Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.232/2021 RGCA
Promossa da
, nato ad [...] il [...], Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CodiceFiscale_1
Giuseppe Lo Vetri e Angela Dantoni, per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Gioia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
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Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, preliminarmente sussistendo gravi e fondati motivi ai sensi degli artt.283 e 351c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, riformare la sentenza impugnata accogliendo tutte le domande attoree;
condannare l' alle spese e compensi dei Controparte_1 due gradi di giudizio;
condannare l' a rifondere al CP_1
le spese liquidate in primo grado al TU;
In ogni Pt_1 caso, senza recesso, rideterminare le spese legali in aderenza al valore della causa e alla vigente normativa.
Per l'appellata: preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
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Sempre in via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi spiegati ai capi I e II del presente atto e condannare l'appellante alle spese del giudizio.
Nel merito rigettare l'appello perché è inammissibile e infondato per i motivi in narrativa e confermare la sentenza impugnata. In tutto subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, diminuire l'ammontare del risarcimento per il concorso colposo del danneggiato.
Considerato comunque che i danni patiti siano riconducibili ai fatti colposi imputabili al conducente dell'autoveicolo sinistrato, in tutto o in parte evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza ex articolo 1227 c.c., respingere in tutto o per quanto di ragione il chiesto risarcimento.; In caso di accoglimento ridimensionare le pretese attoree tenendo conto solo di quanto ammissibile e dimostrato, anche sotto il profilo dei limiti di responsabilità.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione della citazione (promosso innanzi al giudice di Pace ritenutosi incompetente per valore) ritualmente notificato, evocò in giudizio innanzi al Parte_1 tribunale di Enna l' per ottenerne la condanna al CP_1 risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso in data
31.12.2014 sull'autostrada A/19 Palermo-Catania quando, alla guida della propria autovettura Golf serie V. tg.CN327HY, giunto al km143+300, nei pressi del territorio di GI, investiva un cane di grossa taglia che improvvisamente attraversando la strada, gli si era parato davanti.
In ragione di ciò aveva chiesto la condanna dell' al CP_1 risarcimento dei danni subiti all'autovettura, quantificati in complessivi €.6.611,53;
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L' si era costituita contestando integralmente la CP_1 domanda attrice e chiedendone il rigetto o, in subordine la riduzione del quantum.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale e TU.
Sui luoghi interveniva la polizia stradale che faceva i rilievi del caso.
Con sentenza pubblicata in data 16.02.2021, il Tribunale di
Enna rigettava la domanda risarcitoria condannando l'attore al pagamento delle spese legali in favore dell' CP_1
Il Tribunale, sinteticamente ritenne che “In relazione ad entrambe le ipotesi di responsabilità dedotta in giudizio (ex artt.2051 e 2043 c.c. NdR), la valutazione della fondatezza della domanda postula necessariamente l'allegazione e la conseguente dimostrazione del nesso di causalità tra cosa ovvero tra il fatto doloso o colposo e l'evento dannoso.”
[Ossia in ambedue le fattispecie di responsabilità è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso influisce sul nesso causale, comportamento che costituendo non una eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, può essere rilevato d'ufficio dal giudice (cfr. art.1227 co.1 c.c.)]
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Ha proposto appello , lamentando che il Parte_1
Tribunale avrebbe fondato la decisione su presupposti del tutto erronei. Ha chiesto, la riforma della sentenza impugnata con il favore delle spese del doppio grado.
Si è costituita l' contestando la fondatezza del proposto CP_1 gravame chiedendone in linea preliminare, l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito, il rigetto con la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il
24.03.2022, la Corte, rigettata la richiesta di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ex art. 348 c.p.c., accolta
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l'istanza di inibitoria formulata dall'appellante e rigettate le istanze istruttorie, rilevando che “l'attore in primo grado
(cfr.note di trattazione scritta in data 3/6/2021) non ha indicato le prove, rigettate dal giudice di primo grado, sulla cui ammissione specificamente insisteva” non essendo sufficiente il richiamo generico ai propri atti difensivi(Cass.5741/2019), fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, come in epigrafe trascritte, nell'ambito della disposta trattazione scritta, la Corte ha assunto la causa in decisione all'udienza del 26.09.2024 alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame sollevata dall' appellato. La
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - , Sentenza
n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).Nel caso di specie, l' appellante ha indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e ha
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altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
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Con l'atto di gravame, articolato in tre motivi l' appellante censura la sentenza impugnata perché emessa:
a) In violazione gli articoli 2051 e 2043 c.c. ed errata nell'applicazione dell'articolo 1227 c.c.; (primo motivo);-
b) Nella valutazione delle prove offerte e specificatamente nell'aver disatteso la c.t.u (secondo motivo);
c) nella liquidazione delle spese, eccessivamente quantificate.
(terzo motivo).
Le censure sono infondate.
In primo luogo, rileva il Collegio che la qualificazione giuridica della fattispecie, appare più correttamente riconducibile all'art. 2043 piuttosto che all'art. 2051 c.c.
In tal senso v. Cass. 31 luglio 2017,n.18954 secondo cui “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'articolo 2043
c.c., e non dalle regole di cui all'articolo 2051 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente…”
L'incidente fu cagionato dal cane presente sulla strada, non dalla strada in sé, intendendosi con tale termine il complesso delle strutture, degli accessori e pertinenze che su di essa insistono, (carreggiata, spartitraffico, muretti segnali, ecc.),
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che è stato soltanto il luogo ove la diversa cosa (il cane) ha provocato il sinistro ed i danni conseguenti. Ed è evidente che l' era ed è custode della strada, non del cane. CP_1
Alla stregua dei criteri di cui all'ordinaria responsabilità aquiliana, con l'ovvia refluenza in tema di onere della prova, non può ritenersi sufficiente che l'attore abbia provato il rapporto di custodia dell'Ente con la strada (peraltro non contestato), dovendo ritenersi incombere sul danneggiato l'onere di fornire la dimostrazione della violazione della condotta obbligatoria esigibile, nonché la prova del nesso di causalità tra il danno denunziato ed il mancato adempimento della condotta obbligatoria. L'appellante non ha assolto all'onere in questione, limitandosi a dedurre la presenza sul manto stradale del cane randagio improvvisamente paratosi sulla strada e l'incidente conseguente e ritenendo di poter provare attraverso la produzione di alcune foto della recinzione in parte divelta;
le foto prodotte, tuttavia non possono ritenersi di alcun valore probatorio in quanto prive di data certa e in ogni caso successive al giorno dell'incidente e come tali, non sono sicuramente riferibili al tratto di strada in questione. Ciò è tanto vero che dal “prontuario” redatto dalla polstrada(intervenuta sui luoghi subito dopo l'incidente) nulla emerge in tal senso, né vi erano passeggeri sull'auto dell'appellante che avrebbero potuto confermare l'evidenza di qualche anomalia sul manto stradale. Tutto ciò a prescindere dai dubbi rilevati dal Tribunale risultanti proprio dal rapporto redatto dalla polstrada (unico documento formale dal quale è possibile trarre elementi di prova sull'effettiva situazione dei luoghi e dinamica dell'occorso) ove si attesta che gli agenti rinvenivano “la carcassa del cane all'interno dell'aiuola spartitraffico (cunetta) all'altezza del km 137 + 300” mentre
“l'autovettura dell'attore raggiungeva la posizione di quiete all'altezza della progressiva chilometrica 137 + 200” Catania-
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Palermo”; ciò, insieme ai notevoli danni riscontrati sull'autovettura, avvalora l'ipotesi che il conducente non procedesse ad una velocità moderata nonostante l'accertata mancanza di illuminazione in orario notturno, con asfalto bagnato e condizioni meteorologiche di “neve a tratti”(pagg.2-
3 del Prontuario della polstrada in atti). Le superiori osservazioni, facenti parte delle conoscenze dell'uomo medio, costituiscono massime d'esperienza. E di quest'ultime, intese come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici, il giudice, ex art. 115 c.p.c., è tenuto ad avvalersi come regole di giudizio destinate a governare sia la valutazione delle prove che l'argomentazione di tipo presuntivo(Cass. n°
22022/2010).Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene dunque che, nella fattispecie sia configurabile la responsabilità dell'appellante, la cui condotta non è stata sicuramente conforme alle regole del codice della strada ed a quelle di prudenza applicabili al caso di specie.
E a corroborare l'assunto del non può valere né Pt_1 supplire alla carenza di prova, la “perizia postuma” redatta dal
TU (nominato dal precedente istruttore assegnatario del procedimento) che si connota più per la sua inammissibilità ed irrilevanza in quanto contiene valutazioni giuridiche su profili di responsabilità precluse all'ausiliare (in relazione ai quesiti allo stesso demandati) , come rilevato dal Tribunale e condiviso dalla Corte e riservati al giudice ma solo, previa allegazione della parte alla quale la legge prescrive il relativo onere. Rimane che quanto denunciato dall'appellante, e cioè la presenza della rete divelta sul luogo del sinistro, non veniva rilevata né dalla polizia stradale, giunta nella quasi immediatezza dei fatti, né tantomeno dal personale dell' CP_1 pure presente come annotato nel rapporto dalla polstrada, che invece, non indicava alcuna anomalia stradale bensì le
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condizioni metereologiche avverse, che avrebbero dovuto suggerire all'appellante di moderare il più possibile l'andatura al di là di quella normalmente tenuta o consentita onde dimostrare che nonostante la prudenza impiegata l'ostacolo rappresentato dal pararsi improvviso del cane, fosse inevitabile lo scontro con lo stesso ed il conseguente sinistro.
Senza sottacere che nelle vicinanze vi è lo svincolo di GI
(dal quale verosimilmente potè penetrare o fu abbandonato il cane).
Questo ha evidente rilievo anche laddove si ritenesse applicabile alla fattispecie l'art. 2051 c.c., perché dimostra, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, che l'eventuale ingresso del cane in autostrada (ove non si sia trattato di abbandono sulla stessa da parte di altro automobilista) era stato determinato da un fattore imprevedibile ed inevitabile, da qualificarsi come “caso fortuito”, tanto più che non risulta che, fino al momento prima dell'incidente, fosse pervenuta alcuna segnalazione della presenza di un cane sui luoghi del sinistro o in prossimità dei medesimi né tantomeno incidenti similari.
Peraltro, che la presenza inaspettata sulla strada di un cane randagio integri un'ipotesi di caso fortuito è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 gennaio
2022 n. 765, Cass. 14 maggio 2013 n. 11517, Cass. 9 maggio
2012 n. 7037).
Mancando, nella specie, la prova di un deficit di manutenzione della sede stradale e non risultando, come detto, segnalazioni sull'avvistamento di un cane sulla carreggiata autostradale poco prima dell'incidente o nei giorni precedenti, deve ritenersi che l'incidente si sia verificato per una causa esterna totalmente estranea alla sfera di custodia e controllo dell' nonché imprevedibile ed inevitabile. CP_1
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Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata che per ciò che attiene alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado(censurata con il terzo motivo) ritiene la Corte sia congrua e corretta secondo i valori medi del DM.n.55/2014 applicabile nella fattispecie.
Le spese del grado stante la soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante ed a favore dell' e si CP_1 liquidano, nella complessiva somma di €.
2.520 oltre IVA e
CPA se dovuti come per legge e rimborso spese generali.
Caltanissetta 28 marzo 2025
IL Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott.Roberto Rezzonico
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