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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA – I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 39296 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(Avv.ti S. Diamante e C. Manni ) Parte_1
opponente e
CP_1
( Avv. C. Giordano )
opposto
OGGETTO : opposizione intimazione di pagamento e avviso di addebito sotteso CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/12/2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720239076060075000, notificata in data 13.09.2023, avente ad oggetto, tra gli altri, l'avviso di addebito n. 39720140024527527000 relativo al presunto omesso versamento dei contributi per le annualità 2013 e 2014 . CP_1
Argomentava in ordine alla mancata notifica dell'avviso di addebito sottesa all'intimazione di pagamento, che l'Ente assume di aver notificato in data 19.01.2015 ; in ogni caso deduceva che , in difetto di altri atti interruttivi ,il termine di prescrizione sarebbe comunque inevitabilmente decorso in data 19.01.2020 e quindi la notifica dell'intimazione di pagamento, in relazione al menzionato avviso di addebito, del 13.09.2023, divera ritenersi intervenuta oltre il termine di prescrizione. Concludeva chiedendo : “ in via principale: dichiarare nulla e/o annullare e/o archiviare e/o, comunque, dichiarare inefficace e/o priva di ogni effetto la pretesa azionata con l'intimazione di pagamento n.
09720239076060075000, relativamente all'Avviso di Addebito n. 39720140024527527000, con altrettanto assoluta nullità e/o invalidità e/o, comunque assoluta inefficacia della stessa per i motivi suesposti, e, segnatamente, per intervenuta prescrizione, per omessa notifica nei termini di legge e perché relativa a pretese assolutamente infondate per i motivi di cui al presente ricorso;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di reiezione di quanto richiesto in via principale, in accoglimento del richiesto accertamento negativo del credito formulato con il presente atto, si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito accerti l'insussistenza del credito da parte dell'opposta e, nella inauspicata ipotesi in cui venga riconosciuto il credito della medesima convenuta, limitarlo alle sole somme eventualmente dovute;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. CP_ L' si costituiva argomentando in ordine alla rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso , alla tardività dell'opposizione ed irretrattabilità del credito previdenziale non impugnato nel termine di 40 giorni ex art 24 comma 5 DLgs 46/1999 , al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività poste in essere dal concessionario e chiedeva l'esibizione ex art 210- 213 c.p.c da parte del Concessionario di atti interruttivi . CP_ All'udienza del 15/4/2024 veniva autorizzato , anche ex 421 c.p.c , l' all'acquisizione presso di eventuali atti interruttivi. Controparte_2
Autorizzato il deposito di note , la causa viene decisa con sentenza .L'avviso di addebito CP_ n. 39720140024527527000 sotteso alla intimazione di pagamento opposta è stato ritualmente notificato in data 14/1/2025 , come peraltro ammesso nelle note autorizzate .Ciò
CP_ detto il credito portato dall'avviso di addebito non essendo stato impugnato l'avviso nel termine perentorio di 40 giorni ex art ex art 24 comma 5 DLgs 46/1999 ,deve ritenersi irretrattabile in ogni sua componente , potendo essere fatti valere solo cause estintive sopravvenute alla formazione e stabilizzazione del titolo qualificabili come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 46/1999. Ciò è esattamente quanto contestato da parte di parte opponente ( in subordine all'eccezione di mancata notifica ) e deve rilevarsi CP_ che l' ha acquisito da e versato in atti intimazione di pagamento N. 097 2019 CP_3
90587384 00/000, costituente il primo atto interruttivo della prescrizione, con prova della notifica avvenuta in data 24 marzo 2020 e quindi quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito opposto sotteso ( 19/1/2025)
Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
CP_
accerta e dichiara che nulla è dovuto all' da parte dell'opponente in forza dell'intimazione CP_
di pagamento opposta in relazione all'avviso di addebito l'avviso di addebito n.
