti ovvero essenziali per l'esame delle domande vertenti sulla condizione di affidamento della figlia minore della coppia) – attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori nel corso del giudizio – e con le relazioni redatte dal Consultorio Familiare di Gela e dai Servizi Sociali del
Comune di Gela che hanno preso in carico il nucleo familiare nell'ambito del presente giudizio e nel corso del procedimento penale avviato nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 570 c.p..
Le parti, infine, precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 16.7.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Scioglimento del matrimonio civile
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n.
898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Enna in sede di separazione personale, giudizio definito con sentenza di separazione n. 297/2017 emessa dal Tribunale di Enna il 23.5.2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle
7 allegazioni delle parti – le quali, peraltro, hanno cessato di coabitare anteriormente alla stessa separazione legale – dagli elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio nonché dalle dichiarazioni rese da ambedue i coniugi all'udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento della figlia minorenne ( 11.1.2012) Persona_1 Per_2
In ordine alla domanda vertente sull'affidamento della figlia della coppia, occorre Persona_1 preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337-quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la
8 prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra il figlio minore e un genitore, circostanza che costituisce grave ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento della figlia occorrerà dunque Per_1
tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
9 educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_3 Per_4
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza delle domande avanzate, rispettivamente, dalle parti, il Collegio non può certo trascurare di considerare l'evoluzione del rapporto tra la minore e il padre, dalle fibrillazioni che hanno determinato la crisi del nucleo familiare (oggetto, peraltro, di approfondita disamina nella sentenza di separazione) – caratterizzate da un clima conflittuale sfociato in episodi di reciproca violenza fisica e verbale con effetti che si sono, inevitabilmente riverberati sui rapporti tra la figlia della coppia e il genitore non domiciliatario – sino alla recente frattura nella relazione parentale, come evidenziato dagli esiti degli accertamenti svolti dalla rete territoriale dei Servizi incaricati nonché dalle stesse richieste avanzata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
In primo luogo, se da un lato i profusi sforzi dei Servizi Sociali nel corso della separazione hanno sicuramente consentito l'instaurazione e la coltivazione del rapporto tra e il padre, dall'altro Per_1
non può non osservarsi che sin dalle prime fasi del presente giudizio sono emerse delle rilevanti difficoltà interpersonali tra la minore e il che sembrano, in parte, originate dalla mai Parte_1
sopita conflittualità tra i due coniugi (Cfr. relazione del Consultorio Familiare di Gela depositata in atti in data 7.3.2022: “(…)Dall'analisi dei dati raccolti si è rilevato, in sintesi, un "conflitto di lealtà" con il padre, oggetto di alienazione genitoriale, dovuto a probabile condizionamento della madre e alimentato dal rapporto di sfiducia e di cronico divario tra i genitori. I sigg. Parte_3
appaiono individualmente dotati di discrete competenze cognitive, emotive, relazionali e
[...]
genitoriali, ma fanno registrare un conflitto potenzialmente confliggente con gli interessi della
10 figlia e con il suo sereno sviluppo psico-evolutivo, infatti non mettono in atto alcuna forma di collaborazione nel progetto educativo della figlia e dimostrano di non dialogare e di non concordare le decisioni di maggiore interesse relative alla vita/crescita/educazione/istruzione della figlia. Tale clima di conflittualità genitoriale influisce sulla vita e la serenità di , che in atto Per_1
risulta indotta, consapevolmente o meno, a sfiduciare il padre, con il quale, da più di due anni e mezzo, anche a causa della pandemia da Covid-19, ha interrotto i rapporti affettivo-relazionali. Ne consegue che il padre non riesce ad esercitare la propria funzione genitoriale e, addirittura, a contattare telefonicamente la figlia, che sembra averlo bloccato (probabilmente sostenuta/guidata dalla madre). Il sig. dichiara che eviterebbe di contattare la madre per non incorrere in Parte_1 problemi legali”) e, d'altro canto, occasionate dal diradarsi del diritto di visita in concomitanza con le restrizioni imposte durante il periodo dell'emergenza pandemica e dalla realizzazione, da parte del ricorrente, di condotte che avrebbero generato imbarazzo alla figlia (in età pre-adolescenziale, ossia in una fase della crescita particolarmente delicata: “dall'osservazione psico-clinica, la minore
entrata nella fase pre-puberale, è risultata in possesso di una ben definita Persona_1
autonomia e individualità, di discreto equilibrio psicologico e di competenze cognitive, emotivo- relazionali e di discernimento, corrispondenti all'età cronologica. Dal resoconto dell'ascolto del
28/02/22 nel corso del quale la minore ha parlato di sé, delle persone con le quali normalmente vive e interagisce tutti i giorni e, in particolare, della madre, che si prende cura di lei e con la quale dimostra di avere instaurato un positivo attaccamento affettivo è emerso il suo disagio con il padre, che in due occasioni l'ha messa in imbarazzo "toccandole le tettine" (nel breve recente incontro, avvenuto a Gela sotto casa dei nonni materni, per il quale il padre ha insistito) e mostrandosi scherzosamente in mutande (nel corso di una videochiamata)”).
Invero, nonostante tali difficoltà erano emerse – nel corso dei primi accertamenti compiuti – delle significative aperture da parte della minore rispetto al rapporto con il padre, che la faceva sentire amata e gratificata.
Tuttavia, nel corso dello svolgimento del giudizio si è assistito ad un'ingravescenza della crisi del rapporto tra padre e figlia determinata dalla denuncia presentata dalla resistente in data 23.1.2023 nel quale oltre a rappresentare l'inadempimento da parte del marito dell'obbligo di mantenimento venivano ascritte al la realizzazione di condotte inopportune poste in essere durante la Parte_1
permanenza della figlia presso la residenza paterna – in occasione delle festività natalizie – e, in particolare, veniva esposto che il ricorrente: avrebbe condotto la figlia in locali notturni, invitandola a bere super-alcolici e fumare;
avrebbe intrattenuto con la stessa conversazioni inappropriate, relative alle sue attuali frequentazioni con altre donne ovvero alla storia avuta con la stessa DI
11 (segnatamente, parlando dell'occasione in cui era stata concepita la figlia); si sarebbe CP_1 lasciato andare ad effusioni con un'altra donna alla presenza della minore;
nonché, infine, l'avrebbe schiaffeggiata durante una discussione provocandole una lesione.
Le superiori circostanze venivano, inoltre, confermate dalla stessa minore nel corso dell'audizione del 22.9.2023 disposta dal P.M. presso il Tribunale di Enna nel corso del procedimento penale avente r.g.n.r. n. 141/2023 avviato nei confronti di per i medesimi fatti (Cfr. Parte_1
produzione del 7.5.2024 autorizzata da giudice istruttore).
Orbene, benché tale procedimento risulti essere stato archiviato (secondo quanto riferito dalle parti al giudice istruttore e agli stessi Servizi Sociali del Cfr. relazione depositata in data Parte_4
7.5.2024), la gravità dei fatti che ne hanno costituito l'origine ha creato un profondo solco nella relazione parentale che si è tradotta, da un lato, in un rifiuto della minore di vedere il padre (proprio in seguito alle vicende relative del capodanno 2022-2023) e, dall'altro un irrigidimento dello stesso nei confronti della minore, chiaramente evincibile dalle richieste da questo formulate Parte_1 nel corso dell'udienza del 14.5.2024 (durante la quale ha chiesto: “(…)che vengano adottate misure atte al recupero del rapporto con la figlia ma in modalità protette – anche con l'ausilio di operatori specializzati – , attese le gravi accuse che la figlia ha mosso nei confronti del padre, anche aventi rilevanza penale”).
I superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere: sia la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente e ciò in quanto sebbene la figura materna non sia scevra da criticità – in particolare rispetto all'incapacità mostrata nell'escludere la figlia dalle dinamiche conflittuali con il marito – risulta l'unica figura genitoriale che la minore Per_1
percepisce come stabile riferimento personale e affettivo nonché il genitore che ha sempre
[...] rivestito un ruolo primario nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione della figlia;
sia,
d'altro canto, la domanda del ricorrente di attivazione di presidi atti a favorire un riavvicinamento tra padre e figlia.
Peraltro, ostacolare in questa delicata fase la volontà della minore – la quale non può essere coartata in schemi di permanenza standardizzati con il genitore – dovendo, invece, essere previsto un sostegno che la aiuti a rivalutare la possibilità di recuperare il rapporto con il padre attraverso tipologie di incontri che, per un verso non frustrino la sua capacità di autodeterminazione (Cfr.
Cass. n. 20107 del 7/10/2016) e, per altro verso, tutelino psicologicamente la ragazza la cui realizzabilità richiede il necessario coinvolgimento degli esperti del Consultorio Familiare e del
Servizio Sociale.
12 Per tale ragione appare essenziale, in primo luogo, demandare al Consultorio Familiare di Gela e ai
Servizi Sociali del comune di Gela – ciascuno secondo le rispettive aree di spettanza – la presa in carico del nucleo familiare al fine di:
- Organizzare dei colloqui con la minore ( 11.1.2012) tesi a verificare la Persona_1 Per_2
persistenza del rifiuto nei confronti del padre;
- Predisporre, in caso di ravvisate aperture nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
- Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di: finalizzato, principalmente, a CP_1 favorire l'acquisizione di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti della figlia;
Parte_1
finalizzato a favorire una riflessione critica in ordine ai propri approcci con la
[...] figlia ed acquisire strumenti atti a favorire un'appropriata relazione con la figlia minore e schemi comunicativi adeguati all'età della stessa.
Lo svolgimento del superiore incarico, conferito alla rete territoriale dei servizi, dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento della minore Per_1
Ciò detto, la grave conflittualità esistente tra la minore e la circostanza che la Persona_1
stessa è stata più volte sentita dagli esperti operanti nella rete territoriale dei Servizi incarica – a vario titolo, il Consultorio Familiare e i Servizi Sociali (questi ultimi, anche su sollecitazione della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna) nonché nell'ambito delle attività di indagine espletate nel coso del procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente ha costituito un fattore determinante nel formare il convincimento del collegio circa la potenziale natura pregiudizievole di disporre l'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che la riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della sua sfera personale.
Infine, la persistente tensione nei rapporti tra le parti e le potenziali difficoltà che potrebbero sorgere
– per tale ragione – nella gestione del minore richiedono che l'affidamento esclusivo Per_5
13 venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia deve coinvolgere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento della figlia Persona_1
( 11.1.2012) Per_2
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
14 Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha allegato di aver subìto una contrazione delle proprie capacità economiche Parte_1
rispetto al momento della separazione determinata dalla perdita del proprio impiego (lavoratore presso l'A.S.T. S.p.A. con mansioni di conducente) nei primi mesi del 2020.
In effetti, tale circostanza appare, da un lato, corroborata dalla documentazione versata in atti dal ricorrente da cui si evince che lo stesso nel mese di marzo del 2020 ha fatto richiesta di attivazione della Naspi (che ha percepito per il periodo previsto) e si è concretamente attivato per cercare un impiego alternativo, senza esito (Cfr. allegati al ricorso e domanda di assunzione personale ATA depositata in data 12.5.2022) e, dall'altro, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente la quale si è, invero, limitata a dedurre l'inidoneità dell'allegato peggioramento delle condizioni economiche del d incidere sul suo obbligo di mantenimento della figlia. Parte_1
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente non emerge con altrettanta chiarezza – nonostante i problemi di salute da questo riferiti anche agli operatori dei servizi – alcuna compromissione della sua capacità lavorativa, come può senz'altro inferirsi sulla base della dichiarata pluriennale esperienza lavorativa come autista e in ragione della giovane età dello stesso.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo – anche tenuto conto degli esclusivi compiti di cura gravanti sulla madre, quale genitore affidatario della minore, specie in questa fase di interruzione dei rapporti della figlia con il ricorrente – prevedere che dovrà Parte_1
versare a , a titolo di contributo al mantenimento la figlia della coppia, la somma CP_1 complessiva di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
15 Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dal di individuare in modo forfettario una somma Parte_1
determinata, attesa la natura sovente imprevedibile e imponderabile delle spese straordinarie.
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da . CP_1
Inammissibilità domanda di attribuzione della quota di T.F.R.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
. CP_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per
16 non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ciò premesso in diritto, dagli atti del presente giudizio e secondo quanto esposto nel paragrafo 4, emerge plasticamente l'assenza di una sostanziale differenza di forza economica tra il ricorrente e la resistente, entrambi attualmente privi di occupazione, elemento di fatto che impedisce di riconoscere in favore di il diritto a percepire dal 'assegno divorzile. CP_1 Parte_1
Da tale rigetto discende, quale ineluttabile conseguenza, l'inammissibilità della domanda di attribuzione della quota del T.F.R. che il avrebbe percepito dall'azienda per la quale ha Parte_1 svolto per atti la propria attività lavorativa poiché, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto in quanto titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della medesima legge (c.d. assegno divorzile).
