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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4915/2024 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in materia di liquidazione onorari avvocato TRA
, procuratore di sé stesso con studio a Torre del Parte_1
Greco, alla via S. Noto n. 32; RICORRENTE E
, , , tutte CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentate e difese dall'avv. Luigi Rosiello, giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e tutte elettivamente domiciliate presso lo studio legale in Napoli alla via dei Missionari 11. RESISENTE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024 l'avvocato ha Parte_1 premesso che con decorrenza dal mese di settembre dell'anno 2004, la famiglia
– , al fine di ricevere da questi servizi di consulenza legale e di CP_1 CP_2 assistenza sia in ambito stragiudiziale sia in ambito giudiziale in relazione a numerose questioni e vicende che la interessavano, conferiva una serie di incarichi a detto professionista il quale, accettati gli stessi, provvedeva diligentemente al compimento delle attività utili e/o necessarie, correlate all'affidamento degli incarichi in questione. Tanto evidenziato, ha proposto ricorso al fine di 1. Accertare e dichiarare il diritto a percepire nei confronti di parte resistente un compenso per l'attività professionale espletata come da prospetto (rispetto al quale si rimanda all'atto introduttivo);
2. per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dei predetti importi, ovvero, e in subordine di quei diversi importi che vorrà ritenere accertati all'esito della procedura ovvero ancora ritenuti di giustizia;
3. In subordine, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; 4. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA E CPA e rimborso forfettario, così come per legge. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2025, trattata in forma cartolare per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. In rito deve osservarsi che nel caso di procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato o di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'art. 14, D.Lgs n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n. 197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art. 35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art. 380, comma 1, della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
3. Nel merito il ricorrente professionista ha allegato di avere svolto la propria prestazione professionale in favore di parte resistente, nei seguenti giudizi svoltisi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata:
1. Giudizio di primo grado R.G. 357/2004 e giudizio di secondo grado R.G. 465/2012 conclusosi con sentenza n. 4049/2018; 2. Giudizio di accertamento del diritto ex art. 841 c.c. R.G. 738/2012. Il ricorrente ha allegato l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Napoli, II sezione, nel procedimento iscritto al n. 1976/2021 RG avente ad oggetto ricorso ai sensi dell'art. 14 cllgs.150/2011, già art. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794, per la liquidazione delle spese e onorari professionali. La Corte procedeva unicamente alla liquidazione dei compensi professionali relativi al giudizio n. 357/2004 proposto innanzi il tribunale di Torre Annunziata ed al giudizio n. 465/2012 innanzi questa Corte di Appello, dichiarando, invece, inammissibile il ricorso con riferimento al giudizio n. 738/2012 instaurato presso il tribunale di Torre Annunziata. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, in quanto si trattava di un giudizio del tutto autonomo rispetto a quello definito con sentenza della Corte di Appello n. 4049/2018. Pertanto, oggetto di accertamento del presente giudizio è costituito unicamente dalla liquidazione dei compensi professionali per l'esercizio dell'azione in sede giurisdizionale concernente il procedimento R.G. 738/2012 svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Torre del Greco e avente ad oggetto la domanda ex art. 841 c.c. volta ad accertare il diritto dell'odierna parte resistente alla chiusura dell'androne del fabbricato di Via Nazionale n. 965 Torre del Greco con un cancello in ferro, e alla eliminazione del contatore di CP_4 ostacolo a tale chiusura.
