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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel. dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione in data 22/01/2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente, avendo le parti conseguito un bonario componimento della vicenda a seguito del tentativo di conciliazione esperito in udienza:
TRA
(C.F.: ) nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Longo Alessandro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Molino delle Armi n. 2/A, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F.: nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Blasi Francesca e dall'Avv. Alessandra Vallini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in
Monza, Via Gian Lorenzo Bernini n. 7, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 22/01/2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente, avendo le parti conseguito un bonario componimento della vicenda a seguito del tentativo di conciliazione esperito in udienza:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Le parti sottoscrivono congiuntamente mandato ad una agenzia con l'ausilio dei loro difensori, a vendere la casa coniugale per un prezzo minimo stabilito di comune accordo entro 30 giorni da oggi, con ripartizione del ricavato in parti eguali;
- Il sig. corrisponda alla OR , in un'unica soluzione, una CP_1 Parte_1 somma di Euro 3.600,00 entro la fine del mese di Febbraio 2025;
- Una volta versato l'importo di Euro 3.600,00 da parte del Sig. alla Sig.ra CP_1 Parte_1
, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di
[...] mantenimento;
- Ciascuno contribuisce al pagamento del mutuo e delle spese straordinarie relative alla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno. Ove vi siano spese di cui sia dubbia la natura (se straordinarie o ordinarie) le comunichi preventivamente al sig. . Chieda all'amministratore CP_1 condominiale suddivida le spese condominiali in spettanti al proprietario e spettanti al conduttore;
- Fino alla prossima udienza, o fino alla vendita della casa, se antecedente alla fissazione della prossima udienza e/o comunque entro e non oltre il mese di Ottobre 2025, la OR Parte_1
potrà rimanere gratuitamente nell'immobile;
[...]
- Decorsi i termini di legge dalla separazione potrà essere dichiarata automaticamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sigg.ri e CP_1 Parte_1
;
[...]
- Con rinunzia reciproca alle residue istanze;
- Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 02/07/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito concordatario in Monza il giorno 22/06/2019 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 32, parte II, Serie A, anno 2019), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Monza al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Caterina CANIATO Giudice Rel. dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa trattenuta in decisione in data 22/01/2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente, avendo le parti conseguito un bonario componimento della vicenda a seguito del tentativo di conciliazione esperito in udienza:
TRA
(C.F.: ) nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Longo Alessandro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Molino delle Armi n. 2/A, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
(C.F.: nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Blasi Francesca e dall'Avv. Alessandra Vallini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in
Monza, Via Gian Lorenzo Bernini n. 7, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 22/01/2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente, avendo le parti conseguito un bonario componimento della vicenda a seguito del tentativo di conciliazione esperito in udienza:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Le parti sottoscrivono congiuntamente mandato ad una agenzia con l'ausilio dei loro difensori, a vendere la casa coniugale per un prezzo minimo stabilito di comune accordo entro 30 giorni da oggi, con ripartizione del ricavato in parti eguali;
- Il sig. corrisponda alla OR , in un'unica soluzione, una CP_1 Parte_1 somma di Euro 3.600,00 entro la fine del mese di Febbraio 2025;
- Una volta versato l'importo di Euro 3.600,00 da parte del Sig. alla Sig.ra CP_1 Parte_1
, le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno di
[...] mantenimento;
- Ciascuno contribuisce al pagamento del mutuo e delle spese straordinarie relative alla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno. Ove vi siano spese di cui sia dubbia la natura (se straordinarie o ordinarie) le comunichi preventivamente al sig. . Chieda all'amministratore CP_1 condominiale suddivida le spese condominiali in spettanti al proprietario e spettanti al conduttore;
- Fino alla prossima udienza, o fino alla vendita della casa, se antecedente alla fissazione della prossima udienza e/o comunque entro e non oltre il mese di Ottobre 2025, la OR Parte_1
potrà rimanere gratuitamente nell'immobile;
[...]
- Decorsi i termini di legge dalla separazione potrà essere dichiarata automaticamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sigg.ri e CP_1 Parte_1
;
[...]
- Con rinunzia reciproca alle residue istanze;
- Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 02/07/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito concordatario in Monza il giorno 22/06/2019 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza al n. 32, parte II, Serie A, anno 2019), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Monza al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Caterina Caniato