Peraltro, anche a voler tacere sull'assenza di tale requisito essenziale, nessun elemento avrebbe comunque fornito la resistente circa il momento di effettiva maturazione del diritto del Parte_1
17 a percepire il trattamento di fine rapporto (che in astratto potrebbe essersi inverato prima della proposizione della domanda di divorzio), accertamento essenziale ai fini del riconoscimento del relativo diritto (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 12175 del 6/6/2011).
6. Domande di “addebito del divorzio” e di risarcimento del danno da c.d. illecito endo- familiare, avanzate dalla resistente . Inammissibilità CP_1
Deve, parimenti, essere dichiarata inammissibile la domanda di addebito dello scioglimento del matrimonio civile.
È sufficiente, sul punto, osservare che la domanda di addebito avanzata appare assolutamente eccentrica nel contesto del presente giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, essendo l'addebito istituto che affonda le sue radici in un ordinamento che non prevedeva il divorzio come motivo di scioglimento del vincolo e che mira a dare rilievo – nell'ambito della separazione personale dei coniugi – alla condotta di uno o di entrambi i coniugi che si traduca in una consapevolmente violazione dei doveri nascenti dal matrimonio la cui gravità abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
La pronuncia di addebito, difatti, determina conseguenze direttamente incidenti sui diritti di natura economica e successori che ordinariamente rientrano nel complessivo status del coniuge separato
(che, è opportuno rammentare, provoca un'attenuazione ma non una cessazione del vincolo matrimoniale), come si evince dalla lettura degli articoli 156, 548 e 585 c.c.
È, quindi, evidente la sterilità di una tale domanda nel presente giudizio, la quale costituisce un mero tentativo di aggirare gli effetti del giudicato prodotto sugli accertamenti di fatti cristallizzati nella sentenza di separazione.
Deve, altresì, essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da ambedue le parti.
Occorre, infatti, chiarire che l'illecito endofamiliare costituisce una fattispecie concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, pertanto – in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale – esso non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
Ed invero, la sola violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi non è ex se condizione sufficiente per il riconoscimento automatico del diritto dell'altro di ricevere il risarcimento del danno, il quale non costituisce misura sanzionatoria volta a stigmatizzare la
18 violazione di un obbligo bensì riparazione per gli eventuali pregiudizi che da tale violazione siano derivati.
Ciò costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale “è affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, in quanto del tutto sfornita di prova” (cfr. Cassazione n. 6518 del 9/1/2020).
Ebbene, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma
Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quelle aventi ad oggetto il risarcimento del danno, essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr. Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n.
11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra dovrà essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connesse a quella di divorzio, ma soggette a rito diverso.
7. Domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente Parte_1
Deve, inoltre, essere disattesa la domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente.
Invero, benché tale domanda potesse essere proposta nel contesto del presente giudizio in quanto fondata sulle gravi inadempienze addebitabili alla che – secondo le allegazioni del CP_1
ricorrente – hanno arrecato pregiudizio alla figlia ostacolando il corretto esercizio del diritto di visita paterno (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 27147 del 6/10/2021: “nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere
19 siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano;
l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato”), deve concludersi che non sono emersi sufficienti elementi idonei a fondare una pronuncia di condanna a carico della resistente CP_1
anche in ragione di una mancata articolazione di mezzi istruttori idonei a suffragare la
[...]
prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente.
In effetti, sebbene dagli accertamenti compiuti dal Consultorio Familiare sia emerso un atteggiamento di generale sfiducia della nei confronti del ricorrente – inserito in una CP_1 dinamica di permanente conflittualità alimentata anche dallo stesso – che ha Parte_1
certamente contribuito a creare una situazione di potenziale ostacolo nello svolgimento dei rapporti tra la figlia minore e il padre, tale elemento non costituisce ex se motivo idoneo a dimostrare un volontario inadempimento della resistente rispetto obblighi sulla stessa gravanti in qualità di genitore e ciò poiché se è vero che la psicologa che ha assistito il nucleo familiare ha valutato come possibile l'intervento di un condizionamento materno sulla minore (Cfr. relazione del Per_1
Consultorio Familiare di Gela depositata in data 14.3.2022: “Dall'analisi dei dati raccolti si è rilevato, in sintesi, un "conflitto di lealtà" con il padre, oggetto di alienazione genitoriale, dovuto a probabile condizionamento della madre e alimentato dal rapporto di sfiducia e di cronico divario tra i genitori”) non può, allo stesso tempo, considerarsi che alla genesi della crisi del rapporto tra la figlia e il hanno contribuito diversi fattori, sia indipendenti dalle parti (riduzione degli Parte_1
incontri in forza delle restrizioni durante la pandemia), sia legate alle condotte poste in essere dal padre (atteggiamenti ritenuti – a torto o a ragione – inadeguati dalla piccola . Per_1
Per tali ragioni, anche la domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter
c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio) deve essere rigettata.
8. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Gela, in data 30.6.2011, da nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
20 il 16.3.1979, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 40, P. I., anno 2011;
2) AFFIDA la minore nata a l'[...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1 Per_2 [...]
anche per le decisioni di maggiore interesse;
CP_1
3) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela – ciascuno secondo le rispettive aree di spettanza – la presa in carico del nucleo familiare al fine di:
- Organizzare dei colloqui con la minore ( 11.1.2012) al fine di verificare Persona_1 Per_2
la persistenza del rifiuto nei confronti del padre;
- Predisporre, in caso di ravvisate aperture nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
- Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di: finalizzato, principalmente, a CP_1 favorire l'acquisizione di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti della figlia;
Parte_1
finalizzato a favorire una riflessione critica in ordine ai propri approcci con la
[...] figlia ed acquisire strumenti atti a favorire un'appropriata relazione con la figlia minore e schemi comunicativi adeguati all'età della stessa;
4) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela presentino al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare Persona_1
entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per la figlia secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa Persona_1 dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
8) DICHIARA inammissibile le domande di attribuzione di una quota di T.F.R., di condanna al risarcimento dei danni da illecito endofamiliare e di addebito dello scioglimento del matrimonio avanzate dalla resistente;
21 9) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno di cui all'art. 709 ter c.p.c. avanzata dal ricorrente;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
11) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1143/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Leandro ALBERGHINA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmelo MIRISCIOTTI, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni della parti: come da verbale di causa del 16.7.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 25.9.2021 ha riassunto il giudizio Parte_1
originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di Enna con ricorso del 16.5.2020 per chiedere che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte CP_1
resistente – a Gela, in data 30.6.2011, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 40, P. I., anno 2011, unione dalla quale è nata la figlia ( Persona_1 Per_2
11.1.2012), premettendo:
- che con sentenza n. 297/2017 del 23.5.2017 il Tribunale di Enna aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore e dettato – nello stabilire la domiciliazione prevalente presso la residenza materna – le condizioni di esercizio del diritto di visita paterno nonché, altresì, posto a carico del genitore non domiciliatario un assegno mensile pari ad € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e ciò oltre al 70% delle spese straordinarie per la stessa sostenute;
- che dal momento della separazione non vi era stata una ripresa della convivenza coniugale né una riconciliazione tra i coniugi;
- di aver sofferto un deterioramento delle proprie condizioni economiche determinato dalla perdita dell'impiego presso l'A.S.T. S.p.A. in data 6.3.2020, circostanza che l'ha spinto a richiedere l'erogazione della Naspi di importo mensile pari ad € 1.006,00 soggetta, peraltro, ad una progressiva riduzione in misura del 3% su base mensile a partire dal quarto mese di fruizione (c.d. dècalage);
- di aver adempiuto – nonostante le sopravvenute ristrettezze economiche – al proprio obbligo di mantenimento indiretto della figlia minore affermando, allo stesso tempo, di non essere più in grado di farvi fronte tenuto conto degli oneri finanziari di cui è gravato;
- che, inoltre, la gestione delle spese straordinarie ha costituito motivo di conflittualità tra i coniugi;
- di aver, infine, concluso formulando le seguenti richieste: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig,ra Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gela
[...]
(CL), al n. 40, Parte I, Serie 1, Anno 2011 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
riconfermare i provvedimenti concernenti
l'affidamento condiviso della prole di cui al punto 3) e 4) della sentenza di separazione
2 giudiziale n. 297/17 Sent. e n. 1092/12 R.G, emanati dal Tribunale di Enna, cui ci si riporta integralmente;
autorizzare il rilascio e il rinnovo del passaporto senza alcuna necessaria preventiva autorizzazione;
disporre la riduzione, in parziale riforma della predetta sentenza, dell'entità dell'assegno di mantenimento nella misura pari ad € 150,00 mensili e fissare, in misura forfettaria, la somma di € 50 mensili per spese straordinarie (mediche e scolastiche), per una somma complessiva di € 200 mensili da corrispondere in favore della figlia minore, a seguito del mutamento in peius della situazione economica del sig. e Parte_1
quindi della variazione dei presupposti e delle condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale dei coniugi, con effetto a partire dalla data della presente domanda. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di difesa.”
- che in quella sede parte resistente si era costituita con comparsa depositata in data 20.10.2020 con la quale, pur non opponendosi alla pronuncia sullo status, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna, per violazione dell'art. 4 Legge n. 898/1970, e dichiarare competente il Tribunale di Gela, essendo lo stesso luogo in cui ha la residenza il coniuge convenuto SI.ra CP_1
2) disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione e Per_1
pernotto stabile presso la stessa, stante dimostrata inadeguatezza del padre svolgere tale delicato compito;
3) porre a carico del sig. l'onore di corrispondere un Parte_1 assegno mensile non inferiore ad € 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e non inferiore ad € 250,00, a titolo di assegno di divorzio, in favore della SI.ra
[...]
rivalutabili come per legge;
4) Voler pronunciare sentenza di condanna CP_1
carico del marito ed in favore della ex coniuge SI.ra al risarcimento dei CP_1
sofferti danni, materiali e morali, per il titolo e la causale di cui narrativa, nella misura complessiva di € 30.000,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di
Giustizia dalla istruttoria del presente giudizio, anche secondo le risultanze di apposita e rituale C.T.U. medico-legale, di cui si chiede, fin d'ora nomina ed esperimento;
5)
Condannare il SI. alle spese ed ai compensi di lite oltre al Parte_1 risarcimento ex art, 96, ult. com., c.p.c.”;
- che, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del 23.2.2021 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Enna, in via temporanea e urgente, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., riduceva l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal e confermava, per la restante parte, le condizioni della separazione Parte_1
3 rimettendo, altresì, la trattazione della questione della competenza territoriale del Tribunale adito alla valutazione del collegio;
- che con memoria integrativa del 16.5.2020 – a seguito della costituzione di controparte e dello svolgimento dell'udienza presidenziale – aveva precisato le domande articolate in ricorso chiedendo al Tribunale di Enna: “1) In via preliminare, dichiarare la propria competenza territoriale;
2) Nel merito, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig,ra trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio dello stato civile del Comune di Gela (CL), al n. 40, Parte I, Serie 1, Anno 2011 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
3) disporre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 150,00 mensili (oltre spese straordinarie nella misura del 50%), in ragione della propria capacità reddituale e delle condizioni economico- patrimoniali migliorative rispetto all'epoca della separazione giudiziale;
4) rigettare la richiesta di disposizione di un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili in favore della resistente
(siccome confermato nella sentenza di separazione giudiziale), in quanto inammissibile ed infondata per le ragioni di cui al precedente punto, percependo altresì la resistente un sufficiente reddito proprio, oltre ad essere abile al lavoro, a cagione della giovane età e dell'ottima salute di cui la stessa gode e, conseguentemente, dichiarare la reciproca autosufficienza economica dei coniugi;
5) disporre, a parziale revoca e modifica delle condizioni di separazione giudiziale, nonché dell'Ordinanza presidenziale del 18.02.2021, la riduzione in capo al sig. dell'entità dell'assegno di mantenimento nella Parte_1 misura pari ad € 150,00 mensili e fissare, in misura forfettaria, la somma di € 50 mensili per spese straordinarie (mediche e scolastiche, quali motivo di conflittualità e discussioni tra i coniugi, come argomentato in ricorso), per una somma complessiva di € 200 mensili da corrispondere in favore della figlia minore, a seguito del mutamento in peius della situazione economica del ricorrente e quindi della variazione dei presupposti e delle condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale dei coniugi, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
6) rigettare la domanda di affido esclusivo della figlia minore alla madre, in quanto inammissibile, infondata, pretestuosa, oltre che assolutamente contraria all'interesse preminente della minore e, per l'effetto, riconfermare i provvedimenti concernenti
l'affidamento condiviso della prole di cui al punto 3) e 4) della sentenza di separazione
4 giudiziale n. 297/17 Sent. e n. 1092/12 R.G, emanati dal Tribunale di Enna, siccome confermati in via temporanea ed urgente con Ordinanza presidenziale del 23.02.2021; 7) rigettare la domanda di risarcimento danni formulata da parte resistente, in quanto improponibile e/o inammissibile, oltre che infondata, per le ragioni sopra esposte;
8) pronunciare sentenza di condanna a carico della ed in favore del al CP_1 Parte_1 risarcimento dei danni sofferti, sia materiali che morali, nella complessiva somma di €
10,000,00 (o a quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equo disporre), per le causali di cui in narrativa;
9) Condannare la resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art 96, comma 3 c.p.c.”;
- che con ordinanza collegiale del 26.5.2021 il Tribunale di Enna dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Gela.
Richiamava, infine, le medesime conclusioni rassegnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria originariamente adita.
Con la memoria di costituzione del 4.1.2022 si costituiva in giudizio , CP_1
contestando quanto esposto in ricorso e rappresentando che il marito si è reso artefice di condotte che hanno compromesso l'unione coniugale, come dimostrato dalla condanna inflitta al Parte_1 dal Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 572 c.p.c., all'esito del procedimento penale avviato nei suoi confronti, pronuncia infine confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta (Cfr. dispositivi allegati alla memoria del 4.1.2022).
Deduceva, a sostegno della propria domanda di affidamento esclusivo, la condotta disimpegnata e assente del ricorrente rispetto alla frequentazione della figlia che il non vede da Per_1 Parte_1
oltre due anni, accampando scuse per evitare di recarsi a Gela dove la stessa vive con la madre e limitandosi ad effettuare delle sporadiche videochiamate.
In ordine alle condizioni economiche della coppia, deduceva, in primo luogo, l'inidoneità dell'attuale stato di disoccupazione del ricorrente a giustificare la chiesta riduzione del contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico dalla sentenza di separazione, importo che in ragione delle esigenze della minore deve semmai essere maggiorato.
Affermava, difatti, che il genitore non domiciliatario è chiamato ad attivarsi fattivamente per assicurare ai figli un adeguato mantenimento, non potendosi limitare ad invocare lo stato di disoccupazione per sottrarsi a tale impegno, specie tenendo conto della condizione personale del ricorrente, il quale per anni ha goduto di un impiego ben remunerato (che prevedeva uno stipendio mensile di circa € 1.500,00).
5 Aggiungeva, inoltre, che il non aveva adempiuto con regolarità ai suoi obblighi di Parte_1 mantenimento, ritardando il pagamento dell'assegno di mantenimento e finanche riducendo arbitrariamente il suo importo.
Precisava, infine, riguarda alla propria condizione personale, di essere priva di un'occupazione – poiché impegnata nei compiti di cura e accudimento – e di godere del temporaneo sostegno al reddito offerto dal reddito di cittadinanza.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Disporre l'ascolto della minore - sulle Persona_1
circostanze di cui alla presente memoria di costituzione - in Via preliminare all'adozione da parte del Giudice adito, dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
2. Condannare il Parte_2
a versare la somma di Euro € 250,00, o quella somma minore o maggiore ritenuta di
[...]
Giustizia a titolo di assegno di divorzio, in favore della SI.ra rivalutabili come CP_1
per legge;
3. Condannare il sig. al risarcimento dei danni, materiali e Parte_1
morali, per il titolo e la causale di cui narrativa in favore della ex coniuge SI.ra CP_1 nella misura complessiva di € 30.000,00, o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia dalla istruttoria del presente giudizio, anche secondo le risultanze di apposita
e rituale C.T.U. medico-legale, di cui si chiede, fin d'ora nomina ed esperimento;
4. Disporre lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la SI.ra Parte_1 CP_1 per fatto addebitabile alla condotta del ricorrente;
5. Disporre l'affidamento esclusivo della
[...]
piccola alla madre SI.ra con collocazione e pernotto stabile presso la Per_1 CP_1 stessa, stante dimostrata l'inadeguatezza del padre svolgere tale delicato compito;
6. Disporre ex art 709 Ult. Co. c.p.c. la revoca del provvedimento presidenziale assunta con ordinanza del
23.02.2021, con cui ha ridotto ad Euro 200,00 l'ammontare dell'assegno che il SI. Parte_1
deve versare alla SI.ra quale contributo per il mantenimento della
[...] CP_1 figlia minore;
7. Conseguentemente, porre a carico del sig. l'onore di Parte_1 corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 500,00, o quella somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1
.
8. Accertare e dichiarare in favore della SI. il diritto a ricevere la quota
[...] CP_1
di TFR maturato dal SI. per tutti gli anni che il medesimo ha prestato la Parte_1 propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., con sede in Sede
Legale in Via Caduti senza Croce, 28 - 90146 Palermo, nonché, la quota della somma degli assegni familiari che il ricorrente ha maturato.
9. Rigettare la richiesta di condanna della SI.ra
[...]
in favore del SI. al risarcimento dei danni sofferti da CP_1 Parte_1 quest'ultimo, sia materiali che morali, nella complessiva somma di Euro 10,000,00 o a quella
6 diversa somma, maggiore o minore, poiché non provato e non dimostrato quanto lamentato dal ricorrente. 10. Condannare il SI. alle spese ed ai compensi di lite oltre al Parte_1
risarcimento ex art, 96, ult. com., c.p.c. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 10.1.2022 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, veniva conferito incarico al Consultorio Familiare di Gela al fine di acquisire elementi utili in ordine al regime di affidamento della figlia minore delle parti.
Acquisita la relazione da parte del Consultorio Familiare (depositata in data 7.3.2022), con ordinanza del 14.3.2022 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, con cui veniva: disposto l'affidamento della figlia minore della coppia ad entrambi i genitori con domiciliazione della stessa presso la residenza materna;
stabilito un calendario volto a disciplinare il diritto di visita paterno;
nonché rimodulato l'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente.
La causa veniva dunque istruita con i soli documenti offerti in comunicazione dalle parti ammessi con ordinanza del 7.12.2022 e quelli la cui produzione è stata autorizzata dal giudice (in quanto sopravvenuti ovvero essenziali per l'esame delle domande vertenti sulla condizione di affidamento della figlia minore della coppia) – attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori nel corso del giudizio – e con le relazioni redatte dal Consultorio Familiare di Gela e dai Servizi Sociali del
Comune di Gela che hanno preso in carico il nucleo familiare nell'ambito del presente giudizio e nel corso del procedimento penale avviato nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 570 c.p..
Le parti, infine, precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 16.7.2024 e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Scioglimento del matrimonio civile
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n.
