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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 380/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 380/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 03.12.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. V. Brigitta
ATTORE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli Avv. M. Canepa e E. Guarino
CONVENUTO
All'udienza del 03.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
_________________________
Con atto di citazione notificato il 22/1/19, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il chiedendo il risarcimento dei danni che Controparte_1 deduceva di avere subito in occasione dell'incidente occorsole in data 28/2/2018 alle ore 16:00 circa, mentre camminava sul marciapiede di Piazza Curtatone (sul lato di via Magenta) in direzione piazza Sapri. Riferiva che in detta occasione era caduta a causa di un dissesto del marciapiede non visibile e non segnalato, consistente nel sollevamento di una basola, sul quale aveva inciampato senza sua colpa. Lamentava che, in seguito alla caduta, aveva riportato le lesioni refertate quello stesso giorno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Perrino di “trauma facciale con ferite CP_1 al labbro superiore, avulsione degli incisivi superiori, trauma cervico-dorsale e alla spalla destra”; traumi che riferiva essere corrispondenti – in termini di danno biologico - a gg. 10 di ITT, gg. 20 di ITP al 50% e ad una invalidità permanente dell'1%; il tutto per un importo complessivo da risarcire di euro 7.5.12,08 (comprese le spese mediche). Deduceva che il è responsabile, ai sensi dell'art. Controparte_1
2050 cc, quale ente proprietario della strada, per omessa manutenzione e segnalazione. Il costituitosi in giudizio, eccepiva che l'anomalia lamentata Controparte_1 dall'attrice risulta descritta mediante il generico riferimento ad un imprecisato
“dissesto del marciapiede” di “piazza Curtatone”; soggiungeva che il sinistro era stato segnalato al Comando della Polizia Locale diverse ore dopo l'accaduto, sicché gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro non erano stati in grado di stabilire il punto preciso in cui il pedone era rovinato al suolo. Rilevava che la sig.ra non si Parte_1 era trovata improvvisamente dinanzi ad una situazione imprevedibile ma avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni del marciapiede della piazza che, in corrispondenza degli alberi ivi esistenti, presentava diffuse imperfezioni dovute alla espansione delle radici degli alberi tali da non poter sfuggire all'occhio di qualunque utente della strada, tenuto conto che, secondo l'assunto attoreo, il sinistro si sarebbe verificato alle “ore 16:00 circa” e cioè in orario di piena visibilità. Il CP_1 concludeva dunque che il sinistro si era verificato per fatto e colpa dell'attrice, la quale non aveva prestato la dovuta attenzione alle condizioni della strada e non aveva affrontato l'assunta situazione di pericolo con le dovute cautele.
Prodotta varia documentazione;
esperiti interrogatorio formale prova per testi e
CTU medico legale;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
La domanda di risarcimento proposta dall'attrice non merita accoglimento, non essendo stata fornita adeguata prova della dinamica del sinistro. In particolare, non sono state fornite riproduzioni fotografiche del tratto di strada ove si sarebbe trovato il dedotto “dissesto del marciapiede” sul quale l'attrice assume di avere inciampato, così procurandosi (in seguito alla caduta) le lesioni per le quali chiede di essere risarcita.
La genericità della descrizione della dinamica del sinistro e la mancanza della produzione di fotografie raffiguranti il presunto “dissesto del marciapiede”, impediscono di verificare se detto “dissesto” presentasse caratteristiche tali da potere risultare compatibile con la descritta dinamica del sinistro. Inoltre, non è possibile verificare se l'ipotetico “dissesto” fosse tale da non potere essere visto dal pedone che avesse usato la normale attenzione e prudenza nell'incedere. In conclusione, nell'assoluta incertezza della dinamica del sinistro, sulla quale anche la deposizione dei testimoni escussi (con specifico riferimento alla descrizione del presunto “dissesto stradale”) è rimasta assolutamente generica, non può ritenersi dimostrato il nesso di causalità fra la caduta dell'attrice e le condizioni della superficie del marciapiede che fu teatro del sinistro.
Pertanto, le domande proposte devono essere rigettate. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione Parte_1 delle spese processuali in favore del nella misura di euro 3.500,00 Controparte_1 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro il rigetta le domande proposte da Parte_1 Controparte_1
e condanna la stessa al pagamento delle spese di CTU e alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore del nella misura di euro Controparte_1
3.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 26.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo