Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/06/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 935 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mediati, con il Persona_1
quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Don Vittorio n. 75
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Viale Calabria n. 82
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 14/02/2023, il sig. ha presentato domanda Persona_1
all' finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di CP_1
inabilità, ex art. 12 L. n. 118/1971;
- che, nello specifico, il ricorrente era affetto dalle seguenti patologie:
“cardiopatia ipertensiva con coronopatia in pz obeso;
insufficienza renale cronica, con grave anemia;
iperuricemia; marcata artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio;
diabete mellito;
BPCO; esiti di polmonite”;
- che la Commissione Medica dell'Istituto ha riconosciuto il sig. ER
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%
(art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 80%, decorrenza
14.2.2023”;
- che, non condividendo tale decisione, ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale;
- che, tuttavia, nelle more del procedimento il sig. è Persona_1
deceduto e la causa è stata proseguita dagli eredi;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. sono contraddittorie rispetto alla documentazione sanitaria in atti;
- che, in particolare, il consulente ha valutato la patologia “disfunzione renale” attribuendo la percentuale di invalidità prevista per la patologia
“insufficienza renale lieve”;
- che la patologia cardiaca non è stata correttamente classificata alla luce del controllo medico effettuato dal sig. in data 29/11/2021; ER
- che, in ogni caso, la CTU è nulla in quanto il consulente non ha risposto alle osservazioni avverso la bozza dell'elaborato peritale.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis 3
rejectis: a) accertare e dichiarare, previa nomina di CTU medico legale stante le gravi carenze della CTU espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, accertare e dichiarare lo stato di invalidità del defunto ER
, e conseguentemente dichiarare il diritto degli eredi legittimi ad
[...]
ottenere le prestazioni del dante causa quale invalido civile, come per legge, e in particolare il diritto a beneficiare della pensione di inabilità quale invalido civile totale (100%), con decorrenza dalla data della domanda, ovvero a decorrere da altra data accertata in giudizio;
b) condannare il resistente, al pagamento in favore della ricorrente/eredi legittimi dei benefici economici di legge pensione di inabilità, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
c) condannare l al pagamento CP_1
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio per accertamento tecnico preventivo da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva il giudicante che oggetto del giudizio è l'accertamento del possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, in capo al sig. ER
, deceduto in data 18/08/2024, non ritenute sussistenti né dalla
[...]
Commissione Medica I.N.P.S., né nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sulla parte ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto 4
meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi limitare la contestazione delle conclusioni del C.T.U. a censure generiche.
Orbene, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente ad eccepire la nullità della perizia perché il C.T.U. non avrebbe provveduto a rispondere alle osservazioni trasmesse avverso la bozza dell'elaborato peritale nel corso delle operazioni peritali e a lamentare genericamente che le conclusioni del C.T.U. non sono compatibili con le gravi patologie da cui il sig. era affetto e ER
che le patologie non sono sarebbero correttamente classificate o non sarebbero state valutate.
Preliminarmente, non corrisponde al vero la circostanza eccepita secondo cui il C.T.U. non ha risposto alle osservazioni trasmesse dal difensore della parte ricorrente nel corso delle operazioni peritali.
Infatti, il C.T.U. ha allegato, in calce alle conclusioni dell'elaborato peritale, un'esaustiva valutazione delle osservazioni trasmesse dal difensore della parte ricorrente - e trasfuse nel ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. - confermando le conclusioni formulate
Nondimeno, a fronte delle generiche censure contenute nel ricorso introduttivo, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita – dalla quale non è stato possibile ricavare la sussistenza del requisito sanitario invocato.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame della documentazione medica del sig.
, deceduto nelle more del giudizio e prima dell'inizio delle operazioni ER
peritali, esaminando in maniera scrupolosa la documentazione medica in atti le patologie allegate e concludendo per la sussistenza di un grado di inabilità nella misura del 87%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Anche in replica alle osservazioni trasmesse dal difensore della parte 5
ricorrente, il CTU ha ribadito che il sig. era affetto da insufficienza ER
renale cronica in soggetto con obesità con complicanze artrosiche, cardiopatia ipertensiva cardiopatia ischemica post IMA, ha evidenziato che l'insufficienza renale era in forma moderata grave, che l'anemia cronica era una diretta conseguenza dell'insufficienza renale cronica, con la quale è stata valutata, che la broncopatia cronica risultava documentata da un solo certificato dal quale si evinceva un episodio singolo dell'autunno 2021, mentre non vi era altra documentazione successiva in grado di dimostrare la sussistenza di una patologia polmonare cronica.
Orbene il C.T.U. nell'esaminare attentamente la documentazione medica allegata, ha eseguito un esame approfondito e ha già esaustivamente risposto alle considerazioni contenute nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
Pertanto, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, da svolgersi, peraltro, sulla sola scarna documentazione medica in atti.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti 6
imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e, con riferimento al giudizio di a.t.p. tenendo conto della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. a firma del sg. versata in atti;
restano, pertanto, a carico dell anche Persona_1 CP_1
le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso sul ricorso proposto da e proseguito da Persona_1 Pt_1
nella qualità di erede, N.RG. 935/2025, disattesa ogni contraria
[...]
istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
7
- Pone definitivamente a carico dell' : le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_2
[...]
Locri, 17/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci