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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in Barumini ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Pietro Leo n. 3, presso lo studio dell'avv. Mauro Zonca, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti stesa a margine del ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio appellante contro
, nata a [...], il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._2 residente in Barumini ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via San Giovanni n.
319, presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “ l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita, in riforma della stessa voglia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dei motivi di gravame ed, in genere, in accoglimento delle eccezioni e difese, in fatto ed in diritto formulate, delle conclusioni formulate e per i motivi
1 prospettati nell'interesse dell'odierno appellante negli atti del giudizio, comprese le eccezioni e difese, conclusioni e domande non accolte ed i motivi disattesi dal Giudice di prime cure, da intendersi riproposte e riproposti nel presente grado, in riforma dell'appellata sentenza: 1) dichiarare non più dovute, dal sig. , le Parte_1 somme richieste nel procedimento di espropriazione presso terzi distinta al n. 4822 / 13 R.
Es. del Tribunale di Cagliari, in favore della signora per suo CP_1 sopravvenuto difetto di interesse ad agire a seguito di intervenuta transazione tra le parti in data 11.10.2019 nel procedimento penale distinto al n. 1229 / 19 R.G. Tribunale - n.
7565 / 2013 RGN.R come da dichiarazione liberatoria sottoscritta, in pari data;
2) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, o, in subordine, con compensazione integrale delle stesse”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
1)in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e confermare, per l'effetto, la decisione impugnata;
2)in via subordinata valutare la temerarietà dell'appello e pronunciarsi di conseguenza.
3)in ogni caso: con vittoria di spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., da , il Tribunale di Cagliari accertava, con sentenza n. Parte_1
2674/2022 pubblicata il 18 novembre 2022, che la somma da questi dovuta ad CP_1 per i titoli di cui al precetto in data 12 luglio 2013 (mancato versamento degli
[...] importi mensili stabiliti a titolo di mantenimento per il coniuge ed i figli) e per il cui soddisfacimento ella aveva agito in via esecutiva con pignoramento presso terzi, ammontava ad euro 15.950,00, a fronte dell'importo complessivamente preteso, pari ad euro 18.300,00.
Per quel che qui rileva, il giudice riteneva fondata nei limiti di euro 2.350,00 l'eccezione di parziale estinzione formulata dall'opponente, escludendo la cessazione della materia del contendere asseritamente intervenuta in forza della “transazione” conclusa con la CP_1 persona offesa costituitasi parte civile nell'ambito del giudizio penale che lo aveva visto imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., con la quale la medesima aveva accettato la somma di euro 4.000,00 “a titolo di risarcimento del danno e ristoro dei danni subiti in conseguenza di tutti i fatti e le condotte ascritte al ”. Pt_1
2. Con riferimento a tale ultimo profilo ha proposto tempestivo appello , Parte_1 il quale ha censurato il passaggio argomentativo con cui era stato affermato che la
2 transazione invocata aveva avuto ad oggetto un bene della vita totalmente diverso da quello di cui al presente procedimento.
Ad avviso dell'appellante, il giudice aveva errato nel sostenere che la transazione aveva posto fine ad una controversia – inserita nell'ambito del giudizio penale - afferente esclusivamente ai pregiudizi patiti dalla in conseguenza della consumazione del CP_1 delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non, invece, anche all'adempimento degli obblighi di mantenimento, in relazione al quale era stato avviato il processo esecutivo all'origine dell'opposizione. La aveva invero esercitato l'azione CP_1 civile in sede penale al fine di ottenere il risarcimento del danno economico asseritamente patito e, in particolare, il pagamento degli assegni di mantenimento non corrisposti, come previsto dall'art. 74 del codice di procedura penale. Deponevano, in tal senso, le espressioni utilizzate sia nell'atto di costituzione di parte civile sia nella dichiarazione liberatoria sottoscritte dalla persona offesa, nonché il contenuto dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova emessa dal giudice penale in data 11 ottobre 2019.
Quanto alle restanti difese ed eccezioni non accolte dal giudice di prime cure, il Pt_1 ha dichiarato di fare riferimento agli atti difensivi ed ai verbali di causa, cui ha rimandato integralmente.
3. si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della pronuncia impugnata, pur precisando di non essersi potuta effettivamente costituire parte civile nell'ambito del processo penale indicato, sospeso (e poi concluso) con messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado, la causa, in assenza di ulteriore istruzione, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattandosi di appello proposto con citazione notificata il 26 febbraio 2023.
5. L'appello, che postula la coincidenza tra “ristoro”, “risarcimento del danno” e
“restituzioni”, da un lato, e pagamento degli importi non corrisposti a titolo di mantenimento, dall'altro, è infondato nel suo unico motivo e, come tale, deve essere rigettato.
5.1. Deve, infatti, condividersi il ragionamento compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, sulla scorta della ricostruzione della volontà delle parti desumibile, anzitutto, dall'atto sottoscritto dalla odierna appellata in data 11 ottobre 2019.
3 Si legge, in detta dichiarazione, che ha ricevuto la somma di euro 4.000,00 CP_1
“a titolo di risarcimento e ristoro dei danni subiti in conseguenza di tutti i fatti e di tutte le condotte contestate al sig. ), imputato del delitto di cui all'art. 3 L. Parte_1
n. 54/2006 (in relazione all'art. 12 sexies L. n. 898/1970 e punito ai sensi dell'art. 570
c.p.) nel procedimento penale distinto al n. 1229/19 R.G. Trib. – 7565/2013 R.G.NR”. Il tenore letterale della dichiarazione non lascia adito a dubbi di sorta circa l'intendimento della persona offesa - costituita, per il vero, parte civile, come dalla stessa rappresentato nella medesima dichiarazione e come documentato in atti, al fine di ottenere “il risarcimento (…) di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti” – di accettare la somma offerta quale mero ristoro dei danni, compresi quelli di natura non patrimoniale, sofferti in conseguenza del reato e non anche a soddisfazione del credito vantato per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, cui non viene fatto alcun cenno nel corpo della dichiarazione. Anche l'entità dell'importo concordato, di molto inferiore rispetto a quello azionato in via esecutiva, ammontante ad euro 18.300,00, costituisce un forte elemento a conferma dell'interpretazione offerta.
Non assumono rilievo, in senso opposto, il richiamo operato dall'appellante all'art. 74
c.p.p., che ammette l'esercizio dell'azione civile nel processo penale (ed eventualmente il suo trasferimento in detta sede nei casi disciplinati dall'art. 75 c.p.p. ) per “le restituzioni e il risarcimento del danno” conseguenti al reato e non certo per l'adempimento di prestazioni obbligatorie, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, né l'osservazione contenuta nelle premesse dell'ordinanza con cui il giudice penale ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova (“rilevato che nelle more le parti hanno definito con atto transattivo le sottostanti questioni civilistiche, di talché sono soddisfatti gli obblighi riparatori”), sia perché mancano, in atti, le prescrizioni cui era stata subordinata la concessione del beneficio, sia perché all'espressione “questioni civilistiche”
e “obblighi riparatori” non può essere attribuita un'accezione più ampia di quella risarcitoria o lato sensu riparatoria, strumentale all'ottenimento della messa alla prova richiesta dall'imputato, quale unico interesse chiaramente sotteso alla comune volontà delle parti nel raggiungimento dell'accordo stragiudiziale, in pari data rispetto all'ordinanza medesima.
5.2. Per quanto concerne, infine, le restanti questioni poste fondamento della decisione impugnata, su cui il è rimasto soccombente (si veda, in particolare, l'eccezione Pt_1 di parziale estinzione mediante pagamento, in contanti, dell'ulteriore somma di euro
5.440,00), non risulta esser stato proposto alcuno specifico motivo di impugnazione ex art. 4 342 c.p.c., essendosi l'appellante limitato a richiamare genericamente le difese ed eccezioni svolte nei propri scritti difensivi, disattese dal giudice di prime cure.
6. Il rigetto dell'appello porta con sé la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata. La liquidazione viene effettuata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), secondo parametri prossimi ai medi per le prime due fasi e parametri ridotti ai minimi per la fase decisionale, tenuto conto della bassa complessità dell'unica questione trattata e della assoluta ripetitività delle comparse conclusionali rispetto alle difese precedentemente illustrate, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta.
7. Sussistono, altresì, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2202 per l'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2674/2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, pubblicata il 18 novembre 2022;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
[...]
e accessori di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in Barumini ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Pietro Leo n. 3, presso lo studio dell'avv. Mauro Zonca, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti stesa a margine del ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio appellante contro
, nata a [...], il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._2 residente in Barumini ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via San Giovanni n.
319, presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “ l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita, in riforma della stessa voglia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dei motivi di gravame ed, in genere, in accoglimento delle eccezioni e difese, in fatto ed in diritto formulate, delle conclusioni formulate e per i motivi
1 prospettati nell'interesse dell'odierno appellante negli atti del giudizio, comprese le eccezioni e difese, conclusioni e domande non accolte ed i motivi disattesi dal Giudice di prime cure, da intendersi riproposte e riproposti nel presente grado, in riforma dell'appellata sentenza: 1) dichiarare non più dovute, dal sig. , le Parte_1 somme richieste nel procedimento di espropriazione presso terzi distinta al n. 4822 / 13 R.
Es. del Tribunale di Cagliari, in favore della signora per suo CP_1 sopravvenuto difetto di interesse ad agire a seguito di intervenuta transazione tra le parti in data 11.10.2019 nel procedimento penale distinto al n. 1229 / 19 R.G. Tribunale - n.
7565 / 2013 RGN.R come da dichiarazione liberatoria sottoscritta, in pari data;
2) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, o, in subordine, con compensazione integrale delle stesse”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
1)in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e confermare, per l'effetto, la decisione impugnata;
2)in via subordinata valutare la temerarietà dell'appello e pronunciarsi di conseguenza.
3)in ogni caso: con vittoria di spese legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., da , il Tribunale di Cagliari accertava, con sentenza n. Parte_1
2674/2022 pubblicata il 18 novembre 2022, che la somma da questi dovuta ad CP_1 per i titoli di cui al precetto in data 12 luglio 2013 (mancato versamento degli
[...] importi mensili stabiliti a titolo di mantenimento per il coniuge ed i figli) e per il cui soddisfacimento ella aveva agito in via esecutiva con pignoramento presso terzi, ammontava ad euro 15.950,00, a fronte dell'importo complessivamente preteso, pari ad euro 18.300,00.
Per quel che qui rileva, il giudice riteneva fondata nei limiti di euro 2.350,00 l'eccezione di parziale estinzione formulata dall'opponente, escludendo la cessazione della materia del contendere asseritamente intervenuta in forza della “transazione” conclusa con la CP_1 persona offesa costituitasi parte civile nell'ambito del giudizio penale che lo aveva visto imputato del reato di cui all'art. 570 c.p., con la quale la medesima aveva accettato la somma di euro 4.000,00 “a titolo di risarcimento del danno e ristoro dei danni subiti in conseguenza di tutti i fatti e le condotte ascritte al ”. Pt_1
2. Con riferimento a tale ultimo profilo ha proposto tempestivo appello , Parte_1 il quale ha censurato il passaggio argomentativo con cui era stato affermato che la
2 transazione invocata aveva avuto ad oggetto un bene della vita totalmente diverso da quello di cui al presente procedimento.
Ad avviso dell'appellante, il giudice aveva errato nel sostenere che la transazione aveva posto fine ad una controversia – inserita nell'ambito del giudizio penale - afferente esclusivamente ai pregiudizi patiti dalla in conseguenza della consumazione del CP_1 delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non, invece, anche all'adempimento degli obblighi di mantenimento, in relazione al quale era stato avviato il processo esecutivo all'origine dell'opposizione. La aveva invero esercitato l'azione CP_1 civile in sede penale al fine di ottenere il risarcimento del danno economico asseritamente patito e, in particolare, il pagamento degli assegni di mantenimento non corrisposti, come previsto dall'art. 74 del codice di procedura penale. Deponevano, in tal senso, le espressioni utilizzate sia nell'atto di costituzione di parte civile sia nella dichiarazione liberatoria sottoscritte dalla persona offesa, nonché il contenuto dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova emessa dal giudice penale in data 11 ottobre 2019.
Quanto alle restanti difese ed eccezioni non accolte dal giudice di prime cure, il Pt_1 ha dichiarato di fare riferimento agli atti difensivi ed ai verbali di causa, cui ha rimandato integralmente.