898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Enna in sede di separazione personale, giudizio definito con sentenza di separazione n. 297/2017 emessa dal Tribunale di Enna il 23.5.2017, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle
7 allegazioni delle parti – le quali, peraltro, hanno cessato di coabitare anteriormente alla stessa separazione legale – dagli elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio nonché dalle dichiarazioni rese da ambedue i coniugi all'udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento della figlia minorenne ( 11.1.2012) Persona_1 Per_2
In ordine alla domanda vertente sull'affidamento della figlia della coppia, occorre Persona_1 preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337-quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la
8 prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra il figlio minore e un genitore, circostanza che costituisce grave ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento della figlia occorrerà dunque Per_1
tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
9 educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_3 Per_4
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza delle domande avanzate, rispettivamente, dalle parti, il Collegio non può certo trascurare di considerare l'evoluzione del rapporto tra la minore e il padre, dalle fibrillazioni che hanno determinato la crisi del nucleo familiare (oggetto, peraltro, di approfondita disamina nella sentenza di separazione) – caratterizzate da un clima conflittuale sfociato in episodi di reciproca violenza fisica e verbale con effetti che si sono, inevitabilmente riverberati sui rapporti tra la figlia della coppia e il genitore non domiciliatario – sino alla recente frattura nella relazione parentale, come evidenziato dagli esiti degli accertamenti svolti dalla rete territoriale dei Servizi incaricati nonché dalle stesse richieste avanzata dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
In primo luogo, se da un lato i profusi sforzi dei Servizi Sociali nel corso della separazione hanno sicuramente consentito l'instaurazione e la coltivazione del rapporto tra e il padre, dall'altro Per_1
non può non osservarsi che sin dalle prime fasi del presente giudizio sono emerse delle rilevanti difficoltà interpersonali tra la minore e il che sembrano, in parte, originate dalla mai Parte_1
sopita conflittualità tra i due coniugi (Cfr. relazione del Consultorio Familiare di Gela depositata in atti in data 7.3.2022: “(…)Dall'analisi dei dati raccolti si è rilevato, in sintesi, un "conflitto di lealtà" con il padre, oggetto di alienazione genitoriale, dovuto a probabile condizionamento della madre e alimentato dal rapporto di sfiducia e di cronico divario tra i genitori. I sigg. Parte_3
appaiono individualmente dotati di discrete competenze cognitive, emotive, relazionali e
[...]
genitoriali, ma fanno registrare un conflitto potenzialmente confliggente con gli interessi della
10 figlia e con il suo sereno sviluppo psico-evolutivo, infatti non mettono in atto alcuna forma di collaborazione nel progetto educativo della figlia e dimostrano di non dialogare e di non concordare le decisioni di maggiore interesse relative alla vita/crescita/educazione/istruzione della figlia. Tale clima di conflittualità genitoriale influisce sulla vita e la serenità di , che in atto Per_1
risulta indotta, consapevolmente o meno, a sfiduciare il padre, con il quale, da più di due anni e mezzo, anche a causa della pandemia da Covid-19, ha interrotto i rapporti affettivo-relazionali. Ne consegue che il padre non riesce ad esercitare la propria funzione genitoriale e, addirittura, a contattare telefonicamente la figlia, che sembra averlo bloccato (probabilmente sostenuta/guidata dalla madre). Il sig. dichiara che eviterebbe di contattare la madre per non incorrere in Parte_1 problemi legali”) e, d'altro canto, occasionate dal diradarsi del diritto di visita in concomitanza con le restrizioni imposte durante il periodo dell'emergenza pandemica e dalla realizzazione, da parte del ricorrente, di condotte che avrebbero generato imbarazzo alla figlia (in età pre-adolescenziale, ossia in una fase della crescita particolarmente delicata: “dall'osservazione psico-clinica, la minore
entrata nella fase pre-puberale, è risultata in possesso di una ben definita Persona_1
autonomia e individualità, di discreto equilibrio psicologico e di competenze cognitive, emotivo- relazionali e di discernimento, corrispondenti all'età cronologica. Dal resoconto dell'ascolto del
28/02/22 nel corso del quale la minore ha parlato di sé, delle persone con le quali normalmente vive e interagisce tutti i giorni e, in particolare, della madre, che si prende cura di lei e con la quale dimostra di avere instaurato un positivo attaccamento affettivo è emerso il suo disagio con il padre, che in due occasioni l'ha messa in imbarazzo "toccandole le tettine" (nel breve recente incontro, avvenuto a Gela sotto casa dei nonni materni, per il quale il padre ha insistito) e mostrandosi scherzosamente in mutande (nel corso di una videochiamata)”).
Invero, nonostante tali difficoltà erano emerse – nel corso dei primi accertamenti compiuti – delle significative aperture da parte della minore rispetto al rapporto con il padre, che la faceva sentire amata e gratificata.
Tuttavia, nel corso dello svolgimento del giudizio si è assistito ad un'ingravescenza della crisi del rapporto tra padre e figlia determinata dalla denuncia presentata dalla resistente in data 23.1.2023 nel quale oltre a rappresentare l'inadempimento da parte del marito dell'obbligo di mantenimento venivano ascritte al la realizzazione di condotte inopportune poste in essere durante la Parte_1
permanenza della figlia presso la residenza paterna – in occasione delle festività natalizie – e, in particolare, veniva esposto che il ricorrente: avrebbe condotto la figlia in locali notturni, invitandola a bere super-alcolici e fumare;
avrebbe intrattenuto con la stessa conversazioni inappropriate, relative alle sue attuali frequentazioni con altre donne ovvero alla storia avuta con la stessa DI
11 (segnatamente, parlando dell'occasione in cui era stata concepita la figlia); si sarebbe CP_1 lasciato andare ad effusioni con un'altra donna alla presenza della minore;
nonché, infine, l'avrebbe schiaffeggiata durante una discussione provocandole una lesione.
Le superiori circostanze venivano, inoltre, confermate dalla stessa minore nel corso dell'audizione del 22.9.2023 disposta dal P.M. presso il Tribunale di Enna nel corso del procedimento penale avente r.g.n.r. n. 141/2023 avviato nei confronti di per i medesimi fatti (Cfr. Parte_1
produzione del 7.5.2024 autorizzata da giudice istruttore).
Orbene, benché tale procedimento risulti essere stato archiviato (secondo quanto riferito dalle parti al giudice istruttore e agli stessi Servizi Sociali del Cfr. relazione depositata in data Parte_4
7.5.2024), la gravità dei fatti che ne hanno costituito l'origine ha creato un profondo solco nella relazione parentale che si è tradotta, da un lato, in un rifiuto della minore di vedere il padre (proprio in seguito alle vicende relative del capodanno 2022-2023) e, dall'altro un irrigidimento dello stesso nei confronti della minore, chiaramente evincibile dalle richieste da questo formulate Parte_1 nel corso dell'udienza del 14.5.2024 (durante la quale ha chiesto: “(…)che vengano adottate misure atte al recupero del rapporto con la figlia ma in modalità protette – anche con l'ausilio di operatori specializzati – , attese le gravi accuse che la figlia ha mosso nei confronti del padre, anche aventi rilevanza penale”).
I superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere: sia la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente e ciò in quanto sebbene la figura materna non sia scevra da criticità – in particolare rispetto all'incapacità mostrata nell'escludere la figlia dalle dinamiche conflittuali con il marito – risulta l'unica figura genitoriale che la minore Per_1
percepisce come stabile riferimento personale e affettivo nonché il genitore che ha sempre
[...] rivestito un ruolo primario nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione della figlia;
sia,
d'altro canto, la domanda del ricorrente di attivazione di presidi atti a favorire un riavvicinamento tra padre e figlia.
Peraltro, ostacolare in questa delicata fase la volontà della minore – la quale non può essere coartata in schemi di permanenza standardizzati con il genitore – dovendo, invece, essere previsto un sostegno che la aiuti a rivalutare la possibilità di recuperare il rapporto con il padre attraverso tipologie di incontri che, per un verso non frustrino la sua capacità di autodeterminazione (Cfr.
Cass. n. 20107 del 7/10/2016) e, per altro verso, tutelino psicologicamente la ragazza la cui realizzabilità richiede il necessario coinvolgimento degli esperti del Consultorio Familiare e del
Servizio Sociale.
12 Per tale ragione appare essenziale, in primo luogo, demandare al Consultorio Familiare di Gela e ai
Servizi Sociali del comune di Gela – ciascuno secondo le rispettive aree di spettanza – la presa in carico del nucleo familiare al fine di:
- Organizzare dei colloqui con la minore ( 11.1.2012) tesi a verificare la Persona_1 Per_2
persistenza del rifiuto nei confronti del padre;
- Predisporre, in caso di ravvisate aperture nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
- Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di: finalizzato, principalmente, a CP_1 favorire l'acquisizione di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti della figlia;
Parte_1
finalizzato a favorire una riflessione critica in ordine ai propri approcci con la
[...] figlia ed acquisire strumenti atti a favorire un'appropriata relazione con la figlia minore e schemi comunicativi adeguati all'età della stessa.
Lo svolgimento del superiore incarico, conferito alla rete territoriale dei servizi, dovrà essere oggetto di relazione a carattere semestrale da inviare al Giudice Tutelare territorialmente competente investito – in forza dell'art. 337 c.c. – del potere di vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati da questo Tribunale in materia di affidamento della minore Per_1
Ciò detto, la grave conflittualità esistente tra la minore e la circostanza che la Persona_1
stessa è stata più volte sentita dagli esperti operanti nella rete territoriale dei Servizi incarica – a vario titolo, il Consultorio Familiare e i Servizi Sociali (questi ultimi, anche su sollecitazione della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna) nonché nell'ambito delle attività di indagine espletate nel coso del procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente ha costituito un fattore determinante nel formare il convincimento del collegio circa la potenziale natura pregiudizievole di disporre l'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che la riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della sua sfera personale.
Infine, la persistente tensione nei rapporti tra le parti e le potenziali difficoltà che potrebbero sorgere
– per tale ragione – nella gestione del minore richiedono che l'affidamento esclusivo Per_5
13 venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia deve coinvolgere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento della figlia Persona_1
( 11.1.2012) Per_2
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
14 Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha allegato di aver subìto una contrazione delle proprie capacità economiche Parte_1
rispetto al momento della separazione determinata dalla perdita del proprio impiego (lavoratore presso l'A.S.T. S.p.A. con mansioni di conducente) nei primi mesi del 2020.
In effetti, tale circostanza appare, da un lato, corroborata dalla documentazione versata in atti dal ricorrente da cui si evince che lo stesso nel mese di marzo del 2020 ha fatto richiesta di attivazione della Naspi (che ha percepito per il periodo previsto) e si è concretamente attivato per cercare un impiego alternativo, senza esito (Cfr. allegati al ricorso e domanda di assunzione personale ATA depositata in data 12.5.2022) e, dall'altro, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente la quale si è, invero, limitata a dedurre l'inidoneità dell'allegato peggioramento delle condizioni economiche del d incidere sul suo obbligo di mantenimento della figlia. Parte_1
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente non emerge con altrettanta chiarezza – nonostante i problemi di salute da questo riferiti anche agli operatori dei servizi – alcuna compromissione della sua capacità lavorativa, come può senz'altro inferirsi sulla base della dichiarata pluriennale esperienza lavorativa come autista e in ragione della giovane età dello stesso.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo – anche tenuto conto degli esclusivi compiti di cura gravanti sulla madre, quale genitore affidatario della minore, specie in questa fase di interruzione dei rapporti della figlia con il ricorrente – prevedere che dovrà Parte_1
versare a , a titolo di contributo al mantenimento la figlia della coppia, la somma CP_1 complessiva di € 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
15 Parte ricorrente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dal di individuare in modo forfettario una somma Parte_1
determinata, attesa la natura sovente imprevedibile e imponderabile delle spese straordinarie.
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da . CP_1
Inammissibilità domanda di attribuzione della quota di T.F.R.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
. CP_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per
16 non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Ciò premesso in diritto, dagli atti del presente giudizio e secondo quanto esposto nel paragrafo 4, emerge plasticamente l'assenza di una sostanziale differenza di forza economica tra il ricorrente e la resistente, entrambi attualmente privi di occupazione, elemento di fatto che impedisce di riconoscere in favore di il diritto a percepire dal 'assegno divorzile. CP_1 Parte_1
Da tale rigetto discende, quale ineluttabile conseguenza, l'inammissibilità della domanda di attribuzione della quota del T.F.R. che il avrebbe percepito dall'azienda per la quale ha Parte_1 svolto per atti la propria attività lavorativa poiché, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto in quanto titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della medesima legge (c.d. assegno divorzile).
Peraltro, anche a voler tacere sull'assenza di tale requisito essenziale, nessun elemento avrebbe comunque fornito la resistente circa il momento di effettiva maturazione del diritto del Parte_1
17 a percepire il trattamento di fine rapporto (che in astratto potrebbe essersi inverato prima della proposizione della domanda di divorzio), accertamento essenziale ai fini del riconoscimento del relativo diritto (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 12175 del 6/6/2011).
6. Domande di “addebito del divorzio” e di risarcimento del danno da c.d. illecito endo- familiare, avanzate dalla resistente . Inammissibilità CP_1
Deve, parimenti, essere dichiarata inammissibile la domanda di addebito dello scioglimento del matrimonio civile.
È sufficiente, sul punto, osservare che la domanda di addebito avanzata appare assolutamente eccentrica nel contesto del presente giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, essendo l'addebito istituto che affonda le sue radici in un ordinamento che non prevedeva il divorzio come motivo di scioglimento del vincolo e che mira a dare rilievo – nell'ambito della separazione personale dei coniugi – alla condotta di uno o di entrambi i coniugi che si traduca in una consapevolmente violazione dei doveri nascenti dal matrimonio la cui gravità abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
La pronuncia di addebito, difatti, determina conseguenze direttamente incidenti sui diritti di natura economica e successori che ordinariamente rientrano nel complessivo status del coniuge separato
(che, è opportuno rammentare, provoca un'attenuazione ma non una cessazione del vincolo matrimoniale), come si evince dalla lettura degli articoli 156, 548 e 585 c.c.
È, quindi, evidente la sterilità di una tale domanda nel presente giudizio, la quale costituisce un mero tentativo di aggirare gli effetti del giudicato prodotto sugli accertamenti di fatti cristallizzati nella sentenza di separazione.
Deve, altresì, essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da ambedue le parti.
Occorre, infatti, chiarire che l'illecito endofamiliare costituisce una fattispecie concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, pertanto – in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale – esso non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
Ed invero, la sola violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi non è ex se condizione sufficiente per il riconoscimento automatico del diritto dell'altro di ricevere il risarcimento del danno, il quale non costituisce misura sanzionatoria volta a stigmatizzare la
18 violazione di un obbligo bensì riparazione per gli eventuali pregiudizi che da tale violazione siano derivati.
Ciò costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale “è affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, in quanto del tutto sfornita di prova” (cfr. Cassazione n. 6518 del 9/1/2020).
Ebbene, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, devono ritenersi manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. – nella formulazione antecedente alla c.d. riforma
Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio – consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (tipizzate nelle ipotesi si cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio e quelle aventi ad oggetto il risarcimento del danno, essendo questa ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (cfr. Cassazione, Sentenza n. 18870 dell'8/9/2014; Sentenza n.
11828 del 21/5/2009; Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 pronunciate in ipotesi di proposizione contestuale di domande risarcitorie e/o restitutorie e domande di separazione e/o divorzio).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la domanda di cui sopra dovrà essere, in definitiva, dichiarata inammissibile, siccome connesse a quella di divorzio, ma soggette a rito diverso.
7. Domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente Parte_1
Deve, inoltre, essere disattesa la domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente.
Invero, benché tale domanda potesse essere proposta nel contesto del presente giudizio in quanto fondata sulle gravi inadempienze addebitabili alla che – secondo le allegazioni del CP_1
ricorrente – hanno arrecato pregiudizio alla figlia ostacolando il corretto esercizio del diritto di visita paterno (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 27147 del 6/10/2021: “nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere
19 siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano;
l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato”), deve concludersi che non sono emersi sufficienti elementi idonei a fondare una pronuncia di condanna a carico della resistente CP_1
anche in ragione di una mancata articolazione di mezzi istruttori idonei a suffragare la
[...]
prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente.
In effetti, sebbene dagli accertamenti compiuti dal Consultorio Familiare sia emerso un atteggiamento di generale sfiducia della nei confronti del ricorrente – inserito in una CP_1 dinamica di permanente conflittualità alimentata anche dallo stesso – che ha Parte_1
certamente contribuito a creare una situazione di potenziale ostacolo nello svolgimento dei rapporti tra la figlia minore e il padre, tale elemento non costituisce ex se motivo idoneo a dimostrare un volontario inadempimento della resistente rispetto obblighi sulla stessa gravanti in qualità di genitore e ciò poiché se è vero che la psicologa che ha assistito il nucleo familiare ha valutato come possibile l'intervento di un condizionamento materno sulla minore (Cfr. relazione del Per_1
Consultorio Familiare di Gela depositata in data 14.3.2022: “Dall'analisi dei dati raccolti si è rilevato, in sintesi, un "conflitto di lealtà" con il padre, oggetto di alienazione genitoriale, dovuto a probabile condizionamento della madre e alimentato dal rapporto di sfiducia e di cronico divario tra i genitori”) non può, allo stesso tempo, considerarsi che alla genesi della crisi del rapporto tra la figlia e il hanno contribuito diversi fattori, sia indipendenti dalle parti (riduzione degli Parte_1
incontri in forza delle restrizioni durante la pandemia), sia legate alle condotte poste in essere dal padre (atteggiamenti ritenuti – a torto o a ragione – inadeguati dalla piccola . Per_1
Per tali ragioni, anche la domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter
c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio) deve essere rigettata.
8. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito e tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Gela, in data 30.6.2011, da nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
20 il 16.3.1979, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 40, P. I., anno 2011;
2) AFFIDA la minore nata a l'[...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1 Per_2 [...]
anche per le decisioni di maggiore interesse;
CP_1
3) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela – ciascuno secondo le rispettive aree di spettanza – la presa in carico del nucleo familiare al fine di:
- Organizzare dei colloqui con la minore ( 11.1.2012) al fine di verificare Persona_1 Per_2
la persistenza del rifiuto nei confronti del padre;
- Predisporre, in caso di ravvisate aperture nei confronti della figura paterna, un calendario di incontri a carattere almeno quindicinale da svolgersi in modalità protetta, alla presenza di un assistente sociale ovvero dello psicologo, finalizzati ad un graduale recupero della relazione personale e affettiva tra il padre e la figlia;
- Attivare – previa manifestazione del consenso da parte degli interessati – un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di: finalizzato, principalmente, a CP_1 favorire l'acquisizione di schemi comportamentali idonei ad assicurare il rispetto della bigenitorialità e a preservare l'immagine dell'altro genitore nei confronti della figlia;
Parte_1
finalizzato a favorire una riflessione critica in ordine ai propri approcci con la
[...] figlia ed acquisire strumenti atti a favorire un'appropriata relazione con la figlia minore e schemi comunicativi adeguati all'età della stessa;
4) DISPONE che il Consultorio Familiare di Gela e i Servizi Sociali del comune di Gela presentino al giudice tutelare territorialmente competente una relazione a carattere semestrale;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare Persona_1
entro giorno cinque di ogni mese;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per la figlia secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa Persona_1 dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
8) DICHIARA inammissibile le domande di attribuzione di una quota di T.F.R., di condanna al risarcimento dei danni da illecito endofamiliare e di addebito dello scioglimento del matrimonio avanzate dalla resistente;
21 9) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno di cui all'art. 709 ter c.p.c. avanzata dal ricorrente;
10) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
11) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
22