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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1462/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCES COSIMO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARCES COSIMO
APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AMATO ALESSANDRO
(C.F. ), ( ) con il CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. CAFORIO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
CAFORIO MASSIMILIANO con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, elettivamente domiciliata presso Controparte_4 il difensore avv. SEMERAR LUIGI
APPELLATI nonché contro
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. Parte_1
2760/2018 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni pagina 1 di 7 patrimoniali e non patrimoniali subiti da e , rispettivamente proprietario e CP_2 CP_3 conducente del veicolo Fiat Punto tg BZ599598, a seguito del sinistro avvenuto in data 13.03.2016 alle ore
14,00 allorquando detto veicolo, nel percorrere via Santa Maria in Capitelli, all'intersezione con via Pescara in , sprofondava con la ruota sinistra all'interno di una buca apertasi improvvisamente sul manto Parte_1 stradale.
A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie;
chiedeva, in riforma della sentenza, di rigettare la domanda in quanto il cedimento del manto stradale era avvenuto per caso fortuito;
in via gradata, chiedeva di dichiarare la esclusiva responsabilità di concludeva per la condanna al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. CP_6
Si costituiva l' chiedendo preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile Controparte_1 per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, così concludeva: “confermare in ogni capo la sentenza impugnata e dunque confermare in toto la sentenza n. 2760/2018 resa dal Giudice di Pace di Taranto, dott. Liaci;
in via subordinata, nel caso di mancata conferma della statuizione di cui alla sentenza n. 2760/2018 resa dal dott. Liaci: rigettare ogni domanda avanzata nei confronti dell' in CP_6 quanto infondata in fatto e in diritto e non provata nella sua riferibililità causale all' in via CP_6 gradata, ritenere responsabile l' in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.l., con sede in Gravina in Puglia alla via Pietro Lanora n. 24 e disporre la condanna della stessa alla rifusione di quanto accertato e dovuto a favore degli attori/appellati; in via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di condanna dell' limitare la stessa in ragione dell'incidenza CP_6 delle condotte determinanti sia dell'appellante che dell Parte_1 Controparte_7 in persona del legale r.p.t. con sede in Gravina in Puglia alla via Pietro Lanora n. 24 nonché
[...] degli stessi allori/appellati, nella misura in cui le stesse sono state accertate in corso di causa;
in via ancor più gradata nella denegata ipotesi di condanna, seppur parziale dell' condannare l' CP_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Gravina in Puglia Controparte_7 alla via Pietro Lanora n. 24 alla refusione in favore dell' di tutte le somme di danaro che CP_6 quest'ultima fosse obbligata a pagare a seguito del presente giudizio;
con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Si costituivano e i quali, preliminarmente, chiedevano l'inammissibiltà CP_2 CP_3 dell'appello ex artt. 342 e ss c.p.c. e 345 c.p.c.; nel merito, evidenziavano la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure concludendo per la conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio anche la la quale, in via preliminare, ribadiva la Controparte_7 Contr propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta dall nei suoi confronti;
concludeva per la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori anticipatari.
pagina 2 di 7 Ritualmente costituita la eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_8 dell'appello ex art. 342 c.p.c; nel merito, chiedeva di rigettare l'avversa impugnazione con condanna al pagamento delle spese di lite.
Riassunto il giudizio a seguito di interruzione per intervenuta dichiarazione di fallimento della società
[...]
come da sentenza n. 152/2019 del Tribunale di Bari, e ricostruito il fascicolo Controparte_7
d'ufficio di primo e secondo grado, all'udienza del 21.11.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione, avendo l'appellante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi,
l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n.
13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Ciò premesso e passando a valutare il merito, l'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Giova in diritto osservare che l'azione proposta va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c. anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai pacifica, la formulazione dell'articolo 2051 c.c. evidenzia chiaramente che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. n.
15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul pagina 3 di 7 bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato, è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n.
2480-2481/18 e Cassazione Sez. Unite n. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Ciò premesso, in applicazione dei suddetti principi e valutato il complesso delle risultanze acquisite, il
Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni fornite dal primo Giudice in quanto le prospettazioni attoree in primo grado hanno trovato sufficiente riscontro probatorio in ordine al nesso causale tra il danno lamentato e la buca.
