TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5397/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1976, con il patrocinio dell'Avv. VERSE' FABRIZIO, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in VIA PALESTRO, 24 PAVIA;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1976; con il patrocinio dell'avv. FORNARI GABRIELLA, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in VIA P. AZZARIO 2 PAVIA
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
nei confronti di nata a [...] il [...], (C.F. OP
) residente a [...], in C.F._3
persona del curatore speciale Avv. con studio in Pavia, Controparte_3
Piazza del Collegio Borromeo n. 7, ove la minore è elettivamente domiciliata pag. 1 di 28 CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
A) Disporre che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i CP_2
genitori ed in regime paritario, con la collocazione della minore per metà di ogni mese presso l'abitazione del padre e per l'altra metà presso quella della madre e/o a settimane alterne
- durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con un genitore la settimana di
Natale e con l'altro genitore la settimana di capodanno ad anni alterni
- durante la giornata della festività di Pasqua e/o Pasquetta verrà adottato il criterio dell'alternanza annuale
- per l'effetto esaminati i paritari costi sostenuti, anche in relazione ai paritari tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, revocare l'assegno di mantenimento diretto e dichiarare tenuti entrambi i genitori a concorrere nella misura del 50% alle spese extra- mantenimento secondo le modalità̀ e termini di seguito specificate: a- spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra o medico di base o dallo specialista.
b- spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano.
c- spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso l'iscrizione all'università deve essere concordata dai genitori); libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola.
pag. 2 di 28 d- spese di studio che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
e- altre spese che non richiedono il preventivo accordo: pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione della automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
spese necessarie per conseguire la patente
(con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta) f- altre spese che richiedono il preventivo accordo: spese di corsi di istruzione (es. corsi di lingua estere, di musica e di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
spese di custodia
(baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
spese per centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto e- che precede, spese per l'acquisto di automobile o moto;
soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi.
Il genitore che anticiperà tali spese avrà il diritto al rimborso della quota del 50% da eseguirsi a cura dell'altro genitore entro il mese successivo purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
La comunicazione della spesa, la risposta dell'altro genitore e l'invio delle copie dei documenti comprovanti la spesa (fatture, ricevute e scontrini) avverranno con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro genitore la richiesta motivata per iscritto, con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili;
l'altro genitore avrà7 giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di pag. 3 di 28 disaccordo motivato, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
B) Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 709 ter c.p.c., accertare e dichiarare il compimento imputabile esclusivamente alla SI.ra di gravi inadempimenti e/o CP_1
atti pregiudizievoli per la minore e/o ostativi per il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento congiunto di e degli incontri paterni riepilogabili in: CP_2
- condotte in violazione al programma di frequentazione paterno;
- condotte che ostacolano la relazione con il padre e i familiari del medesimo;
- condotte diffamatorie nei confronti del ricorrente;
- condotte denigratorie e svilenti la figura paterna e dei familiari del medesimo di fronte alla figlia minore;
- condotte che negano al le comunicazioni inerenti la vita della figlia;
Parte_1
- condotte che rendono partecipe la minore delle discussioni e confronti tra i genitori;
- condotte inadempienti in ordine all'acquisto e consegna al padre di abbigliamento consono all'età, alla stagione e non vetusto e, per l'effetto previo ammonimento della SI.ra in ordine a tali condotte (ii) dichiarare CP_1
tenuta e condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore e/o dal ricorrente per ogni violazione commessa nella misura ritenuta di giustizia, anche eventualmente in via equitativa
(iii) dichiarare tenuta e condannare altresì la resistente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., ad una sanzione nell'importo ritenuto di giustizia in favore di e/o del SI. per ogni futura ipotesi di inottemperanza e/o di ritardo CP_2 Parte_1 nell'attuazione spontanea dei provvedimenti del giudice da parte della nel caso CP_1
perseveri e ponga in essere condotte sub punto B)
IN VIA SUBORDINATA: ferme restando le domande sub punto B) in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub punto A), dichiarare e confermare che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi CP_2
i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, secondo le modalità ed i tempi di visita già in atto fra le parti prima degli incontri negati dalla resistente, specificate come di seguito:
pag. 4 di 28 (i) il padre potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo desidera, dandone CP_2
preavviso alla SI.ra almeno un giorno prima;
(ii) in ogni caso il padre terrà con CP_1
sé compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. CP_2 Pt_1
- il mercoledì dalle ore 13.00 all'uscita di scuola sino al giovedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola - la domenica dalle ore 12.00, sino al lunedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola;
- il giovedì dalle ore 16.30 all'uscita di scuola sino al sabato alle ore 16.00;
- il mercoledì alle ore 13.00 all'uscita di scuola sino al giovedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola;
- il lunedì dalle ore 16.30 all'uscita di scuola sino al martedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola;
- il venerdì dalle ore 13.00 all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 16.00; - durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con un genitore la settimana di natale e con l'altro genitore la settimana di capodanno ad anni alterni;
-durante la giornata della festività di Pasqua e/o Pasquetta verrà adottato il criterio dell'alternanza annuale;
- durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia almeno quindici giorni anche non consecutivi e sino a ventidue giorni anche non consecutivi, con obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare entro il 31 maggio di ogni anno la località e il periodo di vacanza. Durante i soggiorni con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro sarà sospeso
- durante l'anno solare ed in base alle ferie annuali concesse al medesimo, il padre potrà tenere con sé ulteriori 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla CP_2 madre almeno 15 giorni prima e per l'effetto stante altresì il miglioramento delle condizioni economiche della SI.ra CP_1
anche alla luce della consolidata convivenza more uxorio della stessa, ed il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche del SI. nonché lo spostamento Parte_1
della sua sede lavorativa, e ed esaminate le attuali effettive reciproche condizioni patrimoniali ed i costi sostenuti anche in relazione ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, al fine di un'equa previsione del contributo per il mantenimento della figlia disporre la riduzione del contributo medesimo che si quantifica in € 250,00
pag. 5 di 28 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia comunque inferiore a € 386,30 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il
5 di ogni mese. Tale assegno di mantenimento comprenderà le spese per il vitto, per i buoni-mensa, per l'alloggio (utenze domestiche), per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco e per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
Dichiarare inoltre il padre tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese extra- mantenimento secondo le modalità e termini di seguito specificate: a- spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra o medico di base o dallo specialista.
b- spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano.
c- spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso l'iscrizione all'università deve essere concordata dai genitori); libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola.
d- spese di studio che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
e- altre spese che non richiedono il preventivo accordo: pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
spese di pag. 6 di 28 manutenzione, bollo e assicurazione della automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
spese necessarie per conseguire la patente
(con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
f- altre spese che richiedono il preventivo accordo: spese di corsi di istruzione (es. corsi di lingua estere, di musica e di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
spese per centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto e- che precede, spese per l'acquisto di automobile o moto;
soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi.
La madre anticiperà integralmente tali spese con diritto al rimborso della quota del
50% da eseguirsi a cura del padre unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
La comunicazione della spesa, la risposta dell'altro genitore e l'invio delle copie dei documenti comprovanti la spesa (fatture, ricevute e scontrini) avverranno con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro genitore la richiesta motivata per iscritto, con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili;
l'altro genitore avrà7 giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo motivato, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico
Per : Controparte_1
Voglia il Tribunale di Pavia, adversis reiectis , richiamate espressamente le difese, la documentazione , le istanze ed eccezioni tutte di cui agli atti , tra cui quelle tutte dei sub procedimenti , sulle quali tutte si insite , reiterata la richiesta di revoca delle ordinanze del GI : 11-05-2022 , ( con cui è stato conferito all'Ente affidatario il potere di adottare pag. 7 di 28 in caso di disaccordo dei genitori , previa sola audizione degli stessi , tutte le principali decisioni relative alla salute ed all'istruzione della minore ) ; 02-08-2023 ( con cui si confermava l'ordinanza del 11-05-2022 a cui si aggiungeva oltre al disaccordo genitoriale l'immobilismo decisionale ) cosi come dell'ordinanza del 18-07-2022 in punto nomina del Curatore di cui si è già chiesta in atti la revoca non sussistendone i presupposti;
- previ accertamenti e valutazioni in ordine alla capacità genitoriale di controparte ci si rimette alle valutazioni e determinazioni del Tribunale in ordine all'affido di
[...]
in via super esclusiva o esclusiva alla madre con collocazione e residenza CP_2
abitativa presso la stessa;
in subordine ci si rimette alle valutazioni e determinazioni del
Tribunale in ordine all'affido condiviso , con collocazione e residenza abitativa presso la madre;
in ogni caso disporre la collocazione e residenza abitativa di OP
presso la madre;
-porre a carico del SI. un contributo mensile per il Parte_1
mantenimento della figlia che si quantifica in € 600,00 o in quell'altra diversa somma ( comunque non inferiore all'attuale di € 448,02 ) che il Tribunale riterrà congrua e proporzionale ai redditi del predetto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat da corrispondersi a mezzo bonifico bancario , le cui coordinate sono già note a controparte , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Pavia da corrispondersi tra i genitori al 50% ;
-confermare l'ordinanza 25-02-2022 con cui è stato disposto che l'assegno unico familiare per sia interamente percepito dalla SI.ra OP Controparte_1
;
-solo qualora farà richiesta di incontrare il padre , i genitori OP
concorderanno le modalità per l'incontro eventualmente con la richiesta ed assistenza di un educatore , tenuto conto delle esigenze scolastiche , ricreative e sportive di CP_2
;
[...]
-autorizzarsi il rilascio/rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio .
Si richiamano espressamente i documenti , le difese , richieste istruttorie , conclusioni di cui alle istanze depositate ed in atti , note di deposito, note di trattazione , memorie , tra cui i documenti di cui alla memoria autorizzata per replica 15-12-2022 sui pag. 8 di 28 quali si insiste per l'ammissione , depositati anche nei sub procedimenti che si richiamano tutti espressamente insistendo per l'ammissione dei documenti ed istanze tutte non ammesse poiché ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio .
Si insiste per l'ammissione dei documenti tutti non ammessi e per le chiavette USB con le registrazioni non ammesse e/o sulle quali il GI non si è pronunziato .
Si richiamano espressamente le richieste istruttorie tutte dedotte e formulate nelle memorie 183 n 1, 2 e 3 cpc ed in atti sulle quali si insiste per la loro ammissione . Si ribadisce l' eccezione formulata nella memoria 183 n. 3 cpc ove si è dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande e conclusioni di controparte di cui alla memoria di replica 15-04-2021 .
Si ribadisce l'opposizione alle richieste istruttorie di controparte per i motivi in atti nonché ai documenti prodotti anche tardivi richiamandosi espressamente agli atti .
Nella denegata ipotesi di ammissione chiede ammettersi prova contraria richiamandosi alla memoria 183 n 3 cpc . Si ribadisce l'eccezione ed istanza di dichiarare la nullità della CTU ed in ogni caso l'inutilizzabilità della stessa essendo carente ed affetta da gravi vizi richiamando espressamente: le note difensive alla relazione CTU 09-07-
2023 per l'udienza del 11-07-2023 ; le osservazioni e controdeduzioni alla CTU 14-06-
2023 ed i documenti ivi prodotti sulla cui ammissione si insiste tra cui la chiavetta USB , depositata con nota depositata il 10-07-2023 , contenente le registrazioni menzionate nelle note 09-07-2023 e già anticipate nelle osservazioni e controdeduzioni alla CTU 14-06-
2023 ; le difese , istanze , eccezioni di cui all'istanza 10-11-2023 . Si chiede che il Giudice ordini al CTU di consegnare il materiale delle operazioni peritali e le registrazioni -video registrazioni degli incontri degli adulti e della minore . Dichiarare tardiva l'istanza di trattazione orale depositata da controparte il 03-12-2021 per i motivi dedotti nella memoria 05-12-2021. Dichiarare tardivi i documenti di cui all'istanza di controparte 07-
03-2022. Si chiede l'acquisizione dei test e disegni effettuali dalla minore nel corso degli incontri /colloqui con la Dott che hanno portato alla relazione del 05-11-2021. Si Per_1
chiede di ordinare alla Fondazione Mondino la documentazione indicata nel referto 27-
04-2023 pag.1 . Chiede autorizzarsi il deposito della chiavetta USB della registrazione incontro 30-07-2022 in Spazio Neutro a AD e del vocale di al padre e CP_2
l'acquisizione presso la Cooperatva PAGeFHa di AD vicolo dell'Oratorio e/o HTC
pag. 9 di 28 di AD via Martiri partigiani 33 della video registrazione dell'incontro 30-07-2022 .
Si chiede che il Tribunale ordini a controparte la produzione integrale della conversazione di cui alla registrazione doc 83 della memoria di controparte 20-06-2022; dichiarare tardiva la produzione della registrazione doc 82 della memoria 20-06-2022 cosi come quella di cui all'istanza 07-03-2022 per i motivi dedotti nell'istanza 24-07-2022.
