Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Dott. Cristina Fois Presidente-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere
Dott. Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello in sede di rinvio, iscritta al n. 174 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante - commissario liquidatore dott. P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Demartis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE/APPELLATO
CONTRO
(c.f. e n.i. C.C.I.A.A. di NU ), rappresentata e difesa dal Prof. CP_1 P.IVA_2
Avv. Ernesto Stajano e Avv. Enrico Campagnano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma, Via Sardegna 14, come da procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE
(P.IVA ; Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE oggetto: pagamento somma
*****
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : Parte_1
Suprema Corte : a) condannare al pagamento a favore del , per i costi di CP_1 Parte_1
depurazione dei reflui dal primo gennaio 2007 al 30 aprile 2009, dell complessiva somm di euro
772.500, 32 oltre interessi legali fino a saldo b) condannare al pagamento a favore del CP_1
delle spese dei due gradi di giudizio inclusa la presente fase di rinvio;
c) condannare Parte_1
ed il al pagamento a favore del delle spese del giudizio di CP_1 Controparte_2 Parte_1 legittimità; d) spese della CTU definitivamente a carico di CP_1
Nell'interesse di CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Sassari adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: a) accertare e dichiarare che le somme dovute al in forza Parte_1 dell'ordinanza n. 4680/2023 della Corte di Cassazione attengono unicamente ai volumi di acqua immessi dagli utenti del Comune di Nughedu, per un importo di euro 47.972,61. Per l'effetto, respingere la richiesta di condanna di al pagamento nei confronti del dei CP_1 Parte_1
“costi di depurazione dei reflui dal primo gennaio 2007 al 30 aprile 2009, della complessiva somma di euro 772.500,32 oltre interessi legali fino al saldo”, trattandosi di somme peraltro già corrisposte da come documentalmente provato;
b) accertare e dichiarare che nulla è CP_1 dovuto al a titolo di spese legali per il procedimento RG 186/2014 e, per l'effetto, Controparte_2
(ii) condannare il e il , quest'ultimo solidamente responsabile Controparte_2 CP_3
insieme ad alla restituzione di quanto già versato dal Gestore a titolo di spese legali per CP_1 il procedimento RG 186/2014 pari ad € 6.955,50, ovvero della maggiore o minore somma anche di giustizia, oltre interessi come per legge;
c) condannare altresì il al rimborso, pro Controparte_2 quota, dell'importo (€ 28.883,56) corrisposto da per la registrazione della sentenza n. CP_1
39/2020 emessa dalla Corte di appello di Sassari;
d) in ogni caso, condannare il e il CP_3
- al pagamento in favore di delle spese dei due gradi di giudizio, Controparte_2 CP_1
inclusa la presente fase di rinvio;
- al pagamento in favore di delle spese del giudizio di CP_1
legittimità; - porre le spese della CTU definitivamente a carico del e del CP_3 CP_2
”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questa, in sintesi, la complessa vicenda sostanziale e processuale che ha interessato il
(d'ora in Parte_1 poi anche soltanto ), (d'ora in poi anche il gestore del Servizio Idrico o Parte_1 CP_1
solo il gestore) e il Controparte_2
Il citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari e il Parte_1 CP_1 Controparte_2
per sentirli condannare al pagamento delle somme dovute per il servizio di depurazione dei reflui urbani del per il periodo gennaio 2007-aprile 2009 sulla base della convenzione Controparte_2
stipulata tra le parti o, in subordine, a titolo di arricchimento indebito o, in ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni per il servizio di depurazione delle acque di origine meteorica e di falda.
