TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13910 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43035/2023, vertente tra
, Parte_1
nato il [...] a [...]
e
Parte_2
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio degli avv.ti Rachele Dabraio e Serena Cannavò
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 Parte_2
di sentire dichiarare la loro separazione, indicando e documentando di avere celebrato matrimonio in data 1° giugno 1985 e che, nel tempo, la loro unione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile,
precisando che dalla loro unione è nata in data [...] la loro figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza non definitiva n. 4575/2024 pubblicata il 12 marzo 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordemente indicate dalle stesse e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che hanno chiesto confermarsi le seguenti condizioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato a Roma in data 01/06/1985 atto n.
01441, parte 1 serie 01 – anno 1985, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo rituale
comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda
sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Confermare le condizioni dell'omologa di separazione
consensuale.
2 3) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e
dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgere l'uno
all'altro per il proprio mantenimento;
4) Per effetto di tali patti, i coniugi hanno convenuto di non avere
null'altro a che pretendere reciprocamente;
5) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con
compensazione integrale delle spese legali.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in data 1° giugno 1985, giacché dagli atti risulta che è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità
di ricostituire il consorzio familiare. Come già scritto, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ma è evidente che si tratta di mero refuso giacché ed hanno celebrato Parte_2 Parte_1
tra loro matrimonio civile sicché la formula da utilizzare è quella dello scioglimento.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 1° giugno
1985 tra , nato il [...] a [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01441, Parte 1, Serie 01, Anno 1985;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 27 settembre 2025
Il Giudice estensore Stefano Calabria
Il Presidente AR IE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43035/2023, vertente tra
, Parte_1
nato il [...] a [...]
e
Parte_2
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio degli avv.ti Rachele Dabraio e Serena Cannavò
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 Parte_2
di sentire dichiarare la loro separazione, indicando e documentando di avere celebrato matrimonio in data 1° giugno 1985 e che, nel tempo, la loro unione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile,
precisando che dalla loro unione è nata in data [...] la loro figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con sentenza non definitiva n. 4575/2024 pubblicata il 12 marzo 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni concordemente indicate dalle stesse e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che hanno chiesto confermarsi le seguenti condizioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato a Roma in data 01/06/1985 atto n.
01441, parte 1 serie 01 – anno 1985, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Roma, a mezzo rituale
comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda
sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Confermare le condizioni dell'omologa di separazione
consensuale.
2 3) Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e
dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgere l'uno
all'altro per il proprio mantenimento;
4) Per effetto di tali patti, i coniugi hanno convenuto di non avere
null'altro a che pretendere reciprocamente;
5) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con
compensazione integrale delle spese legali.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in data 1° giugno 1985, giacché dagli atti risulta che è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità
di ricostituire il consorzio familiare. Come già scritto, le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ma è evidente che si tratta di mero refuso giacché ed hanno celebrato Parte_2 Parte_1
tra loro matrimonio civile sicché la formula da utilizzare è quella dello scioglimento.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 1° giugno
1985 tra , nato il [...] a [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01441, Parte 1, Serie 01, Anno 1985;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 27 settembre 2025
Il Giudice estensore Stefano Calabria
Il Presidente AR IE
4