Stante le inadempienze anche di natura economica e gli atti pregiudizievoli posti in essere da controparte condannare ex art 479 bis 39 cpc (ex 709 ter Parte_1
cpc) al pagamento di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende nonché al risarcimento del danno del danno a favore della minore e della SI.ra CP_1
nella misura che il Tribunale riterrà di liquidare secondo giustizia.
[...]
Con condanna di controparte alle spese e compensi di causa e di CTU. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove e /o modificate.
Per OP
Confermare/disporre l'affido all'Ente (Comune di SA NE ed TI, territorialmente competente) di anche per il periodo di tempo OP predeterminato e limitato ritenuto opportuno (con l'auspicio che si possa ripristinare l'affidamento condiviso ai genitori) conferendo all'Ente il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e in caso di disaccordo tra i genitori, previa audizione degli stessi, tutte le principali decisioni relative alla salute e cure mediche, istruzione e formazione, residenza e frequentazioni genitoriali della stessa.
2. In particolare, incaricare il Servizio sociale dell'Ente affidatario – anche in stretta collaborazione con la psicoterapeuta della minore (Dott.ssa ) e con gli Per_2
altri professionisti/specialisti incaricati (educatrice domiciliare, supporto alla genitorialità se proseguito) e coordinandosi con la scuola frequentata dalla minore – di:
A) proseguire il monitoraggio sulla minore e sulla relazione con i genitori, segnalando tempestivamente all'AG competente ogni eventuale elemento di pregiudizio per la minore.
B) proseguire l'ADM in corso presso la casa materna, sia per sostenere nella CP_2
relazione con i genitori e sia sul piano socio-educativo;
pag. 10 di 28 C) programmare la ripresa della relazione di con il padre con le modalità e i CP_2
tempi che risulteranno maggiormente rispondenti ai bisogni emotivi della minore, in ogni caso con gradualità, anche attraverso setting specifici, tenendo adeguatamente conto della sua volontà e disponibilità, evitando forzature e previo consulto con la psicologa che l'ha in carico.
D) offrire ai genitori tutti i necessari supporti, invitandoli ad avviare un supporto psicologico personale.
E) proseguire il monitoraggio sull'andamento scolastico della minore (atteso il cambio di indirizzo programmato per l'a.s. 2024/2025) onde definire il miglior progetto per il prosieguo scolastico di e supportarla nel percorso di studi CP_2
Confermare/disporre il collocamento di presso la madre OP
. Controparte_1
4. In subordine, assumere la decisione sull'affido, sul collocamento e sul programma di frequentazione genitoriale di ritenuto rispondente a OP
bisogni e diritti della minore.
5. In ogni caso, confermare/disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicologico per presso l'attuale psicoterapeuta, con la quale la minore sta CP_2
instaurando una relazione di fiducia e strutturando alleanza terapeutica.
6. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e funzionale alla tutela e al benessere di OP
7. Decidere sulle altre domande di causa (afferenti alle tutele economiche in favore della minore) secondo giustizia e diritto.
Data comunicazione al PM dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 16.10.2020
pag. 11 di 28 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che con sentenza non definitiva n. 971/2020, emessa l'8.10.2020, pubblicata il 15.10.2020, è già stata resa la pronuncia in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dunque, nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
A seguito della sopra citata pronuncia, la causa è proseguita in ordine alle ulteriori domande, in particolare in punto affido e collocamento della minore e sull'entità CP_2
del contributo al mantenimento della stessa.
1. IN PUNTO DI AFFIDAMENTO DELLA MINORE CP_2
Deve ora essere affrontata la questione che ha maggiormente impegnato il giudizio, con enorme dilatamento dei tempi per la necessaria attività istruttoria, anche di natura tecnica, e per la trattazione di sei sub-procedimenti incidentali, ossia quella dell'affidamento della figlia minore . CP_2
In merito, deve evidenziare che le parti hanno concluso in senso diverso sull'affidamento della minore: il padre ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso;
la madre ha insistito per l'affidamento super esclusivo o esclusivo della ragazza;
la curatrice ha, invece, concluso per la conferma dell'affido all'Ente della minore.
Parte pur avendo concluso per un affidamento condiviso della CP_2
minore, ha rilevato nelle sue difese conclusionali come il comportamento materno sia stato improntato ad escludere il padre dalla vita della minore. Ha evidenziato come la madre abbia mantenuto un atteggiamento di sospetto e di sfiducia nei confronti di tutti gli operatori (CTU, curatrice della minore, operatori del servizio sociale) che hanno svolto attività istruttoria e di supporto all'interno del presente processo, con ciò vanificando i loro interventi e creando una lettura distorta della realtà nella figlia con lei CP_2
convivente.
Lo stesso a evidenziato nei suoi atti come le iniziative processuali CP_2
di parte – concretizzatesi in sei subprocedimenti – siano state improntate, CP_1 piuttosto che al benessere della minore, alla ricerca di una conflittualità con l'altro genitore e ad un discredito di tutte le figure che nel tempo si siano confrontate con . CP_2
pag. 12 di 28 Ciò, ad avviso di parte ricorrente, emergerebbe in modo chiaro dalle risultanze della
CTU ove si legge che “Tutta la relazione con il poggia sul sospetto e così la Parte_1
relazione con gli operatori dei Servizi e quella con il Ctu. La dr.ssa e persino la Per_3
Curatrice entrano nella medesima dinamica. Esiste una sola possibilità di interazione non giocata sul sospetto: confermare il flusso di pensiero della signora che si espone anche a sostenere che il funzionamento del non corrisponde a quel che esita Parte_1 dai test”.
Tali condotte ad avviso del ondano la sua richiesta di adozione dei CP_2 provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 709 ter c.p.c. (nel testo in vigore al momento dell'introduzione del presente giudizio).
Di contro parte ha incentrato le sue difese ed osservazioni sui CP_1
comportamenti paterni, ritenendoli gravemente pregiudizievoli nei confronti della figlia
. In specie, ella ha messo in luce ed in evidenza come la minore sia stata oggetto di CP_2
epiteti nonché di veri e propri insulti da parte del padre, il quale non è stato in grado, oltre che di rispettare la figlia, di coglierne i reali bisogni.
In ragione della pluralità di comportamenti tutti riconducibili alla medesima conclusione, la ha ritenuto il padre non idoneo a svolgere le funzioni genitoriali CP_1
e ha richiesto la sanzione ex art. 709ter c.p.c. in vigore, come detto, al momento di introduzione del presente giudizio.
Premesso quanto sopra, occorre preliminarmente rilevare che, dal copioso materiale in atti (messaggi scambiati tra le parti, verbale di audizione del minore, relazioni periodiche dei servizi sociali dell'Ente affidatario, nonché dagli esiti della C.T.U. espletata in corso di causa) emerge come i genitori abbiano costantemente manifestato per tutta la durata del giudizio un reciproco atteggiamento connotato da reciproca disistima ed elevata conflittualità, a discapito del benessere e della crescita evolutiva della figlia minore, già emotivamente vulnerabile in quanto sottoposta a terapia medica per ipertiroidismo autoimmune e soggetta a disturbi specifici dell'apprendimento.
La relazione disfunzionale della coppia genitoriale, invero, come riscontrato da tutti gli operatori sono stati coinvolti nel presente giudizio, ha avuto l'effetto di vedere la minore al centro del conflitto familiare e che l'ha portata a percepire “incerta la presenza
pag. 13 di 28 del padre, rimanendo facile vittima di un conflitto di lealtà verso la madre” (v. relazione dei servizi sociali del 15.01.2020).
Del resto, il Collegio rileva come ogni aspetto relativo alla gestione della figlia
(scolastico, ludico-sportivo, educativo, gestione dell'abbigliamento e degli impegni CP_2
della bambina) sia stato occasione di acceso scontro e recriminazione tra le parti, reciprocamente arroccate sulle proprie posizione ed incapaci di fornire il supporto necessario alla minore, adottando modalità comunicative costruttive, empatiche e tutelanti.
Dalle relazioni dei Servizi depositate emerge che la persistente acredine nella coppia genitoriale ha portato ad una prima interruzione dei rapporti tra ed il padre CP_2
nel marzo 2021, posto che il trasferimento di residenza di quest'ultimo si aggiungeva alla forte influenza esercitata, a detta di parte ricorrente, sulla minore dalla madre e alle difficoltà del padre ad occuparsi della gestione quotidiana della figlia, considerata l'assenza di spazi adeguati nella propria abitazione per accogliere , per la presenza CP_2
della nuova compagna e il di lei figlio (v. relazione di aggiornamento del 24.11.2021).
Si osserva come, da un lato, il padre, a fronte delle reazioni di chiusura di si CP_2
è posto in modo poco comprensivo della figlia, dando priorità ai propri bisogni e pretendendo di avere un rapporto con la figlia;
dall'altro lato, ha assunto CP_2
atteggiamenti ambivalenti nei confronti del padre: costituiti, per un verso, da delusione e risentimento e vergogna per l'assenza paterna nella sua vita quotidiana e, per altro verso, volti a ricercarne una vicinanza fisica ed emotiva, manifestando un disagio emotivo mediante comportamenti a tratti anche aggressivi auto ed etero-diretti, in famiglia e a scuola (v. relazione aggiornamento del 24.11.2021).
Quanto alla figura materna, invece, i servizi sociali riscontravano come la stessa:
“ha avuto, in alcune occasioni, un atteggiamento a tratti superficiale verso il proposito, più volte espresso, di favorire la riconciliazione padre – figlia” (v. relazione di aggiornamento del 9.11.2021).
Con ordinanza del 15.01.2022, il Giudice Istruttore Dott.ssa Caldore incaricava i competenti servizi sociali di organizzare gli incontri padre – figlia in spazio neutro, incontri che, nonostante la disponibilità e volontà del SI. tardavano a Parte_1
cominciare, da un lato, per la difficoltà dei servizi sociali di mettersi in contatto con la pag. 14 di 28 SI.ra o per impedimento di salute della stessa (che, dopo aver contratto il CP_1
Covid-19, aveva omesso di comunicare per tempo ai servizi sociali di essersi negativizzata): comportamenti da cui può desumersi la scarsa collaborazione della madre, ritenuta ostacolante da parte ricorrente.
Ancora, la resistente, con istanza depositata in data 2.2.2022 chiedeva, a parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 15.1.2022, di revocare il provvedimento nella parte in cui veniva prevista l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso il suo domicilio, nonostante non avesse manifestato alcuna opposizione al riguardo nel corso dell'udienza del 15.12.2021.
Ebbene, anche tale richiesta ha comportato – quale effetto riflesso – l'impossibilità del servizio di provvedere conformemente alle prescrizioni del Tribunale, con conseguente ulteriore allungamento dei tempi del giudizio e impossibilità per il giudice di decidere sulla base dell'approfondimento richiesto.
Da quanto descritto emerge la sostanziale “assenza di consapevolezza nei genitori degli enormi pregiudizi delle loro condotte sulla figlia e la sostanziale inerzia dagli stessi mostrata nell'assumere un ruolo attivo, e non di semplice recriminazione dell'altro, nel sostenere adeguatamente , come dimostrato dall'interruzione del percorso di CP_2
mediazione da parte loro e dalla mancata ottemperanza alle indicazioni fornite dal
Giudice e dagli operatori coinvolti” che portava, con ordinanza del 12.05.2022, all'affido della minore all'Ente di residenza (Comune di SA NE Ed TI).
Tornando agli incontri padre-figlia in spazio neutro, è doveroso sottolineare come i Servizi Sociali si sono trovati più volte a dover ricalendarizzare l'incontro del giugno
2022, posto l'atteggiamento oppositivo e indisponibile della SI.ra CP_1
Dopo diversi tentativi di ricalendarizzazione, anche l'incontro del 25.06.2022 che sarebbe dovuto avvenire presso i locali del centro medico HTC di AD, falliva a causa della mancata presenza della SI.ra omettendo altresì di avvisare la Dott.ssa CP_1
A.S. competente per il Comune di SA NE. Di contro, come riferito dai Per_4
Servizi, il SI. si è presentato all'incontro in modo puntuale e adeguato (v. Parte_1
relazione di aggiornamento del 27.06.2022).
Visto quanto sopra, il G.I. con ordinanza del 18.07.2022 ammoniva la madre della minore a tenere un atteggiamento collaborativo nell'espletamento degli incontri padre-
pag. 15 di 28 figlia in spazio neutro e a favorire e preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore rispettando le prescrizioni adottate dal Tribunale e le indicazioni fornite dall'ente affidatario.
Contestualmente, nel precipuo interesse della minore e al fine di garantire l'effettività e il coordinamento degli interventi di supporto, nominava l'Avv.
[...]
quale curatrice speciale della minore , con il compito di rappresentare CP_3 CP_2
e tutelare la minore, nonché gestire i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei professionisti coinvolti.
Nonostante il provvedimento, venivano nuovamente rinviati gli incontri in Spazio
Neutro calendarizzati, a causa della reiterata indisponibilità della madre ad accompagnare la figlia agli incontri con il padre in AD nelle date indicate dal Servizio sociale (il
30/7 la madre lavorava ed era in attesa di una risposta per un impegno familiare, il 5/8
avrebbe un incontro con la psicologa del consultorio di SA NE, il 27/8 RE CP_2
sarebbe andata al mare con la nonna e la zia…).