Ed invero, nel caso di specie, deve escludersi che il cedimento del manto stradale fosse prevedibile, atteso che l'attore in primo grado ha dedotto e provato che l'evento ebbe a verificarsi a causa di una apertura improvvisa del manto stradale.
In particolare, dall'istruttoria orale espletata in primo grado è emersa la prova della modalità del sinistro e dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo.
In particolare, la teste – presente sul luogo del sinistro e della cui attendibilità non vi è Testimone_1 ragione di dubitare - ebbe a dichiarare “ho visto che, al sopraggiungere dell'autovettura dalla via Santa
Maria in Campitelli, la medesima sprofondava a causa di una voragine sul manto stradale” ed ancora
“preciso che detta buca si è aperta al passaggio del veicolo al centro dell'intersezione di cui ho detto prima, nella corsia di marcia occupata dalla vettura”.
pagina 4 di 7 Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate dal teste : “il giorno del sinistro che ricordo Testimone_2 essere avvenuto il 13/03/2016 alle ore 14.00 circa mi trovavo a bordo della mia autovettura e seguivo a una distanza di circa 10-15 metri l'autovettura Fiat Punto di colore blu. Percorrevamo in la via Parte_1
Santa Maria in Campitelli, allorquando ho visto che l'autovettura che mi precedeva, cioè la Fiat Punto, è sprofondata improvvisamente e si è fermata”.
Tali dichiarazioni trovano conferma nelle riproduzioni fotografiche in atti che mostrano la presenza di una buca di dimensioni di circa 1 mt per 50 cm e profonda 40-50 cm (cfr relazione di servizio Polizia
Municipale) posta all'interno dell'angolo di congiunzione tra il 'rattoppo' stradale di conglomerato bituminoso di colore più scuro - situato al centro della sede stradale- e l'asfalto preesistente.
Inoltre, ulteriore evidenza probatoria è data dalla relazione di servizio redatta dalla polizia municipale di a seguito di segnalazione “di cedimento della sede stradale nel cui sprofondamento era finito un Parte_1 veicolo in transito condotto dal signor ”. CP_3
Tali accertamenti, unitamente alle deposizioni testimoniali raccolte, confermano quanto dedotto in citazione con la conseguenza che nessuna incidenza causale può avere avuto il comportamento del danneggiato dal momento che non vi è spazio nella fattispecie concreta per l'applicazione del principio di autoresponsabilità che impone ai potenziali danneggiati dovere di attenzione e diligenza, tenuto conto che la strada era aperta al transito e la nell'asfalto si è aperta in concomitanza con il transito del veicolo;
in particolare, Parte_2
l'improvviso cedimento del manto stradale all'atto del passaggio di un veicolo integra gli estremi di un pericolo occulto, connotato cioè dalla non visibilità e dalla non prevedibilità cui consegue la responsabilità del appellante. Inoltre, quanto alla presenza di acqua, occorre chiarire che la giurisprudenza di Pt_1 legittimità è ormai concorde nel ritenere che la presenza di acqua piovana nella buca non possa qualificarsi come caso fortuito e, dunque, come evento estemporaneo idoneo ad escludere la responsabilità del
Nell'ordinanza n. 11430/2011, infatti, la Corte ha chiarito che la circostanza che la buca sia piena Pt_1 di acqua non solo non interrompe il nesso eziologico tra cosa custodita e danno, ma aggrava i vizi di manutenzione già presenti sulla strada, non essendo l'evento atmosferico qualificabile come evento esterno ed incontrollabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.
Dunque, a fronte della prova fornita dall'attore in primo grado, l'ente comunale, per andare esente da responsabilità, non ha fornito la prova liberatoria su di esso gravante, non essendo a ciò sufficiente ricondurre l'evento al caso fortuito atteso che il cedimento del manto stradale e l'apertura improvvisa di una voragine dimostrano proprio l'assenza di manutenzione su di una zona che, seppur interessata dal rifacimento delle condotte idriche da parte dell' e della società Controparte_1 Controparte_7
(oggi fallita), rimane in ogni caso nella disponibilità del che avrebbe dovuto
[...] Pt_1 esercitare il relativo controllo.
Di contro, alcuna responsabilità si può attribuire ad in quanto CP_9 Controparte_7 dall'istruttoria non è emerso che l'apertura del manto stradale sia stata causata da un'errata esecuzione dei lavori, essendo verosimile che il cedimento sia stato provocato da un dissesto generale della sede stradale,
pagina 5 di 7 aggravato dalla mancanza di drenaggio delle acque e dall'accumulo di pioggia che ha portato alla formazione della voragine (vd. dichiarazioni del teste “stava piovendo tanto e la strada Testimone_1 era piena d'acqua”; Teste “quel giorno pioveva e pertanto procedevamo piano”). Testimone_2
Ciò comporta che la responsabilità dell'evento debba ricadere, condivisibilmente con quanto statuito dal giudice di primo grado, in modo esclusivo sul in quanto ente proprietario della Parte_1 strada. Tra l'altro, l'obbligo di custodia gravante sul non vorrebbe comunque meno in ragione Pt_1 della condotta del terzo, tenuto all'esecuzione della materiale attività di manutenzione;
l'ente è, infatti, in ogni caso tenuto a sorvegliare che i luoghi teatro delle opere di intervento siano sicuri per la circolazione di veicoli e pedoni. Non si può infatti escludere la responsabilità dell'ente in ragione del fatto che esso sarebbe impossibilitato ad effettuare un controllo continuo e capillare del territorio in quanto “gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, che può concorrere con ulteriori obblighi del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c.”. Sotto questo profilo, rileva ancora il Tribunale che
è precipuo obbligo dell'ente comunale non solo provvedere alla manutenzione delle strade, ma altresì di garantire la “…vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti” (in tal senso Cassazione civile, sez. III, 21/07/2006, n. 16770).
Conclusivamente la sentenza di primo grado merita conferma.
Le spese di lite del presente giudizio, alla luce di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia, possono essere compensate tra tutte le parti.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese del presente giudizio compensate tra tutte le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
pagina 6 di 7 Taranto, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1462/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCES COSIMO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARCES COSIMO
APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMATO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AMATO ALESSANDRO
(C.F. ), ( ) con il CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. CAFORIO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv.
CAFORIO MASSIMILIANO con il patrocinio dell'avv. SEMERARO LUIGI, elettivamente domiciliata presso Controparte_4 il difensore avv. SEMERAR LUIGI
APPELLATI nonché contro
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. Parte_1
2760/2018 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni pagina 1 di 7 patrimoniali e non patrimoniali subiti da e , rispettivamente proprietario e CP_2 CP_3 conducente del veicolo Fiat Punto tg BZ599598, a seguito del sinistro avvenuto in data 13.03.2016 alle ore
14,00 allorquando detto veicolo, nel percorrere via Santa Maria in Capitelli, all'intersezione con via Pescara in , sprofondava con la ruota sinistra all'interno di una buca apertasi improvvisamente sul manto Parte_1 stradale.
A sostegno dei propri assunti, l'appellante lamentava l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie;
chiedeva, in riforma della sentenza, di rigettare la domanda in quanto il cedimento del manto stradale era avvenuto per caso fortuito;
in via gradata, chiedeva di dichiarare la esclusiva responsabilità di concludeva per la condanna al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. CP_6
Si costituiva l' chiedendo preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile Controparte_1 per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, così concludeva: “confermare in ogni capo la sentenza impugnata e dunque confermare in toto la sentenza n. 2760/2018 resa dal Giudice di Pace di Taranto, dott. Liaci;
in via subordinata, nel caso di mancata conferma della statuizione di cui alla sentenza n. 2760/2018 resa dal dott. Liaci: rigettare ogni domanda avanzata nei confronti dell' in CP_6 quanto infondata in fatto e in diritto e non provata nella sua riferibililità causale all' in via CP_6 gradata, ritenere responsabile l' in persona del legale Controparte_7 rappresentante p.l., con sede in Gravina in Puglia alla via Pietro Lanora n. 24 e disporre la condanna della stessa alla rifusione di quanto accertato e dovuto a favore degli attori/appellati; in via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di condanna dell' limitare la stessa in ragione dell'incidenza CP_6 delle condotte determinanti sia dell'appellante che dell Parte_1 Controparte_7 in persona del legale r.p.t. con sede in Gravina in Puglia alla via Pietro Lanora n. 24 nonché
[...] degli stessi allori/appellati, nella misura in cui le stesse sono state accertate in corso di causa;
in via ancor più gradata nella denegata ipotesi di condanna, seppur parziale dell' condannare l' CP_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Gravina in Puglia Controparte_7 alla via Pietro Lanora n. 24 alla refusione in favore dell' di tutte le somme di danaro che CP_6 quest'ultima fosse obbligata a pagare a seguito del presente giudizio;
con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Si costituivano e i quali, preliminarmente, chiedevano l'inammissibiltà CP_2 CP_3 dell'appello ex artt. 342 e ss c.p.c. e 345 c.p.c.; nel merito, evidenziavano la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure concludendo per la conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio anche la la quale, in via preliminare, ribadiva la Controparte_7 Contr propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta dall nei suoi confronti;
concludeva per la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori anticipatari.
pagina 2 di 7 Ritualmente costituita la eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_8 dell'appello ex art. 342 c.p.c; nel merito, chiedeva di rigettare l'avversa impugnazione con condanna al pagamento delle spese di lite.
Riassunto il giudizio a seguito di interruzione per intervenuta dichiarazione di fallimento della società
[...]
come da sentenza n. 152/2019 del Tribunale di Bari, e ricostruito il fascicolo Controparte_7
d'ufficio di primo e secondo grado, all'udienza del 21.11.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione, avendo l'appellante indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi,
l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n.
13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Ciò premesso e passando a valutare il merito, l'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Giova in diritto osservare che l'azione proposta va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c. anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai pacifica, la formulazione dell'articolo 2051 c.c. evidenzia chiaramente che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. n.
15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul pagina 3 di 7 bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato, è stato precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n.n.
2480-2481/18 e Cassazione Sez. Unite n. 20943/22).
In coerenza con i principi fissati dalla Suprema Corte può, quindi, sostenersi che il caso fortuito si ha non solo in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato nell'uso della cosa ma anche al cospetto di un uso normale della cosa qualora la situazione di pericolo ad essa connaturata sia immediatamente percepibile ed agevolmente evitabile con l'uso di semplici cautele.
Ciò premesso, in applicazione dei suddetti principi e valutato il complesso delle risultanze acquisite, il
Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni fornite dal primo Giudice in quanto le prospettazioni attoree in primo grado hanno trovato sufficiente riscontro probatorio in ordine al nesso causale tra il danno lamentato e la buca.
Ed invero, nel caso di specie, deve escludersi che il cedimento del manto stradale fosse prevedibile, atteso che l'attore in primo grado ha dedotto e provato che l'evento ebbe a verificarsi a causa di una apertura improvvisa del manto stradale.
In particolare, dall'istruttoria orale espletata in primo grado è emersa la prova della modalità del sinistro e dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo.
In particolare, la teste – presente sul luogo del sinistro e della cui attendibilità non vi è Testimone_1 ragione di dubitare - ebbe a dichiarare “ho visto che, al sopraggiungere dell'autovettura dalla via Santa
Maria in Campitelli, la medesima sprofondava a causa di una voragine sul manto stradale” ed ancora
“preciso che detta buca si è aperta al passaggio del veicolo al centro dell'intersezione di cui ho detto prima, nella corsia di marcia occupata dalla vettura”.
pagina 4 di 7 Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate dal teste : “il giorno del sinistro che ricordo Testimone_2 essere avvenuto il 13/03/2016 alle ore 14.00 circa mi trovavo a bordo della mia autovettura e seguivo a una distanza di circa 10-15 metri l'autovettura Fiat Punto di colore blu. Percorrevamo in la via Parte_1
Santa Maria in Campitelli, allorquando ho visto che l'autovettura che mi precedeva, cioè la Fiat Punto, è sprofondata improvvisamente e si è fermata”.
Tali dichiarazioni trovano conferma nelle riproduzioni fotografiche in atti che mostrano la presenza di una buca di dimensioni di circa 1 mt per 50 cm e profonda 40-50 cm (cfr relazione di servizio Polizia
Municipale) posta all'interno dell'angolo di congiunzione tra il 'rattoppo' stradale di conglomerato bituminoso di colore più scuro - situato al centro della sede stradale- e l'asfalto preesistente.
Inoltre, ulteriore evidenza probatoria è data dalla relazione di servizio redatta dalla polizia municipale di a seguito di segnalazione “di cedimento della sede stradale nel cui sprofondamento era finito un Parte_1 veicolo in transito condotto dal signor ”. CP_3
Tali accertamenti, unitamente alle deposizioni testimoniali raccolte, confermano quanto dedotto in citazione con la conseguenza che nessuna incidenza causale può avere avuto il comportamento del danneggiato dal momento che non vi è spazio nella fattispecie concreta per l'applicazione del principio di autoresponsabilità che impone ai potenziali danneggiati dovere di attenzione e diligenza, tenuto conto che la strada era aperta al transito e la nell'asfalto si è aperta in concomitanza con il transito del veicolo;
in particolare, Parte_2
l'improvviso cedimento del manto stradale all'atto del passaggio di un veicolo integra gli estremi di un pericolo occulto, connotato cioè dalla non visibilità e dalla non prevedibilità cui consegue la responsabilità del appellante. Inoltre, quanto alla presenza di acqua, occorre chiarire che la giurisprudenza di Pt_1 legittimità è ormai concorde nel ritenere che la presenza di acqua piovana nella buca non possa qualificarsi come caso fortuito e, dunque, come evento estemporaneo idoneo ad escludere la responsabilità del
Nell'ordinanza n. 11430/2011, infatti, la Corte ha chiarito che la circostanza che la buca sia piena Pt_1 di acqua non solo non interrompe il nesso eziologico tra cosa custodita e danno, ma aggrava i vizi di manutenzione già presenti sulla strada, non essendo l'evento atmosferico qualificabile come evento esterno ed incontrollabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno.
Dunque, a fronte della prova fornita dall'attore in primo grado, l'ente comunale, per andare esente da responsabilità, non ha fornito la prova liberatoria su di esso gravante, non essendo a ciò sufficiente ricondurre l'evento al caso fortuito atteso che il cedimento del manto stradale e l'apertura improvvisa di una voragine dimostrano proprio l'assenza di manutenzione su di una zona che, seppur interessata dal rifacimento delle condotte idriche da parte dell' e della società Controparte_1 Controparte_7
(oggi fallita), rimane in ogni caso nella disponibilità del che avrebbe dovuto
[...] Pt_1 esercitare il relativo controllo.
Di contro, alcuna responsabilità si può attribuire ad in quanto CP_9 Controparte_7 dall'istruttoria non è emerso che l'apertura del manto stradale sia stata causata da un'errata esecuzione dei lavori, essendo verosimile che il cedimento sia stato provocato da un dissesto generale della sede stradale,
pagina 5 di 7 aggravato dalla mancanza di drenaggio delle acque e dall'accumulo di pioggia che ha portato alla formazione della voragine (vd. dichiarazioni del teste “stava piovendo tanto e la strada Testimone_1 era piena d'acqua”; Teste “quel giorno pioveva e pertanto procedevamo piano”). Testimone_2
Ciò comporta che la responsabilità dell'evento debba ricadere, condivisibilmente con quanto statuito dal giudice di primo grado, in modo esclusivo sul in quanto ente proprietario della Parte_1 strada. Tra l'altro, l'obbligo di custodia gravante sul non vorrebbe comunque meno in ragione Pt_1 della condotta del terzo, tenuto all'esecuzione della materiale attività di manutenzione;
l'ente è, infatti, in ogni caso tenuto a sorvegliare che i luoghi teatro delle opere di intervento siano sicuri per la circolazione di veicoli e pedoni. Non si può infatti escludere la responsabilità dell'ente in ragione del fatto che esso sarebbe impossibilitato ad effettuare un controllo continuo e capillare del territorio in quanto “gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono - salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, che può concorrere con ulteriori obblighi del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c.”. Sotto questo profilo, rileva ancora il Tribunale che
è precipuo obbligo dell'ente comunale non solo provvedere alla manutenzione delle strade, ma altresì di garantire la “…vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti” (in tal senso Cassazione civile, sez. III, 21/07/2006, n. 16770).
Conclusivamente la sentenza di primo grado merita conferma.
Le spese di lite del presente giudizio, alla luce di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci in materia, possono essere compensate tra tutte le parti.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- spese del presente giudizio compensate tra tutte le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR
2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
pagina 6 di 7 Taranto, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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