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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8065/2024 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanni Tommasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8065/2024 promossa da
(d.n.i. n. 37.009.525) nata a [...] Parte_1
(d.n.i. Parte_2 n. 42.659.696) nato a [...]
[...] (d.n.i. n. ) nata a [...] Parte_3 NumeroD_1 (d.n.i. n. 38.242.722) nato a Parte_4 Città di B ppresentati e difesi dall'avv. PIRISI SEBASTIANO, presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 Distr
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Mor rgentina) il 17.07.1967. Con decreto del 20.12.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 18.06.2025, si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto l'inammissibilità della domanda Controparte_1 sulla scorta d a produzione della documentazione posta a sostegno della pretesa azionata;
ha rilevato, inoltre, che la Corte Costituzione è stata investita della questione di legittimità dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna. Ha concluso, pertanto, per la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzione nonché per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso;
in subordine, per la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento. È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 10.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata rimessa per la decisione.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n. 142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale. La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali. Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto- legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta. Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio. Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis. Nel merito, poi, va rilevato che il ricorso non può trovare accoglimento. Manca, infatti, la prova documentale idonea a dimostrare la discendenza da un avo italiano, presupposto imprescindibile per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Sul piano processuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, il ricorso introduttivo deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 163 c.p.c., inclusa l'osservanza delle decadenze conseguenti ad una costituzione tardiva;
inoltre, la difesa tecnica mediante avvocato è sempre necessaria nei giudizi innanzi al tribunale, salvo le eccezioni di legge. Dall'esame congiunto delle norme richiamate si ricava che il legislatore ha inteso fissare un limite temporale ben preciso alla possibilità per le parti di introdurre nuovi mezzi di prova o di depositare documenti. In particolare, per la parte ricorrente tale limite coincide con il momento stesso del deposito dell'atto introduttivo, oltre il quale non è più consentita alcuna ulteriore attività assertiva o probatoria. Questa conclusione trova conferma espressa nel quarto comma dell'art. 281-duodecies comma 4, c.p.c., che chiarisce in maniera inequivoca tale preclusione;
infatti, esso dispone che, quando le difese della controparte lo richiedano, il giudice può assegnare un termine perentorio – non oltre venti giorni – per integrare domande, eccezioni, conclusioni e per produrre documenti e prove, con ulteriore termine di dieci giorni per dedurre prova contraria. Dal coordinamento delle due disposizioni emerge una regola di preclusione probatoria: il deposito del ricorso coincide, per l'attore, con il termine ultimo per indicare prove e produrre documenti, salvo la possibilità di un'integrazione limitata e condizionata alle difese della parte resistente e all'autorizzazione del giudice. Nel caso in esame, con il deposito del ricorso introduttivo, i ricorrenti non hanno fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la linea di discendenza dall'avo italiano, del 3
quale si sono limitati a fornire unicamente il certificato di nascita. Tale mancanza impedisce di ritenere provato l'elemento fondante della pretesa fatta valere. Non può invocarsi, in senso contrario, il rilievo costituzionale del diritto alla cittadinanza. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 10 ottobre 2021, n. 20870; Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28153), l'eventuale intervento officioso del giudice ha funzione di chiarimento o completamento di un quadro probatorio già delineato, ma non può supplire a carenze imputabili alla parte per inosservanza di termini perentori. La documentazione posta a sostegno della domanda, invero, è stata prodotta solo in data 09.10.2025, successivamente alla l'udienza di prima comparizione e dopo il rinvio della causa per la decisione all'udienza del 10.11.2025. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale. Da tanto, non può che concludersi per il rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando nella causa N. 1381/2024 R.G., così provvede: 1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.600,00 per CP_1
, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
Lecce, 17.11.2025. Il Giudice onorario
Dr. Giovanni Tommasi
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanni Tommasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8065/2024 promossa da
(d.n.i. n. 37.009.525) nata a [...] Parte_1
(d.n.i. Parte_2 n. 42.659.696) nato a [...]
[...] (d.n.i. n. ) nata a [...] Parte_3 NumeroD_1 (d.n.i. n. 38.242.722) nato a Parte_4 Città di B ppresentati e difesi dall'avv. PIRISI SEBASTIANO, presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 Distr
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato lo status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Mor rgentina) il 17.07.1967. Con decreto del 20.12.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 18.06.2025, si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto l'inammissibilità della domanda Controparte_1 sulla scorta d a produzione della documentazione posta a sostegno della pretesa azionata;
ha rilevato, inoltre, che la Corte Costituzione è stata investita della questione di legittimità dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna. Ha concluso, pertanto, per la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzione nonché per la inammissibilità ed il rigetto del ricorso;
in subordine, per la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento. È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 10.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata rimessa per la decisione.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n. 142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale. La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali. Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto- legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta. Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio. Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis. Nel merito, poi, va rilevato che il ricorso non può trovare accoglimento. Manca, infatti, la prova documentale idonea a dimostrare la discendenza da un avo italiano, presupposto imprescindibile per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Sul piano processuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 1, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, il ricorso introduttivo deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 163 c.p.c., inclusa l'osservanza delle decadenze conseguenti ad una costituzione tardiva;
inoltre, la difesa tecnica mediante avvocato è sempre necessaria nei giudizi innanzi al tribunale, salvo le eccezioni di legge. Dall'esame congiunto delle norme richiamate si ricava che il legislatore ha inteso fissare un limite temporale ben preciso alla possibilità per le parti di introdurre nuovi mezzi di prova o di depositare documenti. In particolare, per la parte ricorrente tale limite coincide con il momento stesso del deposito dell'atto introduttivo, oltre il quale non è più consentita alcuna ulteriore attività assertiva o probatoria. Questa conclusione trova conferma espressa nel quarto comma dell'art. 281-duodecies comma 4, c.p.c., che chiarisce in maniera inequivoca tale preclusione;
infatti, esso dispone che, quando le difese della controparte lo richiedano, il giudice può assegnare un termine perentorio – non oltre venti giorni – per integrare domande, eccezioni, conclusioni e per produrre documenti e prove, con ulteriore termine di dieci giorni per dedurre prova contraria. Dal coordinamento delle due disposizioni emerge una regola di preclusione probatoria: il deposito del ricorso coincide, per l'attore, con il termine ultimo per indicare prove e produrre documenti, salvo la possibilità di un'integrazione limitata e condizionata alle difese della parte resistente e all'autorizzazione del giudice. Nel caso in esame, con il deposito del ricorso introduttivo, i ricorrenti non hanno fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la linea di discendenza dall'avo italiano, del 3
quale si sono limitati a fornire unicamente il certificato di nascita. Tale mancanza impedisce di ritenere provato l'elemento fondante della pretesa fatta valere. Non può invocarsi, in senso contrario, il rilievo costituzionale del diritto alla cittadinanza. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 10 ottobre 2021, n. 20870; Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28153), l'eventuale intervento officioso del giudice ha funzione di chiarimento o completamento di un quadro probatorio già delineato, ma non può supplire a carenze imputabili alla parte per inosservanza di termini perentori. La documentazione posta a sostegno della domanda, invero, è stata prodotta solo in data 09.10.2025, successivamente alla l'udienza di prima comparizione e dopo il rinvio della causa per la decisione all'udienza del 10.11.2025. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale. Da tanto, non può che concludersi per il rigetto della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando nella causa N. 1381/2024 R.G., così provvede: 1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.600,00 per CP_1
, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
Lecce, 17.11.2025. Il Giudice onorario
Dr. Giovanni Tommasi