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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372/2020 R.G., avente ad oggetto “Azione di riduzione per lesione di legittima” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Tarè;
attrice
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F.: C.F._3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio D'Avino; C.F._4
convenuti
E
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa dall'Avv. Cinzia Nozza;
convenuta riconveniente CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 giugno 2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino i germani , , CP_1 CP_2 Parte_2
e all'uopo esponendo: Controparte_3
- di essere le parti in causa tutti figli di e Persona_1 Controparte_4
- che nel 1994, aveva donato ai tre figli maschi e alla Controparte_4 sorella gran parte del proprio patrimonio;
Controparte_3
- che, successivamente, il 16.3.1999 aveva donato ad essa Controparte_4 attrice l'ultimo terreno di sua proprietà, sito nel comune di Frigento (AV) in CT, foglio 9, part. 365;
- che il 25.01.2023 decedeva senza lasciare testamento , Persona_1 lasciando erede, nella quota di 1/3 del suo patrimonio, la moglie _4
[...]
- che gli atti dispositivi compiuti in vita dalla madre di cui Controparte_4
l'ultimo risalente al 1994, avevano leso la sua quota di legittima;
- di aver tentato invano di addivenire ad un accordo bonario, anche tramite l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che la SI.ra è erede legittimaria della SI.ra Parte_1
[...]
in qualità di sua figlia legittima;
_4
b) accertare e dichiarare pertanto che in seguito al decesso della SI.ra , l'attrice _4 ha legittimo diritto a concorrere nella successione ereditaria con i convenuti, in qualità di loro sorella germana;
c) per l'effetto accertare e dichiarare che la SI.ra , nella qualità di erede Parte_1 legittimaria ha diritto per legge alla quota di legittima, ai sensi di legge, dei 2/15 del patrimonio lasciato dalla de cuius al momento della sua scomparsa, la cui intera quota disponibile comprende per legge i "beni relicti" e il "donatum";
d) accertare e dichiarare che suddetti beni ereditari possono essere così ricostruiti:
BENI RELITTI:
Catasto Comune di STURNO, Foglio 6: Per_2
- 1/3 della particella 766 sub 1
- 1/3 della particella 765 sub 1,
- 1/3 delle particelle 768 sub 1 e 770
Catasto TERRENI Comune di FRIGENTO, Foglio 6:
- 1/3 della particella 34
- 1/3 della particella 304
- 1/3 della particella 767
- 1/3 della particella 769
2 Per un valore totale di tutti i beni relitti corrispondente fittiziamente all'importo non minore di € 300.981,40, il cui rapporto di 1/3 corrisponde all'importo di € 100.226,80 fittiziamente calcolato.
BENI DONATI: atto notarile del 1994:
Catasto Comune di FRIGENTO. foglio 9:- p.lla 364 sub 1 e 2,p.lla 363 Per_2 sub 2 e 1;
Catasto TERRENI Comune di FRIGENTO, foglio 9:- part.366, 369, 367, 368; atto notarile del 1999:
Catasto TERRENI Comune di FRIGENTO. foglio 9:- particella 365
Per un valore totale di tutti i beni donati, corrispondente fittiziamente all'importo non minore di € 774.052.00.
e) accertare e dichiarare che, riuniti i beni relitti e i beni donati, tutti come in atti fittiziamente individuati nel loro valore economico preso, non sussistono debiti da detrarre, e che l'intero patrimonio disponibile della SI.ra , Controparte_4 fittiziamente può essere individuato nell'importo complessivo di € 874.278.80 e che la quota di legittima dell'attrice, per semplice divisione aritmetica, ammonta dunque alla somma non inferiore ad € 116.279,08 (ossia i 2/15 di € 874.278,80) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra all'eredità di 1/5 dei beni relitti Parte_1 in qualità singola figlia tra 5, e calcolare fittiziamente il corrispondente importo, secondo i valori attribuiti in atti, nella somma non inferiore ad € 20.045,36 (1/5 di €
100.226,80, già corrispondente ad 1/3 dei beni del ereditato dalla Persona_1 madre)
g) accertare e dichiarare di conseguenza che, detratte dalla quota di legittima dell'attrice 1/5 del relictum su cui la stessa può come detto soddisfarsi ed il valore del bene donato con l'atto del 1999, corrispondente al sopra indicato importo di € 20.000, la SI.ra resta lesa nei suoi diritti di legittimaria nell'importo fittiziamente Parte_1 calcolato non inferiore ad € 76.233,72 (ossia 116.279,08 - 20.045,36 -20.000)
h) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità dell'atto di donazione stipulato dalla de cuius con rogito Notaio Nr. 24887 del Per_3
29.03.1994, poiché contenente disposizioni lesive della quota di legittima della figlia
, erede legittimaria nelle proporzioni anzidette;
Parte_1
i) e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima dell'attrice mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni donative che eccedono la quota di cui la de cuius SI.ra poteva disporre, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da _4 imputare a vantaggio della quota di legittima dell'attrice per il complessivo Parte_1 importo come sopra illustrato di almeno € 76.233,72 0 alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire.
In tal modo riequilibrando la ripartizione del patrimonio preservando l'integrità dei
2/15 spettanti alla SI.ra , eventualmente disponendo la facoltà dei altri Parte_1 coeredi donatari di compensarne la quota con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta ). Liquidazione per equivalente della quota che l'attrice dichiara
3 fin da ora di voler accettare. E fermo il diritto dell'attrice di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge.
l) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di Legge tutti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 21.5.2020 si costituiva in giudizio la quale si opponeva alla domanda Controparte_3 dell'attrice deducendo di nulla dovere alla medesima e di essere stata a propria volta lesa nei diritti di legittimaria. Spiegava quindi domanda riconvenzionale per ottenere la reintegrazione nella quota di legittima asseritamente lesa. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare che l'odierna esponente nulla deve a per nessuna Parte_1 ragione o titolo;
In via riconvenzionale e trasversale: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, - accertare e dichiarare che la SI.ra è erede legittimaria della Controparte_3
SI.ra in quanto figlia legittima;
- accertare e dichiarare che in Controparte_4 seguito al decesso della SI.ra , la SI.ra Controparte_4 Controparte_3 ha diritto ed intende conseguire la quota di legittima sull'eredità della madre e che tale quota di legittima, spettante all'esponente ex art. 537 cc, risulta lesa;
- accertare e dichiarare che l'asse ereditario della SI.ra , ricostruito tramite Controparte_4 la c.d. riunione fittizia, si compone del relictum del valore di Euro 77.348,14 e del donatum del valore di Euro 422.254,70, come meglio esposto in narrativa, per complessivi Euro 499.602,84, e che la quota riservata a ciascun figlio è dunque pari ad
Euro 66.613,71 (corrispondente ai 2/15 del patrimonio complessivo ex art. 537 cc) ovvero a quei diversi valori, maggiori o minori che verranno determinati in corso di causa;
- accertare e dichiarare la sussistenza della lesione della suddetta quota di legittima spettante all'esponente, nella misura non inferiore all'importo di Euro
46.519,09 (pari alla quota di riserva, al netto del valore degli immobili o quote di essi avuti in donazione e in eredità per Euro 20.094,62) e/o comunque pari al maggiore o minore valore che verrà determinato in corso di causa;
- per l'effetto disporre la reintegrazione della quota di legittima lesa e che s'intende conseguire con il presente giudizio in favore dell'esponente, mediante conguaglio in denaro, condannando Pt_1
, , , in via solidale
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_5 tra loro e/o pro quota, a corrispondere in favore della SI.ra la Controparte_3 somma complessiva di Euro 46.519,09 o la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi - se del caso moratori ex art. 1284 co. 4 cc - dalla data del decesso della de cuius sino all'effettivo saldo ovvero mediante riduzione proporzionale delle porzioni spettanti agli altri eredi sul relictum appartenuto alla SI.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 553 cc e segg. e/o _4 riduzione delle donazioni ex artt. 555 cc e segg, dirette ed indirette, menzionate in narrativa, con declaratoria d'inefficacia di quelle che eccedono la disponibile, il tutto fino alla concorrenza della suddetta quota di legittima, condannando i SI.ri Pt_1
, , , a restituire a
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_5
i beni, e/o quote di essi, oggetto del relictum e/o delle Controparte_3 disposizioni lesive de quibus e i relativi frutti maturati dalla domanda, in ogni caso,
4 liberi da pesi, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi, anche fiscali, garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri di carattere urbanistico o fiscale, ed in mancanza, condannandoli altresì alla compensazione in denaro per il minor valore acquisito dagli immobili, o dalle quote di essi, da restituirsi all'esponente a causa della sussistenza di gravami, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo saldo;
ordinando, altresì al competente conservatore dei registri immobiliari di effettuare le trascrizioni e annotazioni conseguenti alla sentenza con esonero di responsabilità. Fermo il diritto dell'esponente di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei Controparte_3 beni ereditari ai sensi di legge.
In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare la sussistenza di un diritto di credito vantato dalle controparti nei confronti dell'esponente, compensare, anche solo parzialmente, il suddetto credito con quanto dovuto da esse stesse alla SI.ra , per tutti i motivi già Controparte_3 dedotti”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2020 si costituivano, altresì, in giudizio e , i quali CP_2 CP_1 Parte_2 contestavano la ricostruzione dell'asse ereditario prospettata da parte attrice, con particolare riferimento al valore di mercato degli immobili indicati. Deducevano inoltre che la madre aveva donato ai figli e Controparte_4 CP_2 CP_1
soltanto i terreni e non anche i fabbricati ivi realizzati, all'uopo producendo in
[...] giudizio scritture private del 12.3.1984, come confermate da successive scritture del
30.11.2013, con cui la de cuius autorizzava i figli e alla realizzazione CP_2 CP_1 di un fabbricato rurale sul terreno di sua proprietà, rinunciando espressamente alla relativa proprietà in deroga all'art. 934 c.c. e specificando che la realizzazione del fabbricato era avvenuta esclusivamente con il denaro dei figli. Evidenziavano che tale ricostruzione della vicenda era anche avvalorata dalle fatture e altra documentazione probatoria attestante che le abitazioni presenti sui terreni oggetto della donazione del
1994 erano state realizzate in economia e personalmente dai convenuti e CP_2
, essendo egli stessi dei muratori. In ogni caso, ove ricostruita e CP_1 inquadrata la vicenda nell'ipotesi di cui all'art. 936 c.c., in via riconvenzionale, i convenuti spiegavano azione di arricchimento senza causa per il riconoscimento del credito vantato nei confronti della de cuius per le opere realizzate e per le migliorie apportate. Concludevano pertanto formulando le seguenti conclusioni:
“A) Provvedere alla divisione pro-quota del compendio ereditario ad oggi ancora indiviso e inutilizzato, così come meglio indicato in comparsa;
B) nel merito in via principale: rigettare la domanda dell'attore e quella della convenuta perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in Controparte_3 diritto;
C) in via riconvenzionale ove l'On.le G.I. volesse giuridicamente inquadrare nell'art.
936 c.c. la vicenda dei fabbricati realizzati dai convenuti e CP_2 CP_1
sulla particella sul terreno di proprietà della de cuius si
[...] Controparte_4 chiede ai fini della collazione e successiva divisione ereditaria di tener conto dei costi sostenuti per la realizzazione degli immobili de quo sulla particella 368 (fabbricato p.
5 363 sub 1e2) e 369 (fabbricato 364 sub 1 e 2) foglio 9 del comune di Frigento per come sarà accertato in giudizio, nonché ogni altre migliorie che i convenuti hanno apportato agli immobili oggetti della collazione e divisione ereditaria;
D) in via del tutto gradata ove venisse accertata la lesione della quota legittima di uno dei coeredi, statuire che la donazione del 1994 in favore dei germani e CP_2
prevede la dispensa da collazione ed imputazione a titolo di disponibile CP_1
e, per l'eccedenza, in conto legittima e solo allora statuire la reintegrazione attraverso la compensazione con i beni immobili ereditati ed ancora indivisi così come riportati dalla perizia di parte convenuta;
E) Con vittoria di diritti, spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Disposta ed espletata CTU, acquisiti i relativi chiarimenti, all'udienza del 4.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.Va dichiarata aperta la successione ab intestato di nata a Controparte_4
Flumeri (AV) il 9.5.1926 e deceduta in Ariano IR (AV) il 27.6.2018).
2. Ciò posto, occorre premettere che la presente sentenza verte sulla verifica della fondatezza della domanda di riduzione avanzata da e Parte_1 CP_3 nei confronti delle donazioni compiute in vita dalla de cuius
[...] _4 in favore dei figli, odierni convenuti.
[...]
3. La domanda attorea e quella della convenuta in riconvenzionale dirette ad ottenere la reintegrazione della legittima sono fondate e vanno accolte.
Giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747
e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
6 "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass.
12919/2012; Cass. 27352/2014).
Ciò posto in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre procedere, in primo luogo, alla determinazione del relictum.
Secondo quanto riscontrato dal CTU Ing. , all'epoca dell'apertura Persona_4 della successione, avvenuta in data 27.6.2018, il patrimonio relitto della de cuius
[...] si componeva di una quota pari ad 1/3 sul compendio ereditario del _4 marito premorto, , ovvero dei seguenti beni: Persona_1
1. quota pari ad 1/3 dell'abitazione sita in Sturno (Av), in catasto f. 6 p. 765;
valore euro 9.720,00
2. quota pari ad 1/3 dell'abitazione sita in Sturno (Av), in catasto f. 6 p. 768, sub 2
valore euro 10.200,00
3. quota pari ad 1/3 dell'abitazione sita in Sturno (Av), in catasto f. 6 p. 766; valore euro 21.600,80
4. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 34; valore euro 351,50
5. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 304; valore euro 29,5;
6. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 767; valore euro 50,7;
7. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 769; valore euro 29,9.
Complessivamente, quindi, il valore del relictum ammonta ad euro 41.982,40.
Va ora individuato e stimato – con riferimento all'epoca di apertura della successione
(cfr. integrazione depositata dal CTU Ing. il 12.6.2023) - il cd. donatum. Per_4
Nella specie, risulta documentalmente comprovato che in vita, Controparte_4 donò, con due distinti atti, a ciascuno dei cinque figli i seguenti beni:
a) in favore di , con atto per notar del Parte_2 Persona_5
20/04/1994, terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 p.lla n. 367;
valore stimato= euro 3.340,75
b) in favore di con atto per notar del Controparte_3 Persona_5
20/04/1994, terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 p.lla n. 366;
valore stimato= euro 2.978,50
c) in favore di , con atto per notar del 16/03/1999, Parte_1 Persona_5
terreno in Frigento identificato in catasto al foglio 9 p.lla 365;
7 valore stimato= euro
3.059,00
d) in favore di , con atto per notar del 20/04/1994, CP_2 Persona_5
terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 n. 368 (valore euro
3.016,65), con entrostanti unità immobiliari, identificate al catasto al foglio 9
p.lla n. 363/1 (deposito valore euro 34.160,00) e p.lla 363/2 (fabbricato valore euro 94.800,00 tenuto conto della superficie di mq 158, come desumibile da visura catastale in atti) e superficie di mq 1.480 “pertinenza abitativa” (valore euro 34.040,00)
valore stimato = euro
166.016,65
e) in favore di con atto per notar del Controparte_5 Persona_5
20/04/1994, terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 n. 369 (valore stimato= euro 981,00), con entrostanti unità immobiliari, identificate al catasto al foglio 9 p.lla n. 364/1 (deposito valore euro 46.055,00) e p.lla 364/2
(fabbricato valore euro 82.010,00), nonché superficie di mq 2.000 (valore euro
46.000,00);
valore stimato = euro
175.046,00
Ora, con precipuo riferimento alle donazioni sub d) ed e), ritiene il Collegio che non possono essere esclusi dal computo del donatum i fabbricati di cui alle p.lle 363/1 e
363/2 nonché alle p.lle 364/1 e 364/2, espressamente donati, con il menzionato atto del
1994, rispettivamente in favore dei figli e CP_2 Controparte_5
Quest'ultimi, invero, ne chiedono l'esclusione sostenendo di aver realizzato in proprio gli immobili e deducendo la sussistenza di scritture private del 1984 e del 2013, sottoscritte dalla de cuius, ricognitive del loro diritto di proprietà sui beni in questione.
Sul punto vanno svolte le seguenti osservazioni.
In primo luogo, va rammentato che, in tema di azione di riduzione, la pronuncia che dichiari l'inefficacia parziale della donazione nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi - in applicazione dell'art. 934 cod.civ. - estesa al valore del bene comprensivo della costruzione: in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà (Cass.
2858/2006).
Ciò posto in termini generali, va evidenziato che, nella specie, le unità immobiliari di cui si controverte (fabbricati e depositi) già esistevano all'epoca della stipula dell'atto
8 pubblico di donazione del 1994 essendo state ultimate alla fine degli anni '80: di esse si fa menzione e chiara individuazione nell'atto del 1994 e di esse dispone espressamente la donataria assumendone la proprietà originaria e assegnandole in donazione ai figli che le hanno accettate.
Deve dunque ritenersi che le dichiarazioni delle parti contenute nell'atto pubblico di donazione del 1994 abbiano superato quanto previsto dalle scritture private (non autenticate) del 12.3.1984, con cui autorizzava i figli e _4 CP_2 CP_5 alla realizzazione di fabbricati sulla ex p.lla 71 del foglio 9 “rinunciando
[...] espressamente alla proprietà del fabbricato da realizzarsi e in deroga all'art. 934 c.c.”.
Se infatti la nel 1994 ha disposto la donazione dei predetti fabbricati, ciò _4 significa che la stessa , dopo la loro costruzione, non ha affatto rinunciato ai beni _4 ma ne ha acquisito la proprietà a titolo originario in virtù dell'effetto automatico derivante dall'accessione dei fabbricati al fondo.
A ben vedere, i convenuti sembrano sostenere che il suddetto contratto di donazione del
1994 fosse “parzialmente simulato”, in quanto la volontà delle parti era nel senso che l'atto di liberalità dovesse avere ad oggetto solo i terreni e non anche i fabbricati, essendo stati quest'ultimi realizzati a cura e spese dei donatari e quindi già di proprietà dei medesimi in virtù delle scritture del 1984.
Tale argomentazione difensiva, tuttavia, non si accompagna all'espressa formulazione di una domanda di simulazione relativa ed è, in ogni caso, rimasta priva di riscontro, non avendo i convenuti neppure allegato l'esistenza di una "controdichiarazione" avente i requisiti formali stabiliti per il contratto di donazione.
Parimenti, non possono invocarsi, da parte dei convenuti, le scritture private
(autenticate) del 30.11.2013 sottoscritte da – in cui si legge che Controparte_4
“si ribadisce nuovamente la volontà di rinunciare espressamente a qualsivoglia pretesa e/o diritto di proprietà sul fabbricato..”. Tali dichiarazioni appaiono inidonee a comprovare la proprietà dei beni in capo ai convenuti, avuto riguardo alla circostanza con atto di donazione del 1994 la stessa aveva già ceduto ai figli i fabbricati in _4 questione e, dunque, nel 2013, nessun diritto ella poteva vantare sui beni in questione.
Esclusa la rilevanza delle predette scritture sul piano petitorio, invero, nel caso in esame la questione da esaminare non è tanto quella se la donazione del 1994 abbia avuto ad oggetto tutti i beni indicati nel contratto e dunque anche i fabbricati (circostanza non contestabile), quanto se il valore della liberalità corrispondesse al valore di tali beni, tenuto conto del fatto che, secondo quanto affermato dai convenuti, essi avevano provveduto a loro spese a realizzare, sul terreno di proprietà della madre, i fabbricati successivamente donati dalla madre.
In tale prospettiva, va valutato il valore delle dichiarazioni rese da _4 nella scrittura del 30.11.2013 con cui la stessa riconosce che i fabbricati in
[...] questione sono stati realizzati con il denaro e con il lavoro dei figli e . CP_2 CP_1
Sulla scorta di tale riconoscimento, i convenuti, sia pure in via subordinata, chiedono che sia accertata la fondatezza della pretesa indennitaria avanzata, in via di eccezione riconvenzionale, ai sensi dell'art. 936 comma 2 c.c. (“..Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo…”).
9 Tale richiesta non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, quando il proprietario trasferisca il terreno unitamente alle opere sopra realizzate, come è avvenuto nel caso in esame, il rapporto relativo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 936 c.c. intercorre non tra l'originario proprietario (cui, nel caso in esame, sono succeduti i suoi eredi) ed il terzo, ma tra quest'ultimo e l'acquirente (Cass. civ. 13603/2013), con la conseguenza che quando, come nel caso in esame, gli acquirenti si identificano con gli stessi terzi esecutori delle opere, il rapporto obbligatorio si estingue, riunendosi nelle stesse persone sia la figura del creditore che quella del debitore (Trib. Messina n.
1017/2023).
La scrittura ricognitiva sottoscritta nel 2013 da non può, tuttavia, Controparte_4 ritenersi priva di rilevanza giuridica: se infatti, ai fini della riduzione, occorre verificare il valore della liberalità, deve ritenersi che l'impiego di risorse proprie dei donatari per realizzare la costruzione donata sia vicenda idonea a ridurre il valore della donazione.
In particolare, con riferimento alla liberalità ricevuta da Controparte_5 considerando che il costo del fabbricato di cui alle p.lle 364/1 e 364/2 può essere ragguagliato al valore dell'immobile al momento della donazione (come desumibile dall'atto pubblico del 1994) per un valore pari a lire 60.400.000, il Collegio ritiene che dal valore della donazione calcolato con riferimento al momento dell'apertura della successione (euro 175.046,00) debbono detrarsi le somme sborsate dal convenuto per la realizzazione del bene.
Nella fattispecie in esame, sulla base degli accertamenti compiuti dal C.T.U., ing.
, considerato il costo della costruzione rapportabile al valore degli Persona_4 immobili donati al momento della donazione (pari a lire 60.400.000), effettuata la rivalutazione di tale importo alla data dell'apertura della successione (ovvero Lire
95.538.811 pari € 49.341,68 ), detratto dal valore economico del bene al momento dell'apertura della successione (come calcolato dall'ing. nella relazione Per_4 integrativa) il costo della costruzione come rivalutato, il valore della liberalità in favore di va ridotto da euro 175.046,00 ad euro 125.704,32 (euro 175.046,00 - CP_1
49.341,68).
Analogamente, con riferimento alla liberalità ricevuta da , considerando CP_2 che il costo del fabbricato di cui alle p.lle 363/1 e 363/2 può essere ragguagliato al valore dell'immobile al momento della donazione (come desumibile dall'atto pubblico del 1994) per un valore pari a lire 60.400.000, il Collegio ritiene che dal valore della donazione calcolato con riferimento al momento dell'apertura della successione (euro
166.016,65) debbono detrarsi le somme sborsate dal convenuto per la realizzazione del bene.
Pertanto, considerato il costo della costruzione rapportabile al valore degli immobili donati al momento della donazione (pari a lire 60.400.000), effettuata la rivalutazione di tale importo alla data dell'apertura della successione (ovvero Lire 95.538.811 pari €
49.341,68 ), detratto dal valore economico del bene al momento dell'apertura della successione (come calcolato dall'ing. nella relazione integrativa) il costo della Per_4 costruzione come rivalutato, il valore della liberalità in favore di va CP_2 ridotto da euro 166.016,65 ad euro 116.674,97 (euro 166.016,65 - 49.341,68).
10 In definitiva, tenuto conto della riduzione del valore delle liberalità in favore di
[...]
e ne consegue che il valore del donatum va quantificato CP_5 CP_2 complessivamente in euro 251.757,54,
Occorre quindi procedere alla riunione fittizia tra relictum e donatum.
Ne consegue che la massa relitta dalla de cuius (relictum + Controparte_4 donatum), su cui vanno calcolate le quote di disponibile e di riserva e su cui va computata l'eventuale lesione della quota dei legittimari, va stimata di valore pari ad euro 293.739,94 (41.982,40+251.757,54).
Sulla scorta di tali evidenze, va verificata la sussistenza della denunciata lesione.
Ora, considerato che lasciava a sé superstite cinque figli, deve Controparte_4 farsi applicazione della regola per cui quando, come nella fattispecie, concorrono più figli e non vi sia il concorso del coniuge del defunto, la quota di legittima agli stessi spettante è pari a due terzi del patrimonio relitto, da dividersi in parti uguali tra loro, mentre la disponibile comprende il restante terzo (art. 537 c.c.).
Nella specie, dunque, le quote di patrimonio disponibile e di riserva vanno così determinate:
- quota disponibile pari ad 1/3: euro 97.913,31;
- quota di riserva pari a 2/3 in favore dei cinque figli: euro 195.826,62, di cui euro
39.165,32 in favore di ciascun figlio.
Nella specie, dunque, la quota di riserva spettante a e Parte_1 CP_3
quali figlie legittimarie, è di importo pari ad euro 39.165,32.
[...]
Avendo i convenuti e ricevuto in donazione CP_2 Controparte_5 dalla madre beni di valore pari ad euro 242.379,29, non è revocabile in dubbio che il valore di tali beni supera di gran lunga quanto sarebbe loro spettato per legge, ovvero l'importo della quota disponibile (pari ad euro 97.913,31) sommato all'importo delle due quote di riserva (pari ad euro 78.330,64), per un totale di euro 176.243,95. I predetti convenuti hanno ricevuto beni per un valore superiore al dovuto.
La domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata nei confronti dei convenuti e è dunque fondata. CP_2 Controparte_5
Non è invece fondata la domanda avanzata nei confronti di , Parte_2 giacchè egli ha ricevuto in donazione beni di valore pari ed euro 3.340,75, inferiore al valore della quota legittima ad esso spettante.
Quanto alla misura della lesione, va precisato che essa va calcolata con riferimento esclusivamente alla posizione di e di non avendo Parte_1 Controparte_3
avanzato domanda di riduzione. Parte_2
11 Ciò posto, nel caso in esame, considerato che la de cuius ha lasciato beni relitti di valore pari ad euro 41.982,40 e che, in assenza di testamento, l'importo del relictum va suddiviso secondo le regole dettate in tema di successione legittima in quote uguali tra i figli, per effetto della successione legittima nel relictum a ciascun legittimario spetta sul relictum una quota di diritto pari ad 1/5 per un valore pari ad euro 8.396,48.
Il valore di tale quota è inferiore a quello riservato ex lege alle figlie e Parte_1
in qualità di legittimarie. CP_2 CP_3
Ora, tenuto conto che la quota ideale di riserva spettante a e Parte_1 CP_3
quali eredi legittimarie di è di importo pari ad euro
[...] Controparte_4
39.165,32, per determinare la misura della lesione da essa va sottratta la quota di diritto spettante sul relictum (8.396,48) nonché quanto ricevuto dalle stesse a titolo di donazione. Ne consegue che, tenuto conto di quanto ricevuto da ciascuna parte istante a titolo di donazione, le predette legittimarie devono ancora ricevere, per integrare la propria quota di riserva, i seguenti importi:
a) in favore di : la somma di euro 27.709,84 (pari a 39.165,32 - Parte_1
8.396,48- 3.059,00), tenuto conto della quota ideale sul relictum e della donazione, in conto legittima, eseguita con atto per notar del 1999 (valore Per_3 euro 3.059,00);
b) in favore di la somma di euro 27.790,34 ( pari a Controparte_3
39.165,32- 8.396,48- 2.978,50) tenuto conto della quota ideale sul relictum e della donazione, in conto legittima, eseguita con atto per notar del 1994 Per_3
(valore euro 2.978,50) ;
In definitiva, e devono ricevere, per integrare la Parte_1 Controparte_3 quota di riserva, gli importi sopra indicati, che rappresentano l'entità della lesione da ciascuna subita.
Quanto alle modalità della reintegrazione, al fine di reintegrare la quota di riserva spettanti alle istanti legittimarie, deve in primo luogo trovare applicazione l'art 553 c.c., che prevede: “ Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari…”.
Nella fattispecie, le due quote di 1/5 sul relictum che competerebbero a e a CP_2
(di valore pari ad euro 8.396,48 ciascuna) vanno attribuite ex Controparte_5 art 553 c.c. a e a per reintegrare le rispettive quote Parte_1 Controparte_3 di legittima.
A ciascuna delle istanti va dunque attribuita una quota complessiva sul relictum pari a
2/5 dell'intero patrimonio (il residuo 1/5 resta in capo a ). Parte_2
12 Tuttavia, non essendo sufficiente per la completa reintegrazione delle quote di riserva l'utilizzo del relictum, in quanto residua la lesione della quota di riserva di Parte_1 per € 19.313,36 ( 27.709,84 – 8.396,48) e quella di per € Controparte_3
19.393,86 ( 27790,34 - 8.396,48) si deve a questo punto procedere alla riduzione degli atti di disposizione compiuti dalla de cuius.
Poiché, in mancanza di un testamento, non sussistono disposizioni testamentarie riducibili ex art. 554 c.c. deve procedersi alla riduzione delle attribuzioni patrimoniali a titolo di liberalità effettuate in vita dalla de cuius.
Premesso che a norma dell'art. 555 c.c. le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima e che a norma dell'art. 559 c.c. le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, nel caso di specie la quota di riserva delle legittimarie deve essere calcolata e attribuita proprio sui beni oggetto delle donazioni eseguite in favore di e stipulate con atto per notaio CP_2 Controparte_5 Per_3 del 29.3.1994 in quanto eccedenti la quota disponibile.
Entrambe le donazioni in favore di e vanno CP_2 Controparte_5 proporzionalmente ridotte e dichiarate inefficaci nei limiti in cui hanno leso i diritti delle eredi legittimarie.
Trattandosi di donazioni coeve, trova applicazione l'art. 558 c.c. a mente del quale “esse debbono essere ridotte in proporzione al loro valore”.
Dunque, applicando la formula (valore della singola donazione/valore totale delle donazioni coeve x ammontare totale da ridurre) si ottiene la quota da restituire da ciascun donatario.
Con riferimento alla posizione di – la quale deve ancora ricevere, detratte le Parte_1 quote sul relictum, € 19.313,36 - sarà tenuto alla corresponsione, in CP_2 favore dell'attrice, della somma di euro 9.296,93; sarà tenuto Controparte_5 alla corresponsione della somma di euro 10.016,42.
Con riferimento alla posizione di la quale deve ancora ricevere, Controparte_3 detratte le quote sul relictum, € 19.393,86 - sarà tenuto alla CP_2 corresponsione, in favore della riconveniente, della somma di euro 9.335,69;
[...] sarà tenuto alla corresponsione della somma di euro 10.058,16. Controparte_5
Tenuto conto della non agevole separabilità in natura dei beni e delle richieste conforme richiesta avanzata sul punto da tutte le parti in causa, l'integrazione viene effettuata mediante conguaglio in denaro.
Trattandosi di credito di valore, dette somme di danaro – correlate all'aestimatio rei con riferimento all'epoca dell'apertura della successione - devono essere adeguate al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla
13 relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita
(Cass. 6709/2010), nonché alla corresponsione degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, da disporsi a far data dalla domanda e sino al soddisfo (Cass.10564/2005).
I convenuti e vanno condannati al pagamento CP_2 Controparte_5 di quanto spettante a e a a titolo di reintegrazione Parte_1 Controparte_3 nella quota di legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra e Parte_1
da un lato, e i convenuti e Controparte_3 CP_2 Controparte_5
dall'altro. Le spese si compensano negli altri rapporti processuali, avuto
[...] riguardo alla circostanza che sin dall'atto introduttivo l'attrice ha prospettato la lesività delle sole donazioni eseguite in favore dei germani e CP_2 Controparte_5
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di e CP_2 Controparte_5
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio recante n. 372/2020 RG, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara l'apertura della successione di , nata a [...] il Controparte_4
9.5.1926 e deceduta in Ariano IR il 27.6.2018;
2) accoglie la domanda di riduzione proposta da e, per l'effetto, accerta Parte_1 la lesione della quota di legittima sull'eredità di spettante Controparte_4
a per una somma pari ad euro 27.709,84; Parte_1
3) accoglie la domanda riconvenzionale di riduzione proposta da CP_3
e, per l'effetto, accerta la lesione della quota di legittima sull'eredità di
[...]
spettante a per una somma pari ad Controparte_4 Controparte_3 euro 27.790,34;
4) letto l'art. 553 c.c., dispone che la successione ab intestato sul patrimonio relitto di avvenga secondo le seguenti quote: Controparte_4
-quota pari a 2/5 in favore di;
Parte_1
- quota pari a 2/5 in favore di Controparte_3
- quota pari a 1/5 in favore di;
Parte_2
5) riduce le donazioni eseguite dalla de cuius in favore di Controparte_4
e con atto per notaio del CP_2 Controparte_5 Per_3
29.3.1994, nei limiti in cui risultano lesi i diritti di e Parte_1 CP_3
[...]
6) condanna al pagamento, in favore di , a Controparte_5 Parte_1 titolo di reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità
14 materna, della somma di euro 10.016,42, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
7) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di CP_2 Parte_1 reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 9.296,96, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
8) condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 CP_3
a titolo di reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante
[...] sull'eredità materna, della somma di euro 10.058,16, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
9) condanna al pagamento, in favore di a CP_2 Controparte_3 titolo di reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 9.339,69, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
10) condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_5 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
518,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Silvia Tarè;
11) condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_5 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida in Controparte_3 euro 518,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
12) compensa le spese negli altri rapporti processuali;
13) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico di e , nella misura del 50% ciascuno. CP_2 Controparte_5
Così deciso in Avellino, il 17 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372/2020 R.G., avente ad oggetto “Azione di riduzione per lesione di legittima” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Tarè;
attrice
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F.: C.F._3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio D'Avino; C.F._4
convenuti
E
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa dall'Avv. Cinzia Nozza;
convenuta riconveniente CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 giugno 2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino i germani , , CP_1 CP_2 Parte_2
e all'uopo esponendo: Controparte_3
- di essere le parti in causa tutti figli di e Persona_1 Controparte_4
- che nel 1994, aveva donato ai tre figli maschi e alla Controparte_4 sorella gran parte del proprio patrimonio;
Controparte_3
- che, successivamente, il 16.3.1999 aveva donato ad essa Controparte_4 attrice l'ultimo terreno di sua proprietà, sito nel comune di Frigento (AV) in CT, foglio 9, part. 365;
- che il 25.01.2023 decedeva senza lasciare testamento , Persona_1 lasciando erede, nella quota di 1/3 del suo patrimonio, la moglie _4
[...]
- che gli atti dispositivi compiuti in vita dalla madre di cui Controparte_4
l'ultimo risalente al 1994, avevano leso la sua quota di legittima;
- di aver tentato invano di addivenire ad un accordo bonario, anche tramite l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che la SI.ra è erede legittimaria della SI.ra Parte_1
[...]
in qualità di sua figlia legittima;
_4
b) accertare e dichiarare pertanto che in seguito al decesso della SI.ra , l'attrice _4 ha legittimo diritto a concorrere nella successione ereditaria con i convenuti, in qualità di loro sorella germana;
c) per l'effetto accertare e dichiarare che la SI.ra , nella qualità di erede Parte_1 legittimaria ha diritto per legge alla quota di legittima, ai sensi di legge, dei 2/15 del patrimonio lasciato dalla de cuius al momento della sua scomparsa, la cui intera quota disponibile comprende per legge i "beni relicti" e il "donatum";
d) accertare e dichiarare che suddetti beni ereditari possono essere così ricostruiti:
BENI RELITTI:
Catasto Comune di STURNO, Foglio 6: Per_2
- 1/3 della particella 766 sub 1
- 1/3 della particella 765 sub 1,
- 1/3 delle particelle 768 sub 1 e 770
Catasto TERRENI Comune di FRIGENTO, Foglio 6:
- 1/3 della particella 34
- 1/3 della particella 304
- 1/3 della particella 767
- 1/3 della particella 769
2 Per un valore totale di tutti i beni relitti corrispondente fittiziamente all'importo non minore di € 300.981,40, il cui rapporto di 1/3 corrisponde all'importo di € 100.226,80 fittiziamente calcolato.
BENI DONATI: atto notarile del 1994:
Catasto Comune di FRIGENTO. foglio 9:- p.lla 364 sub 1 e 2,p.lla 363 Per_2 sub 2 e 1;
Catasto TERRENI Comune di FRIGENTO, foglio 9:- part.366, 369, 367, 368; atto notarile del 1999:
Catasto TERRENI Comune di FRIGENTO. foglio 9:- particella 365
Per un valore totale di tutti i beni donati, corrispondente fittiziamente all'importo non minore di € 774.052.00.
e) accertare e dichiarare che, riuniti i beni relitti e i beni donati, tutti come in atti fittiziamente individuati nel loro valore economico preso, non sussistono debiti da detrarre, e che l'intero patrimonio disponibile della SI.ra , Controparte_4 fittiziamente può essere individuato nell'importo complessivo di € 874.278.80 e che la quota di legittima dell'attrice, per semplice divisione aritmetica, ammonta dunque alla somma non inferiore ad € 116.279,08 (ossia i 2/15 di € 874.278,80) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra all'eredità di 1/5 dei beni relitti Parte_1 in qualità singola figlia tra 5, e calcolare fittiziamente il corrispondente importo, secondo i valori attribuiti in atti, nella somma non inferiore ad € 20.045,36 (1/5 di €
100.226,80, già corrispondente ad 1/3 dei beni del ereditato dalla Persona_1 madre)
g) accertare e dichiarare di conseguenza che, detratte dalla quota di legittima dell'attrice 1/5 del relictum su cui la stessa può come detto soddisfarsi ed il valore del bene donato con l'atto del 1999, corrispondente al sopra indicato importo di € 20.000, la SI.ra resta lesa nei suoi diritti di legittimaria nell'importo fittiziamente Parte_1 calcolato non inferiore ad € 76.233,72 (ossia 116.279,08 - 20.045,36 -20.000)
h) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità dell'atto di donazione stipulato dalla de cuius con rogito Notaio Nr. 24887 del Per_3
29.03.1994, poiché contenente disposizioni lesive della quota di legittima della figlia
, erede legittimaria nelle proporzioni anzidette;
Parte_1
i) e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima dell'attrice mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni donative che eccedono la quota di cui la de cuius SI.ra poteva disporre, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da _4 imputare a vantaggio della quota di legittima dell'attrice per il complessivo Parte_1 importo come sopra illustrato di almeno € 76.233,72 0 alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire.
In tal modo riequilibrando la ripartizione del patrimonio preservando l'integrità dei
2/15 spettanti alla SI.ra , eventualmente disponendo la facoltà dei altri Parte_1 coeredi donatari di compensarne la quota con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta ). Liquidazione per equivalente della quota che l'attrice dichiara
3 fin da ora di voler accettare. E fermo il diritto dell'attrice di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge.
l) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di Legge tutti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 21.5.2020 si costituiva in giudizio la quale si opponeva alla domanda Controparte_3 dell'attrice deducendo di nulla dovere alla medesima e di essere stata a propria volta lesa nei diritti di legittimaria. Spiegava quindi domanda riconvenzionale per ottenere la reintegrazione nella quota di legittima asseritamente lesa. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ accertare e dichiarare che l'odierna esponente nulla deve a per nessuna Parte_1 ragione o titolo;
In via riconvenzionale e trasversale: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, - accertare e dichiarare che la SI.ra è erede legittimaria della Controparte_3
SI.ra in quanto figlia legittima;
- accertare e dichiarare che in Controparte_4 seguito al decesso della SI.ra , la SI.ra Controparte_4 Controparte_3 ha diritto ed intende conseguire la quota di legittima sull'eredità della madre e che tale quota di legittima, spettante all'esponente ex art. 537 cc, risulta lesa;
- accertare e dichiarare che l'asse ereditario della SI.ra , ricostruito tramite Controparte_4 la c.d. riunione fittizia, si compone del relictum del valore di Euro 77.348,14 e del donatum del valore di Euro 422.254,70, come meglio esposto in narrativa, per complessivi Euro 499.602,84, e che la quota riservata a ciascun figlio è dunque pari ad
Euro 66.613,71 (corrispondente ai 2/15 del patrimonio complessivo ex art. 537 cc) ovvero a quei diversi valori, maggiori o minori che verranno determinati in corso di causa;
- accertare e dichiarare la sussistenza della lesione della suddetta quota di legittima spettante all'esponente, nella misura non inferiore all'importo di Euro
46.519,09 (pari alla quota di riserva, al netto del valore degli immobili o quote di essi avuti in donazione e in eredità per Euro 20.094,62) e/o comunque pari al maggiore o minore valore che verrà determinato in corso di causa;
- per l'effetto disporre la reintegrazione della quota di legittima lesa e che s'intende conseguire con il presente giudizio in favore dell'esponente, mediante conguaglio in denaro, condannando Pt_1
, , , in via solidale
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_5 tra loro e/o pro quota, a corrispondere in favore della SI.ra la Controparte_3 somma complessiva di Euro 46.519,09 o la maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi - se del caso moratori ex art. 1284 co. 4 cc - dalla data del decesso della de cuius sino all'effettivo saldo ovvero mediante riduzione proporzionale delle porzioni spettanti agli altri eredi sul relictum appartenuto alla SI.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 553 cc e segg. e/o _4 riduzione delle donazioni ex artt. 555 cc e segg, dirette ed indirette, menzionate in narrativa, con declaratoria d'inefficacia di quelle che eccedono la disponibile, il tutto fino alla concorrenza della suddetta quota di legittima, condannando i SI.ri Pt_1
, , , a restituire a
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_5
i beni, e/o quote di essi, oggetto del relictum e/o delle Controparte_3 disposizioni lesive de quibus e i relativi frutti maturati dalla domanda, in ogni caso,
4 liberi da pesi, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi, anche fiscali, garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri di carattere urbanistico o fiscale, ed in mancanza, condannandoli altresì alla compensazione in denaro per il minor valore acquisito dagli immobili, o dalle quote di essi, da restituirsi all'esponente a causa della sussistenza di gravami, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto all'effettivo saldo;
ordinando, altresì al competente conservatore dei registri immobiliari di effettuare le trascrizioni e annotazioni conseguenti alla sentenza con esonero di responsabilità. Fermo il diritto dell'esponente di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei Controparte_3 beni ereditari ai sensi di legge.
In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare la sussistenza di un diritto di credito vantato dalle controparti nei confronti dell'esponente, compensare, anche solo parzialmente, il suddetto credito con quanto dovuto da esse stesse alla SI.ra , per tutti i motivi già Controparte_3 dedotti”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.12.2020 si costituivano, altresì, in giudizio e , i quali CP_2 CP_1 Parte_2 contestavano la ricostruzione dell'asse ereditario prospettata da parte attrice, con particolare riferimento al valore di mercato degli immobili indicati. Deducevano inoltre che la madre aveva donato ai figli e Controparte_4 CP_2 CP_1
soltanto i terreni e non anche i fabbricati ivi realizzati, all'uopo producendo in
[...] giudizio scritture private del 12.3.1984, come confermate da successive scritture del
30.11.2013, con cui la de cuius autorizzava i figli e alla realizzazione CP_2 CP_1 di un fabbricato rurale sul terreno di sua proprietà, rinunciando espressamente alla relativa proprietà in deroga all'art. 934 c.c. e specificando che la realizzazione del fabbricato era avvenuta esclusivamente con il denaro dei figli. Evidenziavano che tale ricostruzione della vicenda era anche avvalorata dalle fatture e altra documentazione probatoria attestante che le abitazioni presenti sui terreni oggetto della donazione del
1994 erano state realizzate in economia e personalmente dai convenuti e CP_2
, essendo egli stessi dei muratori. In ogni caso, ove ricostruita e CP_1 inquadrata la vicenda nell'ipotesi di cui all'art. 936 c.c., in via riconvenzionale, i convenuti spiegavano azione di arricchimento senza causa per il riconoscimento del credito vantato nei confronti della de cuius per le opere realizzate e per le migliorie apportate. Concludevano pertanto formulando le seguenti conclusioni:
“A) Provvedere alla divisione pro-quota del compendio ereditario ad oggi ancora indiviso e inutilizzato, così come meglio indicato in comparsa;
B) nel merito in via principale: rigettare la domanda dell'attore e quella della convenuta perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in Controparte_3 diritto;
C) in via riconvenzionale ove l'On.le G.I. volesse giuridicamente inquadrare nell'art.
936 c.c. la vicenda dei fabbricati realizzati dai convenuti e CP_2 CP_1
sulla particella sul terreno di proprietà della de cuius si
[...] Controparte_4 chiede ai fini della collazione e successiva divisione ereditaria di tener conto dei costi sostenuti per la realizzazione degli immobili de quo sulla particella 368 (fabbricato p.
5 363 sub 1e2) e 369 (fabbricato 364 sub 1 e 2) foglio 9 del comune di Frigento per come sarà accertato in giudizio, nonché ogni altre migliorie che i convenuti hanno apportato agli immobili oggetti della collazione e divisione ereditaria;
D) in via del tutto gradata ove venisse accertata la lesione della quota legittima di uno dei coeredi, statuire che la donazione del 1994 in favore dei germani e CP_2
prevede la dispensa da collazione ed imputazione a titolo di disponibile CP_1
e, per l'eccedenza, in conto legittima e solo allora statuire la reintegrazione attraverso la compensazione con i beni immobili ereditati ed ancora indivisi così come riportati dalla perizia di parte convenuta;
E) Con vittoria di diritti, spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Disposta ed espletata CTU, acquisiti i relativi chiarimenti, all'udienza del 4.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.Va dichiarata aperta la successione ab intestato di nata a Controparte_4
Flumeri (AV) il 9.5.1926 e deceduta in Ariano IR (AV) il 27.6.2018).
2. Ciò posto, occorre premettere che la presente sentenza verte sulla verifica della fondatezza della domanda di riduzione avanzata da e Parte_1 CP_3 nei confronti delle donazioni compiute in vita dalla de cuius
[...] _4 in favore dei figli, odierni convenuti.
[...]
3. La domanda attorea e quella della convenuta in riconvenzionale dirette ad ottenere la reintegrazione della legittima sono fondate e vanno accolte.
Giova premettere che la domanda per reintegrazione di legittima non è un'azione reale tendente ad ottenere la restituzione di un determinato bene, ma un'azione personale rivolta alla ricostruzione della massa ereditaria (riunione fittizia) ed alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, al fine ultimo di reintegrare la quota del legittimario in natura oppure in denaro (Cass. n. 1069/83); essa rappresenta un rimedio giudiziale diretto a rendere inefficace l'atto dispositivo (disposizione testamentaria o atto di donazione) compiuto dal defunto. Quanto alla verifica della sussistenza della lesione lamentata, va rammentato che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747
e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro
(art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del
6 "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass.
12919/2012; Cass. 27352/2014).
Ciò posto in punto di diritto e venendo al caso di specie, occorre procedere, in primo luogo, alla determinazione del relictum.
Secondo quanto riscontrato dal CTU Ing. , all'epoca dell'apertura Persona_4 della successione, avvenuta in data 27.6.2018, il patrimonio relitto della de cuius
[...] si componeva di una quota pari ad 1/3 sul compendio ereditario del _4 marito premorto, , ovvero dei seguenti beni: Persona_1
1. quota pari ad 1/3 dell'abitazione sita in Sturno (Av), in catasto f. 6 p. 765;
valore euro 9.720,00
2. quota pari ad 1/3 dell'abitazione sita in Sturno (Av), in catasto f. 6 p. 768, sub 2
valore euro 10.200,00
3. quota pari ad 1/3 dell'abitazione sita in Sturno (Av), in catasto f. 6 p. 766; valore euro 21.600,80
4. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 34; valore euro 351,50
5. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 304; valore euro 29,5;
6. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 767; valore euro 50,7;
7. quota pari ad 1/3 del terreno agricolo sito in Frigento (Av), in catasto f. 6 p. 769; valore euro 29,9.
Complessivamente, quindi, il valore del relictum ammonta ad euro 41.982,40.
Va ora individuato e stimato – con riferimento all'epoca di apertura della successione
(cfr. integrazione depositata dal CTU Ing. il 12.6.2023) - il cd. donatum. Per_4
Nella specie, risulta documentalmente comprovato che in vita, Controparte_4 donò, con due distinti atti, a ciascuno dei cinque figli i seguenti beni:
a) in favore di , con atto per notar del Parte_2 Persona_5
20/04/1994, terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 p.lla n. 367;
valore stimato= euro 3.340,75
b) in favore di con atto per notar del Controparte_3 Persona_5
20/04/1994, terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 p.lla n. 366;
valore stimato= euro 2.978,50
c) in favore di , con atto per notar del 16/03/1999, Parte_1 Persona_5
terreno in Frigento identificato in catasto al foglio 9 p.lla 365;
7 valore stimato= euro
3.059,00
d) in favore di , con atto per notar del 20/04/1994, CP_2 Persona_5
terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 n. 368 (valore euro
3.016,65), con entrostanti unità immobiliari, identificate al catasto al foglio 9
p.lla n. 363/1 (deposito valore euro 34.160,00) e p.lla 363/2 (fabbricato valore euro 94.800,00 tenuto conto della superficie di mq 158, come desumibile da visura catastale in atti) e superficie di mq 1.480 “pertinenza abitativa” (valore euro 34.040,00)
valore stimato = euro
166.016,65
e) in favore di con atto per notar del Controparte_5 Persona_5
20/04/1994, terreno in Frigento identificato al catasto al foglio 9 n. 369 (valore stimato= euro 981,00), con entrostanti unità immobiliari, identificate al catasto al foglio 9 p.lla n. 364/1 (deposito valore euro 46.055,00) e p.lla 364/2
(fabbricato valore euro 82.010,00), nonché superficie di mq 2.000 (valore euro
46.000,00);
valore stimato = euro
175.046,00
Ora, con precipuo riferimento alle donazioni sub d) ed e), ritiene il Collegio che non possono essere esclusi dal computo del donatum i fabbricati di cui alle p.lle 363/1 e
363/2 nonché alle p.lle 364/1 e 364/2, espressamente donati, con il menzionato atto del
1994, rispettivamente in favore dei figli e CP_2 Controparte_5
Quest'ultimi, invero, ne chiedono l'esclusione sostenendo di aver realizzato in proprio gli immobili e deducendo la sussistenza di scritture private del 1984 e del 2013, sottoscritte dalla de cuius, ricognitive del loro diritto di proprietà sui beni in questione.
Sul punto vanno svolte le seguenti osservazioni.
In primo luogo, va rammentato che, in tema di azione di riduzione, la pronuncia che dichiari l'inefficacia parziale della donazione nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi - in applicazione dell'art. 934 cod.civ. - estesa al valore del bene comprensivo della costruzione: in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà (Cass.
2858/2006).
Ciò posto in termini generali, va evidenziato che, nella specie, le unità immobiliari di cui si controverte (fabbricati e depositi) già esistevano all'epoca della stipula dell'atto
8 pubblico di donazione del 1994 essendo state ultimate alla fine degli anni '80: di esse si fa menzione e chiara individuazione nell'atto del 1994 e di esse dispone espressamente la donataria assumendone la proprietà originaria e assegnandole in donazione ai figli che le hanno accettate.
Deve dunque ritenersi che le dichiarazioni delle parti contenute nell'atto pubblico di donazione del 1994 abbiano superato quanto previsto dalle scritture private (non autenticate) del 12.3.1984, con cui autorizzava i figli e _4 CP_2 CP_5 alla realizzazione di fabbricati sulla ex p.lla 71 del foglio 9 “rinunciando
[...] espressamente alla proprietà del fabbricato da realizzarsi e in deroga all'art. 934 c.c.”.
Se infatti la nel 1994 ha disposto la donazione dei predetti fabbricati, ciò _4 significa che la stessa , dopo la loro costruzione, non ha affatto rinunciato ai beni _4 ma ne ha acquisito la proprietà a titolo originario in virtù dell'effetto automatico derivante dall'accessione dei fabbricati al fondo.
A ben vedere, i convenuti sembrano sostenere che il suddetto contratto di donazione del
1994 fosse “parzialmente simulato”, in quanto la volontà delle parti era nel senso che l'atto di liberalità dovesse avere ad oggetto solo i terreni e non anche i fabbricati, essendo stati quest'ultimi realizzati a cura e spese dei donatari e quindi già di proprietà dei medesimi in virtù delle scritture del 1984.
Tale argomentazione difensiva, tuttavia, non si accompagna all'espressa formulazione di una domanda di simulazione relativa ed è, in ogni caso, rimasta priva di riscontro, non avendo i convenuti neppure allegato l'esistenza di una "controdichiarazione" avente i requisiti formali stabiliti per il contratto di donazione.
Parimenti, non possono invocarsi, da parte dei convenuti, le scritture private
(autenticate) del 30.11.2013 sottoscritte da – in cui si legge che Controparte_4
“si ribadisce nuovamente la volontà di rinunciare espressamente a qualsivoglia pretesa e/o diritto di proprietà sul fabbricato..”. Tali dichiarazioni appaiono inidonee a comprovare la proprietà dei beni in capo ai convenuti, avuto riguardo alla circostanza con atto di donazione del 1994 la stessa aveva già ceduto ai figli i fabbricati in _4 questione e, dunque, nel 2013, nessun diritto ella poteva vantare sui beni in questione.
Esclusa la rilevanza delle predette scritture sul piano petitorio, invero, nel caso in esame la questione da esaminare non è tanto quella se la donazione del 1994 abbia avuto ad oggetto tutti i beni indicati nel contratto e dunque anche i fabbricati (circostanza non contestabile), quanto se il valore della liberalità corrispondesse al valore di tali beni, tenuto conto del fatto che, secondo quanto affermato dai convenuti, essi avevano provveduto a loro spese a realizzare, sul terreno di proprietà della madre, i fabbricati successivamente donati dalla madre.
In tale prospettiva, va valutato il valore delle dichiarazioni rese da _4 nella scrittura del 30.11.2013 con cui la stessa riconosce che i fabbricati in
[...] questione sono stati realizzati con il denaro e con il lavoro dei figli e . CP_2 CP_1
Sulla scorta di tale riconoscimento, i convenuti, sia pure in via subordinata, chiedono che sia accertata la fondatezza della pretesa indennitaria avanzata, in via di eccezione riconvenzionale, ai sensi dell'art. 936 comma 2 c.c. (“..Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo…”).
9 Tale richiesta non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, quando il proprietario trasferisca il terreno unitamente alle opere sopra realizzate, come è avvenuto nel caso in esame, il rapporto relativo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 936 c.c. intercorre non tra l'originario proprietario (cui, nel caso in esame, sono succeduti i suoi eredi) ed il terzo, ma tra quest'ultimo e l'acquirente (Cass. civ. 13603/2013), con la conseguenza che quando, come nel caso in esame, gli acquirenti si identificano con gli stessi terzi esecutori delle opere, il rapporto obbligatorio si estingue, riunendosi nelle stesse persone sia la figura del creditore che quella del debitore (Trib. Messina n.
1017/2023).
La scrittura ricognitiva sottoscritta nel 2013 da non può, tuttavia, Controparte_4 ritenersi priva di rilevanza giuridica: se infatti, ai fini della riduzione, occorre verificare il valore della liberalità, deve ritenersi che l'impiego di risorse proprie dei donatari per realizzare la costruzione donata sia vicenda idonea a ridurre il valore della donazione.
In particolare, con riferimento alla liberalità ricevuta da Controparte_5 considerando che il costo del fabbricato di cui alle p.lle 364/1 e 364/2 può essere ragguagliato al valore dell'immobile al momento della donazione (come desumibile dall'atto pubblico del 1994) per un valore pari a lire 60.400.000, il Collegio ritiene che dal valore della donazione calcolato con riferimento al momento dell'apertura della successione (euro 175.046,00) debbono detrarsi le somme sborsate dal convenuto per la realizzazione del bene.
Nella fattispecie in esame, sulla base degli accertamenti compiuti dal C.T.U., ing.
, considerato il costo della costruzione rapportabile al valore degli Persona_4 immobili donati al momento della donazione (pari a lire 60.400.000), effettuata la rivalutazione di tale importo alla data dell'apertura della successione (ovvero Lire
95.538.811 pari € 49.341,68 ), detratto dal valore economico del bene al momento dell'apertura della successione (come calcolato dall'ing. nella relazione Per_4 integrativa) il costo della costruzione come rivalutato, il valore della liberalità in favore di va ridotto da euro 175.046,00 ad euro 125.704,32 (euro 175.046,00 - CP_1
49.341,68).
Analogamente, con riferimento alla liberalità ricevuta da , considerando CP_2 che il costo del fabbricato di cui alle p.lle 363/1 e 363/2 può essere ragguagliato al valore dell'immobile al momento della donazione (come desumibile dall'atto pubblico del 1994) per un valore pari a lire 60.400.000, il Collegio ritiene che dal valore della donazione calcolato con riferimento al momento dell'apertura della successione (euro
166.016,65) debbono detrarsi le somme sborsate dal convenuto per la realizzazione del bene.
Pertanto, considerato il costo della costruzione rapportabile al valore degli immobili donati al momento della donazione (pari a lire 60.400.000), effettuata la rivalutazione di tale importo alla data dell'apertura della successione (ovvero Lire 95.538.811 pari €
49.341,68 ), detratto dal valore economico del bene al momento dell'apertura della successione (come calcolato dall'ing. nella relazione integrativa) il costo della Per_4 costruzione come rivalutato, il valore della liberalità in favore di va CP_2 ridotto da euro 166.016,65 ad euro 116.674,97 (euro 166.016,65 - 49.341,68).
10 In definitiva, tenuto conto della riduzione del valore delle liberalità in favore di
[...]
e ne consegue che il valore del donatum va quantificato CP_5 CP_2 complessivamente in euro 251.757,54,
Occorre quindi procedere alla riunione fittizia tra relictum e donatum.
Ne consegue che la massa relitta dalla de cuius (relictum + Controparte_4 donatum), su cui vanno calcolate le quote di disponibile e di riserva e su cui va computata l'eventuale lesione della quota dei legittimari, va stimata di valore pari ad euro 293.739,94 (41.982,40+251.757,54).
Sulla scorta di tali evidenze, va verificata la sussistenza della denunciata lesione.
Ora, considerato che lasciava a sé superstite cinque figli, deve Controparte_4 farsi applicazione della regola per cui quando, come nella fattispecie, concorrono più figli e non vi sia il concorso del coniuge del defunto, la quota di legittima agli stessi spettante è pari a due terzi del patrimonio relitto, da dividersi in parti uguali tra loro, mentre la disponibile comprende il restante terzo (art. 537 c.c.).
Nella specie, dunque, le quote di patrimonio disponibile e di riserva vanno così determinate:
- quota disponibile pari ad 1/3: euro 97.913,31;
- quota di riserva pari a 2/3 in favore dei cinque figli: euro 195.826,62, di cui euro
39.165,32 in favore di ciascun figlio.
Nella specie, dunque, la quota di riserva spettante a e Parte_1 CP_3
quali figlie legittimarie, è di importo pari ad euro 39.165,32.
[...]
Avendo i convenuti e ricevuto in donazione CP_2 Controparte_5 dalla madre beni di valore pari ad euro 242.379,29, non è revocabile in dubbio che il valore di tali beni supera di gran lunga quanto sarebbe loro spettato per legge, ovvero l'importo della quota disponibile (pari ad euro 97.913,31) sommato all'importo delle due quote di riserva (pari ad euro 78.330,64), per un totale di euro 176.243,95. I predetti convenuti hanno ricevuto beni per un valore superiore al dovuto.
La domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata nei confronti dei convenuti e è dunque fondata. CP_2 Controparte_5
Non è invece fondata la domanda avanzata nei confronti di , Parte_2 giacchè egli ha ricevuto in donazione beni di valore pari ed euro 3.340,75, inferiore al valore della quota legittima ad esso spettante.
Quanto alla misura della lesione, va precisato che essa va calcolata con riferimento esclusivamente alla posizione di e di non avendo Parte_1 Controparte_3
avanzato domanda di riduzione. Parte_2
11 Ciò posto, nel caso in esame, considerato che la de cuius ha lasciato beni relitti di valore pari ad euro 41.982,40 e che, in assenza di testamento, l'importo del relictum va suddiviso secondo le regole dettate in tema di successione legittima in quote uguali tra i figli, per effetto della successione legittima nel relictum a ciascun legittimario spetta sul relictum una quota di diritto pari ad 1/5 per un valore pari ad euro 8.396,48.
Il valore di tale quota è inferiore a quello riservato ex lege alle figlie e Parte_1
in qualità di legittimarie. CP_2 CP_3
Ora, tenuto conto che la quota ideale di riserva spettante a e Parte_1 CP_3
quali eredi legittimarie di è di importo pari ad euro
[...] Controparte_4
39.165,32, per determinare la misura della lesione da essa va sottratta la quota di diritto spettante sul relictum (8.396,48) nonché quanto ricevuto dalle stesse a titolo di donazione. Ne consegue che, tenuto conto di quanto ricevuto da ciascuna parte istante a titolo di donazione, le predette legittimarie devono ancora ricevere, per integrare la propria quota di riserva, i seguenti importi:
a) in favore di : la somma di euro 27.709,84 (pari a 39.165,32 - Parte_1
8.396,48- 3.059,00), tenuto conto della quota ideale sul relictum e della donazione, in conto legittima, eseguita con atto per notar del 1999 (valore Per_3 euro 3.059,00);
b) in favore di la somma di euro 27.790,34 ( pari a Controparte_3
39.165,32- 8.396,48- 2.978,50) tenuto conto della quota ideale sul relictum e della donazione, in conto legittima, eseguita con atto per notar del 1994 Per_3
(valore euro 2.978,50) ;
In definitiva, e devono ricevere, per integrare la Parte_1 Controparte_3 quota di riserva, gli importi sopra indicati, che rappresentano l'entità della lesione da ciascuna subita.
Quanto alle modalità della reintegrazione, al fine di reintegrare la quota di riserva spettanti alle istanti legittimarie, deve in primo luogo trovare applicazione l'art 553 c.c., che prevede: “ Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari…”.
Nella fattispecie, le due quote di 1/5 sul relictum che competerebbero a e a CP_2
(di valore pari ad euro 8.396,48 ciascuna) vanno attribuite ex Controparte_5 art 553 c.c. a e a per reintegrare le rispettive quote Parte_1 Controparte_3 di legittima.
A ciascuna delle istanti va dunque attribuita una quota complessiva sul relictum pari a
2/5 dell'intero patrimonio (il residuo 1/5 resta in capo a ). Parte_2
12 Tuttavia, non essendo sufficiente per la completa reintegrazione delle quote di riserva l'utilizzo del relictum, in quanto residua la lesione della quota di riserva di Parte_1 per € 19.313,36 ( 27.709,84 – 8.396,48) e quella di per € Controparte_3
19.393,86 ( 27790,34 - 8.396,48) si deve a questo punto procedere alla riduzione degli atti di disposizione compiuti dalla de cuius.
Poiché, in mancanza di un testamento, non sussistono disposizioni testamentarie riducibili ex art. 554 c.c. deve procedersi alla riduzione delle attribuzioni patrimoniali a titolo di liberalità effettuate in vita dalla de cuius.
Premesso che a norma dell'art. 555 c.c. le donazioni il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima e che a norma dell'art. 559 c.c. le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, nel caso di specie la quota di riserva delle legittimarie deve essere calcolata e attribuita proprio sui beni oggetto delle donazioni eseguite in favore di e stipulate con atto per notaio CP_2 Controparte_5 Per_3 del 29.3.1994 in quanto eccedenti la quota disponibile.
Entrambe le donazioni in favore di e vanno CP_2 Controparte_5 proporzionalmente ridotte e dichiarate inefficaci nei limiti in cui hanno leso i diritti delle eredi legittimarie.
Trattandosi di donazioni coeve, trova applicazione l'art. 558 c.c. a mente del quale “esse debbono essere ridotte in proporzione al loro valore”.
Dunque, applicando la formula (valore della singola donazione/valore totale delle donazioni coeve x ammontare totale da ridurre) si ottiene la quota da restituire da ciascun donatario.
Con riferimento alla posizione di – la quale deve ancora ricevere, detratte le Parte_1 quote sul relictum, € 19.313,36 - sarà tenuto alla corresponsione, in CP_2 favore dell'attrice, della somma di euro 9.296,93; sarà tenuto Controparte_5 alla corresponsione della somma di euro 10.016,42.
Con riferimento alla posizione di la quale deve ancora ricevere, Controparte_3 detratte le quote sul relictum, € 19.393,86 - sarà tenuto alla CP_2 corresponsione, in favore della riconveniente, della somma di euro 9.335,69;
[...] sarà tenuto alla corresponsione della somma di euro 10.058,16. Controparte_5
Tenuto conto della non agevole separabilità in natura dei beni e delle richieste conforme richiesta avanzata sul punto da tutte le parti in causa, l'integrazione viene effettuata mediante conguaglio in denaro.
Trattandosi di credito di valore, dette somme di danaro – correlate all'aestimatio rei con riferimento all'epoca dell'apertura della successione - devono essere adeguate al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla
13 relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita
(Cass. 6709/2010), nonché alla corresponsione degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, da disporsi a far data dalla domanda e sino al soddisfo (Cass.10564/2005).
I convenuti e vanno condannati al pagamento CP_2 Controparte_5 di quanto spettante a e a a titolo di reintegrazione Parte_1 Controparte_3 nella quota di legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra e Parte_1
da un lato, e i convenuti e Controparte_3 CP_2 Controparte_5
dall'altro. Le spese si compensano negli altri rapporti processuali, avuto
[...] riguardo alla circostanza che sin dall'atto introduttivo l'attrice ha prospettato la lesività delle sole donazioni eseguite in favore dei germani e CP_2 Controparte_5
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di e CP_2 Controparte_5
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio recante n. 372/2020 RG, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) dichiara l'apertura della successione di , nata a [...] il Controparte_4
9.5.1926 e deceduta in Ariano IR il 27.6.2018;
2) accoglie la domanda di riduzione proposta da e, per l'effetto, accerta Parte_1 la lesione della quota di legittima sull'eredità di spettante Controparte_4
a per una somma pari ad euro 27.709,84; Parte_1
3) accoglie la domanda riconvenzionale di riduzione proposta da CP_3
e, per l'effetto, accerta la lesione della quota di legittima sull'eredità di
[...]
spettante a per una somma pari ad Controparte_4 Controparte_3 euro 27.790,34;
4) letto l'art. 553 c.c., dispone che la successione ab intestato sul patrimonio relitto di avvenga secondo le seguenti quote: Controparte_4
-quota pari a 2/5 in favore di;
Parte_1
- quota pari a 2/5 in favore di Controparte_3
- quota pari a 1/5 in favore di;
Parte_2
5) riduce le donazioni eseguite dalla de cuius in favore di Controparte_4
e con atto per notaio del CP_2 Controparte_5 Per_3
29.3.1994, nei limiti in cui risultano lesi i diritti di e Parte_1 CP_3
[...]
6) condanna al pagamento, in favore di , a Controparte_5 Parte_1 titolo di reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità
14 materna, della somma di euro 10.016,42, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
7) condanna al pagamento, in favore di , a titolo di CP_2 Parte_1 reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 9.296,96, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
8) condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 CP_3
a titolo di reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante
[...] sull'eredità materna, della somma di euro 10.058,16, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
9) condanna al pagamento, in favore di a CP_2 Controparte_3 titolo di reintegrazione della quota di legittima alla stessa spettante sull'eredità materna, della somma di euro 9.339,69, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
10) condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_5 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
518,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Silvia Tarè;
11) condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_5 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida in Controparte_3 euro 518,00 per spese ed euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
12) compensa le spese negli altri rapporti processuali;
13) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico di e , nella misura del 50% ciascuno. CP_2 Controparte_5
Così deciso in Avellino, il 17 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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