Articolo 2 della Legge 8 gennaio 1952, n. 24
Articolo 1
Versione
16 febbraio 1952
Art. 2.
Il Ministero dei trasporti provvedera' alla costituzione del fondo di cui all' art. 2, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168 , per il rinnovo del materiale rotabile indicato nel precedente art. 1, mediante versamento al contabile del portafoglio di una quota annua pari al 5 per cento del valore a nuovo nell'anno del materiale in servizio nell'anno stesso, per l'investimento in titoli di Stato o da esso garantiti, che dovranno essere depositati presso la Tesoreria provinciale di Roma.
Alla spesa occorrente si fara' fronte con le normali assegnazioni di bilancio del Ministero dei trasporti.
Sono applicabili al fondo anzidetto le clausole dell'art. 26, commi secondo, terzo e quarto, della convenzione 10 luglio 1926, approvata con decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450 , relativa alla concessione delle ferrovie Calabro-Lucane.

Entrata in vigore il 16 febbraio 1952