Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 29.4.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7330/2024 R.G. alla quale è stata riunita quella n. 9936/2023
R.G.;
TRA
nato il [...] in [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi De Rosa
- ricorrente -
[...]
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2023 (al quale veniva assegnato il n. 9936/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui alla pensione di inabilità civile sulla base della domanda amministrativa del 12.10.2022.
Lamentava che la competente commissione medica, in seguito alla visita del 3.3.2023, lo aveva riconosciuto invalido solo nella misura dell'80%.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione, ritenendo che il Persona_1 ricorrente è invalido della misura del 90% fin dalla domanda amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 25.3.2024 (al quale è stato assegnato il n. 7330/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare della pensione di inabilità civile a CP_ decorrere dalla domanda amministrativa, nonché condannare l' al pagamento del relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
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1
Il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. ha confermato la Persona_2 valutazione resa dal primo ctu (dott. , ma ha rilevato che successivamente Per_3 all'accertamento espletato da parte di quest'ultimo, le condizioni di salute del ricorrente si sono aggravate e che a decorrere dal gennaio 2025 lo stesso è invalido nella misura del 100%. L'ausiliare del giudice, inoltre, ha evidenziato che “dato che la grave obesità rappresenta la maggiore percentuale di invalidità, e che la stessa è soggetta a variazioni a seguito di regimi dietetici o baliatici, riteniamo, nella ipotesi di un possibile dimagramento del ricorrente, doversi prevedere una revisione sanitaria al gennaio 2027”.
Le conclusioni del ctu dott. , in quanto basate su precisi e concreti dati obiettivi, Per_3
e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rimanda per relationem, vanno pienamente condivise.
Deve, pertanto, concludersi per la sussistenza del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile dall'1.1.2025, con revisione nel gennaio 2027.
CP_ Infine, non potendo ritenersi che l' abbia in alcun modo dato causa all'instaurazione del giudizio – visto che è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario oggetto di domanda a decorrere da data successiva sia alla domanda amministrativa, sia alla visita della competente commissione medica – compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che, liquidate con separato decreto, vengono poste a CP_ carico dell' con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui alla pensione di inabilità civile a decorrere dall'1.1.2025, con revisione nel gennaio 2027; b) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ c) pone a carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche liquidate con separato decreto.
In Napoli, il 29.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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