Articolo 4 della Legge 31 marzo 1955, n. 240
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 aprile 1955
Art. 4. (Modalita' per la cessione)

Il trasferimento in proprieta' dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'articolo 1, primo comma, ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 17 , 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230 .
Il trasferimento in proprieta' delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato art. 1 ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 , e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 , in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 17 aprile 1955