39720140024527527000 ; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di € 1550,00 , oltre accessori , CP_1
Roma,25/2/2025
Il giudice
Elisabetta Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 39296 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(Avv.ti S. Diamante e C. Manni ) Parte_1
opponente e
CP_1
( Avv. C. Giordano )
opposto
OGGETTO : opposizione intimazione di pagamento e avviso di addebito sotteso CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/12/2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720239076060075000, notificata in data 13.09.2023, avente ad oggetto, tra gli altri, l'avviso di addebito n. 39720140024527527000 relativo al presunto omesso versamento dei contributi per le annualità 2013 e 2014 . CP_1
Argomentava in ordine alla mancata notifica dell'avviso di addebito sottesa all'intimazione di pagamento, che l'Ente assume di aver notificato in data 19.01.2015 ; in ogni caso deduceva che , in difetto di altri atti interruttivi ,il termine di prescrizione sarebbe comunque inevitabilmente decorso in data 19.01.2020 e quindi la notifica dell'intimazione di pagamento, in relazione al menzionato avviso di addebito, del 13.09.2023, divera ritenersi intervenuta oltre il termine di prescrizione. Concludeva chiedendo : “ in via principale: dichiarare nulla e/o annullare e/o archiviare e/o, comunque, dichiarare inefficace e/o priva di ogni effetto la pretesa azionata con l'intimazione di pagamento n.
09720239076060075000, relativamente all'Avviso di Addebito n. 39720140024527527000, con altrettanto assoluta nullità e/o invalidità e/o, comunque assoluta inefficacia della stessa per i motivi suesposti, e, segnatamente, per intervenuta prescrizione, per omessa notifica nei termini di legge e perché relativa a pretese assolutamente infondate per i motivi di cui al presente ricorso;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di reiezione di quanto richiesto in via principale, in accoglimento del richiesto accertamento negativo del credito formulato con il presente atto, si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito accerti l'insussistenza del credito da parte dell'opposta e, nella inauspicata ipotesi in cui venga riconosciuto il credito della medesima convenuta, limitarlo alle sole somme eventualmente dovute;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. CP_ L' si costituiva argomentando in ordine alla rituale notifica dell'avviso di addebito sotteso , alla tardività dell'opposizione ed irretrattabilità del credito previdenziale non impugnato nel termine di 40 giorni ex art 24 comma 5 DLgs 46/1999 , al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività poste in essere dal concessionario e chiedeva l'esibizione ex art 210- 213 c.p.c da parte del Concessionario di atti interruttivi . CP_ All'udienza del 15/4/2024 veniva autorizzato , anche ex 421 c.p.c , l' all'acquisizione presso di eventuali atti interruttivi. Controparte_2
Autorizzato il deposito di note , la causa viene decisa con sentenza .L'avviso di addebito CP_ n. 39720140024527527000 sotteso alla intimazione di pagamento opposta è stato ritualmente notificato in data 14/1/2025 , come peraltro ammesso nelle note autorizzate .Ciò
CP_ detto il credito portato dall'avviso di addebito non essendo stato impugnato l'avviso nel termine perentorio di 40 giorni ex art ex art 24 comma 5 DLgs 46/1999 ,deve ritenersi irretrattabile in ogni sua componente , potendo essere fatti valere solo cause estintive sopravvenute alla formazione e stabilizzazione del titolo qualificabili come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 46/1999. Ciò è esattamente quanto contestato da parte di parte opponente ( in subordine all'eccezione di mancata notifica ) e deve rilevarsi CP_ che l' ha acquisito da e versato in atti intimazione di pagamento N. 097 2019 CP_3
90587384 00/000, costituente il primo atto interruttivo della prescrizione, con prova della notifica avvenuta in data 24 marzo 2020 e quindi quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito opposto sotteso ( 19/1/2025)
Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
CP_
accerta e dichiara che nulla è dovuto all' da parte dell'opponente in forza dell'intimazione CP_
di pagamento opposta in relazione all'avviso di addebito l'avviso di addebito n.
39720140024527527000 ; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di € 1550,00 , oltre accessori , CP_1
Roma,25/2/2025
Il giudice
Elisabetta Capaccioli