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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.6.1975 e codice fiscale , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
19.3.1975, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giorgio
Nicastro del Lago, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI nei confronti di
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
l'11.4.2006, residente in [...]
INTERDICENDA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 13.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti pagina 1 di 5 ricorrenti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 20.2.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale la pronuncia di interdizione della figlia Controparte_1 deducendo che quest'ultima si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da essere stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992 (v. verbale sanitario rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap in Siracusa in data 5.3.2019).
In dettaglio, hanno rappresentato che è affetta sin dalla nascita da “disturbo CP_1 intellettivo di grado medio. Paralisi cerebrale infantile- Emiplegia” (cfr. diagnosi funzionale dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile Asp di Avola del 31.5.2023) con un grave ritardo psicomotorio che le impedisce di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, quali vestirsi o prendersi cura dell'igiene personale.
Quanto alla condizione patrimoniale, i ricorrenti hanno dedotto che l'interdicenda non è titolare di beni mobili o immobili e, una volta divenuta maggiorenne è divenuta titolare di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.
Radicatosi correttamente il contraddittorio, all'udienza del 27.6.2024 si è svolto l'esame dell'interdicenda.
Con decreto dell'1.7.2024, in accoglimento dell'istanza formulata dai ricorrenti, il Giudice ha nominato tutore provvisorio , attribuendogli la facoltà di depositare Parte_1
e prelevare somme dal conto corrente intestato alla figlia al fine di sostenere le spese necessarie per le cure, anche fisioterapiche, della stessa.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, con provvedimento del 13.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha posto la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la Controparte_1
quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
pagina 2 di 5 3.Passando al merito, la domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, ritenendo il Tribunale sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n.
18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità, all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti.
A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario, ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia pagina 3 di 5 idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (Cass. n. 13584/2006).
Tanto chiarito, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emersa una residua capacità di che, in uno alla giovanissima età e all'assenza di titolarità di u Controparte_1
patrimonio mobiliare e immobiliare, suggerisce di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
Depone in tal senso innanzitutto quanto emerso dall'esame dell'interdicenda, avvenuto all'udienza del 27.6.2024.
è apparsa orientata nel tempo e nello spazio e ha risposto in modo Controparte_1
coerente e consapevole a tutte le domande postele dal giudice.
In particolare, è stata in grado di riferire la propria data di nascita e l'età, di indicare i propri genitori presenti in udienza e, alla vista della banconota da 20 euro mostratale dal giudice, ha detto di sapere che si trattasse di soldi pur ammettendo di non conoscerne esattamente il valore.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che la misura dell'interdizione sia eccessivamente limitante e non adeguata alle concrete esigenze della ragazza, e che, al contrario, risponda maggiormente all'interesse della stessa – anche, lo si ripete, vista la giovanissima età - la nomina di un amministratore di sostegno.
Per quanto sopra, la domanda di interdizione va rigettata e gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza.
4. Tenuto conto della natura del procedimento e della contumacia dell'interdicenda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidente nella causa civile iscritta al n. 698/2024 R.G.: rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di , codice Controparte_1 fiscale , nata a [...] l'[...], residente in [...]
Luther King n. 1;
pagina 4 di 5 revoca la nomina di quale tutore provvisorio della figlia a far data Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza;
dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Siracusa, per quanto di competenza;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, in data 19 Giugno 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
3.6.1975 e codice fiscale , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
19.3.1975, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Giorgio
Nicastro del Lago, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI nei confronti di
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
l'11.4.2006, residente in [...]
INTERDICENDA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 13.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti dalle parti pagina 1 di 5 ricorrenti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 20.2.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale la pronuncia di interdizione della figlia Controparte_1 deducendo che quest'ultima si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da essere stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992 (v. verbale sanitario rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap in Siracusa in data 5.3.2019).
In dettaglio, hanno rappresentato che è affetta sin dalla nascita da “disturbo CP_1 intellettivo di grado medio. Paralisi cerebrale infantile- Emiplegia” (cfr. diagnosi funzionale dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile Asp di Avola del 31.5.2023) con un grave ritardo psicomotorio che le impedisce di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, quali vestirsi o prendersi cura dell'igiene personale.
Quanto alla condizione patrimoniale, i ricorrenti hanno dedotto che l'interdicenda non è titolare di beni mobili o immobili e, una volta divenuta maggiorenne è divenuta titolare di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.
Radicatosi correttamente il contraddittorio, all'udienza del 27.6.2024 si è svolto l'esame dell'interdicenda.
Con decreto dell'1.7.2024, in accoglimento dell'istanza formulata dai ricorrenti, il Giudice ha nominato tutore provvisorio , attribuendogli la facoltà di depositare Parte_1
e prelevare somme dal conto corrente intestato alla figlia al fine di sostenere le spese necessarie per le cure, anche fisioterapiche, della stessa.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, con provvedimento del 13.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha posto la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2.Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la Controparte_1
quale non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
pagina 2 di 5 3.Passando al merito, la domanda di interdizione non è meritevole di accoglimento, ritenendo il Tribunale sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
In diritto va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “La scelta del giudice di merito tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull'idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell'impedimento” (cfr., tra le tante, Cass. n.
18171/2013).
In particolare, secondo i giudici di legittimità, all'amministrazione di sostegno si fa luogo allorché si tratti di svolgere per conto del beneficiario un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti.
A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul versante pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul versante etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Di contro, laddove il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell'entità del patrimonio del beneficiario, ovvero appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé o per altri oppure se, nel caso concreto, l'amministrazione di sostegno non sia pagina 3 di 5 idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell'interdizione (Cass. n. 13584/2006).
Tanto chiarito, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emersa una residua capacità di che, in uno alla giovanissima età e all'assenza di titolarità di u Controparte_1
patrimonio mobiliare e immobiliare, suggerisce di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
Depone in tal senso innanzitutto quanto emerso dall'esame dell'interdicenda, avvenuto all'udienza del 27.6.2024.
è apparsa orientata nel tempo e nello spazio e ha risposto in modo Controparte_1
coerente e consapevole a tutte le domande postele dal giudice.
In particolare, è stata in grado di riferire la propria data di nascita e l'età, di indicare i propri genitori presenti in udienza e, alla vista della banconota da 20 euro mostratale dal giudice, ha detto di sapere che si trattasse di soldi pur ammettendo di non conoscerne esattamente il valore.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che la misura dell'interdizione sia eccessivamente limitante e non adeguata alle concrete esigenze della ragazza, e che, al contrario, risponda maggiormente all'interesse della stessa – anche, lo si ripete, vista la giovanissima età - la nomina di un amministratore di sostegno.
Per quanto sopra, la domanda di interdizione va rigettata e gli atti vanno trasmessi al giudice tutelare per quanto di competenza.
4. Tenuto conto della natura del procedimento e della contumacia dell'interdicenda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidente nella causa civile iscritta al n. 698/2024 R.G.: rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di , codice Controparte_1 fiscale , nata a [...] l'[...], residente in [...]
Luther King n. 1;
pagina 4 di 5 revoca la nomina di quale tutore provvisorio della figlia a far data Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza;
dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti al giudice tutelare di Siracusa, per quanto di competenza;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, in data 19 Giugno 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
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