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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 754 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 3 ottobre 2025, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Orlando, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente, via Pescasseroli n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Crocetta, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 1° ottobre
2025, svolta nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale dal marito con le conseguenti statuizioni in ordine Controparte_1 all'affidamento della figlia minore, al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale.
Esponeva che il matrimonio era stato celebrato in Chieti il 21 giugno 2003, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione erano nati i figli , il 14 dicembre 2003, ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata il [...], Per_2 ancora minorenne.
La coppia aveva inizialmente convissuto nell'abitazione dei genitori del per CP_1 poi trasferirsi stabilmente in un appartamento sito in via Pescasseroli, di proprietà del marito.
La famiglia si era sempre mantenuta con il reddito da lavoro del operaio con CP_1 stipendio medio netto di circa € 2.000,00, mentre la moglie, casalinga, si era dedicata alla cura della casa, dei figli e degli anziani genitori del marito, rinunciando ad attività lavorativa anche a causa della gelosia e possessività del coniuge. Solo nel 2019 la aveva intrapreso un Parte_1 lavoro part-time in un centro di acconciature, interrotto tuttavia nel settembre 2023 per le difficoltà incontrate, con il consenso del marito. Attualmente ella è priva di reddito, pur essendosi iscritta al Centro per l'impiego.
Riferiva che negli ultimi anni il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per l'incompatibilità caratteriale e, in particolare, per il comportamento del marito, connotato da morbosa gelosia e senso di possesso, tali da limitarne la libertà personale, relazionale e lavorativa. Nonostante i tentativi di ricostruire l'unione, anche attraverso percorsi di
2 psicoterapia di coppia, la persistente chiusura del marito aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con lettera del 5 aprile 2024, a mezzo del proprio difensore, la ricorrente aveva manifestato al coniuge la volontà di addivenire a separazione consensuale, senza però riuscire a raggiungere un accordo. A seguito di tali eventi, nell'aprile 2024 i coniugi avevano deciso di separarsi di fatto: il si era trasferito nell'appartamento al piano terra dello stesso CP_1 stabile, mentre la era rimasta con i figli nell'abitazione coniugale. Parte_1
Da quel momento, il resistente aveva progressivamente ridotto ogni contributo economico per il sostentamento della famiglia, limitandosi a sporadiche forniture di beni alimentari o a modeste ricariche postepay per la moglie, per un importo medio mensile di soli
€ 100,00, non idonei a garantire il mantenimento della moglie e della figlia minore. La ricorrente aveva quindi dovuto far fronte alle spese ordinarie e straordinarie con i propri risparmi, con l'aiuto del figlio maggiorenne e con il sostegno della madre. Per_1
Alla luce di tale situazione, la sig.ra chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia e Per_2 collocamento presso di sé, assegnazione della casa familiare, fissazione di un contributo di mantenimento complessivo di € 700,00 mensili (di cui € 500,00 per la figlia e € 200,00 per la moglie), ovvero altra misura ritenuta equa e comunque non inferiore al 30% del reddito del
Perlingieri, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Domandava inoltre la regolamentazione dei rapporti con la prole, la disciplina dell'affidamento degli animali domestici, l'autorizzazione al rilascio di documenti di espatrio per la minore e la predisposizione di idonee garanzie a tutela dell'adempimento degli obblighi economici del marito.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia di separazione personale, ma ha contestato le circostanze di fatto e le domande economiche avanzate dalla moglie.
In primo luogo, ha ricostruito la propria storia lavorativa, sottolineando di aver sempre operato come operaio specializzato “perforatore” in cantieri fuori Chieti, con frequenti trasferte a Torino, Parma, Milano, Bologna, Verona e Caserta, fino alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato con la nel dicembre 2022. Dopo alcuni impieghi Parte_2
a termine con la il rapporto si era concluso nel marzo 2024, sicché da aprile Parte_3
3 2024 egli percepiva esclusivamente l'indennità di disoccupazione (NASPI), pari a circa €
1.100,00 mensili, destinata a decrescere nel tempo e ad esaurirsi nel settembre 2025.