3.1. Parte resistente ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito maturato in capo all'esercente la professione forense relativo all'attività espletata nel giudizio in questione, in quanto la prima richiesta di pagamento veniva comunicata il 4 e il 13 gennaio 2021. Nell'innesto normativo, l'art. 2956, co. 1, n. 2, c.c. statuisce che “si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”. L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che “il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi dell'art. 2957, secondo comma, cod. civ., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato, e non sulla procura “ad litem”, il cui fine è solo di consentire la rappresentanza processuale della parte. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per l'appello al medesimo difensore, perché ciò implica la prosecuzione dell'affare”. (Cass., 22 luglio 2004, n. 13774). A tal proposito, giova laconicamente ricostruire gli atti che hanno concorso ad interrompere il fisiologico decorso del termine di prescrizione, al fine di vagliare la sussistenza di una reale posizione creditoria dedotta nel presente giudizio. Il giudizio recante R.G. 738/2012 veniva sospeso per pregiudizialità, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, di quello pendente tra le parti dinanzi alla Corte di Appello di Napoli recante il n. 465/2012. Risulta documentalmente provato che il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli R.G. 465/2012 si concludeva con provvedimento giurisdizionale definitivo n. 4049/2018. Da una disamina degli atti presenti nel fascicolo telematico risulta che un primo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata AR del 28 luglio 2020 con cui l'avvocato invitava le parti resistenti a recarsi presso il suo studio per il Pt_1 pagamento delle spettanze. In epoca posteriore, l'avvocato con ulteriore raccomandata AR del 23 Pt_1 settembre 2020 sollecitava nuovamente l'incontro per la regolarizzazione della posizione debitoria delle parti resistenti. Ulteriori raccomandate venivano spedite all'indirizzo delle parti resistenti e, precisamente, la raccomandata AR del 22 dicembre 2020 ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Successivamente, l'avvocato , con ricorso depositato il 3 maggio 2021, Pt_1 decideva di agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento della pretesa creditoria;
il giudizio è stato deciso in camera di consiglio il 26 gennaio 2022. In seguito alla decisione della Corte di Appello di Napoli sul ricorso avente ad oggetto l'accertamento del compenso professionale, l'avv. intimava con Pt_1 ulteriore raccomandata del 3 gennaio 2023 il pagamento delle somme dovute a titolo di prestazione professionale limitatamente alla parte in cui il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di competenza. Infine, ulteriori sollecitazioni di pagamento venivano avanzate nel marzo del 2024. Pertanto, in considerazione degli atti interruttivi del corso della prescrizione sopraindicati, non può ritenersi prescritto il diritto al compenso professionale, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte resistente.
4. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente, invero, risulta avere dimostrato l'espletamento della propria prestazione professionale producendo l'atto di citazione a sua firma, giusta procura a margine dello stesso, così fornendo la prova del proprio contratto di prestazione d'opera professionale svolta in favore di , CP_1 CP_2
, nel giudizio di cui si discorre. Ha, inoltre, allegato
[...] Controparte_3 sia la comunicazione del rinvio d'ufficio del giudizio che dell'ordinanza di sospensione dello stesso per pregiudizialità.
4.1. Ritenuto dimostrato il rapporto professionale, quanto alla liquidazione, vanno richiamati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabili, in ragione dei quali il compenso spettante al difensore ammonta ad euro 3.700,00 (valore controversia indeterminabile - complessità bassa -, secondo i valori tra i minimi e i medi, fase di studio, euro 1.300,00; fase introduttiva del giudizio, euro 900,00; fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.500,00). In definitiva deve essere liquidato in favore del ricorrente, per l'attività professionale espletata in favore di , il complessivo importo di Parte_1
3.700,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute. La domanda va, dunque, accolta e le resistenti condannate al pagamento della succitata somma nei confronti del ricorrente, maggiorata degli interessi legali dalla data di deposito del ricorso innanzi alla corte di appello del 3.5.2021.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i valori minimi applicabili, vista la snellezza del procedimento e la scarsa complessità della vertenza, di carattere meramente documentale, in complessivi euro 852,00 per compensi (scaglione di riferimento, da euro 1.001,00 a euro
5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro 00,00; fase decisionale, euro 426,00), il tutto oltre accessori di legge, rimborso per spese forfettarie e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna , CP_1
al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'avvocato del complessivo importo di euro 3,700,00, oltre Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, oltre interessi legali decorrenti dal 3.5.2021; B. condanna , , , al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente e liquidate in euro 145,50 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 18 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, procuratore di sé stesso con studio a Torre del Parte_1
Greco, alla via S. Noto n. 32; RICORRENTE E
, , , tutte CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentate e difese dall'avv. Luigi Rosiello, giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e tutte elettivamente domiciliate presso lo studio legale in Napoli alla via dei Missionari 11. RESISENTE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024 l'avvocato ha Parte_1 premesso che con decorrenza dal mese di settembre dell'anno 2004, la famiglia
– , al fine di ricevere da questi servizi di consulenza legale e di CP_1 CP_2 assistenza sia in ambito stragiudiziale sia in ambito giudiziale in relazione a numerose questioni e vicende che la interessavano, conferiva una serie di incarichi a detto professionista il quale, accettati gli stessi, provvedeva diligentemente al compimento delle attività utili e/o necessarie, correlate all'affidamento degli incarichi in questione. Tanto evidenziato, ha proposto ricorso al fine di 1. Accertare e dichiarare il diritto a percepire nei confronti di parte resistente un compenso per l'attività professionale espletata come da prospetto (rispetto al quale si rimanda all'atto introduttivo);
2. per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dei predetti importi, ovvero, e in subordine di quei diversi importi che vorrà ritenere accertati all'esito della procedura ovvero ancora ritenuti di giustizia;
3. In subordine, accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.; 4. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA E CPA e rimborso forfettario, così come per legge. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2025, trattata in forma cartolare per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. In rito deve osservarsi che nel caso di procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato o di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'art. 14, D.Lgs n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n. 197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art. 35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art. 380, comma 1, della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
3. Nel merito il ricorrente professionista ha allegato di avere svolto la propria prestazione professionale in favore di parte resistente, nei seguenti giudizi svoltisi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata:
1. Giudizio di primo grado R.G. 357/2004 e giudizio di secondo grado R.G. 465/2012 conclusosi con sentenza n. 4049/2018; 2. Giudizio di accertamento del diritto ex art. 841 c.c. R.G. 738/2012. Il ricorrente ha allegato l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Napoli, II sezione, nel procedimento iscritto al n. 1976/2021 RG avente ad oggetto ricorso ai sensi dell'art. 14 cllgs.150/2011, già art. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n. 794, per la liquidazione delle spese e onorari professionali. La Corte procedeva unicamente alla liquidazione dei compensi professionali relativi al giudizio n. 357/2004 proposto innanzi il tribunale di Torre Annunziata ed al giudizio n. 465/2012 innanzi questa Corte di Appello, dichiarando, invece, inammissibile il ricorso con riferimento al giudizio n. 738/2012 instaurato presso il tribunale di Torre Annunziata. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, in quanto si trattava di un giudizio del tutto autonomo rispetto a quello definito con sentenza della Corte di Appello n. 4049/2018. Pertanto, oggetto di accertamento del presente giudizio è costituito unicamente dalla liquidazione dei compensi professionali per l'esercizio dell'azione in sede giurisdizionale concernente il procedimento R.G. 738/2012 svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Torre del Greco e avente ad oggetto la domanda ex art. 841 c.c. volta ad accertare il diritto dell'odierna parte resistente alla chiusura dell'androne del fabbricato di Via Nazionale n. 965 Torre del Greco con un cancello in ferro, e alla eliminazione del contatore di CP_4 ostacolo a tale chiusura.
3.1. Parte resistente ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito maturato in capo all'esercente la professione forense relativo all'attività espletata nel giudizio in questione, in quanto la prima richiesta di pagamento veniva comunicata il 4 e il 13 gennaio 2021. Nell'innesto normativo, l'art. 2956, co. 1, n. 2, c.c. statuisce che “si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”. L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che “il termine della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi dell'art. 2957, secondo comma, cod. civ., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, il quale è fondato sul contratto di patrocinio, regolato dalle norme di diritto sostanziale del mandato, e non sulla procura “ad litem”, il cui fine è solo di consentire la rappresentanza processuale della parte. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'appello, senza che rilevi il conferimento di una nuova procura per l'appello al medesimo difensore, perché ciò implica la prosecuzione dell'affare”. (Cass., 22 luglio 2004, n. 13774). A tal proposito, giova laconicamente ricostruire gli atti che hanno concorso ad interrompere il fisiologico decorso del termine di prescrizione, al fine di vagliare la sussistenza di una reale posizione creditoria dedotta nel presente giudizio. Il giudizio recante R.G. 738/2012 veniva sospeso per pregiudizialità, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, di quello pendente tra le parti dinanzi alla Corte di Appello di Napoli recante il n. 465/2012. Risulta documentalmente provato che il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli R.G. 465/2012 si concludeva con provvedimento giurisdizionale definitivo n. 4049/2018. Da una disamina degli atti presenti nel fascicolo telematico risulta che un primo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata AR del 28 luglio 2020 con cui l'avvocato invitava le parti resistenti a recarsi presso il suo studio per il Pt_1 pagamento delle spettanze. In epoca posteriore, l'avvocato con ulteriore raccomandata AR del 23 Pt_1 settembre 2020 sollecitava nuovamente l'incontro per la regolarizzazione della posizione debitoria delle parti resistenti. Ulteriori raccomandate venivano spedite all'indirizzo delle parti resistenti e, precisamente, la raccomandata AR del 22 dicembre 2020 ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Successivamente, l'avvocato , con ricorso depositato il 3 maggio 2021, Pt_1 decideva di agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento della pretesa creditoria;
il giudizio è stato deciso in camera di consiglio il 26 gennaio 2022. In seguito alla decisione della Corte di Appello di Napoli sul ricorso avente ad oggetto l'accertamento del compenso professionale, l'avv. intimava con Pt_1 ulteriore raccomandata del 3 gennaio 2023 il pagamento delle somme dovute a titolo di prestazione professionale limitatamente alla parte in cui il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto di competenza. Infine, ulteriori sollecitazioni di pagamento venivano avanzate nel marzo del 2024. Pertanto, in considerazione degli atti interruttivi del corso della prescrizione sopraindicati, non può ritenersi prescritto il diritto al compenso professionale, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte resistente.
4. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente, invero, risulta avere dimostrato l'espletamento della propria prestazione professionale producendo l'atto di citazione a sua firma, giusta procura a margine dello stesso, così fornendo la prova del proprio contratto di prestazione d'opera professionale svolta in favore di , CP_1 CP_2
, nel giudizio di cui si discorre. Ha, inoltre, allegato
[...] Controparte_3 sia la comunicazione del rinvio d'ufficio del giudizio che dell'ordinanza di sospensione dello stesso per pregiudizialità.
4.1. Ritenuto dimostrato il rapporto professionale, quanto alla liquidazione, vanno richiamati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabili, in ragione dei quali il compenso spettante al difensore ammonta ad euro 3.700,00 (valore controversia indeterminabile - complessità bassa -, secondo i valori tra i minimi e i medi, fase di studio, euro 1.300,00; fase introduttiva del giudizio, euro 900,00; fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.500,00). In definitiva deve essere liquidato in favore del ricorrente, per l'attività professionale espletata in favore di , il complessivo importo di Parte_1
3.700,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute. La domanda va, dunque, accolta e le resistenti condannate al pagamento della succitata somma nei confronti del ricorrente, maggiorata degli interessi legali dalla data di deposito del ricorso innanzi alla corte di appello del 3.5.2021.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i valori minimi applicabili, vista la snellezza del procedimento e la scarsa complessità della vertenza, di carattere meramente documentale, in complessivi euro 852,00 per compensi (scaglione di riferimento, da euro 1.001,00 a euro
5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro 00,00; fase decisionale, euro 426,00), il tutto oltre accessori di legge, rimborso per spese forfettarie e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna , CP_1
al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'avvocato del complessivo importo di euro 3,700,00, oltre Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, oltre interessi legali decorrenti dal 3.5.2021; B. condanna , , , al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente e liquidate in euro 145,50 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 18 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo