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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Ivano Leccisi e Parte_1
Giovanni Putignano, ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 31.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare non dovuta la somma di euro 4,347,72 domandata in ripetizione dall' con nota del 2.8.2023, in relazione all'integrazione del trattamento CP_1 minimo dell'assegno cat. IO in godimento, corrisposta nell'anno 2020, eccependo la irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 21.6.2004, n. 11504, “in tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, ma senza che l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, ratione temporis, dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 c.c., sono ripetibili dall , ai sensi dell'art. 6, comma 11 quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, CP_2 solo quando abbia esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento della situazione che fa venir meno il diritto all'integrazione. Questo spatium deliberandi è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti”. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. n. 412/91, “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Con riferimento a tale ultima disposizione, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - id. est.: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918).
Essendo l'indebito per cui è causa correlato ad una riliquidazione derivante dai redditi percepiti dallo nell'anno 2020 e dovendosi conseguentemente ritenere Parte_1 che l' abbia avuto la conoscibilità dei datti reddituali in questione con la CP_1 dichiarazione presentata dallo nel corso del 2021 (ciò a maggior ragione, Parte_1 laddove difettano sul punto indicazioni in ordine a differenti riferimenti temporali cui ancorare detta conoscibilità o alla presentazione da parte del medesimo di Parte_1 dichiarazioni reddituali incomplete o non veritiere) l'istituto previdenziale in parola avrebbe, quindi, dovuto procedere alla relativa verifica nell'arco dello stesso anno 2021, per dare corso all'attività di recupero, a pena di decadenza, entro l'anno civile successivo. A fronte di ciò, non avendo il medesimo istituto previdenziale documentato che detta attività di recupero abbia avuto inizio prima del 2 agosto 2023 (data cui risale la nota di indebito per cui è causa), il regime decadenziale che viene in rilievo non può, dunque, che precludere il recupero dei pagamenti indebiti oggetto della presente vicenda giudiziale. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 31.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 4.347,72, chiesta in ripetizione dall' con nota del 2.8.2023, con CP_1 conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto, a tale titolo, eventualmente CP_1 recuperato con la maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.200,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 29 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Ivano Leccisi e Parte_1
Giovanni Putignano, ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 31.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare non dovuta la somma di euro 4,347,72 domandata in ripetizione dall' con nota del 2.8.2023, in relazione all'integrazione del trattamento CP_1 minimo dell'assegno cat. IO in godimento, corrisposta nell'anno 2020, eccependo la irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 21.6.2004, n. 11504, “in tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, ma senza che l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, ratione temporis, dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 c.c., sono ripetibili dall , ai sensi dell'art. 6, comma 11 quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, CP_2 solo quando abbia esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento della situazione che fa venir meno il diritto all'integrazione. Questo spatium deliberandi è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti”. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. n. 412/91, “l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Con riferimento a tale ultima disposizione, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - id. est.: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918).
Essendo l'indebito per cui è causa correlato ad una riliquidazione derivante dai redditi percepiti dallo nell'anno 2020 e dovendosi conseguentemente ritenere Parte_1 che l' abbia avuto la conoscibilità dei datti reddituali in questione con la CP_1 dichiarazione presentata dallo nel corso del 2021 (ciò a maggior ragione, Parte_1 laddove difettano sul punto indicazioni in ordine a differenti riferimenti temporali cui ancorare detta conoscibilità o alla presentazione da parte del medesimo di Parte_1 dichiarazioni reddituali incomplete o non veritiere) l'istituto previdenziale in parola avrebbe, quindi, dovuto procedere alla relativa verifica nell'arco dello stesso anno 2021, per dare corso all'attività di recupero, a pena di decadenza, entro l'anno civile successivo. A fronte di ciò, non avendo il medesimo istituto previdenziale documentato che detta attività di recupero abbia avuto inizio prima del 2 agosto 2023 (data cui risale la nota di indebito per cui è causa), il regime decadenziale che viene in rilievo non può, dunque, che precludere il recupero dei pagamenti indebiti oggetto della presente vicenda giudiziale. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 31.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 4.347,72, chiesta in ripetizione dall' con nota del 2.8.2023, con CP_1 conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto, a tale titolo, eventualmente CP_1 recuperato con la maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.200,00, oltre a rimborso di contributo unificato, ove versato, e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 29 gennaio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma