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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 5401/2023, la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ruggiero, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Santa Lucia al Parco n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13 novembre 2023, la ricorrente in epigrafe lamentava il mancato riconoscimento in suo favore della pensione di reversibilità, in quanto figlia superstite maggiorenne ed inabile al lavoro al momento della morte della madre convivente. Nello specifico, esponeva quanto segue: - di essere figlia maggiorenne inabile al lavoro e di aver coabitato con la madre sig.ra già titolare di trattamento pensionistico, fino al CP_2 decesso della stessa avvenuto in data 12.08.2021;
- che, in seguito al decesso della madre, l'inabilità al lavoro e l'assenza di autosufficienza economica si palesavano in tutta la loro gravità;
- che, in data 08.06.2022, presentava domanda al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità;
- che l'Istituto previdenziale rigettava la domanda per carenza del requisito sanitario alla data della morte del familiare;
- che, avverso tale provvedimento, proponeva ricorso al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, rimasto poi senza riscontro. Nel merito, deduceva la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti, ovvero l'inabilità e la vivenza a carico. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Pensione ai superstiti (c.d. di reversibilità) sin dalla data di decesso della sig.ra (12.08.2021) fino CP_3 all'attualità per i motivi indicati nel corso del presente ricorso;
2) Condannare parte resistente alla corresponsione nei confronti della ricorrente della somma corrispondente alla Pensione di reversibilità per gli anni di interesse, cioè dalla morte della sig.ra CP_3
(12.08.2021), fino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente l' eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità e improponibilità del ricorso. Nel merito, contestava la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per l'accesso al beneficio richiesto. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, la causa è decisa mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******* 1. In via preliminare, deve rilevarsi la proponibilità della domanda, risultando in atti la prova della presentazione della domanda amministrativa in data 08.06.2022, nonché la sua procedibilità essendo stata esaurita tutta la fase amministrativa (cfr. prod. ricorrente). 1.1 Sempre in via preliminare risulta infondata l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda sollevata dall' CP_1
Invero, anche se la ricorrente cita in ricorso una pensione di cat. SO appartenuta alla defunta madre, da una analisi della documentazione allegata (v. all. 7) nonché della domanda ammnistrativa inviata, emerge come la prestazione e l'accertamento del diritto richiesto sia riferito alla pensione cat. IO n. 60033585 del dante causa.
2. Nel merito, la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione della pensione di reversibilità è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. L'istituto in esame rinviene la sua disciplina nell'art. 13 della L. n. 218/1952, come modificato dall'art. 22 della L. n. 903/1965, il quale stabilisce che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. I presupposti per la nascita, in capo al figlio superstite maggiore d'età, del diritto alla reversibilità della pensione del proprio genitore deceduto sono dunque costituiti:
1) dalla titolarità diretta di trattamento pensionistico da parte del de cuius, al momento della morte del medesimo;
2) dallo stato di inabilità del figlio maggiore d'età, al momento della morte del titolare della prestazione pensionistica;
3) dal fatto che, al momento della morte del titolare della prestazione pensionistica, il figlio maggiore d'età fosse (ancora) a carico del de cuius. La disposizione citata precisa espressamente, inoltre, che il requisito della
“vivenza a carico” sussiste laddove il titolare della prestazione pensionistica abbia provveduto “in maniera continuativa” al sostentamento del figlio maggiore di età. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr. Cass. n. 41548/2021; Cass. n. 9237/2018; Cass. n. 3025/2016), con la precisazione che, al fine della dimostrazione della sussistenza del requisito in parola, “occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass. n. 3678/2013; Cass. n. 11689/2005). Mentre, con riferimento al requisito della inabilità al lavoro, la giurisprudenza ha chiarito come: “In caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilità al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice, tanto che a nulla rileva che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto” (cfr. Cass. n. 26181/2016).
2.1 Ciò premesso, nel caso di specie, alla ricorrente non è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in quanto la stessa “non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare” (cfr. reiezione del CP_1
18.10.2022). Orbene, la sussistenza del requisito dello stato di inabilità del figlio maggiore d'età, sussistente già al momento della morte del titolare della prestazione pensionistica, è stato positivamente accertato dal C.T.U., dott.ssa incaricato nel presente giudizio che, in risposta Persona_1 al quesito sottoposto dal giudicante, ha dichiarato: “[…]Dall'esame anamnestico- clinico, dalla documentazione sanitaria presente nel ascicolo, si evince che il ricorrente Sig.ra
è affetto da: RITARDO MENTALE NAS Parte_1
MEDIO-GRAVE CON DISTURBI COMPORTAMENTALI: il ricorrente con questo disturbo già in età pediatrica, ha ripetuto la 1° elementare per 3 anni con scarse capacità di apprendimento, deficit grave della comunicazione, è stata ricoverata in Psichiatria per disturbi comportamentali e come dalle certificazioni specialistiche(Psichiatriche) con deficit delle funzioni intellettive: non valutabili con Test: vedi certificato ALL. 10 TEST di W.A.I.S.:non valutabile. Paziente scarsamente collaborativa. Pertanto Parte_1
era impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: INABILITA'
[...] assoluta e permanente ed ha diritto alla Pensione di reversibilità (ex articolo 1, comma 41 L.08.08.1995 n.335) DATA DECORRENZA: 12.08.2021”. Pertanto, apparendo le valutazioni svolte dal C.T.U. pienamente intellegibili, razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene e, pertanto, esse vanno fatte interamente proprie da questo Giudice ai fini della decisione della presente controversia. Quanto al requisito della c.d. “vivenza a carico”, genericamente contestato dall' esso risulta attestato da una pluralità di elementi di prova, ai quali, ad CP_1 avviso di questo Giudice, possono essere riconosciute le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza: tali elementi indiziari attestanti il predetto requisito – vale a dire la “rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (ovverosia la situazione in cui “il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile”) – sono costituiti, in concreto dalla documentazione fiscale e anagrafica prodotta. Nel caso di specie, dagli atti risulta che la ricorrente conviveva con la defunta madre, la quale percepiva redditi da pensione con detrazione per figli a carico e che la stessa faceva ancora parte del nucleo familiare del proprio genitore al momento del decesso di questo. La ricorrente era anche cointestataria unitamente alla madre del libretto postale ove venivano accreditate sia la prestazione previdenziale del de cuius sia quella assistenziale della medesima (unica fonte reddituale). Alla luce di quanto sopra, va dunque dichiarato il diritto della ricorrente alla concessione della pensione di reversibilità chiesta all' resistente con CP_1 domanda amministrativa del 08.06.2022 (prot. n. 6700.08/06/2022.0258589), con decorrenza dal primo giorno del mese CP_1 successivo alla data di decesso del dante causa (cfr. Cass. n. 18400/2022), e quindi alla corresponsione dei ratei di pensione maturati da tale data oltre agli interessi maturati e maturandi nella misura legale dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 -come aggiornato dal D.M. 147/2022-, così come le spese di consulenza tecnica, cui si provvede con separato decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la pensione di reversibilità, di cui alla domanda amministrativa del 08.06.2022 (prot. n. 6700.08/06/2022.0258589) e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi di detta prestazione, a decorrere dal mese successivo alla data del decesso della madre (avvenuto il CP_2
12.08.2021), oltre interessi come per legge;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le spese CP_1 di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. CP_1
Reggio Calabria, 17 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano