Articolo 1 della Legge 13 dicembre 1991, n. 397
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1991
Art. 1. 1. Il termine previsto dall' articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , entro il quale la commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la relazione sulle risultanze delle indagini, termine gia' prorogato con legge 31 gennaio 1990, n. 12 , e successivamente con legge 28 giugno 1991, n. 215 , e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il termine previsto dall' art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172 , riguardante i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta, e' stato prorogato al 28 luglio 1991 dall' art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12 ; successivamente lo stesso termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall' art. 1, comma 3, della legge 28 giugno 1991, n. 215 , ed e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992 dalla presente legge.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1991