Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1950, n. 905
Articolo 2
Versione
12 dicembre 1950
Art. 1.
E' autorizzato un contributo straordinario di lire 12 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Ente Nazionale Serico.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1950