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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAVIGLIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in via G. Cameli 13 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MAVIGLIA ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), persona del legale direttore pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI P.IVA_2
SILVANA, elettivamente domiciliato C/O l'Ufficio Legale Periferico CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 1.03.2024, in persona del suo Parte_1 amministratore e leg. Rapp. P.t., proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione OI-001867562 recapitata a mezzo plico AR il 01.02.2024 per il pagamento della somma di € 22.035,75 per la
1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2018), contestando la tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 nonché la prescrizione estintiva del credito vantato e, nel merito, sotto l'aspetto formale dell'atto, il difetto di motivazione, rassegando le seguenti conclusioni:
“Annullare l' ordinanza-ingiunzione n. 001867562 recapitata il 01.02.2024, poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
In ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L.
689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. In subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11 DLGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva e alle argomentazioni e deduzioni esplicitate nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso per tutte le argomentazioni e deduzioni in fatto e diritto ivi esplicitate.
In particolare, sostiene l'inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 in favore di quella speciale di cui all'art. 2, c.
1-bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016 la quale prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, deducendo, comunque, il rispetto del termine suddetto dopo le conclusioni delle indagini ispettive per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, l'avvenuta notifica di vari avvisi di addebito non impugnati nonché la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale emanata a seguito dei noti eventi sismici che avrebbero interrotto i termini di prescrizione quinquennale.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente udienza.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1
periodo sopra riportato per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti, ai sensi
2 dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463 a seguito della trasmissione alla società opponente degli avvisi di addebito elencati nella memoria difensiva non pagati e mai opposti.
Resiste in giudizio l'ente previdenziale sostenendo applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs.
15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione e che prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; tale assunto sarebbe confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, il quale dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
All'esito dell'istruttoria espletata mediante produzione documentale, la domanda contenuta in ricorso si palesa fondata e meritevole di accoglimento per i motivi esplicitati in merito alla eccepita decadenza.
La questione impinge l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della L. n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, con riscontro non univoco nella giurisprudenza di merito, incentrato essenzialmente sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e, quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 L. 689/1081.
Va evidenziato, ai fini della soluzione giuridica della fattispecie per cui è causa, che l'art. 3, c. 6 del decreto legislativo n. 8/2016 ha sostituito l'art. 2, co. 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della contestata omissione contributiva operando una differenziazione collegata al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro.
Ritiene il giudicante di dare adito al pensiero giuridico favorevole alla applicabilità della disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo
23 del D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio
2023, n. 85, in sede di conversione.
Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
3 L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il successivo intervento normativo richiamato e di cui all'art.23 del D.L. 48/2023, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85 in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Va inoltre evidenziato, a sostegno della applicabilità di tale normativa al caso concreto, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo
14 citato.
Premesso, poi, che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, la mancata previsione riguardo agli effetti dell'inosservanza di tale termine resta logicamente colmabile, attraverso il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, con l'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81 ritenendo quindi che la violazione del termine per la notifica divenuta tardiva concretizzi l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. (Trib. Teramo, sent. N. 44 del 23.01.2024, Trib. di
Arezzo, sent. n. 166 del 3.08. 2022).
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, per quanto rileva nel caso che occupa e quale atto presupposto alla Ordinanza
Ingiunzione qui opposta e per quanto emerso dalla documentazione allegata, è stato notificato all'opponente in data 30/09/2019 per omissioni contributive riferite all'anno 2018, a prescindere
4 dalla circostanza che gli originari atti di accertamento devono essere ricondotti a quelli di cui agli avvisi di addebito emessi per le contribuzioni non versate e non costituiscono autonomi atti di accertamento della pretesa contributiva, il procedimento sanzionatorio è stato messo tardivamente rispetto al contestato omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2018 per quanto previsto dall'art. 14 c° 6 L. 689/1981 che dispone testualmente: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie il termine perentorio di 90 giorni per la notifica della contestazione non è stato rispettato, con conseguente illegittimità del procedimento sanzionatorio.
Al mancato rispetto del perentorio termine di 90 giorni dall'avvenuta violazione o dall'acquisizione da parte dell' della notizia della violazione, consegue estinzione CP_1 dell'obbligo dell'ingiunto pagamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 14 c° 6 L. 689/1981, nonché come da procedura che la resistente avrebbe dovuto adottare come ampiamente sancito e confermato dalla su stessa Circolare n.32 del 25/02/2022 la quale al capo 3) prevede CP_1
l'emissione di provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”; pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Assorbite le ulteriori eccezioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della particolarità della materia trattata e della esigua attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 479/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla ordinanza-ingiunzione n. 001867562 notificata a mezzo plico AR il 01.02.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € CP_1
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 14 Maggio 2025
5
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 14/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAVIGLIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in via G. Cameli 13 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MAVIGLIA ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), persona del legale direttore pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI P.IVA_2
SILVANA, elettivamente domiciliato C/O l'Ufficio Legale Periferico CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 1.03.2024, in persona del suo Parte_1 amministratore e leg. Rapp. P.t., proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione OI-001867562 recapitata a mezzo plico AR il 01.02.2024 per il pagamento della somma di € 22.035,75 per la
1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2018), contestando la tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 nonché la prescrizione estintiva del credito vantato e, nel merito, sotto l'aspetto formale dell'atto, il difetto di motivazione, rassegando le seguenti conclusioni:
“Annullare l' ordinanza-ingiunzione n. 001867562 recapitata il 01.02.2024, poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
In ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L.
689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. In subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11 DLGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva e alle argomentazioni e deduzioni esplicitate nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso per tutte le argomentazioni e deduzioni in fatto e diritto ivi esplicitate.
In particolare, sostiene l'inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 in favore di quella speciale di cui all'art. 2, c.
1-bis, della legge 11 novembre 1983 n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016 la quale prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, deducendo, comunque, il rispetto del termine suddetto dopo le conclusioni delle indagini ispettive per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, l'avvenuta notifica di vari avvisi di addebito non impugnati nonché la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale emanata a seguito dei noti eventi sismici che avrebbero interrotto i termini di prescrizione quinquennale.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente udienza.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1
periodo sopra riportato per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti, ai sensi
2 dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463 a seguito della trasmissione alla società opponente degli avvisi di addebito elencati nella memoria difensiva non pagati e mai opposti.
Resiste in giudizio l'ente previdenziale sostenendo applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs.
15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione e che prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; tale assunto sarebbe confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, il quale dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
All'esito dell'istruttoria espletata mediante produzione documentale, la domanda contenuta in ricorso si palesa fondata e meritevole di accoglimento per i motivi esplicitati in merito alla eccepita decadenza.
La questione impinge l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della L. n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, con riscontro non univoco nella giurisprudenza di merito, incentrato essenzialmente sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e, quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 L. 689/1081.
Va evidenziato, ai fini della soluzione giuridica della fattispecie per cui è causa, che l'art. 3, c. 6 del decreto legislativo n. 8/2016 ha sostituito l'art. 2, co. 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della contestata omissione contributiva operando una differenziazione collegata al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro.
Ritiene il giudicante di dare adito al pensiero giuridico favorevole alla applicabilità della disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo
23 del D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio
2023, n. 85, in sede di conversione.
Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
3 L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il successivo intervento normativo richiamato e di cui all'art.23 del D.L. 48/2023, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85 in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Va inoltre evidenziato, a sostegno della applicabilità di tale normativa al caso concreto, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo
14 citato.
Premesso, poi, che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, la mancata previsione riguardo agli effetti dell'inosservanza di tale termine resta logicamente colmabile, attraverso il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, con l'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81 ritenendo quindi che la violazione del termine per la notifica divenuta tardiva concretizzi l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. (Trib. Teramo, sent. N. 44 del 23.01.2024, Trib. di
Arezzo, sent. n. 166 del 3.08. 2022).
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, per quanto rileva nel caso che occupa e quale atto presupposto alla Ordinanza
Ingiunzione qui opposta e per quanto emerso dalla documentazione allegata, è stato notificato all'opponente in data 30/09/2019 per omissioni contributive riferite all'anno 2018, a prescindere
4 dalla circostanza che gli originari atti di accertamento devono essere ricondotti a quelli di cui agli avvisi di addebito emessi per le contribuzioni non versate e non costituiscono autonomi atti di accertamento della pretesa contributiva, il procedimento sanzionatorio è stato messo tardivamente rispetto al contestato omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2018 per quanto previsto dall'art. 14 c° 6 L. 689/1981 che dispone testualmente: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso di specie il termine perentorio di 90 giorni per la notifica della contestazione non è stato rispettato, con conseguente illegittimità del procedimento sanzionatorio.
Al mancato rispetto del perentorio termine di 90 giorni dall'avvenuta violazione o dall'acquisizione da parte dell' della notizia della violazione, consegue estinzione CP_1 dell'obbligo dell'ingiunto pagamento in ossequio a quanto stabilito dall'art. 14 c° 6 L. 689/1981, nonché come da procedura che la resistente avrebbe dovuto adottare come ampiamente sancito e confermato dalla su stessa Circolare n.32 del 25/02/2022 la quale al capo 3) prevede CP_1
l'emissione di provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”; pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Assorbite le ulteriori eccezioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della particolarità della materia trattata e della esigua attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 479/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla ordinanza-ingiunzione n. 001867562 notificata a mezzo plico AR il 01.02.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € CP_1
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 14 Maggio 2025
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IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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