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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 4702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4702 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. CI NU GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14424/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DEL GIUDICE MELISSA che la Parte_1
rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SEMERARO ALESSANDRO Controparte_1
NI che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“IN PRINCIPALITA', pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere con le conseguenti annotazioni;
pagina 1 di 10 in considerazione dell'avvenuto compimento del 18° anno di età (nel febbraio 2024) disporre che
possa vedere liberamente il padre in base ai suoi impegni quotidiani e ai propri desiderata, Per_1
concordando direttamente con lui tempi e modalità di visita;
disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1
per la LI minore , la somma periodica di € 550,00 da versare entro il 5 di ogni mese, con Per_1
decorrenza dall'introduzione della domanda, o la veriore somma ritenuta equa, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre che il padre provveda integralmente (nella misura del 100%) alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate, qualora non concordate, e in ogni caso, documentate, richiamando integralmente in questa sede quanto stipulato con Protocollo
d'intesa del 15/03/2016 tra Codesto Ill.mo Tribunale e il C.O.A. di Torino;
disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma CP_1 Parte_1
periodica di € 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, o la veriore somma ritenuta equa;
IN SUBORDINE, confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in corso di causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnovano tutte le istanze istruttorie non accolte o accolte anche solo parzialmente in corso di causa, anche con riferimento ai richiesti ordini di esibizione.
Accertata la tardività della costituzione del convenuto, insta affinchè i documenti di parte convenuta siano dichiarati tardivi ed inammissibili e siano espunti dal fascicolo telematico o in ogni caso non considerati ai fini della decisione”.
Per parte resistente
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di eseguire tutti gli incombenti di legge;
disporre il contributo al mantenimento della LI minore nell'importo di euro 300 oltre il 50% delle spese extra come da protocollo applicato dal Per_1
Tribunale di Torino di cui si richiede l'integrale applicazione per quanto ivi indicato;
disporre la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100% alla sig.ra , disporre l'audizione del Parte_1
sig. e delle figlie. Con vittoria di onorari e spese di giudizio“. CP_1
Per il P.M.
“Visto”.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 Controparte_1
07/12/1996 .
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 720, parte I serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nate due figlie, (il 9.2.2000) ed (il 22.2.2006). Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
12.4.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.4.2021 con decreto n.138/01.
Con ricorso depositato il 28/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Formulava istanza di emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti, ex art. 473 bis.15 c.p.c. per ottenere un immediato aumento del contributo al mantenimento della LI, a fronte dello sfratto per morosità da lei subito e della grave situazione economica in cui versava. Chiedeva inoltre il riconoscimento di un contributo al mantenimento per la LI (allora ancora minorenne), Per_2
nonché il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
L'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. veniva rigettata con decreto del 3.8.2023. Veniva quindi fissata udienza per la comparizione delle parti per il giorno 15.2.2024.
Non si costituiva, che veniva pertanto dichiarato contumace. All'udienza veniva Controparte_1
sentita la ricorrente, mentre non poteva esperirsi il tentativo di conciliazione, attesa la contumacia del convenuto. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. il giudice istruttore, preso atto della intervenuta maggiore età di (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), disponeva a carico Per_2
del padre un contribuito per il mantenimento della LI di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì un contributo al mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di euro 150 mensili, a far data dal deposito del ricorso.
Veniva svolta attività istruttoria con l'escussione di testi.
Con comparsa di risposta depositata il 21.6.2025, si costituiva Allegava Controparte_1
documentazione attestante la propria situazione reddituale e debitoria, non si opponeva alla domanda di scioglimento e di contributo economico in favore di , chiedendo tuttavia il rigetto Per_2
della domanda di assegno divorzile.
pagina 3 di 10 Veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Veniva altresì richiesto alle parti un aggiornamento rispetto alle loro condizioni reddituali.
All'udienza del 20.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, che si è anzi associato alla relativa domanda.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo economico per la LI , maggiorenne non economicamente indipendente Per_2
Risulta incontestata la circostanza che sia maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente, avendo compiuto da poco 19 anni.
Orbene, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli è imposto dalla legge, fino a che questi non siano (o non possano essere) economicamente autosufficienti. Nel caso di specie, stante l'età ancora giovane della ragazza, non si ritiene che sussistano i presupposti per affermare che possa (o debba) aver raggiunto l'autonomia economica. Per_1
Il contributo al mantenimento va determinato confermando sul punto le valutazioni espresse nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.. Ed infatti le condizioni delle parti sono immutate rispetto al momento della celebrazione dell'udienza di prima comparizione. Confrontando la documentazione reddituale aggiornata, prodotta dalle parti rispettivamente il 31.3.2025 ed il 10.10.2025, non emergono variazioni di rilievo.
pagina 4 di 10 D'altronde, lo stesso convenuto non solo non si è opposto alla richiesta di contributo economico in favore della LI , ma ha anche chiesto la conferma dell'importo statuito dal giudice con i Per_2
provvedimenti provvisori ed urgenti.
Oltre all'assegno di mantenimento nella misura di euro 300 mensili, è necessario porre a carico del padre la partecipazione alle spese straordinarie per la LI nella misura del 50%, non Per_2
essendovi ragione per discostarsi dal criterio della partecipazione paritaria dei due genitori a tali spese.
Sull'assegno divorzile
Si tratta dell'unico aspetto realmente controverso.
Prima di analizzare la fondatezza delle domande di parte ricorrente, è necessario prendere posizione rispetto alla eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della ricorrente rispetto alle produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione, in ragione della tardività della stessa.
L'eccezione va parzialmente accolta. Da un lato, infatti, la produzione documentale è avvenuta oltre il termine di cui all'art. 473 bis.17 co. 2 c.p.c., termine ultimo per la produzione di documenti per parte resistente. Dall'altro lato, non si configura una decadenza rispetto alla documentazione reddituale di parte convenuta, nella misura in cui si tratta di documentazione richiesta dallo stesso giudice sia con il decreto di fissazione udienza ex art. 473 bis.14 c.p.c. sia successivamente con decreto emesso in data
5.6.2024 (contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c.). Rispetto a tali documenti, peraltro, è stato garantito il contraddittorio con parte ricorrente, il cui diritto di interloquire sul punto è stato pertanto rispettato. Devono, invece, essere considerate tardive tutte le ulteriori produzioni, diverse da quelle reddituali (ossia diverse da dichiarazioni dei redditi, estratti conti correnti, buste paga).
Orbene, la costituzione tardiva del convenuto, ferme le preclusioni già maturate in ordine alla delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, non preclude comunque allo stesso convenuto lo svolgimento di difese rispetto ai fatti allegati e provati da parte attrice. E di tali difese occorrerà tenere conto.
Rispetto alla funzione ed alle caratteristiche dell'assegno divorzile appare imprescindibile prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 dell'11.7.2018. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente pagina 5 di 10 “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie, quantomeno sotto il profilo assistenziale, attesa la condizione di non autosufficienza del coniuge debole che non dispone di adeguati mezzi propri e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Risulta infatti dalla documentazione versata in atti dalle parti e dalle dichiarazioni rese in giudizio, che
è attualmente disoccupata. Non ha redditi, come confermato anche dall'analisi della Parte_1
movimentazione del suo conto corrente. Dopo aver subìto lo sfratto per morosità dalla ex casa coniugale, vive ospite a casa della sorella e del cognato. Percepisce l'assegno unico per la LI
, che fino al 2023, era pari ad euro 175, ma che si è ragionevolmente ridotto in ragione del Per_2
compimento della maggiore età della LI.
pagina 6 di 10 Per contro, lavora con un contratto a tempo indeterminato come macellaio presso Controparte_1
la catena di supermercati “Borello”, percependo uno stipendio annuo lordo pari a circa 33.000 euro, cui corrisponde un netto in busta paga pari a circa 2.000-2.200 euro. Parte resistente deve poi sostenere spese per affitto, così come per le utenze. Il convenuto ha altresì allegato la presenza di numerosi finanziamenti e debiti che erodono le sue entrate mensili, tanto da renderle di fatto del tutto esigue.
Tuttavia, anche volendo tenere conto della situazione debitoria del convenuto, lo squilibrio reddituale tra le parti resta ed è innegabile.
Tale sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi deve esser ricondotta al sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. I testi escussi nel corso dell'udienza del 15.5.2025
( e , rispettivamente sorella e cognato della ricorrente), infatti, Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che “la sig.ra si è sempre occupata dei figli, mentre lavorava Parte_1 CP_1
presso Borello supermercato nel settore macelleria”. In altri termini, la scelta di di non Parte_1
lavorare per occuparsi delle figlie e dell'accudimento domestico si inscrive nell'ambito di una precisa scelta familiare, che si è tradotta in un contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Ma anche a prescindere dall'aspetto compensativo, nel caso di specie l'assegno è certamente giustificato da una esigenza assistenziale, nella misura in cui Consiglio non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versa in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Lo stato di indigenza della ricorrente è obiettivo. è priva di redditi e di abitazione autonoma. Parte_1
La situazione di incolpevole indigenza, poi, è desumibile anche da altri elementi. La ricorrente, che si è sposata a 23 anni e si è dedicata per tutta la vita coniugale (25 anni) all'accudimento delle figlie ed al lavoro domestico, oggi ha 52 anni, non ha pregresse esperienze lavorative, tantomeno professionalizzazioni specifiche né un'istruzione superiore (avendo conseguito unicamente la licenza media). Consiglio ha beneficiato del reddito di cittadinanza, subito dopo la separazione personale dei coniugi, ma una volta terminato il sussidio si è trovata in una condizione di totale indigenza, tanto da non esser più riuscita a pagare l'affitto dell'ex casa coniugale e subendo così lo sfratto. Parte ricorrente risulta altresì essersi immediatamente attivata per l'iscrizione presso il centro per l'impiego
(doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Tutte le circostanze sopra evidenziate risultano sintomatiche della impossibilità oggettiva, per la ricorrente, di reperire un'attività lavorativa stabile e sufficientemente retribuita.
pagina 7 di 10 A ben vedere, neppure il difensore di parte convenuta contesta la situazione di indigenza di , Parte_1
limitandosi ad osservare:
- che non aveva richiesto alcun contributo economico in fase di separazione, dichiarando Parte_1
di essere economicamente indipendente;
- che l'onere della prova, in tema di assegno divorzile, grava su chi lo richiede e nel caso di specie non può dirsi assolto.
Rispetto al primo aspetto, la Suprema Corte ha ricordato che la mancanza di richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile nel successivo giudizio di divorzio. Ciò in quanto “la determinazione dell'assegno divorzile, alla stregua dell'art.5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, modificato dall'art.10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale” (Cass. Sez. 1, 28/01/2008, n. 1758,
Rv. 601442 - 01). La circostanza può assumere, tuttavia, un peculiare rilievo nel caso in cui tra la separazione e la domanda di assegno divorzile intercorra un lungo lasso temporale, sintomatico del fatto che la richiedente aveva comunque una autonoma capacità di provvedere a sé stessa (Cass. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 25646 del 2021). Diverso, tuttavia, il caso in esame dove la domanda di assegno divorzile viene formulata a distanza di due anni dalla separazione, giustificandosi peraltro la mancata richiesta di contributo – all'epoca della separazione – in ragione della percezione in quei mesi del reddito di inclusione, successivamente venuto meno.
Quanto al secondo aspetto, se è vero che l'onere probatorio nel caso di assegno divorzile è posto a carico del richiedente, è altrettanto vero che in materia è possibile ricorrere anche a presunzioni semplici. Nel caso di specie, gli indici sopra riassunti appaiono convincenti rispetto alla prova in merito alla sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile, basandosi su regole di comune esperienza. Né gli elementi addotti da parte resistente appaiono idonei a scalfire in modo decisivo il ragionamento posto a base della decisione.