3. si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della pronuncia impugnata, pur precisando di non essersi potuta effettivamente costituire parte civile nell'ambito del processo penale indicato, sospeso (e poi concluso) con messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado, la causa, in assenza di ulteriore istruzione, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattandosi di appello proposto con citazione notificata il 26 febbraio 2023.
5. L'appello, che postula la coincidenza tra “ristoro”, “risarcimento del danno” e
“restituzioni”, da un lato, e pagamento degli importi non corrisposti a titolo di mantenimento, dall'altro, è infondato nel suo unico motivo e, come tale, deve essere rigettato.
5.1. Deve, infatti, condividersi il ragionamento compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, sulla scorta della ricostruzione della volontà delle parti desumibile, anzitutto, dall'atto sottoscritto dalla odierna appellata in data 11 ottobre 2019.
3 Si legge, in detta dichiarazione, che ha ricevuto la somma di euro 4.000,00 CP_1
“a titolo di risarcimento e ristoro dei danni subiti in conseguenza di tutti i fatti e di tutte le condotte contestate al sig. ), imputato del delitto di cui all'art. 3 L. Parte_1
n. 54/2006 (in relazione all'art. 12 sexies L. n. 898/1970 e punito ai sensi dell'art. 570
c.p.) nel procedimento penale distinto al n. 1229/19 R.G. Trib. – 7565/2013 R.G.NR”. Il tenore letterale della dichiarazione non lascia adito a dubbi di sorta circa l'intendimento della persona offesa - costituita, per il vero, parte civile, come dalla stessa rappresentato nella medesima dichiarazione e come documentato in atti, al fine di ottenere “il risarcimento (…) di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti” – di accettare la somma offerta quale mero ristoro dei danni, compresi quelli di natura non patrimoniale, sofferti in conseguenza del reato e non anche a soddisfazione del credito vantato per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, cui non viene fatto alcun cenno nel corpo della dichiarazione. Anche l'entità dell'importo concordato, di molto inferiore rispetto a quello azionato in via esecutiva, ammontante ad euro 18.300,00, costituisce un forte elemento a conferma dell'interpretazione offerta.
Non assumono rilievo, in senso opposto, il richiamo operato dall'appellante all'art. 74
c.p.p., che ammette l'esercizio dell'azione civile nel processo penale (ed eventualmente il suo trasferimento in detta sede nei casi disciplinati dall'art. 75 c.p.p. ) per “le restituzioni e il risarcimento del danno” conseguenti al reato e non certo per l'adempimento di prestazioni obbligatorie, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, né l'osservazione contenuta nelle premesse dell'ordinanza con cui il giudice penale ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova (“rilevato che nelle more le parti hanno definito con atto transattivo le sottostanti questioni civilistiche, di talché sono soddisfatti gli obblighi riparatori”), sia perché mancano, in atti, le prescrizioni cui era stata subordinata la concessione del beneficio, sia perché all'espressione “questioni civilistiche”
e “obblighi riparatori” non può essere attribuita un'accezione più ampia di quella risarcitoria o lato sensu riparatoria, strumentale all'ottenimento della messa alla prova richiesta dall'imputato, quale unico interesse chiaramente sotteso alla comune volontà delle parti nel raggiungimento dell'accordo stragiudiziale, in pari data rispetto all'ordinanza medesima.
5.2. Per quanto concerne, infine, le restanti questioni poste fondamento della decisione impugnata, su cui il è rimasto soccombente (si veda, in particolare, l'eccezione Pt_1 di parziale estinzione mediante pagamento, in contanti, dell'ulteriore somma di euro
5.440,00), non risulta esser stato proposto alcuno specifico motivo di impugnazione ex art. 4 342 c.p.c., essendosi l'appellante limitato a richiamare genericamente le difese ed eccezioni svolte nei propri scritti difensivi, disattese dal giudice di prime cure.
6. Il rigetto dell'appello porta con sé la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata. La liquidazione viene effettuata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), secondo parametri prossimi ai medi per le prime due fasi e parametri ridotti ai minimi per la fase decisionale, tenuto conto della bassa complessità dell'unica questione trattata e della assoluta ripetitività delle comparse conclusionali rispetto alle difese precedentemente illustrate, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta.
7. Sussistono, altresì, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2202 per l'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2674/2022 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, pubblicata il 18 novembre 2022;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
[...]
e accessori di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, comportanti l'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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