Ha precisato di essere stato costretto a trasferirsi, su esplicita richiesta della moglie, in un piccolo appartamento di sua proprietà, sito nello stesso stabile della casa coniugale ma ancora in fase di ristrutturazione, con condizioni abitative precarie. In tale contesto, la Parte_1 avrebbe addirittura chiesto il distacco delle utenze, costringendolo a sostenere costi aggiuntivi di riallaccio.
Ha poi contestato le accuse di gelosia eccessiva e di controllo sulla moglie, osservando che, essendo stato per lunghi periodi fuori sede, non avrebbe potuto esercitare alcuna ingerenza nella vita personale della coniuge. Ha affermato che la aveva sempre lavorato, anche Parte_1
“in nero” come parrucchiera, e che aveva lasciato il rapporto regolare con un centro di acconciature di sua esclusiva iniziativa. Secondo il resistente, la moglie dispone di competenze lavorative adeguate a procurarsi un reddito autonomo e, in aggiunta, di notevoli risparmi: sarebbe stata persino disposta, nel febbraio 2024, a versargli € 50.000,00 in contanti per acquisire la proprietà della casa coniugale.
Ha altresì evidenziato che la ricorrente usufruisce di un libretto postale cointestato con la madre e il fratello, con una giacenza di circa € 15.000,00, e che di fatto ella e la figlia Per_2 trascorrono gran parte del tempo presso l'abitazione materna della Ha
[...] Parte_1 sottolineato, inoltre, di essere gravato da spese familiari e debiti pregressi (tasse, bollette, oneri condominiali, bolli auto), e di non poter sostenere costi ulteriori, come il corso di equitazione della figlia.
Quanto alle condizioni di separazione, il ha dichiarato di accettare l'affido CP_1 condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione dei tempi di frequentazione, e di non opporsi all'assegnazione della casa coniugale alla Ha Parte_1 tuttavia richiesto che non fosse disposto alcun assegno in favore della moglie, tenuto conto del godimento della casa familiare e delle sue capacità lavorative. Ha invece offerto di corrispondere € 400,00 mensili per la figlia comprensivi dell'assegno unico, con Per_2 riduzione a € 230,00 mensili una volta che la metà dell'assegno unico fosse corrisposta direttamente dall'INPS alla madre. Ha chiesto, inoltre, che le spese straordinarie per la prole fossero condivise al 50%, previa preventiva concertazione e compatibilmente con le sue possibilità economiche. 4 Concludeva, pertanto, per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate, con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, con riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti rese in udienza è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151
c.c.).
Quanto alla posizione della figlia nata il [...], va osservato Per_2 che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età (in data 18 settembre 2025).
Pertanto, non occorre più adottare statuizioni in ordine all'affidamento e al collocamento, né disciplinare i rapporti di frequentazione con i genitori, trattandosi di scelte che competono ormai alla stessa, divenuta maggiorenne.
Ai fini della determinazione del contributo paterno, occorre avere riguardo alle condizioni economiche delle parti. Dalla documentazione acquisita risulta che il sig. CP_1 ha cessato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel dicembre 2022; successivamente ha percepito indennità NASPI, e dal gennaio 2025 è occupato con contratto a termine part-time, percependo un reddito mensile netto di circa € 900,00. La sig.ra Parte_1 dal canto suo, risulta attualmente priva di attività lavorativa stabile e di redditi propri.
Tenuto conto di tali elementi, delle esigenze della figlia, nonché dei criteri di proporzionalità e adeguatezza stabiliti dall'art. 337-ter c.c., deve ritenersi equo confermare le condizioni già disposte in sede provvisoria. Pertanto, il sig. è tenuto a corrispondere CP_1 alla madre, con la quale la figlia convive, un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con obbligo a partire dal momento della proposizione della domanda.
Il padre dovrà inoltre concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia.
L'assegno unico universale dovrà essere percepito integralmente dalla madre, quale genitore convivente, poiché è su di lei che grava l'onere quotidiano del mantenimento della ragazza.
5 La sig.ra ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in via Pescasseroli, Parte_1 già disposta in suo favore in sede di provvedimenti provvisori.
È vero che, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età; Per_2 tuttavia, non è ancora economicamente autosufficiente e permane la convivenza con la madre.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. può essere disposta anche in presenza di figli maggiorenni conviventi con il genitore affidatario, qualora non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica.
In tale contesto, l'assegnazione dell'immobile in favore della madre risponde all'interesse primario della figlia a conservare l'habitat domestico in cui è cresciuta e a mantenere la stabilità delle proprie condizioni di vita.
Pertanto, la domanda di assegnazione deve essere accolta e la casa familiare assegnata alla sig.ra Parte_1
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento personale pari ad € 200,00 mensili, deducendo di essere priva di redditi e di avere rinunciato, per dedicarsi alla famiglia, a concrete prospettive lavorative.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non disponga di redditi adeguati ha diritto ad un assegno di mantenimento, proporzionato alle condizioni economiche di entrambi i coniugi e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, la sig.ra ha prodotto le proprie dichiarazioni fiscali per gli Parte_1 anni 2021-2023 (allegati n. 10, 11 e 12), dalle quali emerge l'assenza di redditi significativi da lavoro dipendente. Ha altresì depositato contratto di lavoro part-time e buste paga relative al rapporto di lavoro cessato nel settembre 2023 (allegato n. 21), dimostrando così di avere svolto attività lavorativa, seppur limitata, e di possedere competenze professionali nel settore dell'acconciatura. È iscritta al Centro per l'impiego, circostanza che conferma la sua potenzialità lavorativa e la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Quanto alla situazione patrimoniale, la ricorrente ha prodotto la documentazione bancaria
(all. 13 e 30), dalla quale risulta la presenza di giacenze di modesta entità, non idonee a garantire una reale autosufficienza economica.
D'altro canto, la condizione reddituale del resistente non consente di porre a suo carico ulteriori obblighi. Infatti, dalla documentazione fiscale e contributiva prodotta risulta che, 6 cessato il rapporto a tempo indeterminato, egli ha percepito indennità NASPI e, dal gennaio
2025, ha trovato una nuova occupazione part-time, con reddito mensile netto di circa € 900,00
(cfr. dichiarazioni e allegati del resistente). Su tale somma grava già l'obbligo di corrispondere
€ 250,00 mensili per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno personale alla moglie. La sig.ra infatti, pur non Parte_1 disponendo attualmente di un reddito, non è priva di capacità lavorativa e può attivarsi per reperire un'occupazione compatibile con le proprie competenze. Per contro, le condizioni economiche del marito, già gravato dal mantenimento della figlia, non consentono ulteriori aggravi senza compromettere il suo stesso sostentamento.
La domanda di assegno di mantenimento personale deve pertanto essere rigettata.
La ricorrente ha altresì chiesto la regolamentazione dell'affidamento degli animali domestici, l'autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio per la figlia minore e la predisposizione di idonee garanzie ex art. 156 c.c.
Le prime due richieste devono essere dichiarate inammissibili, in quanto non compatibili con il presente giudizio di separazione personale e con il relativo rito speciale, oltre che, quanto ai documenti di espatrio, prive di interesse per il raggiungimento della maggiore età della figlia
Per_2
Quanto alla domanda di garanzie, essa deve essere rigettata, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che il sig. voglia sottrarsi agli obblighi economici qui stabiliti. CP_1
In considerazione del mancato completo accoglimento delle pretese di entrambe le parti, il Tribunale ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perché sia disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- dispone che versi a entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
(cinque) di ciascun mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma da Persona_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dell'obbligo a partire dalla domanda;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie relative alla figlia;
- stabilisce che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, quale genitore convivente;
- assegna a la casa familiare;
Parte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento personale avanzata da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di garanzie ex art. 156 c.c. proposta da Parte_1
- dichiara inammissibili le domande relative all'affidamento degli animali domestici
e al rilascio dei documenti di espatrio per la figlia;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
8
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 754 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 3 ottobre 2025, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Orlando, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente, via Pescasseroli n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Crocetta, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 1° ottobre
2025, svolta nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale dal marito con le conseguenti statuizioni in ordine Controparte_1 all'affidamento della figlia minore, al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale.