Ritiene conclusivamente il Collegio che, sotto il profilo strettamente assistenziale, la sig.ra si Parte_1
trovi nelle condizioni di non poter far fronte al proprio autonomo sostentamento con i proventi delle sole attività sinora reperite. Pertanto, considerando il proporzionale apporto prestato dai coniugi al pagina 8 di 10 menage familiare anche in termini di accudimento della prole (posto che l'attività lavorativa del sig. ha costituito nel corso della vita matrimoniale il sostegno economico della famiglia) e la CP_1
durata della convivenza matrimoniale (25 anni), deve essere previsto l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie un assegno divorzile di importo pari ad € 150 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
Sulle istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie rigettate parzialmente e riproposte da parte ricorrente nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice
Relatore in merito alla inammissibilità delle stesse, per essere i capi dedotti dalla resistente relativi a circostanze generiche valutative e documentali. Analogamente rispetto alla richiesta di ordini di esibizione, da ritenersi superflui alla luce della documentazione in atti.
Analoghe conclusioni si impongono rispetto alle richieste di audizione riproposte da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi peraltro rilevare che il convenuto, costituendosi tardivamente, è decaduto dalle relative istanze istruttorie. Non ritiene il Collegio accoglibile neppure la richiesta di autorizzazione al deposito dell'ulteriore documentazione relativa ai pignoramenti – richiesta formulata nel corso dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. cui parte ricorrente si è opposta – per tutte le ragioni sopra già ampiamente argomentate.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura della metà, stante la convergenza delle domande in punto status e contributo al mantenimento per la LI, mentre vengono poste per la restante parte a carico del resistente, soccombente sulla domanda di assegno divorzile.
Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 850,50
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.452,50 pagina 9 di 10 E dunque in totale € 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della LI , e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, Per_2
l'assegno di euro 300 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; , inoltre, Parte_1
percepirà il 100% dell'assegno unico;
dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per Controparte_1
il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la rivalutazione ISTAT maturata), corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € Parte_1
150, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
compensa nella misura della metà le spese di lite e dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di dette Controparte_1 Parte_1
spese che liquida, nella quota di € 1.904,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CI NU Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. CI NU GIUDICE REL.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14424/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DEL GIUDICE MELISSA che la Parte_1
rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SEMERARO ALESSANDRO Controparte_1
NI che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“IN PRINCIPALITA', pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere con le conseguenti annotazioni;
pagina 1 di 10 in considerazione dell'avvenuto compimento del 18° anno di età (nel febbraio 2024) disporre che
possa vedere liberamente il padre in base ai suoi impegni quotidiani e ai propri desiderata, Per_1
concordando direttamente con lui tempi e modalità di visita;
disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1
per la LI minore , la somma periodica di € 550,00 da versare entro il 5 di ogni mese, con Per_1
decorrenza dall'introduzione della domanda, o la veriore somma ritenuta equa, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre che il padre provveda integralmente (nella misura del 100%) alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate, qualora non concordate, e in ogni caso, documentate, richiamando integralmente in questa sede quanto stipulato con Protocollo
d'intesa del 15/03/2016 tra Codesto Ill.mo Tribunale e il C.O.A. di Torino;
disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma CP_1 Parte_1
periodica di € 250,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, o la veriore somma ritenuta equa;
IN SUBORDINE, confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti in corso di causa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali.
IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnovano tutte le istanze istruttorie non accolte o accolte anche solo parzialmente in corso di causa, anche con riferimento ai richiesti ordini di esibizione.
Accertata la tardività della costituzione del convenuto, insta affinchè i documenti di parte convenuta siano dichiarati tardivi ed inammissibili e siano espunti dal fascicolo telematico o in ogni caso non considerati ai fini della decisione”.
Per parte resistente
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di eseguire tutti gli incombenti di legge;
disporre il contributo al mantenimento della LI minore nell'importo di euro 300 oltre il 50% delle spese extra come da protocollo applicato dal Per_1
Tribunale di Torino di cui si richiede l'integrale applicazione per quanto ivi indicato;
disporre la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100% alla sig.ra , disporre l'audizione del Parte_1
sig. e delle figlie. Con vittoria di onorari e spese di giudizio“. CP_1
Per il P.M.
“Visto”.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 Controparte_1
07/12/1996 .
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 720, parte I serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nate due figlie, (il 9.2.2000) ed (il 22.2.2006). Per_2 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
12.4.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 20.4.2021 con decreto n.138/01.
