Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 828/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI OLIVIERI,
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
ANTONIO MANCA,
RESISTENTE
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 13.02.2025
*
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno dato atto di aver trovato accordo in conformità a quanto disposto dal Giudice in sede di provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 26 settembre 2024 secondo le statuizioni di seguito riportate:
“1) affidamento condiviso dei figli, e , ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre;
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l'aiuto dei nonni paterni con i bambini, anche per il ritiro da scuola nei giorni che spettano al padre;
3) determina a carico del sig. l'obbligo di versare - entro il 10 di ogni mese - alla sig.ra CP_1
la somma di euro 550,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario dei Pt_1
figli, a decorrere dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo
CNF; somma allo stato determinata valutando (1) la presumibile capacità economica (reddituale / patrimoniale) del soggetto onerato, considerato che egli (a) è dotato di una specializzazione lavorativa
(elettricista) spendibile nel mondo del lavoro;
(b) dichiara (v. CUD allegato) uno stipendio lordo annuo di soli 11.870,34 euro (circostanza che fa presumere che sussista un reddito non dichiarato); (c) non vi sono costi fissi che lo stesso attualmente ha dichiarato di sostenere (es. canone di locazione;
canone di mutuo o di finanziamenti assunti nell'interesse della famiglia, etc) ed anzi lo stesso ha mantenuto la disponibilità della casa familiare dove viveva con la sig.ra e i due figli;
(2) le Pt_1 normali esigenze quotidiane collegate all'età dei figli e la frequenza della permanenza dei figli presso il padre (circostanza quest'ultima che conduce anche alla valutazione di lasciare la percezione dell'assegno unico INPS al 50% tra le parti).”
Il Tribunale, in composizione collegiale, valutato che le condizioni del mantenimento e dell'affidamento dei figli (nato a [...], [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
29.06.2016) indicate dalle parti nell'accordo raggiunto all'udienza del 13.02.2025 siano adeguate all'interesse primario dei minori, dispone in conformità.
P.Q.M.
1) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 13.02.2025 come riportate in epigrafe, in quanto conformi all'interesse primario dei minori, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 10.03.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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