Esponeva che il matrimonio era stato celebrato in Chieti il 21 giugno 2003, in regime di separazione dei beni, e che dall'unione erano nati i figli , il 14 dicembre 2003, ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata il [...], Per_2 ancora minorenne.
La coppia aveva inizialmente convissuto nell'abitazione dei genitori del per CP_1 poi trasferirsi stabilmente in un appartamento sito in via Pescasseroli, di proprietà del marito.
La famiglia si era sempre mantenuta con il reddito da lavoro del operaio con CP_1 stipendio medio netto di circa € 2.000,00, mentre la moglie, casalinga, si era dedicata alla cura della casa, dei figli e degli anziani genitori del marito, rinunciando ad attività lavorativa anche a causa della gelosia e possessività del coniuge. Solo nel 2019 la aveva intrapreso un Parte_1 lavoro part-time in un centro di acconciature, interrotto tuttavia nel settembre 2023 per le difficoltà incontrate, con il consenso del marito. Attualmente ella è priva di reddito, pur essendosi iscritta al Centro per l'impiego.
Riferiva che negli ultimi anni il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per l'incompatibilità caratteriale e, in particolare, per il comportamento del marito, connotato da morbosa gelosia e senso di possesso, tali da limitarne la libertà personale, relazionale e lavorativa. Nonostante i tentativi di ricostruire l'unione, anche attraverso percorsi di
2 psicoterapia di coppia, la persistente chiusura del marito aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con lettera del 5 aprile 2024, a mezzo del proprio difensore, la ricorrente aveva manifestato al coniuge la volontà di addivenire a separazione consensuale, senza però riuscire a raggiungere un accordo. A seguito di tali eventi, nell'aprile 2024 i coniugi avevano deciso di separarsi di fatto: il si era trasferito nell'appartamento al piano terra dello stesso CP_1 stabile, mentre la era rimasta con i figli nell'abitazione coniugale. Parte_1
Da quel momento, il resistente aveva progressivamente ridotto ogni contributo economico per il sostentamento della famiglia, limitandosi a sporadiche forniture di beni alimentari o a modeste ricariche postepay per la moglie, per un importo medio mensile di soli
€ 100,00, non idonei a garantire il mantenimento della moglie e della figlia minore. La ricorrente aveva quindi dovuto far fronte alle spese ordinarie e straordinarie con i propri risparmi, con l'aiuto del figlio maggiorenne e con il sostegno della madre. Per_1
Alla luce di tale situazione, la sig.ra chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia e Per_2 collocamento presso di sé, assegnazione della casa familiare, fissazione di un contributo di mantenimento complessivo di € 700,00 mensili (di cui € 500,00 per la figlia e € 200,00 per la moglie), ovvero altra misura ritenuta equa e comunque non inferiore al 30% del reddito del
Perlingieri, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Domandava inoltre la regolamentazione dei rapporti con la prole, la disciplina dell'affidamento degli animali domestici, l'autorizzazione al rilascio di documenti di espatrio per la minore e la predisposizione di idonee garanzie a tutela dell'adempimento degli obblighi economici del marito.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia di separazione personale, ma ha contestato le circostanze di fatto e le domande economiche avanzate dalla moglie.
In primo luogo, ha ricostruito la propria storia lavorativa, sottolineando di aver sempre operato come operaio specializzato “perforatore” in cantieri fuori Chieti, con frequenti trasferte a Torino, Parma, Milano, Bologna, Verona e Caserta, fino alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato con la nel dicembre 2022. Dopo alcuni impieghi Parte_2
a termine con la il rapporto si era concluso nel marzo 2024, sicché da aprile Parte_3
3 2024 egli percepiva esclusivamente l'indennità di disoccupazione (NASPI), pari a circa €
1.100,00 mensili, destinata a decrescere nel tempo e ad esaurirsi nel settembre 2025.
Ha precisato di essere stato costretto a trasferirsi, su esplicita richiesta della moglie, in un piccolo appartamento di sua proprietà, sito nello stesso stabile della casa coniugale ma ancora in fase di ristrutturazione, con condizioni abitative precarie. In tale contesto, la Parte_1 avrebbe addirittura chiesto il distacco delle utenze, costringendolo a sostenere costi aggiuntivi di riallaccio.
Ha poi contestato le accuse di gelosia eccessiva e di controllo sulla moglie, osservando che, essendo stato per lunghi periodi fuori sede, non avrebbe potuto esercitare alcuna ingerenza nella vita personale della coniuge. Ha affermato che la aveva sempre lavorato, anche Parte_1
“in nero” come parrucchiera, e che aveva lasciato il rapporto regolare con un centro di acconciature di sua esclusiva iniziativa. Secondo il resistente, la moglie dispone di competenze lavorative adeguate a procurarsi un reddito autonomo e, in aggiunta, di notevoli risparmi: sarebbe stata persino disposta, nel febbraio 2024, a versargli € 50.000,00 in contanti per acquisire la proprietà della casa coniugale.
Ha altresì evidenziato che la ricorrente usufruisce di un libretto postale cointestato con la madre e il fratello, con una giacenza di circa € 15.000,00, e che di fatto ella e la figlia Per_2 trascorrono gran parte del tempo presso l'abitazione materna della Ha
[...] Parte_1 sottolineato, inoltre, di essere gravato da spese familiari e debiti pregressi (tasse, bollette, oneri condominiali, bolli auto), e di non poter sostenere costi ulteriori, come il corso di equitazione della figlia.
Quanto alle condizioni di separazione, il ha dichiarato di accettare l'affido CP_1 condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione dei tempi di frequentazione, e di non opporsi all'assegnazione della casa coniugale alla Ha Parte_1 tuttavia richiesto che non fosse disposto alcun assegno in favore della moglie, tenuto conto del godimento della casa familiare e delle sue capacità lavorative. Ha invece offerto di corrispondere € 400,00 mensili per la figlia comprensivi dell'assegno unico, con Per_2 riduzione a € 230,00 mensili una volta che la metà dell'assegno unico fosse corrisposta direttamente dall'INPS alla madre. Ha chiesto, inoltre, che le spese straordinarie per la prole fossero condivise al 50%, previa preventiva concertazione e compatibilmente con le sue possibilità economiche. 4 Concludeva, pertanto, per la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate, con compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, con riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti rese in udienza è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151
c.c.).
Quanto alla posizione della figlia nata il [...], va osservato Per_2 che nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età (in data 18 settembre 2025).
Pertanto, non occorre più adottare statuizioni in ordine all'affidamento e al collocamento, né disciplinare i rapporti di frequentazione con i genitori, trattandosi di scelte che competono ormai alla stessa, divenuta maggiorenne.
Ai fini della determinazione del contributo paterno, occorre avere riguardo alle condizioni economiche delle parti. Dalla documentazione acquisita risulta che il sig. CP_1 ha cessato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel dicembre 2022; successivamente ha percepito indennità NASPI, e dal gennaio 2025 è occupato con contratto a termine part-time, percependo un reddito mensile netto di circa € 900,00. La sig.ra Parte_1 dal canto suo, risulta attualmente priva di attività lavorativa stabile e di redditi propri.
Tenuto conto di tali elementi, delle esigenze della figlia, nonché dei criteri di proporzionalità e adeguatezza stabiliti dall'art. 337-ter c.c., deve ritenersi equo confermare le condizioni già disposte in sede provvisoria. Pertanto, il sig. è tenuto a corrispondere CP_1 alla madre, con la quale la figlia convive, un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con obbligo a partire dal momento della proposizione della domanda.
Il padre dovrà inoltre concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia.
L'assegno unico universale dovrà essere percepito integralmente dalla madre, quale genitore convivente, poiché è su di lei che grava l'onere quotidiano del mantenimento della ragazza.
5 La sig.ra ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in via Pescasseroli, Parte_1 già disposta in suo favore in sede di provvedimenti provvisori.
È vero che, nelle more del giudizio, la figlia ha raggiunto la maggiore età; Per_2 tuttavia, non è ancora economicamente autosufficiente e permane la convivenza con la madre.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. può essere disposta anche in presenza di figli maggiorenni conviventi con il genitore affidatario, qualora non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica.
In tale contesto, l'assegnazione dell'immobile in favore della madre risponde all'interesse primario della figlia a conservare l'habitat domestico in cui è cresciuta e a mantenere la stabilità delle proprie condizioni di vita.
Pertanto, la domanda di assegnazione deve essere accolta e la casa familiare assegnata alla sig.ra Parte_1
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento personale pari ad € 200,00 mensili, deducendo di essere priva di redditi e di avere rinunciato, per dedicarsi alla famiglia, a concrete prospettive lavorative.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non disponga di redditi adeguati ha diritto ad un assegno di mantenimento, proporzionato alle condizioni economiche di entrambi i coniugi e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, la sig.ra ha prodotto le proprie dichiarazioni fiscali per gli Parte_1 anni 2021-2023 (allegati n. 10, 11 e 12), dalle quali emerge l'assenza di redditi significativi da lavoro dipendente. Ha altresì depositato contratto di lavoro part-time e buste paga relative al rapporto di lavoro cessato nel settembre 2023 (allegato n. 21), dimostrando così di avere svolto attività lavorativa, seppur limitata, e di possedere competenze professionali nel settore dell'acconciatura. È iscritta al Centro per l'impiego, circostanza che conferma la sua potenzialità lavorativa e la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro.
Quanto alla situazione patrimoniale, la ricorrente ha prodotto la documentazione bancaria
(all. 13 e 30), dalla quale risulta la presenza di giacenze di modesta entità, non idonee a garantire una reale autosufficienza economica.
D'altro canto, la condizione reddituale del resistente non consente di porre a suo carico ulteriori obblighi. Infatti, dalla documentazione fiscale e contributiva prodotta risulta che, 6 cessato il rapporto a tempo indeterminato, egli ha percepito indennità NASPI e, dal gennaio
2025, ha trovato una nuova occupazione part-time, con reddito mensile netto di circa € 900,00
(cfr. dichiarazioni e allegati del resistente). Su tale somma grava già l'obbligo di corrispondere
€ 250,00 mensili per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno personale alla moglie. La sig.ra infatti, pur non Parte_1 disponendo attualmente di un reddito, non è priva di capacità lavorativa e può attivarsi per reperire un'occupazione compatibile con le proprie competenze. Per contro, le condizioni economiche del marito, già gravato dal mantenimento della figlia, non consentono ulteriori aggravi senza compromettere il suo stesso sostentamento.
La domanda di assegno di mantenimento personale deve pertanto essere rigettata.
La ricorrente ha altresì chiesto la regolamentazione dell'affidamento degli animali domestici, l'autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio per la figlia minore e la predisposizione di idonee garanzie ex art. 156 c.c.
Le prime due richieste devono essere dichiarate inammissibili, in quanto non compatibili con il presente giudizio di separazione personale e con il relativo rito speciale, oltre che, quanto ai documenti di espatrio, prive di interesse per il raggiungimento della maggiore età della figlia
Per_2
Quanto alla domanda di garanzie, essa deve essere rigettata, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che il sig. voglia sottrarsi agli obblighi economici qui stabiliti. CP_1
In considerazione del mancato completo accoglimento delle pretese di entrambe le parti, il Tribunale ritiene la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. perché sia disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- dispone che versi a entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1
(cinque) di ciascun mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma da Persona_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dell'obbligo a partire dalla domanda;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie relative alla figlia;
- stabilisce che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, quale genitore convivente;
- assegna a la casa familiare;
Parte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento personale avanzata da
[...]
Parte_1
- rigetta la domanda di garanzie ex art. 156 c.c. proposta da Parte_1
- dichiara inammissibili le domande relative all'affidamento degli animali domestici
e al rilascio dei documenti di espatrio per la figlia;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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