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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI IN MATERIA DI LOCAZIONE
Reg.Gen. N.839/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile per le Controversie di Locazione, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 23 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 04.09.2024, e vertente tra (appellante) contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
(appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°576/2024 emessa dal Tribunale di
Macerata in data 11.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
L'appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è Parte_1
stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di Parte_1
locazione stipulato con e in data 01.08.2019, previa riconduzione della Controparte_3 CP_4 durata dello stesso a quella legale di anni quattro + quattro, con ordine a dell'immediato Parte_1 rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di e e condanna Controparte_1 CP_2 del medesimo al pagamento delle mensilità arretrate e non corrisposte per l'importo, fino al Parte_1 mese di giugno 2024, di complessivi euro 20.100,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
1 L'appellante, in particolare, ha censurato la decisione del primo giudice, censurando la sentenza impugnata: 1) nella parte in cui ha dichiarato non porsi un problema di litisconsorzio necessario, omettendo quindi di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della co-conduttrice
, alla quale l'originaria intimazione di licenza per finita locazione non risultava Controparte_5
notificata, pur essendo la stessa litisconsorte necessaria ai sensi dell'art.102 c.p.c.; 2) nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda di risoluzione per morosità dei conduttori, perché nuova rispetto a quella originaria di intimazione di licenza per finita locazione;
3) nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata celebrazione della fase della mediazione obbligatoria perché introdotta oltre il termine (perentorio) indicato dal giudice nel provvedimento che disponeva il mutamento del rito. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) […]; 2) nel merito, rilevata la mancata integrazione del contradditorio in primo grado dichiarare la nullità della gravata pronuncia per mancata integrazione del contraddittorio e quindi disporre la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c. p. c.; 3) sempre nel merito rilevata la improcedibilità della domanda di risoluzione per inadempimento (sfratto morosità) su azione proposta con intimazione di sfratto per finita locazione e la mancata mediazione nei confronti di un litisconsorte necessario, riformare la gravata sentenza con le conseguenti statuizioni in favore dell'appellante; 4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
Con il primo (assorbente) motivo di gravame, eccepisce la nullità della Parte_1
sentenza impugnata, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio, in ragione del fatto che il primo giudice aveva omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della co-conduttrice , alla quale l'originaria intimazione di licenza per finita Controparte_5 locazione non risultava notificata, pur essendo la stessa litisconsorte necessaria ai sensi dell'art.102
c.p.c.. Più in dettaglio, il Tribunale ha motivato tale capo della decisione affermando che “la pronuncia può essere resa anche nei confronti di uno solo del conduttori e nel caso di specie pare opportuno procedere ugualmente per evitare le lungaggini dovute ai tentativi della nuova notifica: infatti, parti ricorrenti non sono state in grado di notificare alla donna né il ricorso per intimazione di sfratto né quello per la prosecuzione del giudizio -con la nuova domanda di risoluzione per inadempimento- nelle forme ordinarie anche per via delle discordanti risultanze dell'accesso
2 dell'ufficiale giudiziario e dell'ufficiale postale, tanto al luogo di residenza quanto a quello diverso del quale è venuto a conoscenza l'ufficiale giudiziario”.
La suddetta motivazione non è condivisibile, atteso che nell'ipotesi di contratto di locazione stipulato con più conduttori la posizione di questi ultimi dà luogo a rapporti giuridici inscindibili, determinando una situazione di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art.102 c.p.c.. L'azione di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta dal locatore — con l'intimazione di sfratto, prima, e a seguito del mutamento del rito, poi — è infatti un'azione di tipo costitutivo — secondo il paradigma normativo di cui all'art.1453 c.c. — , con la quale si mira ad ottenere, al ricorrere della situazione dedotta in giudizio (finita locazione o morosità), lo scioglimento del vincolo contrattuale.
E' evidente quindi che una simile pronuncia non può che essere adottata che nei confronti di tutti conduttori, atteso che ciascuno di essi, in quanto destinatario, degli effetti della eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di svolgere le proprie difese in giudizio. In tal caso va pertanto garantita ad ogni conduttore la possibilità di sollevare tutte le eccezioni difensive di pertinenza ed eventualmente, in caso di risoluzione per morosità, di sanare la morosità locatizia attraverso la richiesta del termine di grazia previsto dall'art. 55 della L. 392/1978.
Ne consegue che, nella fattispecie, la mancata partecipazione al giudizio della co-conduttrice dà luogo a un difetto che, investendo la regolarità del contraddittorio, importa la Controparte_5
nullità di tutto il giudizio svoltosi in prime cure e della sentenza emessa a conclusione di esso, sì che il giudice di appello deve rimettere le parti dinanzi al primo giudice.
Per quanto fin qui esposto, in riforma dell'impugnata sentenza, la gravata decisione va dichiarata nulla per violazione dell'art.102 c.p.c., e le parti vanno rimesse davanti al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (il che determina l'assorbimento di tutte le ulteriori censure mosse dall'appellante).
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma,c.p.c., considerato che ricorrono gravi motivi di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione (che non ha affrontato il merito della controversia) e della particolarità delle questioni trattate, le spese del grado ben possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°576/2024 emessa dal Tribunale di Macerata in data 11.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
3 - accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti davanti al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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