Parallelamente, dalla relazione di aggiornamento in data 10.08.2022 in ordine ai colloqui psicologici della figlia con la Dott.ssa emergeva come la ragazza CP_2 Per_3
avesse espresso delusione e rabbia verso il padre, ma anche il desiderio di poterlo rivedere per “poter chiarire” con lui.
Veniva nuovamente evidenziato l'atteggiamento ambivalente anche della madre, ancora una volta ritenuta poco impegnata attivamente e fattivamente nel dare un sostegno autentico alla figlia per recuperare il rapporto con il padre e intraprendere il percorso in
Spazio Neutro (Cfr. memoria costitutiva Curatore Speciale, pag. 11).
Anche i Servizi Sociali evidenziavano come la SI.ra continuasse a CP_1
mantenere un atteggiamento oppositivo e comunque poco incentivante la ripresa dei rapporti padre–figlia, manifestando disappunto in relazione all'operato degli assistenti sociali e rifiutando di accompagnare la figlia anche al successivo incontro per l'ambientamento in spazio neutro fissato per il 05.08.2022, violando così il diritto alla bigenitorialità della figlia e le prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria (v. CP_2 relazione d'aggiornamento del 27.08.2022).
Medio tempore, in data 10.10.2022, a seguito della costituzione in giudizio del curatore speciale della minore - avvenuto in data 22.9.2022 e nominato con ordinanza pag. 16 di 28 istruttoria del 18.7.2022 - la difesa di depositava un'ulteriore memoria Controparte_1 intitolata “ISTANZA per la revoca dell'incarico ai servizi sociali e del curatore speciale del minore” lamentando, tra l'altro, la non imparzialità del curatore speciale e il suo schieramento in favore dei servizi sociali, l'assenza di un atteggiamento da parte sua di
“giusta distanza” e l'adozione di comportamenti non improntati a “correttezza e lealtà” e ribadendo l'inadeguatezza dell'operato dei servizi sociali oltre che della psicologa della minore dott.ssa Per_3
Dette istanze, volte a sottolineare l'incapacità e la faziosità di tutti i soggetti coinvolti senza fornire né argomentazioni giuridiche, né possibili soluzioni collaborative nell'interesse di venivano rigettate (v. ordinanza del 17.10.2022). CP_2
Il suddetto atteggiamento della SI.ra non favoriva alcun progresso nella CP_1
figlia che, peraltro, comunicava telefonicamente al padre di non volerlo più vedere CP_2
(v. relazione Asst del 7.11.2022). Per_5
Con ordinanza del 16.11.2022, il G.I., alla luce degli atti e dei documenti depositati e dell'audizione delle parti in udienza, visto il persistente rifiuto manifestato dalla minore ad incontrare il padre presso lo spazio neutro, riteneva necessaria la nomina di un CP_2 consulente tecnico d'ufficio, individuato nella Dott.ssa che Persona_6
potesse con sollecitudine valutare la situazione e dare indicazioni utili alle parti e al
Tribunale per favorire il recupero della relazione padre-figlia, indagando in maniera approfondita le rispettive capacità genitoriali delle parti e le ragioni del progressivo allontanamento della minore dal padre.
In data 31.03.2023 la CTU nominata, Dott.ssa segnalava al G.I. ostacoli Per_6
alle operazioni di consulenza, riconducibili alle condotte assunte dal legale della sig.ra avv. Gabriella Fornari, la cui presenza alle operazioni di consulenza, secondo CP_1
quanto indicato dalla Consulente, “non è sempre stata rispettosa degli scopi della consulenza medesima con conseguente “trasformazione” di detti incontri in
“interrogatori”, tanto inutili quanto fuorvianti” (v. istanza del CTU del 31.3.2023).
Tali difficoltà venivano condivise anche dal legale di parte ricorrente oltre che dal curatore speciale della minore (v. mail allegate all'istanza e note scritte depositate in data
2.5.2023).
pag. 17 di 28 Va rilevato come all'esito della Consulenza tecnica fosse ancora alta la conflittualità tra i genitori: la relazione genitoriale viene descritta dalla CTU come “il vero vulnus per la crescita di . Le accuse reciproche emergono continuamente CP_2
durante il percorso di CTU e rendono complicato il rapporto nella coppia genitoriale che, in ogni caso, abbisogna di un percorso”.
Con riguardo alla figura materna, la CTU rilevava come la SI.ra pur CP_1
riconoscendo il dato reale, tende a deformarlo in modo che si uniformi a decisioni che, dentro di sé, ha già preso e che legge come “il bene per ”. CP_2
A tal riguardo, per la chiarezza con cui le dinamiche familiari sono esposte, si riporta ampio stralcio delle conclusioni della consulenza tecnica espletata dalla Dott.ssa ove si legge: “(La SI.ra ) non è cosciente di questo atto finzionale, i Per_6 CP_1
suoi convincimenti sono granitici e così vengono trasmessi al mondo che circonda lei e
. La scarsità di pensiero riflessivo incide molto e, come si è visto, per-verte il CP_2
pensiero della bambina. A questo si aggiunga la sospettosità della mamma, elemento che
fa proprio fino a depurare i legami dalla componente empatico-emotiva: in CP_2 presenza della dr.ssa deve necessariamente evitare di guardarla per “non sentire” Per_7
l'emotivo che sarebbe in contrasto con il sospetto. La mamma ha confermato che tale atteggiamento le appartiene e si manifesta anche con altre persone ma non si accorge che dipende da un pensiero centrato sul sospetto che è di origine materna. Per la mamma tutto ciò che non si uniforma al proprio pensiero è fonte di sospetto e, a sua volta, diviene fantasmatico ed elicitato in ogni situazione possibile (per es. il padre, che mi consegna
l'uovo di Pasqua prima dell'incontro con , per “nasconderlo” e farle una sorpresa CP_2
alla fine, diviene sospetto, atto a generalizzazione, fino a pensare ad un mio possibile schierarmi dalla parte del padre). Così diviene anche per che, CP_2
contemporaneamente, può pensare di stare a lungo al telefono con il padre e la compagna un venerdì per poi rifiutarne le telefonate il giorno dopo, convincendosi che sia stato AP a chiudere la chiamata e non lei a rifiutarlo. Ciò è possibile per l'assenza in CP_2
di un proprio apparato per pensare, fenomeno che crea un vuoto psichico riempibile con pensieri altrui e costruzioni fantasmatiche. L'Edipo non risolto ed incistato anche a causa del deficit cognitivo erotizza le relazioni (soprattutto il rapporto con il paterno) muovendo gelosie che poggiano su una faticosa confusione di ruolo: la compagna del
pag. 18 di 28 padre “porta via il AP” in chiave erotizzata e , esposta a desideri libidici data la CP_2
raggiunta maturità sessuale, li riorienta proiettandoli su qualcuno che sente “vicino” al AP (il figlio della compagna) […]. Il AP si trova, a sua volta, […] non riesce a credere che i movimenti della mamma siano dovuti a dissociazione cognitiva e quindi inconsci, al contrario li considera reali e concreti, atti a giungere ad una denuncia gravissima e umiliante a suo danno. […] Posto tutto a difesa del Sé, il AP arriva anche ad ipotizzare la resa, il passo indietro, lasciando campo libero pur di evitare l'attacco.
Questo per sarebbe deleterio, significherebbe darle un segnale abbandonico, CP_2
lasciandola in una fusionalità intrapsichica e interpsichica con il materno estremamente faticosa e rischiosa nella difficile impresa di costruirsi un futuro possibile” (CTU, pag.
113 e s.s.).
Parallelamente ai lavori peritali, i competenti Assistenti Sociali si occupavano di definire il piano degli incontri padre-figlia in spazio neutro e, tra il 26.01.2023 e il
27.06.2023, venivano svolti sette incontri in spazio neutro tra e il padre (Cfr. CP_2
relazioni dei servizi sociali di SA NE ed TI del 06.07.2023 e 22.11.2023).
L'ultimo incontro avveniva in data 27.06.2023 nel parco della Persona_8
Vernavola di Pavia. In tale occasione, la Dott.ssa (ADM che partecipava Per_9 all'appuntamento) rilevava come avesse espresso il desiderio di non fare l'incontro. CP_2
Tuttavia, al contempo, riscontrava che fosse “evidente che volesse contatti CP_2
con il padre, ma manteneva le distanze ponendo un muro altissimo e molto spesso, davanti ai tentativi del padre, tutti i suoi approcci rimbalzavano indietro”. Ancora, dopo un momento di risate e dialogo, l'atmosfera si raggelava nel momento in cui il padre pretendeva che lei accantonasse il telefono. A quel punto, la ragazza ricordava episodi di pizzicotti, sgridate e prese in giro da parte della figura paterna avvenuti nel passato, esprimendo il timore che il padre “tornasse a trattarla male” (V. relazione d'aggiornamento 8.11.2023).
Lo stato d'animo del padre - frustrato e angosciato dal riproporsi dei medesimi eventi, preoccupato per l'influenza della madre sulla minore - e la chiusura della figlia manifestata verso il padre, portavano all'interruzione dei rapporti ADM appena iniziati
(v. relazione d'aggiornamento 8.11.2023).
Da questo momento, il SI. non aveva più contatti con la figlia. Parte_1
pag. 19 di 28 La stessa, come riferito dagli A.S. parlerebbe sporadicamente del padre, senza avanzare quesiti in merito alla ripresa della frequentazione con lo stesso (v. relazione d'aggiornamento 8.11.2023).
All'udienza del 16.11.2023, la minore veniva ascoltata dal G.I. Dott. CP_2
Massimiliano Sturiale. Anche in detta sede emergeva da parte della ragazza un senso di rifiuto verso la ripresa dei rapporti con il padre, rifiuto che ancora le sue ragioni principalmente in fatti e accadimenti passati, che si riverberano nel futuro fungendo per la minore da “blocco”. A tal riguardo, invero, se da un lato esprime di non voler CP_2
rivedere il padre, dall'altro afferma di volere solo che lui si comporti bene con lei e che lui le voglia bene (v. verbale del 16.11.2023).
In ossequio ai provvedimenti del G.I. del 20.11.2023, veniva attivato dai servizi sociali un nuovo programma di recupero della relazione genitoriale che, tuttavia, si scontrava con i conflitti emotivi – interiori di , da un lato desiderosa di vedere il CP_2
padre e dall'altro spaventata dal fatto che il rapporto con lui potesse non andare bene e, contestualmente, di entrare in conflittualità con la madre (v. relazione d'aggiornamento
02.02.2024).
Emblematico, da ultimo, è quanto avvenuto con riguardo alla scelta scolastica della minore. Il dialogo instaurato tra i genitori sul punto, infatti, ha mostrato un lato materno conflittuale nei confronti di tutti gli operatori (sia scolastici che del servizio sociale) e un lato paterno di fatto disinteressato rispetto ai reali interessi della minore (si pensi al fatto che abbia più volte manifestato la volontà di non passare ad un istituto CP_2
professionale).
È evidente, allora, che tra i genitori – ognuno convinto della bontà della sua tesi in modo assertivo e non dialogico – non si sia formato alcun confronto costruttivo per il benessere della minore e ciò abbia determinato causalmente la bocciatura della minore.
Alla luce della persistente situazione di stallo, che vede, peraltro, la minore CP_2 permanere nell'indisponibilità di una ripresa graduale dei rapporti con il padre (v. relazione aggiornamento Servizi Sociali di SA NE del 02.04.2024), ne consegue che qualsiasi forma di affidamento diversa da quella già disposta in via provvisoria (cioè
l'affidamento ai servizi sociali di SA NE) non sia coerente con l'interesse della pag. 20 di 28 minore, data l'incapacità dei genitori di assumere scelte nel suo interesse e anteporre il benessere di alle rispettive rivendicazioni verso l'altro genitore. CP_2
Si conferma, pertanto, l'affido di ai servizi sociali del OP
Comune di SAN GENESIO ED UNITI, affinché continuino a porre in essere ogni intervento ritenuto opportuno per la salvaguardia degli interessi e della crescita della minore, assumendo tutte le principali decisioni di natura sanitaria ed educativa, ove possibile, d'intesa con entrambi i genitori, con il mandato ai suddetti servizi di riferire senza indugio alla competente Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che dovessero medio tempore verificarsi.
I servizi dovranno proseguire altresì con il supporto psicologico-psicoterapeutico intrapreso dalla minore e, al fine di favorire il processo di responsabilizzazione e recupero delle capacità genitoriali nelle aree risultate deficitarie - tenuto conto dell'intensa e persistente conflittualità tra le parti e del fallimento del tentativo di mediazione genitoriale precedentemente avviato e interrotto – proporre l'avvio di un percorso di Coordinazione
Genitoriale (presso i competenti Servizi Sociali o un Ente privato in caso di indisponibilità dei servizi), volto al ripristino effettivo di una relazione genitoriale proficua nel superiore interesse della minore.
2. SUL COLLOCAMENTO E SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Deve essere confermato il collocamento e la residenza anagrafica della figlia minore presso la madre, figura competente nell'ambito delle cure primarie e nella CP_2
predisposizione di un ambiente adeguato per la minore, con incarico ai Servizi Sociali di proseguire l'A.D.M. presso il domicilio materno.
Quanto all'esercizio del diritto di visita della minore da parte del ricorrente, posto che, allo stato la figlia rifiuta di vedere il genitore, occorre considerare come, CP_2
inserendosi in un programma di recupero delle capacità della coppia genitoriale volto ad un affidamento condiviso, il diritto del minore di mantenere i rapporti con entrambi i genitori è direttamente correlato al dovere di ciascun genitore di favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore, salvo la presenza di situazioni gravi che ne impongano l'allontanamento.
pag. 21 di 28 Nel caso di specie, i persistenti contrasti tra le parti - ove la madre imputa al padre di non aver compreso i propri errori e di aver con la sua condotta ferito profondamente la figlia e, il padre, di contro, contesta una totale sfiducia della madre nei confronti del servizio e degli operatori che si sono succeduti - hanno causalmente generato un conflitto interiore nella figlia, tradottosi, da ultimo, nell'espresso rifiuto di vedere il padre.
In argomento, si evidenzi come gli Assistenti Sociali, in seno agli incontri in spazio neutro tra padre-figlia, avvenuti nel periodo gennaio-giugno 2023, abbiano emblematicamente colto i sentimenti contrastanti della figlia da un lato: CP_2
“arrabbiata nei confronti del padre, avendo dei nodi da affrontare con lui”, dall'altro desiderosa e curiosa di vederlo (Cfr. Relaz. Servizi Sociali del 22.11.2023).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto del cronicizzato rifiuto di di vedere CP_2
il padre (v. relazione d'aggiornamento Servizi Sociali di SA NE del 02.04.2024), il
Collegio ritiene di dover condividere le conclusioni del nominato Curatore Speciale nell'ottica di un effettivo ripristino del diritto alla bigenitorialità.
In tal senso, si dispone l'incarico all'Ente affidatario di elaborare un progetto finalizzato al recupero del rapporto padre-figlia, coordinandosi costantemente con la psicoterapeuta di , che dovrà indicare le tempistiche e le modalità di riavvicinamento CP_2
più opportune per la minore, da effettuarsi in modo graduale e in sede protetta – se necessario - sempre che lo stesso non appaia in conflitto con l'interesse della stessa.
3. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA:
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Rilevato che la madre, convivendo con la figlia, provvederà direttamente al suo mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che la SI.ra ha chiesto che venga stabilito un CP_1
contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 600,00 o in quell'altra diversa somma
(comunque non inferiore all'attuale di € 448,02), oltre al 50 % delle spese straordinarie, mentre il SI. ha chiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento ad € Parte_1
250,00 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia comunque inferiore a € 386,30 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pag. 22 di 28 Orbene, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., applicabile anche in materia di divorzio, ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nel caso di specie, riguardo le risorse economiche dei genitori, quanto alla posizione del ricorrente va evidenziato come lo stesso, assunto a tempo indeterminato come Carabiniere, ha prodotto redditi netti per € 26.176,55 (v. C.U. 2023 per l'anno 2022)
e € 25.359,47 (v. C.U. 2022 per l'anno 2021), per gli anni precedenti, redditi netti in linea con la predetta somma.
La SI.ra invece, che dichiarava di convivere con la figlia e il nuovo CP_1 CP_2 compagno, deduceva di lavorare nell'impresa di famiglia, producendo dichiarazioni dei redditi attestanti, per l'anno 2022 un reddito netto di € 6.994,00 ed un reddito di €
3.325,00 al netto degli oneri deducibili per il 2023.
Il Collegio, valutata la situazione economica delle parti, rilevato che non risulta un mutamento delle condizioni economiche del SI. rispetto ai provvedimenti Parte_1
provvisori assunti con Ordinanza Presidenziale dalla Presidente f.f. Dott.ssa Claudia
Caldore del 02.03.2020, ma che permangono, al contempo, sentimenti di disistima tra le parti, e valutata, altresì, la lamentata inadempienza del in merito alla Parte_1 corresponsione dell'importo stabilito in sede di separazione rivalutato, ritiene corretto valorizzare l'aspetto omnicomprensivo dell'assegno di mantenimento e, per l'effetto, rideterminare l'entità del contributo al mantenimento mensile per la figlia in € CP_2
500,00 (cinquecento/00) omnia.
Tale somma dovrà essere corrisposta alla SI.ra entro il 5 di ogni mese ed CP_1
automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, inoltre, confermato che l'assegno unico universale sia percepito in via esclusiva dalla madre.
pag. 23 di 28
4. SUI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI RICHIESTI DA CP_4
LE PARTI
Preliminarmente, il Collegio rileva come entrambe le parti abbiano riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le domande per la condanna della rispettiva controparte alle sanzioni previste dall'art. 709 ter c.p.c.
Ebbene, se da un lato deve osservarsi come sia evidente che la conflittualità della coppia genitoriale, imputabile ad entrambe le parti - che non sono riuscite a tenere una condotta improntata alla collaborazione e al dialogo costruttivo - non abbia aiutato la figlia minore a superare il trauma della disgregazione del nucleo familiare, per altro lato, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per ammonire la SI.ra Controparte_1
alla luce del contegno oppositivo tenuto nel corso di tutto il procedimento, caratterizzato finanche da un atteggiamento di sospetto nei confronti dei Servizi Sociali, della nominata
C.T.U., del Curatore Speciale.
Tale condotta – come già evidenziato - non ha agevolato la ripresa del rapporto padre- figlia, cristallizzando in sentimenti contrastanti verso la figura paterna, che da un CP_2
lato rimarcava di non voler vedere il padre e, al contempo, dall'altro affermava di volere solo “che lui si comporti bene con lei e che lui le voglia bene” (v. verbale del 16.11.2023).
A tal riguardo, invero, si osservi come la C.T.U. espletata in corso di giudizio abbia evidenziato un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali, validi legami di attaccamento con loro e abbia, altresì, sottolineato il bisogno di di avere un rapporto CP_2
con il padre, cui la madre non parere opporsi, nonostante l'attuale scarso riconoscimento da parte sua dell'adeguatezza del ruolo genitoriale del Parte_1
Di contro, più volte i servizi sociali e gli operatori coinvolti nel presente giudizio hanno riscontrato come la SI.ra non si sia attivamente e fattivamente impegnata CP_1
nel dare un sostegno autentico alla figlia nel recuperare il rapporto con il padre e ad intraprendere il percorso in Spazio Neutro (v. relazione di aggiornamento del 9.11.2021,
Cfr. memoria costitutiva Curatore Speciale, pag. 11), ostacolando e rallentando la calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro tra padre-figlia, manifestando talvolta indisponibilità e critiche verso l'operato dei Servizi o rendendosi irreperibile.
Ebbene, il Collegio osserva come la condotta complessivamente tenuta dalla
SI.ra abbia sortito il duplice effetto di rallentare l'attività di coordinazione e di CP_1
pag. 24 di 28 organizzazione svolta dai Servizi Sociali, nonché di dilatare i tempi processuali arrivando a proporre istanza per la revoca del servizio di educativa domiciliare presso il suo domicilio, pur non avendo mostrato alcuna opposizione al riguardo nel corso dell'udienza del 15.12.2021 (V. istanza parte del 02.02.2022) e, in un secondo momento, in CP_1 data 10.10.2022 un'ulteriore istanza – meramente defatigatoria e non adeguatamente supportata - per la revoca dell'incarico ai servizi sociali e del Curatore Speciale, pur senza mai proporre possibili soluzioni nell'interesse della figlia (v. ut supra, pag. 18).
A fronte di quanto sopra, il Collegio ammonisce ex Controparte_1
art. 709ter c.p.c. a tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante con il ricorrente e con tutti gli operatori incaricati nel preminente e superiore interesse della figlia minore Si evidenzia come sia necessario che anche il ssuma CP_2 CP_2
maggiore consapevolezza dei bisogni di , sintonizzandosi con gli stessi senza CP_2
imporre la propria scala di priorità dei bisogni.
Infine, atteso il pacifico ruolo di influenza preponderante che la figura materna esercita su (in forza del già richiamato conflitto di lealtà interno alla minore), qualora CP_2 quest'ultima si rifiuti di incontrare il padre, nei modi e tempi stabiliti dai Servizi, senza adeguata motivazione, comprovata da documentazione attestante la presenza di legittimo impedimento, quale esame o problemi di salute, la sig. dovrà corrispondere, per CP_1 ogni appuntamento mancato, l'importo di € 200,00, ai sensi degli artt. 709ter e 614 bis cpc, da versare nella misura di € 100,00 in favore del padre ed € 100,00 su un conto intestato direttamente alla minore CP_2
In proposito si richiama l'art. 709 ter, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile - ed ora trasfuso con modifiche nell'art. 473-bis.39 c.p.c. a seguito del D.Lgs. n. 149/2022 (a decorrere dal 28/2/2023 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) - nella parte in cui prevedeva che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può ammonire il genitore inadempiente;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di pag. 25 di 28 inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'art. 614 bis.
Come precisato dalla recente Cass 8283/23 “La norma prevede un rimedio di natura risarcitoria per i danni arrecati dal genitore alla prole con condotte inadempienti agli obblighi imposti in sede di separazione in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nonchè di natura sanzionatoria volta alla coercizione del genitore inadempiente all'assolvimento degli obblighi imposti in sede di separazione e divorzio
(…) Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c., sono suscettibili di essere applicate dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poichè l'uso della congiunzione disgiuntiva
"od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali
è un fatto che giustifica di per sè l' irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata (così Cass.
16980/2018; id. 37899/2022)”.
Quanto alla richiesta di revoca e sostituzione della figura della curatrice speciale nominata, si osserva che con la definizione del presente giudizio – instaurato in periodo precedente al vigore della Riforma Cartabia – cessa l'incarico conferitole ergo non si ritiene necessario procedere alla relativa revoca.
5. SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, avuto riguardo all'entità e alla delicatezza della causa ed alle questioni trattate, tenuto, altresì, conto del rigetto delle domande in punto di affidamento della figlia, così come proposte da entrambe le parti.
Si ritiene, pertanto, congruo di compensare dette spese nella misura di 1/3 ponendo a carico della resistente la restante parte di 2/3, liquidata in € 6.000,00 in ragione della complessità e durata del giudizio, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 26 di 28 Quanto ai sei subprocedimenti espletati e conclusisi nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene, stante gli esiti dei medesimi, la complessità e la delicatezza della vicenda delle questioni trattate, di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del rigetto delle istanze di cui al sub-1 (parte , Parte_1
del parziale rigetto delle istanze di cui al sub-2 (parte , del rigetto delle istanze CP_1
del sub-3 (parte , del rigetto delle istanze del sub-4 con riferimento alle Parte_1 istanze di entrambe le parti, del rigetto del sub. 5 (parte e dell'esito del sub-6, CP_1
conclusosi con la cessata materia del contendere.
Pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti atteso il comune interesse allo svolgimento dell'istruttoria tecnica esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 5397/2019, richiamata la propria sentenza non definitiva n.
971/2020 pubblicata il 15.10.2020, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Conferma l'affidamento della minore ata a Pavia il OP
04.06.2009, al comune di SAN GENESIO ED UNITI, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2. Dispone che i servizi sociali del comune di SAN GENESIO ED UNITI proseguano con tutti i percorsi già indicati in parte motiva;
3. Dispone che i Servizi proseguano con la calendarizzazione degli incontri padre-figlia – con cadenza quantomeno mensile;
4. Ammonisce la SI.ra ex art. 479 bis 39 c.p.c. a Controparte_1
tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante nel preminente e superiore interesse della figlia minore CP_2
5. DISPONE che, per ogni incontro , previsto dai Servizi, Persona_8
ingiustificatamente disatteso da , la sig. dovrà corrispondere al CP_2 CP_1
ricorrente e alla figlia (mediante versamento su conto a lei intestato) l'importo di € 100,00 ciascuno, ai sensi degli artt 709ter e 614 bis cpc;
pag. 27 di 28 6. Dispone che ersi ad , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di l'importo mensile di € 500,00 omnicomprensivi (cinquecento CP_2
euro/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla
SI.ra ; Controparte_1
8. Condanna a rifondere i 2/3 delle spese del Controparte_1
procedimento a che liquida in tale proporzione Parte_1
in € 6.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, dichiarandole compensate fra le parti nella restante parte;
9. Pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione II civile del Tribunale
Ordinario di Pavia il 19.12.2024
Si comunichi ai servizi sociali di SA NE Ed TI (residenza della figlia e materna) e AD (residenza paterna).
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 28 di 28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5397/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1976, con il patrocinio dell'Avv. VERSE' FABRIZIO, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in VIA PALESTRO, 24 PAVIA;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1976; con il patrocinio dell'avv. FORNARI GABRIELLA, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in VIA P. AZZARIO 2 PAVIA
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
nei confronti di nata a [...] il [...], (C.F. OP
) residente a [...], in C.F._3
persona del curatore speciale Avv. con studio in Pavia, Controparte_3
Piazza del Collegio Borromeo n. 7, ove la minore è elettivamente domiciliata pag. 1 di 28 CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
A) Disporre che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i CP_2
genitori ed in regime paritario, con la collocazione della minore per metà di ogni mese presso l'abitazione del padre e per l'altra metà presso quella della madre e/o a settimane alterne
- durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con un genitore la settimana di
Natale e con l'altro genitore la settimana di capodanno ad anni alterni
- durante la giornata della festività di Pasqua e/o Pasquetta verrà adottato il criterio dell'alternanza annuale
- per l'effetto esaminati i paritari costi sostenuti, anche in relazione ai paritari tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, revocare l'assegno di mantenimento diretto e dichiarare tenuti entrambi i genitori a concorrere nella misura del 50% alle spese extra- mantenimento secondo le modalità̀ e termini di seguito specificate: a- spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra o medico di base o dallo specialista.
b- spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano.
c- spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso l'iscrizione all'università deve essere concordata dai genitori); libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola.
pag. 2 di 28 d- spese di studio che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
e- altre spese che non richiedono il preventivo accordo: pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione della automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
spese necessarie per conseguire la patente
(con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta) f- altre spese che richiedono il preventivo accordo: spese di corsi di istruzione (es. corsi di lingua estere, di musica e di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
spese di custodia
(baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
spese per centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto e- che precede, spese per l'acquisto di automobile o moto;
soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi.
Il genitore che anticiperà tali spese avrà il diritto al rimborso della quota del 50% da eseguirsi a cura dell'altro genitore entro il mese successivo purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
La comunicazione della spesa, la risposta dell'altro genitore e l'invio delle copie dei documenti comprovanti la spesa (fatture, ricevute e scontrini) avverranno con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro genitore la richiesta motivata per iscritto, con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili;
l'altro genitore avrà7 giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di pag. 3 di 28 disaccordo motivato, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
B) Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 709 ter c.p.c., accertare e dichiarare il compimento imputabile esclusivamente alla SI.ra di gravi inadempimenti e/o CP_1
atti pregiudizievoli per la minore e/o ostativi per il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento congiunto di e degli incontri paterni riepilogabili in: CP_2
- condotte in violazione al programma di frequentazione paterno;
- condotte che ostacolano la relazione con il padre e i familiari del medesimo;
- condotte diffamatorie nei confronti del ricorrente;
- condotte denigratorie e svilenti la figura paterna e dei familiari del medesimo di fronte alla figlia minore;
- condotte che negano al le comunicazioni inerenti la vita della figlia;
Parte_1
- condotte che rendono partecipe la minore delle discussioni e confronti tra i genitori;
- condotte inadempienti in ordine all'acquisto e consegna al padre di abbigliamento consono all'età, alla stagione e non vetusto e, per l'effetto previo ammonimento della SI.ra in ordine a tali condotte (ii) dichiarare CP_1
tenuta e condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore e/o dal ricorrente per ogni violazione commessa nella misura ritenuta di giustizia, anche eventualmente in via equitativa
(iii) dichiarare tenuta e condannare altresì la resistente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., ad una sanzione nell'importo ritenuto di giustizia in favore di e/o del SI. per ogni futura ipotesi di inottemperanza e/o di ritardo CP_2 Parte_1 nell'attuazione spontanea dei provvedimenti del giudice da parte della nel caso CP_1
perseveri e ponga in essere condotte sub punto B)
IN VIA SUBORDINATA: ferme restando le domande sub punto B) in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub punto A), dichiarare e confermare che la minore venga affidata congiuntamente ad entrambi CP_2
i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, secondo le modalità ed i tempi di visita già in atto fra le parti prima degli incontri negati dalla resistente, specificate come di seguito:
pag. 4 di 28 (i) il padre potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo desidera, dandone CP_2
preavviso alla SI.ra almeno un giorno prima;
(ii) in ogni caso il padre terrà con CP_1
sé compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. CP_2 Pt_1
- il mercoledì dalle ore 13.00 all'uscita di scuola sino al giovedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola - la domenica dalle ore 12.00, sino al lunedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola;
- il giovedì dalle ore 16.30 all'uscita di scuola sino al sabato alle ore 16.00;
- il mercoledì alle ore 13.00 all'uscita di scuola sino al giovedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola;
- il lunedì dalle ore 16.30 all'uscita di scuola sino al martedì alle ore 8.00 con accompagnamento a scuola;
- il venerdì dalle ore 13.00 all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 16.00; - durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con un genitore la settimana di natale e con l'altro genitore la settimana di capodanno ad anni alterni;
-durante la giornata della festività di Pasqua e/o Pasquetta verrà adottato il criterio dell'alternanza annuale;
- durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia almeno quindici giorni anche non consecutivi e sino a ventidue giorni anche non consecutivi, con obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare entro il 31 maggio di ogni anno la località e il periodo di vacanza. Durante i soggiorni con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro sarà sospeso
- durante l'anno solare ed in base alle ferie annuali concesse al medesimo, il padre potrà tenere con sé ulteriori 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla CP_2 madre almeno 15 giorni prima e per l'effetto stante altresì il miglioramento delle condizioni economiche della SI.ra CP_1
anche alla luce della consolidata convivenza more uxorio della stessa, ed il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche del SI. nonché lo spostamento Parte_1
della sua sede lavorativa, e ed esaminate le attuali effettive reciproche condizioni patrimoniali ed i costi sostenuti anche in relazione ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, al fine di un'equa previsione del contributo per il mantenimento della figlia disporre la riduzione del contributo medesimo che si quantifica in € 250,00
pag. 5 di 28 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia comunque inferiore a € 386,30 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla madre entro il
5 di ogni mese. Tale assegno di mantenimento comprenderà le spese per il vitto, per i buoni-mensa, per l'alloggio (utenze domestiche), per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco e per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
Dichiarare inoltre il padre tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese extra- mantenimento secondo le modalità e termini di seguito specificate: a- spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra o medico di base o dallo specialista.
b- spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano.
c- spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso l'iscrizione all'università deve essere concordata dai genitori); libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola.
d- spese di studio che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
e- altre spese che non richiedono il preventivo accordo: pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
spese di pag. 6 di 28 manutenzione, bollo e assicurazione della automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
spese necessarie per conseguire la patente
(con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
f- altre spese che richiedono il preventivo accordo: spese di corsi di istruzione (es. corsi di lingua estere, di musica e di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
spese per centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto e- che precede, spese per l'acquisto di automobile o moto;
soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi.
La madre anticiperà integralmente tali spese con diritto al rimborso della quota del
50% da eseguirsi a cura del padre unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
La comunicazione della spesa, la risposta dell'altro genitore e l'invio delle copie dei documenti comprovanti la spesa (fatture, ricevute e scontrini) avverranno con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro genitore la richiesta motivata per iscritto, con modalità informatiche, quali posta elettronica, e simili;
l'altro genitore avrà7 giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo motivato, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico
Per : Controparte_1
Voglia il Tribunale di Pavia, adversis reiectis , richiamate espressamente le difese, la documentazione , le istanze ed eccezioni tutte di cui agli atti , tra cui quelle tutte dei sub procedimenti , sulle quali tutte si insite , reiterata la richiesta di revoca delle ordinanze del GI : 11-05-2022 , ( con cui è stato conferito all'Ente affidatario il potere di adottare pag. 7 di 28 in caso di disaccordo dei genitori , previa sola audizione degli stessi , tutte le principali decisioni relative alla salute ed all'istruzione della minore ) ; 02-08-2023 ( con cui si confermava l'ordinanza del 11-05-2022 a cui si aggiungeva oltre al disaccordo genitoriale l'immobilismo decisionale ) cosi come dell'ordinanza del 18-07-2022 in punto nomina del Curatore di cui si è già chiesta in atti la revoca non sussistendone i presupposti;
- previ accertamenti e valutazioni in ordine alla capacità genitoriale di controparte ci si rimette alle valutazioni e determinazioni del Tribunale in ordine all'affido di
[...]
in via super esclusiva o esclusiva alla madre con collocazione e residenza CP_2
abitativa presso la stessa;
in subordine ci si rimette alle valutazioni e determinazioni del
Tribunale in ordine all'affido condiviso , con collocazione e residenza abitativa presso la madre;
in ogni caso disporre la collocazione e residenza abitativa di OP
presso la madre;
-porre a carico del SI. un contributo mensile per il Parte_1
mantenimento della figlia che si quantifica in € 600,00 o in quell'altra diversa somma ( comunque non inferiore all'attuale di € 448,02 ) che il Tribunale riterrà congrua e proporzionale ai redditi del predetto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat da corrispondersi a mezzo bonifico bancario , le cui coordinate sono già note a controparte , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Pavia da corrispondersi tra i genitori al 50% ;
-confermare l'ordinanza 25-02-2022 con cui è stato disposto che l'assegno unico familiare per sia interamente percepito dalla SI.ra OP Controparte_1
;
-solo qualora farà richiesta di incontrare il padre , i genitori OP
concorderanno le modalità per l'incontro eventualmente con la richiesta ed assistenza di un educatore , tenuto conto delle esigenze scolastiche , ricreative e sportive di CP_2
;
[...]
-autorizzarsi il rilascio/rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio .
Si richiamano espressamente i documenti , le difese , richieste istruttorie , conclusioni di cui alle istanze depositate ed in atti , note di deposito, note di trattazione , memorie , tra cui i documenti di cui alla memoria autorizzata per replica 15-12-2022 sui pag. 8 di 28 quali si insiste per l'ammissione , depositati anche nei sub procedimenti che si richiamano tutti espressamente insistendo per l'ammissione dei documenti ed istanze tutte non ammesse poiché ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio .
Si insiste per l'ammissione dei documenti tutti non ammessi e per le chiavette USB con le registrazioni non ammesse e/o sulle quali il GI non si è pronunziato .
Si richiamano espressamente le richieste istruttorie tutte dedotte e formulate nelle memorie 183 n 1, 2 e 3 cpc ed in atti sulle quali si insiste per la loro ammissione . Si ribadisce l' eccezione formulata nella memoria 183 n. 3 cpc ove si è dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande e conclusioni di controparte di cui alla memoria di replica 15-04-2021 .
Si ribadisce l'opposizione alle richieste istruttorie di controparte per i motivi in atti nonché ai documenti prodotti anche tardivi richiamandosi espressamente agli atti .
Nella denegata ipotesi di ammissione chiede ammettersi prova contraria richiamandosi alla memoria 183 n 3 cpc . Si ribadisce l'eccezione ed istanza di dichiarare la nullità della CTU ed in ogni caso l'inutilizzabilità della stessa essendo carente ed affetta da gravi vizi richiamando espressamente: le note difensive alla relazione CTU 09-07-
2023 per l'udienza del 11-07-2023 ; le osservazioni e controdeduzioni alla CTU 14-06-
2023 ed i documenti ivi prodotti sulla cui ammissione si insiste tra cui la chiavetta USB , depositata con nota depositata il 10-07-2023 , contenente le registrazioni menzionate nelle note 09-07-2023 e già anticipate nelle osservazioni e controdeduzioni alla CTU 14-06-
2023 ; le difese , istanze , eccezioni di cui all'istanza 10-11-2023 . Si chiede che il Giudice ordini al CTU di consegnare il materiale delle operazioni peritali e le registrazioni -video registrazioni degli incontri degli adulti e della minore . Dichiarare tardiva l'istanza di trattazione orale depositata da controparte il 03-12-2021 per i motivi dedotti nella memoria 05-12-2021. Dichiarare tardivi i documenti di cui all'istanza di controparte 07-
03-2022. Si chiede l'acquisizione dei test e disegni effettuali dalla minore nel corso degli incontri /colloqui con la Dott che hanno portato alla relazione del 05-11-2021. Si Per_1
chiede di ordinare alla Fondazione Mondino la documentazione indicata nel referto 27-
04-2023 pag.1 . Chiede autorizzarsi il deposito della chiavetta USB della registrazione incontro 30-07-2022 in Spazio Neutro a AD e del vocale di al padre e CP_2
l'acquisizione presso la Cooperatva PAGeFHa di AD vicolo dell'Oratorio e/o HTC
pag. 9 di 28 di AD via Martiri partigiani 33 della video registrazione dell'incontro 30-07-2022 .
Si chiede che il Tribunale ordini a controparte la produzione integrale della conversazione di cui alla registrazione doc 83 della memoria di controparte 20-06-2022; dichiarare tardiva la produzione della registrazione doc 82 della memoria 20-06-2022 cosi come quella di cui all'istanza 07-03-2022 per i motivi dedotti nell'istanza 24-07-2022.
Stante le inadempienze anche di natura economica e gli atti pregiudizievoli posti in essere da controparte condannare ex art 479 bis 39 cpc (ex 709 ter Parte_1
cpc) al pagamento di una sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende nonché al risarcimento del danno del danno a favore della minore e della SI.ra CP_1
nella misura che il Tribunale riterrà di liquidare secondo giustizia.
[...]
Con condanna di controparte alle spese e compensi di causa e di CTU. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove e /o modificate.
Per OP
Confermare/disporre l'affido all'Ente (Comune di SA NE ed TI, territorialmente competente) di anche per il periodo di tempo OP predeterminato e limitato ritenuto opportuno (con l'auspicio che si possa ripristinare l'affidamento condiviso ai genitori) conferendo all'Ente il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della minore e in caso di disaccordo tra i genitori, previa audizione degli stessi, tutte le principali decisioni relative alla salute e cure mediche, istruzione e formazione, residenza e frequentazioni genitoriali della stessa.
2. In particolare, incaricare il Servizio sociale dell'Ente affidatario – anche in stretta collaborazione con la psicoterapeuta della minore (Dott.ssa ) e con gli Per_2
altri professionisti/specialisti incaricati (educatrice domiciliare, supporto alla genitorialità se proseguito) e coordinandosi con la scuola frequentata dalla minore – di:
A) proseguire il monitoraggio sulla minore e sulla relazione con i genitori, segnalando tempestivamente all'AG competente ogni eventuale elemento di pregiudizio per la minore.
B) proseguire l'ADM in corso presso la casa materna, sia per sostenere nella CP_2
relazione con i genitori e sia sul piano socio-educativo;
pag. 10 di 28 C) programmare la ripresa della relazione di con il padre con le modalità e i CP_2
tempi che risulteranno maggiormente rispondenti ai bisogni emotivi della minore, in ogni caso con gradualità, anche attraverso setting specifici, tenendo adeguatamente conto della sua volontà e disponibilità, evitando forzature e previo consulto con la psicologa che l'ha in carico.
D) offrire ai genitori tutti i necessari supporti, invitandoli ad avviare un supporto psicologico personale.
E) proseguire il monitoraggio sull'andamento scolastico della minore (atteso il cambio di indirizzo programmato per l'a.s. 2024/2025) onde definire il miglior progetto per il prosieguo scolastico di e supportarla nel percorso di studi CP_2
Confermare/disporre il collocamento di presso la madre OP
. Controparte_1
4. In subordine, assumere la decisione sull'affido, sul collocamento e sul programma di frequentazione genitoriale di ritenuto rispondente a OP
bisogni e diritti della minore.
5. In ogni caso, confermare/disporre la prosecuzione del percorso di supporto psicologico per presso l'attuale psicoterapeuta, con la quale la minore sta CP_2
instaurando una relazione di fiducia e strutturando alleanza terapeutica.
6. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e funzionale alla tutela e al benessere di OP
7. Decidere sulle altre domande di causa (afferenti alle tutele economiche in favore della minore) secondo giustizia e diritto.
Data comunicazione al PM dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 16.10.2020
pag. 11 di 28 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che con sentenza non definitiva n. 971/2020, emessa l'8.10.2020, pubblicata il 15.10.2020, è già stata resa la pronuncia in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dunque, nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
A seguito della sopra citata pronuncia, la causa è proseguita in ordine alle ulteriori domande, in particolare in punto affido e collocamento della minore e sull'entità CP_2
del contributo al mantenimento della stessa.
1. IN PUNTO DI AFFIDAMENTO DELLA MINORE CP_2
Deve ora essere affrontata la questione che ha maggiormente impegnato il giudizio, con enorme dilatamento dei tempi per la necessaria attività istruttoria, anche di natura tecnica, e per la trattazione di sei sub-procedimenti incidentali, ossia quella dell'affidamento della figlia minore . CP_2
In merito, deve evidenziare che le parti hanno concluso in senso diverso sull'affidamento della minore: il padre ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso;
la madre ha insistito per l'affidamento super esclusivo o esclusivo della ragazza;
la curatrice ha, invece, concluso per la conferma dell'affido all'Ente della minore.
Parte pur avendo concluso per un affidamento condiviso della CP_2
minore, ha rilevato nelle sue difese conclusionali come il comportamento materno sia stato improntato ad escludere il padre dalla vita della minore. Ha evidenziato come la madre abbia mantenuto un atteggiamento di sospetto e di sfiducia nei confronti di tutti gli operatori (CTU, curatrice della minore, operatori del servizio sociale) che hanno svolto attività istruttoria e di supporto all'interno del presente processo, con ciò vanificando i loro interventi e creando una lettura distorta della realtà nella figlia con lei CP_2
convivente.
Lo stesso a evidenziato nei suoi atti come le iniziative processuali CP_2
di parte – concretizzatesi in sei subprocedimenti – siano state improntate, CP_1 piuttosto che al benessere della minore, alla ricerca di una conflittualità con l'altro genitore e ad un discredito di tutte le figure che nel tempo si siano confrontate con . CP_2
pag. 12 di 28 Ciò, ad avviso di parte ricorrente, emergerebbe in modo chiaro dalle risultanze della
CTU ove si legge che “Tutta la relazione con il poggia sul sospetto e così la Parte_1
relazione con gli operatori dei Servizi e quella con il Ctu. La dr.ssa e persino la Per_3
Curatrice entrano nella medesima dinamica. Esiste una sola possibilità di interazione non giocata sul sospetto: confermare il flusso di pensiero della signora che si espone anche a sostenere che il funzionamento del non corrisponde a quel che esita Parte_1 dai test”.
Tali condotte ad avviso del ondano la sua richiesta di adozione dei CP_2 provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 709 ter c.p.c. (nel testo in vigore al momento dell'introduzione del presente giudizio).
Di contro parte ha incentrato le sue difese ed osservazioni sui CP_1
comportamenti paterni, ritenendoli gravemente pregiudizievoli nei confronti della figlia
. In specie, ella ha messo in luce ed in evidenza come la minore sia stata oggetto di CP_2
epiteti nonché di veri e propri insulti da parte del padre, il quale non è stato in grado, oltre che di rispettare la figlia, di coglierne i reali bisogni.
In ragione della pluralità di comportamenti tutti riconducibili alla medesima conclusione, la ha ritenuto il padre non idoneo a svolgere le funzioni genitoriali CP_1
e ha richiesto la sanzione ex art. 709ter c.p.c. in vigore, come detto, al momento di introduzione del presente giudizio.
Premesso quanto sopra, occorre preliminarmente rilevare che, dal copioso materiale in atti (messaggi scambiati tra le parti, verbale di audizione del minore, relazioni periodiche dei servizi sociali dell'Ente affidatario, nonché dagli esiti della C.T.U. espletata in corso di causa) emerge come i genitori abbiano costantemente manifestato per tutta la durata del giudizio un reciproco atteggiamento connotato da reciproca disistima ed elevata conflittualità, a discapito del benessere e della crescita evolutiva della figlia minore, già emotivamente vulnerabile in quanto sottoposta a terapia medica per ipertiroidismo autoimmune e soggetta a disturbi specifici dell'apprendimento.
La relazione disfunzionale della coppia genitoriale, invero, come riscontrato da tutti gli operatori sono stati coinvolti nel presente giudizio, ha avuto l'effetto di vedere la minore al centro del conflitto familiare e che l'ha portata a percepire “incerta la presenza
pag. 13 di 28 del padre, rimanendo facile vittima di un conflitto di lealtà verso la madre” (v. relazione dei servizi sociali del 15.01.2020).
Del resto, il Collegio rileva come ogni aspetto relativo alla gestione della figlia
(scolastico, ludico-sportivo, educativo, gestione dell'abbigliamento e degli impegni CP_2
della bambina) sia stato occasione di acceso scontro e recriminazione tra le parti, reciprocamente arroccate sulle proprie posizione ed incapaci di fornire il supporto necessario alla minore, adottando modalità comunicative costruttive, empatiche e tutelanti.
Dalle relazioni dei Servizi depositate emerge che la persistente acredine nella coppia genitoriale ha portato ad una prima interruzione dei rapporti tra ed il padre CP_2
nel marzo 2021, posto che il trasferimento di residenza di quest'ultimo si aggiungeva alla forte influenza esercitata, a detta di parte ricorrente, sulla minore dalla madre e alle difficoltà del padre ad occuparsi della gestione quotidiana della figlia, considerata l'assenza di spazi adeguati nella propria abitazione per accogliere , per la presenza CP_2
della nuova compagna e il di lei figlio (v. relazione di aggiornamento del 24.11.2021).
Si osserva come, da un lato, il padre, a fronte delle reazioni di chiusura di si CP_2
è posto in modo poco comprensivo della figlia, dando priorità ai propri bisogni e pretendendo di avere un rapporto con la figlia;
dall'altro lato, ha assunto CP_2
atteggiamenti ambivalenti nei confronti del padre: costituiti, per un verso, da delusione e risentimento e vergogna per l'assenza paterna nella sua vita quotidiana e, per altro verso, volti a ricercarne una vicinanza fisica ed emotiva, manifestando un disagio emotivo mediante comportamenti a tratti anche aggressivi auto ed etero-diretti, in famiglia e a scuola (v. relazione aggiornamento del 24.11.2021).
Quanto alla figura materna, invece, i servizi sociali riscontravano come la stessa:
“ha avuto, in alcune occasioni, un atteggiamento a tratti superficiale verso il proposito, più volte espresso, di favorire la riconciliazione padre – figlia” (v. relazione di aggiornamento del 9.11.2021).
Con ordinanza del 15.01.2022, il Giudice Istruttore Dott.ssa Caldore incaricava i competenti servizi sociali di organizzare gli incontri padre – figlia in spazio neutro, incontri che, nonostante la disponibilità e volontà del SI. tardavano a Parte_1
cominciare, da un lato, per la difficoltà dei servizi sociali di mettersi in contatto con la pag. 14 di 28 SI.ra o per impedimento di salute della stessa (che, dopo aver contratto il CP_1
Covid-19, aveva omesso di comunicare per tempo ai servizi sociali di essersi negativizzata): comportamenti da cui può desumersi la scarsa collaborazione della madre, ritenuta ostacolante da parte ricorrente.
Ancora, la resistente, con istanza depositata in data 2.2.2022 chiedeva, a parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 15.1.2022, di revocare il provvedimento nella parte in cui veniva prevista l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso il suo domicilio, nonostante non avesse manifestato alcuna opposizione al riguardo nel corso dell'udienza del 15.12.2021.
Ebbene, anche tale richiesta ha comportato – quale effetto riflesso – l'impossibilità del servizio di provvedere conformemente alle prescrizioni del Tribunale, con conseguente ulteriore allungamento dei tempi del giudizio e impossibilità per il giudice di decidere sulla base dell'approfondimento richiesto.
Da quanto descritto emerge la sostanziale “assenza di consapevolezza nei genitori degli enormi pregiudizi delle loro condotte sulla figlia e la sostanziale inerzia dagli stessi mostrata nell'assumere un ruolo attivo, e non di semplice recriminazione dell'altro, nel sostenere adeguatamente , come dimostrato dall'interruzione del percorso di CP_2
mediazione da parte loro e dalla mancata ottemperanza alle indicazioni fornite dal
Giudice e dagli operatori coinvolti” che portava, con ordinanza del 12.05.2022, all'affido della minore all'Ente di residenza (Comune di SA NE Ed TI).
Tornando agli incontri padre-figlia in spazio neutro, è doveroso sottolineare come i Servizi Sociali si sono trovati più volte a dover ricalendarizzare l'incontro del giugno
2022, posto l'atteggiamento oppositivo e indisponibile della SI.ra CP_1
Dopo diversi tentativi di ricalendarizzazione, anche l'incontro del 25.06.2022 che sarebbe dovuto avvenire presso i locali del centro medico HTC di AD, falliva a causa della mancata presenza della SI.ra omettendo altresì di avvisare la Dott.ssa CP_1
A.S. competente per il Comune di SA NE. Di contro, come riferito dai Per_4
Servizi, il SI. si è presentato all'incontro in modo puntuale e adeguato (v. Parte_1
relazione di aggiornamento del 27.06.2022).
Visto quanto sopra, il G.I. con ordinanza del 18.07.2022 ammoniva la madre della minore a tenere un atteggiamento collaborativo nell'espletamento degli incontri padre-
pag. 15 di 28 figlia in spazio neutro e a favorire e preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore rispettando le prescrizioni adottate dal Tribunale e le indicazioni fornite dall'ente affidatario.
Contestualmente, nel precipuo interesse della minore e al fine di garantire l'effettività e il coordinamento degli interventi di supporto, nominava l'Avv.
[...]
quale curatrice speciale della minore , con il compito di rappresentare CP_3 CP_2
e tutelare la minore, nonché gestire i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei professionisti coinvolti.
Nonostante il provvedimento, venivano nuovamente rinviati gli incontri in Spazio
Neutro calendarizzati, a causa della reiterata indisponibilità della madre ad accompagnare la figlia agli incontri con il padre in AD nelle date indicate dal Servizio sociale (il
30/7 la madre lavorava ed era in attesa di una risposta per un impegno familiare, il 5/8
avrebbe un incontro con la psicologa del consultorio di SA NE, il 27/8 RE CP_2
sarebbe andata al mare con la nonna e la zia…).
Parallelamente, dalla relazione di aggiornamento in data 10.08.2022 in ordine ai colloqui psicologici della figlia con la Dott.ssa emergeva come la ragazza CP_2 Per_3
avesse espresso delusione e rabbia verso il padre, ma anche il desiderio di poterlo rivedere per “poter chiarire” con lui.
Veniva nuovamente evidenziato l'atteggiamento ambivalente anche della madre, ancora una volta ritenuta poco impegnata attivamente e fattivamente nel dare un sostegno autentico alla figlia per recuperare il rapporto con il padre e intraprendere il percorso in
Spazio Neutro (Cfr. memoria costitutiva Curatore Speciale, pag. 11).
Anche i Servizi Sociali evidenziavano come la SI.ra continuasse a CP_1
mantenere un atteggiamento oppositivo e comunque poco incentivante la ripresa dei rapporti padre–figlia, manifestando disappunto in relazione all'operato degli assistenti sociali e rifiutando di accompagnare la figlia anche al successivo incontro per l'ambientamento in spazio neutro fissato per il 05.08.2022, violando così il diritto alla bigenitorialità della figlia e le prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria (v. CP_2 relazione d'aggiornamento del 27.08.2022).
Medio tempore, in data 10.10.2022, a seguito della costituzione in giudizio del curatore speciale della minore - avvenuto in data 22.9.2022 e nominato con ordinanza pag. 16 di 28 istruttoria del 18.7.2022 - la difesa di depositava un'ulteriore memoria Controparte_1 intitolata “ISTANZA per la revoca dell'incarico ai servizi sociali e del curatore speciale del minore” lamentando, tra l'altro, la non imparzialità del curatore speciale e il suo schieramento in favore dei servizi sociali, l'assenza di un atteggiamento da parte sua di
“giusta distanza” e l'adozione di comportamenti non improntati a “correttezza e lealtà” e ribadendo l'inadeguatezza dell'operato dei servizi sociali oltre che della psicologa della minore dott.ssa Per_3
Dette istanze, volte a sottolineare l'incapacità e la faziosità di tutti i soggetti coinvolti senza fornire né argomentazioni giuridiche, né possibili soluzioni collaborative nell'interesse di venivano rigettate (v. ordinanza del 17.10.2022). CP_2
Il suddetto atteggiamento della SI.ra non favoriva alcun progresso nella CP_1
figlia che, peraltro, comunicava telefonicamente al padre di non volerlo più vedere CP_2
(v. relazione Asst del 7.11.2022). Per_5
Con ordinanza del 16.11.2022, il G.I., alla luce degli atti e dei documenti depositati e dell'audizione delle parti in udienza, visto il persistente rifiuto manifestato dalla minore ad incontrare il padre presso lo spazio neutro, riteneva necessaria la nomina di un CP_2 consulente tecnico d'ufficio, individuato nella Dott.ssa che Persona_6
potesse con sollecitudine valutare la situazione e dare indicazioni utili alle parti e al
Tribunale per favorire il recupero della relazione padre-figlia, indagando in maniera approfondita le rispettive capacità genitoriali delle parti e le ragioni del progressivo allontanamento della minore dal padre.
In data 31.03.2023 la CTU nominata, Dott.ssa segnalava al G.I. ostacoli Per_6
alle operazioni di consulenza, riconducibili alle condotte assunte dal legale della sig.ra avv. Gabriella Fornari, la cui presenza alle operazioni di consulenza, secondo CP_1
quanto indicato dalla Consulente, “non è sempre stata rispettosa degli scopi della consulenza medesima con conseguente “trasformazione” di detti incontri in
“interrogatori”, tanto inutili quanto fuorvianti” (v. istanza del CTU del 31.3.2023).
Tali difficoltà venivano condivise anche dal legale di parte ricorrente oltre che dal curatore speciale della minore (v. mail allegate all'istanza e note scritte depositate in data
2.5.2023).
pag. 17 di 28 Va rilevato come all'esito della Consulenza tecnica fosse ancora alta la conflittualità tra i genitori: la relazione genitoriale viene descritta dalla CTU come “il vero vulnus per la crescita di . Le accuse reciproche emergono continuamente CP_2
durante il percorso di CTU e rendono complicato il rapporto nella coppia genitoriale che, in ogni caso, abbisogna di un percorso”.
Con riguardo alla figura materna, la CTU rilevava come la SI.ra pur CP_1
riconoscendo il dato reale, tende a deformarlo in modo che si uniformi a decisioni che, dentro di sé, ha già preso e che legge come “il bene per ”. CP_2
A tal riguardo, per la chiarezza con cui le dinamiche familiari sono esposte, si riporta ampio stralcio delle conclusioni della consulenza tecnica espletata dalla Dott.ssa ove si legge: “(La SI.ra ) non è cosciente di questo atto finzionale, i Per_6 CP_1
suoi convincimenti sono granitici e così vengono trasmessi al mondo che circonda lei e
. La scarsità di pensiero riflessivo incide molto e, come si è visto, per-verte il CP_2
pensiero della bambina. A questo si aggiunga la sospettosità della mamma, elemento che
fa proprio fino a depurare i legami dalla componente empatico-emotiva: in CP_2 presenza della dr.ssa deve necessariamente evitare di guardarla per “non sentire” Per_7
l'emotivo che sarebbe in contrasto con il sospetto. La mamma ha confermato che tale atteggiamento le appartiene e si manifesta anche con altre persone ma non si accorge che dipende da un pensiero centrato sul sospetto che è di origine materna. Per la mamma tutto ciò che non si uniforma al proprio pensiero è fonte di sospetto e, a sua volta, diviene fantasmatico ed elicitato in ogni situazione possibile (per es. il padre, che mi consegna
l'uovo di Pasqua prima dell'incontro con , per “nasconderlo” e farle una sorpresa CP_2
alla fine, diviene sospetto, atto a generalizzazione, fino a pensare ad un mio possibile schierarmi dalla parte del padre). Così diviene anche per che, CP_2
contemporaneamente, può pensare di stare a lungo al telefono con il padre e la compagna un venerdì per poi rifiutarne le telefonate il giorno dopo, convincendosi che sia stato AP a chiudere la chiamata e non lei a rifiutarlo. Ciò è possibile per l'assenza in CP_2
di un proprio apparato per pensare, fenomeno che crea un vuoto psichico riempibile con pensieri altrui e costruzioni fantasmatiche. L'Edipo non risolto ed incistato anche a causa del deficit cognitivo erotizza le relazioni (soprattutto il rapporto con il paterno) muovendo gelosie che poggiano su una faticosa confusione di ruolo: la compagna del
pag. 18 di 28 padre “porta via il AP” in chiave erotizzata e , esposta a desideri libidici data la CP_2
raggiunta maturità sessuale, li riorienta proiettandoli su qualcuno che sente “vicino” al AP (il figlio della compagna) […]. Il AP si trova, a sua volta, […] non riesce a credere che i movimenti della mamma siano dovuti a dissociazione cognitiva e quindi inconsci, al contrario li considera reali e concreti, atti a giungere ad una denuncia gravissima e umiliante a suo danno. […] Posto tutto a difesa del Sé, il AP arriva anche ad ipotizzare la resa, il passo indietro, lasciando campo libero pur di evitare l'attacco.
Questo per sarebbe deleterio, significherebbe darle un segnale abbandonico, CP_2
lasciandola in una fusionalità intrapsichica e interpsichica con il materno estremamente faticosa e rischiosa nella difficile impresa di costruirsi un futuro possibile” (CTU, pag.
113 e s.s.).
Parallelamente ai lavori peritali, i competenti Assistenti Sociali si occupavano di definire il piano degli incontri padre-figlia in spazio neutro e, tra il 26.01.2023 e il
27.06.2023, venivano svolti sette incontri in spazio neutro tra e il padre (Cfr. CP_2
relazioni dei servizi sociali di SA NE ed TI del 06.07.2023 e 22.11.2023).
L'ultimo incontro avveniva in data 27.06.2023 nel parco della Persona_8
Vernavola di Pavia. In tale occasione, la Dott.ssa (ADM che partecipava Per_9 all'appuntamento) rilevava come avesse espresso il desiderio di non fare l'incontro. CP_2
Tuttavia, al contempo, riscontrava che fosse “evidente che volesse contatti CP_2
con il padre, ma manteneva le distanze ponendo un muro altissimo e molto spesso, davanti ai tentativi del padre, tutti i suoi approcci rimbalzavano indietro”. Ancora, dopo un momento di risate e dialogo, l'atmosfera si raggelava nel momento in cui il padre pretendeva che lei accantonasse il telefono. A quel punto, la ragazza ricordava episodi di pizzicotti, sgridate e prese in giro da parte della figura paterna avvenuti nel passato, esprimendo il timore che il padre “tornasse a trattarla male” (V. relazione d'aggiornamento 8.11.2023).
Lo stato d'animo del padre - frustrato e angosciato dal riproporsi dei medesimi eventi, preoccupato per l'influenza della madre sulla minore - e la chiusura della figlia manifestata verso il padre, portavano all'interruzione dei rapporti ADM appena iniziati
(v. relazione d'aggiornamento 8.11.2023).
Da questo momento, il SI. non aveva più contatti con la figlia. Parte_1
pag. 19 di 28 La stessa, come riferito dagli A.S. parlerebbe sporadicamente del padre, senza avanzare quesiti in merito alla ripresa della frequentazione con lo stesso (v. relazione d'aggiornamento 8.11.2023).
All'udienza del 16.11.2023, la minore veniva ascoltata dal G.I. Dott. CP_2
Massimiliano Sturiale. Anche in detta sede emergeva da parte della ragazza un senso di rifiuto verso la ripresa dei rapporti con il padre, rifiuto che ancora le sue ragioni principalmente in fatti e accadimenti passati, che si riverberano nel futuro fungendo per la minore da “blocco”. A tal riguardo, invero, se da un lato esprime di non voler CP_2
rivedere il padre, dall'altro afferma di volere solo che lui si comporti bene con lei e che lui le voglia bene (v. verbale del 16.11.2023).
In ossequio ai provvedimenti del G.I. del 20.11.2023, veniva attivato dai servizi sociali un nuovo programma di recupero della relazione genitoriale che, tuttavia, si scontrava con i conflitti emotivi – interiori di , da un lato desiderosa di vedere il CP_2
padre e dall'altro spaventata dal fatto che il rapporto con lui potesse non andare bene e, contestualmente, di entrare in conflittualità con la madre (v. relazione d'aggiornamento
02.02.2024).
Emblematico, da ultimo, è quanto avvenuto con riguardo alla scelta scolastica della minore. Il dialogo instaurato tra i genitori sul punto, infatti, ha mostrato un lato materno conflittuale nei confronti di tutti gli operatori (sia scolastici che del servizio sociale) e un lato paterno di fatto disinteressato rispetto ai reali interessi della minore (si pensi al fatto che abbia più volte manifestato la volontà di non passare ad un istituto CP_2
professionale).
È evidente, allora, che tra i genitori – ognuno convinto della bontà della sua tesi in modo assertivo e non dialogico – non si sia formato alcun confronto costruttivo per il benessere della minore e ciò abbia determinato causalmente la bocciatura della minore.
Alla luce della persistente situazione di stallo, che vede, peraltro, la minore CP_2 permanere nell'indisponibilità di una ripresa graduale dei rapporti con il padre (v. relazione aggiornamento Servizi Sociali di SA NE del 02.04.2024), ne consegue che qualsiasi forma di affidamento diversa da quella già disposta in via provvisoria (cioè
l'affidamento ai servizi sociali di SA NE) non sia coerente con l'interesse della pag. 20 di 28 minore, data l'incapacità dei genitori di assumere scelte nel suo interesse e anteporre il benessere di alle rispettive rivendicazioni verso l'altro genitore. CP_2
Si conferma, pertanto, l'affido di ai servizi sociali del OP
Comune di SAN GENESIO ED UNITI, affinché continuino a porre in essere ogni intervento ritenuto opportuno per la salvaguardia degli interessi e della crescita della minore, assumendo tutte le principali decisioni di natura sanitaria ed educativa, ove possibile, d'intesa con entrambi i genitori, con il mandato ai suddetti servizi di riferire senza indugio alla competente Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che dovessero medio tempore verificarsi.
I servizi dovranno proseguire altresì con il supporto psicologico-psicoterapeutico intrapreso dalla minore e, al fine di favorire il processo di responsabilizzazione e recupero delle capacità genitoriali nelle aree risultate deficitarie - tenuto conto dell'intensa e persistente conflittualità tra le parti e del fallimento del tentativo di mediazione genitoriale precedentemente avviato e interrotto – proporre l'avvio di un percorso di Coordinazione
Genitoriale (presso i competenti Servizi Sociali o un Ente privato in caso di indisponibilità dei servizi), volto al ripristino effettivo di una relazione genitoriale proficua nel superiore interesse della minore.
2. SUL COLLOCAMENTO E SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Deve essere confermato il collocamento e la residenza anagrafica della figlia minore presso la madre, figura competente nell'ambito delle cure primarie e nella CP_2
predisposizione di un ambiente adeguato per la minore, con incarico ai Servizi Sociali di proseguire l'A.D.M. presso il domicilio materno.
Quanto all'esercizio del diritto di visita della minore da parte del ricorrente, posto che, allo stato la figlia rifiuta di vedere il genitore, occorre considerare come, CP_2
inserendosi in un programma di recupero delle capacità della coppia genitoriale volto ad un affidamento condiviso, il diritto del minore di mantenere i rapporti con entrambi i genitori è direttamente correlato al dovere di ciascun genitore di favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore, salvo la presenza di situazioni gravi che ne impongano l'allontanamento.
pag. 21 di 28 Nel caso di specie, i persistenti contrasti tra le parti - ove la madre imputa al padre di non aver compreso i propri errori e di aver con la sua condotta ferito profondamente la figlia e, il padre, di contro, contesta una totale sfiducia della madre nei confronti del servizio e degli operatori che si sono succeduti - hanno causalmente generato un conflitto interiore nella figlia, tradottosi, da ultimo, nell'espresso rifiuto di vedere il padre.
In argomento, si evidenzi come gli Assistenti Sociali, in seno agli incontri in spazio neutro tra padre-figlia, avvenuti nel periodo gennaio-giugno 2023, abbiano emblematicamente colto i sentimenti contrastanti della figlia da un lato: CP_2
“arrabbiata nei confronti del padre, avendo dei nodi da affrontare con lui”, dall'altro desiderosa e curiosa di vederlo (Cfr. Relaz. Servizi Sociali del 22.11.2023).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto del cronicizzato rifiuto di di vedere CP_2
il padre (v. relazione d'aggiornamento Servizi Sociali di SA NE del 02.04.2024), il
Collegio ritiene di dover condividere le conclusioni del nominato Curatore Speciale nell'ottica di un effettivo ripristino del diritto alla bigenitorialità.
In tal senso, si dispone l'incarico all'Ente affidatario di elaborare un progetto finalizzato al recupero del rapporto padre-figlia, coordinandosi costantemente con la psicoterapeuta di , che dovrà indicare le tempistiche e le modalità di riavvicinamento CP_2
più opportune per la minore, da effettuarsi in modo graduale e in sede protetta – se necessario - sempre che lo stesso non appaia in conflitto con l'interesse della stessa.
3. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA:
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Rilevato che la madre, convivendo con la figlia, provvederà direttamente al suo mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che la SI.ra ha chiesto che venga stabilito un CP_1
contributo al mantenimento per la figlia pari ad € 600,00 o in quell'altra diversa somma
(comunque non inferiore all'attuale di € 448,02), oltre al 50 % delle spese straordinarie, mentre il SI. ha chiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento ad € Parte_1
250,00 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia comunque inferiore a € 386,30 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pag. 22 di 28 Orbene, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., applicabile anche in materia di divorzio, ai sensi del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nel caso di specie, riguardo le risorse economiche dei genitori, quanto alla posizione del ricorrente va evidenziato come lo stesso, assunto a tempo indeterminato come Carabiniere, ha prodotto redditi netti per € 26.176,55 (v. C.U. 2023 per l'anno 2022)
e € 25.359,47 (v. C.U. 2022 per l'anno 2021), per gli anni precedenti, redditi netti in linea con la predetta somma.
La SI.ra invece, che dichiarava di convivere con la figlia e il nuovo CP_1 CP_2 compagno, deduceva di lavorare nell'impresa di famiglia, producendo dichiarazioni dei redditi attestanti, per l'anno 2022 un reddito netto di € 6.994,00 ed un reddito di €
3.325,00 al netto degli oneri deducibili per il 2023.
Il Collegio, valutata la situazione economica delle parti, rilevato che non risulta un mutamento delle condizioni economiche del SI. rispetto ai provvedimenti Parte_1
provvisori assunti con Ordinanza Presidenziale dalla Presidente f.f. Dott.ssa Claudia
Caldore del 02.03.2020, ma che permangono, al contempo, sentimenti di disistima tra le parti, e valutata, altresì, la lamentata inadempienza del in merito alla Parte_1 corresponsione dell'importo stabilito in sede di separazione rivalutato, ritiene corretto valorizzare l'aspetto omnicomprensivo dell'assegno di mantenimento e, per l'effetto, rideterminare l'entità del contributo al mantenimento mensile per la figlia in € CP_2
500,00 (cinquecento/00) omnia.
Tale somma dovrà essere corrisposta alla SI.ra entro il 5 di ogni mese ed CP_1
automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, inoltre, confermato che l'assegno unico universale sia percepito in via esclusiva dalla madre.
pag. 23 di 28
4. SUI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI RICHIESTI DA CP_4
LE PARTI
Preliminarmente, il Collegio rileva come entrambe le parti abbiano riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le domande per la condanna della rispettiva controparte alle sanzioni previste dall'art. 709 ter c.p.c.
Ebbene, se da un lato deve osservarsi come sia evidente che la conflittualità della coppia genitoriale, imputabile ad entrambe le parti - che non sono riuscite a tenere una condotta improntata alla collaborazione e al dialogo costruttivo - non abbia aiutato la figlia minore a superare il trauma della disgregazione del nucleo familiare, per altro lato, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per ammonire la SI.ra Controparte_1
alla luce del contegno oppositivo tenuto nel corso di tutto il procedimento, caratterizzato finanche da un atteggiamento di sospetto nei confronti dei Servizi Sociali, della nominata
C.T.U., del Curatore Speciale.
Tale condotta – come già evidenziato - non ha agevolato la ripresa del rapporto padre- figlia, cristallizzando in sentimenti contrastanti verso la figura paterna, che da un CP_2
lato rimarcava di non voler vedere il padre e, al contempo, dall'altro affermava di volere solo “che lui si comporti bene con lei e che lui le voglia bene” (v. verbale del 16.11.2023).
A tal riguardo, invero, si osservi come la C.T.U. espletata in corso di giudizio abbia evidenziato un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali, validi legami di attaccamento con loro e abbia, altresì, sottolineato il bisogno di di avere un rapporto CP_2
con il padre, cui la madre non parere opporsi, nonostante l'attuale scarso riconoscimento da parte sua dell'adeguatezza del ruolo genitoriale del Parte_1
Di contro, più volte i servizi sociali e gli operatori coinvolti nel presente giudizio hanno riscontrato come la SI.ra non si sia attivamente e fattivamente impegnata CP_1
nel dare un sostegno autentico alla figlia nel recuperare il rapporto con il padre e ad intraprendere il percorso in Spazio Neutro (v. relazione di aggiornamento del 9.11.2021,
Cfr. memoria costitutiva Curatore Speciale, pag. 11), ostacolando e rallentando la calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro tra padre-figlia, manifestando talvolta indisponibilità e critiche verso l'operato dei Servizi o rendendosi irreperibile.
Ebbene, il Collegio osserva come la condotta complessivamente tenuta dalla
SI.ra abbia sortito il duplice effetto di rallentare l'attività di coordinazione e di CP_1
pag. 24 di 28 organizzazione svolta dai Servizi Sociali, nonché di dilatare i tempi processuali arrivando a proporre istanza per la revoca del servizio di educativa domiciliare presso il suo domicilio, pur non avendo mostrato alcuna opposizione al riguardo nel corso dell'udienza del 15.12.2021 (V. istanza parte del 02.02.2022) e, in un secondo momento, in CP_1 data 10.10.2022 un'ulteriore istanza – meramente defatigatoria e non adeguatamente supportata - per la revoca dell'incarico ai servizi sociali e del Curatore Speciale, pur senza mai proporre possibili soluzioni nell'interesse della figlia (v. ut supra, pag. 18).
A fronte di quanto sopra, il Collegio ammonisce ex Controparte_1
art. 709ter c.p.c. a tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante con il ricorrente e con tutti gli operatori incaricati nel preminente e superiore interesse della figlia minore Si evidenzia come sia necessario che anche il ssuma CP_2 CP_2
maggiore consapevolezza dei bisogni di , sintonizzandosi con gli stessi senza CP_2
imporre la propria scala di priorità dei bisogni.
Infine, atteso il pacifico ruolo di influenza preponderante che la figura materna esercita su (in forza del già richiamato conflitto di lealtà interno alla minore), qualora CP_2 quest'ultima si rifiuti di incontrare il padre, nei modi e tempi stabiliti dai Servizi, senza adeguata motivazione, comprovata da documentazione attestante la presenza di legittimo impedimento, quale esame o problemi di salute, la sig. dovrà corrispondere, per CP_1 ogni appuntamento mancato, l'importo di € 200,00, ai sensi degli artt. 709ter e 614 bis cpc, da versare nella misura di € 100,00 in favore del padre ed € 100,00 su un conto intestato direttamente alla minore CP_2
In proposito si richiama l'art. 709 ter, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile - ed ora trasfuso con modifiche nell'art. 473-bis.39 c.p.c. a seguito del D.Lgs. n. 149/2022 (a decorrere dal 28/2/2023 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) - nella parte in cui prevedeva che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può ammonire il genitore inadempiente;
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di pag. 25 di 28 inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'art. 614 bis.
Come precisato dalla recente Cass 8283/23 “La norma prevede un rimedio di natura risarcitoria per i danni arrecati dal genitore alla prole con condotte inadempienti agli obblighi imposti in sede di separazione in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale nonchè di natura sanzionatoria volta alla coercizione del genitore inadempiente all'assolvimento degli obblighi imposti in sede di separazione e divorzio
(…) Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c., sono suscettibili di essere applicate dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poichè l'uso della congiunzione disgiuntiva
"od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali
è un fatto che giustifica di per sè l' irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata (così Cass.
16980/2018; id. 37899/2022)”.
Quanto alla richiesta di revoca e sostituzione della figura della curatrice speciale nominata, si osserva che con la definizione del presente giudizio – instaurato in periodo precedente al vigore della Riforma Cartabia – cessa l'incarico conferitole ergo non si ritiene necessario procedere alla relativa revoca.
5. SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, avuto riguardo all'entità e alla delicatezza della causa ed alle questioni trattate, tenuto, altresì, conto del rigetto delle domande in punto di affidamento della figlia, così come proposte da entrambe le parti.
Si ritiene, pertanto, congruo di compensare dette spese nella misura di 1/3 ponendo a carico della resistente la restante parte di 2/3, liquidata in € 6.000,00 in ragione della complessità e durata del giudizio, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pag. 26 di 28 Quanto ai sei subprocedimenti espletati e conclusisi nel corso del presente giudizio, il Collegio ritiene, stante gli esiti dei medesimi, la complessità e la delicatezza della vicenda delle questioni trattate, di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del rigetto delle istanze di cui al sub-1 (parte , Parte_1
del parziale rigetto delle istanze di cui al sub-2 (parte , del rigetto delle istanze CP_1
del sub-3 (parte , del rigetto delle istanze del sub-4 con riferimento alle Parte_1 istanze di entrambe le parti, del rigetto del sub. 5 (parte e dell'esito del sub-6, CP_1
conclusosi con la cessata materia del contendere.
Pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti atteso il comune interesse allo svolgimento dell'istruttoria tecnica esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 5397/2019, richiamata la propria sentenza non definitiva n.
971/2020 pubblicata il 15.10.2020, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Conferma l'affidamento della minore ata a Pavia il OP
04.06.2009, al comune di SAN GENESIO ED UNITI, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2. Dispone che i servizi sociali del comune di SAN GENESIO ED UNITI proseguano con tutti i percorsi già indicati in parte motiva;
3. Dispone che i Servizi proseguano con la calendarizzazione degli incontri padre-figlia – con cadenza quantomeno mensile;
4. Ammonisce la SI.ra ex art. 479 bis 39 c.p.c. a Controparte_1
tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante nel preminente e superiore interesse della figlia minore CP_2
5. DISPONE che, per ogni incontro , previsto dai Servizi, Persona_8
ingiustificatamente disatteso da , la sig. dovrà corrispondere al CP_2 CP_1
ricorrente e alla figlia (mediante versamento su conto a lei intestato) l'importo di € 100,00 ciascuno, ai sensi degli artt 709ter e 614 bis cpc;
pag. 27 di 28 6. Dispone che ersi ad , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di l'importo mensile di € 500,00 omnicomprensivi (cinquecento CP_2
euro/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
7. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla
SI.ra ; Controparte_1
8. Condanna a rifondere i 2/3 delle spese del Controparte_1
procedimento a che liquida in tale proporzione Parte_1
in € 6.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, dichiarandole compensate fra le parti nella restante parte;
9. Pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione II civile del Tribunale
Ordinario di Pavia il 19.12.2024
Si comunichi ai servizi sociali di SA NE Ed TI (residenza della figlia e materna) e AD (residenza paterna).
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 28 di 28