Il tribunale, istruita la causa con documenti e CTU, con ordinanza ex art. 186 quater riconosceva in favore del un credito di € 246.884,88 per le acque immesse in rete e Parte_1
fatturate agli utenti;
quindi, con la sentenza con cui definiva il giudizio, oltre a dichiarare in parte estinta la domanda, riconosceva a favore del l'ulteriore credito di € 548.356,46 anche per Parte_1
le acque meteoriche e di falda comunque confluite in fogna e depurate dal . Parte_1
Il proponeva appello dinanzi all'intestata Corte avverso l'ordinanza ex art. 186 Parte_1
quater (processo n. 275/13 R.G.), lamentando l'inammissibile frazionamento della domanda proposta per il pagamento del credito, viceversa complessivamente e unitariamente maturato per tutti i quantitativi d'acqua depurati, indipendentemente dalla loro origine, sia di quelli immessi in rete dal gestore che di quelli di origine meteorica e di falda. impugnava invece la sentenza definitiva (processo n. 186/2014) lamentando: la CP_1 declaratoria di estinzione soltanto parziale della domanda del;
l'erronea condanna al Parte_1 pagamento anche dell'importo di € 548.356,46 sull'errato presupposto che il gestore fosse tenuto a sopportare anche i costi di depurazione delle acque di falda e meteoriche, pacificamente non immesse in rete dal gestore e non fatturate agli utenti;
il vizio di ultrapetizione con riferimento ai costi di depurazione dei reflui provenienti dal Comune di Nughedu San Nicolò. In tale procedimento rimaneva contumace il viceversa costituito nell'impugnazione Controparte_2 proposta dal avverso l'ordinanza ex art. 186 quater. Parte_1
La Corte d'appello, nel pronunciarsi sui due giudizi riuniti, dopo aver rimosso la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio in ragione dell'unitarietà della domanda di pagamento proposta dal , riteneva fondata la domanda per tutta l'acqua confluita in fogna e depurata dal Parte_1
, indipendentemente dalla provenienza, dunque anche per i quantitativi di origine Parte_1 meteorica e di falda, alla tariffa media indicata dal ctu. La Corte d'appello condannava inoltre a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore del , CP_1 Parte_1
comprese quelle di ctu, ed entrambi, e il , a rifondere le spese di entrambi i gradi CP_1 Parte_1
del giudizio in favore del Controparte_2
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui motivi di ricorso proposti sia dal che da Parte_1
per quel che ancora interessa in questa sede, ha cassato la sentenza della Corte d'appello CP_1
limitatamente a tali statuizioni: la condanna di Abbanoa alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore del
[...] nonostante l'ente fosse rimasto contumace nel giudizio d'appello proposto da CP_2 CP_1
contro la sentenza del Tribunale (r.g. n. 186/14);
l'arbitrario scomputo operato dalla Corte dei quantitativi d'acqua provenienti dal Comune di
Nughedu San Nicolò, in parte decisi con l'ordinanza ex art. 186 quater contro la quale non CP_1
aveva proposto appello, così che sul punto si era formato il giudicato;
la condanna del a rifondere al anche le spese del primo grado del Parte_1 Controparte_2
giudizio, che il Tribunale aveva compensato con una statuizione sulla quale si era formato il giudicato per non essere stata appellata dal CP_2
Il giudizio è stato riassunto dal che ha formulato le conclusioni rassegnate in Parte_1
epigrafe.
Con comparsa in data 19.10.2023 si è costituita che ha concluso come in epigrafe, CP_1
domandando anche la restituzione delle somme corrisposte al per spese di lite in Controparte_2 esecuzione della statuizione della Corte d'appello cassata e quelle di registrazione della sentenza.
È rimasto contumace il Controparte_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 ottobre 2024, con assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va chiarito che l'ambito della cognizione del presente giudizio è limitato alle sole statuizioni annullate dalla Cassazione nei precisi termini sopra riferiti, ossia con riferimento alla violazione del giudicato formatosi sulla compensazione delle spese di lite sostenute dal in primo Controparte_2
grado; sulla violazione del giudicato formatosi in favore del sul credito da depurazione Parte_1 dei reflui del , riconosciuto nell'ordinanza 186 quater, alla quale CP_2 Parte_3 aveva prestato acquiescenza;
sull'ingiusta condanna di a rifondere in favore del CP_1 CP_1 le spese del giudizio d'appello nonostante l'ente fosse rimasto contumace. Controparte_2
E' in tale ottica che deve essere interpretata la domanda del nella parte in cui ha Parte_1 concluso per il pagamento di € 772.500,32, di fatto cumulando il credito già riconosciuto dalla
Corte d'appello (per € 724.528,13) e non intaccato dal giudizio della Cassazione, dunque ormai in giudicato, con l'ulteriore somma di € 49.972,61, dovuta invece per la depurazione dei reflui di
Nughedu, riconosciuta dal tribunale con ordinanza ex art. 186 quater, anch'essa sul punto in giudicato per mancanza di appello di erroneamente scomputata dalla Corte d'appello con CP_1
la sentenza annullata in parte qua dalla Cassazione.
D'altronde, sommando l'importo di € 724.528,13 (indicato dalla Corte d'appello in sentenza) con quello di € 47.972,61 (credito depurazione Nughedu), si ottiene la somma di € 772.500,74, corrispondente a quello spettante complessivamente al all'esito del giudizio di Parte_1
Cassazione.
A seguito del giudizio di cassazione deve inoltre darsi atto dell'annullamento delle due errate statuizioni in materia di spese di lite nei rapporti con il la condanna del Controparte_2
alla rifusione in favore del delle spese del primo grado del giudizio Parte_1 Controparte_2
(liquidate in € 16.481,00), nonostante la compensazione decisa dal tribunale non fosse stata oggetto d'impugnazione da parte del la condanna di Abbanoa alla rifusione delle spese del CP_2 giudizio d'appello in favore del nonostante l'ente fosse rimasto contumace Controparte_2 nell'appello introdotto dal gestore del servizio idrico.
Il deve essere pertanto condannato alla restituzione in favore del Controparte_2 [...]
delle somme eventualmente ricevute in esecuzione del relativo capo della Controparte_4 sentenza della Corte d'appello annullato dalla Cassazione.
Viceversa, non è meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda, formulata nei confronti del di restituzione di parte delle somme versate da per la registrazione della CP_2 CP_1 sentenza della Corte d'Appello. Importi a ragione corrisposti da all'erario in quanto CP_1
soccombente nella controversia, definita con la condanna di al pagamento di circa 800.000 CP_1 euro in favore del . L'indebita condanna della società alla rifusione delle spese in favore Parte_1
del nonostante la sua contumacia, unica statuizione rimossa dalla Corte di Cassazione, non CP_2
ha minimamente inciso sulla sostanziale soccombenza di nei rapporti con il e CP_1 Parte_1 sull'accertamento definitivo dell'estraneità del rispetto alla controversia. Controparte_2
La parziale cassazione della sentenza d'appello travolge anche la statuizione accessoria sulle spese di lite dei due gradi del giudizio nei rapporti tra e il ex art. 336 c.p.c. che, CP_1 Parte_1 liquidate nei valori minimi dello scaglione da € 520.000-1.000.000 in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, sono in ogni caso poste interamente a carico di in CP_1
ragione della soccombenza del gestore sulla domanda di pagamento proposta dal Parte_1
(accresciuta all'esito del giudizio di legittimità anche degli importi dovuti per la depurazione dei reflui provenienti dal Comune di Nughedu San Nicolò), comprese quelle di ctu.
Anche le spese del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio seguono la soccombenza sostanziale di rispetto alla domanda di pagamento proposta dal , e sono pertanto CP_1 Parte_1
poste interamente a carico del gestore del servizio idrico, mentre sono compensate quelle sostenute nei rapporti con il la cui estraneità rispetto al contenzioso tra il e Controparte_2 Parte_1
può considerarsi ormai in giudicato, e la cui evocazione in giudizio è stata dettata CP_1
esclusivamente da esigenze di integrità del contraddittorio processuale.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda,
1) condanna a pagare in favore del CP_1 [...]
l'importo di € 47.972,61 per la Parte_1 depurazione dei volumi d'acqua provenienti dal Comune di Nughedu San Nicolò, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) preso atto dell'annullamento della condanna del
[...]
alla rifusione in favore del Parte_1 CP_2
delle spese di lite del primo grado del giudizio e di alla rifusione in
[...] CP_1 favore del delle spese di lite del giudizio d'appello, Controparte_2
- condanna il in persona del Sindaco in carica alla restituzione degli Controparte_2
importi ricevuti a titolo di spese di lite in esecuzione delle statuizioni annullate dalla Corte di Cassazione, oltre interessi dal pagamento al saldo;
3) condanna a rifondere al CP_1 Parte_1 [...]
le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, liquidate Parte_1
come segue:
- primo grado € 16.481,00 per compensi, oltre accessori;
- giudizio d'appello € 13.078,00 per compensi, oltre accessori;
- giudizio di legittimità € 7.003,00 per compensi oltre accessori;
- giudizio di rinvio € 13.078,00 per compensi, oltre accessori.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
Compensa le spese del giudizio di cassazione e di rinvio nei rapporti tra il , Parte_1 CP_1
e il Controparte_2
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Dr.ssa Cristina Fois