Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2025, proposto da
Diagnost 80 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
sull’invito diffida inoltrato dalla ricorrente in data 21.1.2025, nonché per la declaratoria dell’obbligo a provvedere dell’A.S.L. di ER alla integrazione del parere reso dalla Commissione Aziendale in data 17.6.2022 con la valutazione della localizzazione e del fabbisogno, così come richiesto dalla competente Commissione Regionale, con nota prot. PG/2025/0002790 del 3.1.2025 e con verbale n. 107 assunto nella seduta del 17.12.2024, in ordine alla istanza di autorizzazione inoltrata dalla ricorrente al SUAP del Comune di Campagna in data 2.12.2021, con richiesta di nomina, fin da subito, di un Commissario ad acta, ove permanga l’inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di ER e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (notificato in data 3.3.2025 e depositato in data 17.3.2025) la società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale:
- l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’A.S.L. in relazione alla diffida presentata dalla ricorrente in data 22.1.2025 ed avente ad oggetto l’integrazione del parere da questa reso per il tramite della relativa commissione aziendale in data 17.6.2022, con la valutazione della localizzazione e del fabbisogno, così come richiesto dalla competente Commissione Regionale, con nota prot. PG/2025/0002790 del 3.1.2025 e con verbale n. 107 assunto nella seduta del 17.12.2024, in ordine alla istanza di autorizzazione inoltrata dalla ricorrente al SUAP del Comune di Campagna in data 2.12.2021;
- che sia ordinato all’A.S.L. di provvedere all’integrazione del predetto parere;
- l’immediata nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
A sostegno del ricorso proposto la società ricorrente ha dedotto:
- di aver presentato in data 2.12.2021 istanza di autorizzazione al SUAP del Comune di Campagna ai fini della realizzazione per ampliamento di un Servizio di “Medicina Nucleare”, radiologia diagnostica in regime ambulatoriale, in tale comune;
- che tale istanza è stata trasmessa dal Comune all’A.S.L. per l’espressione del parere di sua spettanza;
- che a fronte del silenzio dell’A.S.L. la ricorrente è stata costretta a proporre precedente giudizio avverso il silenzio – inadempimento (recante R.G. n. 690/2022);
- che sopravvenuto poi il parere dell’A.S.L. in corso di tale giudizio la commissione regionale ha espresso parere negativo, impugnato con ulteriore ricorso (recante R.G. n. 93/2023);
- che con la sentenza n. 1034/2024 questa Sezione ha poi accolto il ricorso proposto;
- che è poi pervenuta la nota prot. PG/2025/0002790 del 3.1.2025, con la quale il presidente della commissione regionale ha comunicato di aver richiesto con verbale n. 107 assunto nella seduta del 17.12.2024 all’A.S.L. di provvedere all’integrazione del parere reso dalla commissione aziendale con la valutazione della localizzazione e del fabbisogno alla luce delle indicazioni contenute nella predetta sentenza;
- che con diffida del 22.1.2025 la ricorrente ha diffidato i competenti organi dell’A.S.L. ad integrare il parere reso, esprimendosi in ordine alla localizzazione ed al fabbisogno;
- il mancato riscontro dell’A.S.L. a tale diffida;
- l’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dall’A.S.L. per il motivo come di seguito rubricato: “ Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 e 97 Costituzione; artt. 1,2,3 e 7 L. 241/1990; D.Lgs. 229/99, D.P.R. 14.01.1997; D.Lgs. 502/1992; Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 3958/2001 e n. 7301/2001 e relativi allegati) – Eccesso di potere (illogicità manifesta – violazione dell’iter procedimentale – ingiustizia manifesta – violazione del principio di leale collaborazione tra la P.A. ed il privato). ”.
2. Si è costituita la Regione Campania, la quale ha sostenuto che l’operato della stessa non sarebbe in alcun modo censurabile, in ragione della richiesta di integrazione formulata dalla Regione all’A.S.L. e dell’impossibilità per la commissione regionale di esprimere il proprio parere in mancanza di integrazione da parte dell’A.S.L.. La Regione ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
3. Si è costituita l’A.S.L. di ER, la quale con memoria depositata in data 26.5.2025 ha dedotto l’inammissibilità / improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuta espressione da parte dell’A.S.L. di parere favorevole.
4. Alla camera di consiglio del 24.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuta espressione di parere favorevole sull’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente da parte della relativa commissione dell’A.S.L. nella seduta del 28.4.2025. Tale parere risulta essere stato reso in senso favorevole con riferimento a tutti gli aspetti indicati dalla ricorrente, avendo riguardato il possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il fabbisogno complessivo e la localizzazione territoriale (v. nota depositata dall’A.S.L. in data 26.5.2025).
Stante l’avvenuta espressione di tale parere da parte dell’A.S.L. e l’esito del giudizio può disporsi la compensazione delle spese di lite, ad eccezione del contributo unificato il quale deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato versato di € 300,00 che deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla società ricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Stefania Vecchio per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO