Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2017 del 8.06.2023 Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Roul Barsanti Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 10.08.2021, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il verbale di accertamento ispettivo n. 37110 del 7 luglio 2020, emesso dall' in relazione alla CP_1 gestione dell'Hotel Posta-Futura-Club in San Vigilio per la stagione estiva 2018 e per il periodo
01/2019-07/2019, con il quale, sotto il profilo delle omissioni contributive, era stato accertato: -il distacco illecito della dipendente dal parte della , e le Controparte_2 Controparte_3
conseguenti omissioni contributive;
-il mancato assoggettamento a contribuzione delle somme indicate in busta paga sotto la voce “rimborso spese”; -la mancata erogazione e il mancato assoggettamento a contribuzione delle voci retributive “elemento provinciale” e “indennità di stagionalità”, previste dal Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo della provincia autonoma di Bolzano, vincolante per la società. La società ricorrente -dopo avere eccepito la presenza di vizi procedurali, con riferimento alla l. n. 689/81 (tardiva notifica del
1
essa Società non era tenuta all'applicazione del Contratto provinciale indicato nel verbale, aderendo al CCNL per i dipendenti di aziende le somme erogate a titolo di “rimborso Parte_2 spese” non erano assoggettate a contribuzione in quanto non avevano natura retributiva, per come stabilito negli accordi sindacali sottoscritti con le OO.SS. Chiedeva, pertanto, di accertarsi la illegittimità dell'atto impugnato e di ogni atto correlato.
Nel giudizio di primo grado l' rimaneva contumace. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, preliminarmente, limitava l'oggetto del contendere alle sole questioni relative alle somme richieste a titolo di omessa contribuzione, con esclusione delle questioni inerenti agli illeciti amministrativi ex l. n. 689/81, che riteneva inammissibili in questa sede.
Nel merito, richiamati i principi di diritto in materia di efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo, riteneva che parte ricorrente non avesse fornito prova di aver assolto all'obbligo contributivo nel rispetto del minimale contributivo -anche con riferimento all'accordo provinciale richiamato nel verbale- non avendo provveduto a produrre in atti il contratto collettivo applicato.
Quanto alle somme erogate a titolo di “rimborso spese”, rilevava che gli accordi sindacali prodotti in giudizio -che non erano stati esibiti agli ispettori- erano comunque privi di data certa;
sul punto evidenziava, inoltre, che non erano state prodotte in giudizio le buste paga relative ai singoli lavoratori interessati nè altra documentazione idonea a comprovare la natura delle erogazioni in questione.
Riteneva, invece, fondate le doglianze attoree rispetto alla posizione della lavoratrice Parte_3
(per la sola parte relativa alla questione contributiva) in quanto gli elementi indicati in verbale apparivano generici e fondati su deduzioni non adeguatamente supportate. Pertanto, ritenute generiche le ulteriori contestazioni circa il calcolo dei contributi, accoglieva il ricorso limitatamente all'accertamento della mancata spettanza della maggiore contribuzione rispetto alla lavoratrice Pt_3
e lo rigettava nella parte restante, compensando integralmente le spese di lite.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello la (da ora in poi ) Parte_4 Pt_5
censurandola per i seguenti motivi: 1) il Tribunale aveva fatto erronea applicazione dei principi in materia di onere della prova, in quanto gravava in capo all' l'onere di provare i fatti costitutivi CP_1 del credito, che erano restati del tutto indimostrati, stante la contumacia dell' nel giudizio di CP_4
primo grado;
2) il Tribunale aveva errato nella valutazione della prova documentale, in quanto la società aveva dimostrato che i lavoratori avevano percepito i compensi a titolo di “rimborso spese”, mentre sarebbe spettato all' dimostrare la natura fraudolenta delle erogazioni effettuate a tale CP_1 titolo. Ha ribadito l'erroneità del calcolo dei contributi in quanto effettuata su una base imponibile
2 comprensiva di voci stipendiali non spettanti e ha concluso per la parziale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta nel giudizio di primo grado.
L' si è costituito nel presente grado di giudizio sostenendo la fondatezza delle risultanze CP_1 dell'accertamento ispettivo e delle valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza impugnata. Ha concluso per il rigetto dell'appello, previa eventuale acquisizione, ex art. 421 c.p.c., della documentazione relativa ai fatti contestati.
All'udienza del 22.11.2024 -sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata decisa come da dispositivo, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che si è formato il giudicato interno in merito alla dichiarata inammissibilità delle questioni diverse da quelle strettamente inerenti le omissioni contributive contestate con il verbale impugnato, in mancanza di espresso motivo di appello sul punto.
Allo stesso modo, deve ritenersi formato il giudicato interno in merito alla accertata infondatezza dei crediti contributivi rivendicati dall' in relazione alla posizione della lavoratrice CP_4 Parte_3 in mancanza di appello incidentale dell' . CP_1
***
Tanto premesso, i motivi di appello, stante la loro stratta connessione vanno trattati congiuntamente e appaiono solo in parte fondati.
Come già anticipato in premessa, con il verbale di accertamento ispettivo impugnato l' (in CP_1
disparte la posizione della lavoratrice su cui si è formato il giudicato) ha contestato Parte_3
l'omesso assoggettamento a contribuzione delle voci retributive denominate “elemento provinciale” e
“indennità stagionale”, previste dal Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo della provincia autonoma di Bolzano, che la società ha omesso di erogare ai lavoratori, pure essendo tenuta (a parere dell'Istituto) all'applicazione di tale accordo;
ha, inoltre, contestato l'omesso assoggettamento a contribuzione anche delle somme riportate nelle buste paga sotto la voce “rimborso spese”, ritenendo carente la documentazione contabile giustificativa.
Ciò posto, parte appellante lamenta che il Tribunale abbia di fatto invertito l'onere della prova, ponendo in capo alla società l'onere di provare la infondatezza di entrambe le suddette pretese.
3 Ebbene, con riferimento al primo dei due addebiti -riferito alla mancata erogazione delle voci retributive suddette (“elemento provinciale” e di “indennità stagionale”) e del loro mancato assoggettamento a contribuzione- il motivo di appello appare fondato.
In proposito è utile richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. n. 338/89, convertito in legge n. 389/89
-a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo")-
è onere dell' dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto CP_1 collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi. Tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva (cfr. tra le tante Cass. n.
16764/2009, n. 5872/2010).
Nella specie l' ha individuato la fonte dell'obbligazione (prima retributiva e poi) contributiva CP_1 della Società nell'Accordo provinciale più volte citato, la cui applicazione -a suo parere- sarebbe stata vincolante per la società. L' , tuttavia, ha omesso di produrre in giudizio la fonte contrattuale CP_4 in questione, così impedendo ogni accertamento circa il contenuto di un accordo collettivo, cogente per la società, la cui inosservanza avrebbe determinato la omissione contributiva per cui è causa.
Deve quindi ritenersi che l' sia venuto meno all'onere probatorio che allo stesso incombeva. CP_4
D'altra parte, neppure può ritenersi ammissibile la richiesta di acquisizione documentale, formulata per la prima volta dall' (già contumace nel giudizio di primo grado) nel presente grado di CP_1 giudizio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., atteso che, nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, non potendo tale potere tradursi in una pura e semplice rimessione in termini o sanatoria di decadenze e preclusioni (cfr. tra le tante Cass. n. 13791/2024, n. 23605/2020).
In considerazione di tanto, in mancanza di prova idonea, deve ritenersi infondata la pretesa dell' CP_1 relativa al credito contributivo rivendicato in relazione alle già menzionate voci retributive e l'appello deve quindi essere accolto sul punto.
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4 L'appello è invece infondato con riferimento al secondo addebito contenuto nel verbale ispettivo, riferito al mancato assoggettamento a contribuzione delle somme riportate in busta paga sotto la voce
“rimborso spese”.
Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16466/2023) - mentre incombe all'ente previdenziale la prova che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro- grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 461/2011). In sostanza, quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. n. 18160/2018), con l'effetto che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.
L' , come detto, deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori CP_1 in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033/2018 cit.).
Nella specie la società si è limitata a produrre gli accordi sindacali dell'1.03.2019 e del 4.03.2020
(allegati n. 13 e 14 del fascicolo di parte in primo grado) in cui si prevede che “ai lavoratori comandati
a prestare le proprie prestazioni lavorative fuori della sede di lavoro competono rimborsi e spese di trasferta articolati nei diversi importi specificati per le diverse tipologie di trasferta, nel presente accordo” e che “data la loro natura le parti confermano e concordano che detti rimborsi rappresentano il risarcimento delle spese sostenute dai lavoratori per i pasti e, per tale motivo, non hanno natura retributiva anche se corrisposti con continuità” (cfr. docc. nn. 13 e 14).
Tuttavia, siffatta documentazione non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'esenzione dall'obbligo contributivo in relazione alle somme erogate a titolo di “rimborso spese”, in quanto manca la prova della trasferta e delle spese sostenute, ossia manca la prova del presupposto di fatto che dà diritto all'esenzione contributiva, prova, questa, che incombe senz'altro al datore di lavoro.
Né i suesposti principi possono essere scalfiti da specifiche disposizioni degli accordi collettivi che eventualmente regolino l'istituto in esame, prevedendo, ad esempio, liquidazioni forfettarie;
siffatte previsioni, infatti, possono valere esclusivamente nei rapporti interni tra datore di lavoro e dipendente, ma non incidono sul rapporto contributivo che intercorre tra datore di lavoro ed ente previdenziale, che è distinto e parallelo, continuando a gravare sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, in caso di
5 contestazione, che l'emolumento percepito dal dipendente a titolo di trasferta o di rimborso spese origina in effetti dalla prestazione di attività lavorativa in trasferta e dall'avere il dipendente affrontato costi effettivi per conto del datore di lavoro.
Nella specie la Società non ha fornito alcun riscontro dell'effettività delle asserite trasferte effettuate dai propri dipendenti, in relazione alle quali sarebbero state erogate somme a titolo di “rimborso spese” previste dagli accordi sindacali citati, avendo omesso di allegare (e quindi provare) quando ogni singolo lavoratore avrebbe effettuato le singole trasferte, l'esatto numero delle stesse, le modalità di loro svolgimento (quanto meno i singoli luoghi di partenza in relazione a ciascun diverso luogo di destinazione).
L'omessa allegazione (e prova) di tali dati fattuali, indubbiamente nella disponibilità della datrice di lavoro, impedisce alla Corte sia di stabilire una correlazione tra gli importi indicati come erogati a titolo di rimborso spese nel verbale di accertamento (unico dato valutabile in mancanza della produzione in giudizio delle buste paga) ed eventuali trasferte specificamente effettuate, sia di valutare l'effettiva corrispondenza tra quanto corrisposto al lavoratore e quanto avrebbe avuto diritto di percepire a titolo di "rimborso spese".
Le suesposte considerazioni inducono a ritenere corretta la valutazione operata dal Tribunale sul punto, e inducono, pertanto, a respingere anche il secondo motivo di appello.
Per tutto quanto detto, allora, in parziale accoglimento dell'appello devono dichiararsi non dovute, dall'appellante, le somme richieste dall' a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive CP_1 scaturenti dall'inserimento, nell'imponibile assoggettabile a contribuzione, delle voci “elemento provinciale” e “indennità di stagionalità”.
La sentenza deve essere confermata, invece, nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea ritenendo fondato il credito dell' a titolo di contribuzione dovuta in relazione alle somme erogate CP_1
a titolo di “rimborso spese”, non sussistendo, peraltro, sul punto, specifiche contestazioni in merito alla quantificazione delle somme.
Quanto alle spese di giudizio, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) -la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio- e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado (v. Cass. n. 23639/2024).
6 Pertanto, la statuizione sulle spese deve tenere conto che la parte appellante, attrice nel giudizio di primo grado, è risultata parzialmente vittoriosa e che -sulla base del principio di causalità, che regola in generale l'onere di sopportare le spese- l'avere agito in giudizio risulta giustificato, sebbene in parte
(cfr. Cass. n. 21069/2016). Si deve quindi disporre la compensazione delle spese del doppio grado nella misura di 1/3, mentre la restante parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico dell' , in favore dell'appellante, tenuto conto del dato preliminare della causazione del processo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 7.12.2023 da nei confronti di , avverso la sentenza dell'8.06.2023 n. 2017 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara non dovute, dall'appellante, le somme richieste dall' a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive scaturenti dall'inserimento, CP_1 nell'imponibile assoggettabile a contribuzione, delle voci “elemento provinciale” e “indennità di stagionalità”.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che per il capo relativo alle spese.
Compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte di spese processuali che liquida in € 2.194,00 per il primo grado e in € 2.315,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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