Con ricorso depositato il 28/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55. Formulava istanza di emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti, ex art. 473 bis.15 c.p.c. per ottenere un immediato aumento del contributo al mantenimento della LI, a fronte dello sfratto per morosità da lei subito e della grave situazione economica in cui versava. Chiedeva inoltre il riconoscimento di un contributo al mantenimento per la LI (allora ancora minorenne), Per_2
nonché il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
L'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. veniva rigettata con decreto del 3.8.2023. Veniva quindi fissata udienza per la comparizione delle parti per il giorno 15.2.2024.
Non si costituiva, che veniva pertanto dichiarato contumace. All'udienza veniva Controparte_1
sentita la ricorrente, mentre non poteva esperirsi il tentativo di conciliazione, attesa la contumacia del convenuto. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. il giudice istruttore, preso atto della intervenuta maggiore età di (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), disponeva a carico Per_2
del padre un contribuito per il mantenimento della LI di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì un contributo al mantenimento in favore della ricorrente dell'importo di euro 150 mensili, a far data dal deposito del ricorso.
Veniva svolta attività istruttoria con l'escussione di testi.
Con comparsa di risposta depositata il 21.6.2025, si costituiva Allegava Controparte_1
documentazione attestante la propria situazione reddituale e debitoria, non si opponeva alla domanda di scioglimento e di contributo economico in favore di , chiedendo tuttavia il rigetto Per_2
della domanda di assegno divorzile.
pagina 3 di 10 Veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. Veniva altresì richiesto alle parti un aggiornamento rispetto alle loro condizioni reddituali.
All'udienza del 20.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto, che si è anzi associato alla relativa domanda.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo economico per la LI , maggiorenne non economicamente indipendente Per_2
Risulta incontestata la circostanza che sia maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente, avendo compiuto da poco 19 anni.
Orbene, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli è imposto dalla legge, fino a che questi non siano (o non possano essere) economicamente autosufficienti. Nel caso di specie, stante l'età ancora giovane della ragazza, non si ritiene che sussistano i presupposti per affermare che possa (o debba) aver raggiunto l'autonomia economica. Per_1
Il contributo al mantenimento va determinato confermando sul punto le valutazioni espresse nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.. Ed infatti le condizioni delle parti sono immutate rispetto al momento della celebrazione dell'udienza di prima comparizione. Confrontando la documentazione reddituale aggiornata, prodotta dalle parti rispettivamente il 31.3.2025 ed il 10.10.2025, non emergono variazioni di rilievo.
pagina 4 di 10 D'altronde, lo stesso convenuto non solo non si è opposto alla richiesta di contributo economico in favore della LI , ma ha anche chiesto la conferma dell'importo statuito dal giudice con i Per_2
provvedimenti provvisori ed urgenti.
Oltre all'assegno di mantenimento nella misura di euro 300 mensili, è necessario porre a carico del padre la partecipazione alle spese straordinarie per la LI nella misura del 50%, non Per_2
essendovi ragione per discostarsi dal criterio della partecipazione paritaria dei due genitori a tali spese.
Sull'assegno divorzile
Si tratta dell'unico aspetto realmente controverso.
Prima di analizzare la fondatezza delle domande di parte ricorrente, è necessario prendere posizione rispetto alla eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della ricorrente rispetto alle produzioni documentali allegate alla comparsa di costituzione, in ragione della tardività della stessa.
L'eccezione va parzialmente accolta. Da un lato, infatti, la produzione documentale è avvenuta oltre il termine di cui all'art. 473 bis.17 co. 2 c.p.c., termine ultimo per la produzione di documenti per parte resistente. Dall'altro lato, non si configura una decadenza rispetto alla documentazione reddituale di parte convenuta, nella misura in cui si tratta di documentazione richiesta dallo stesso giudice sia con il decreto di fissazione udienza ex art. 473 bis.14 c.p.c. sia successivamente con decreto emesso in data
5.6.2024 (contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c.). Rispetto a tali documenti, peraltro, è stato garantito il contraddittorio con parte ricorrente, il cui diritto di interloquire sul punto è stato pertanto rispettato. Devono, invece, essere considerate tardive tutte le ulteriori produzioni, diverse da quelle reddituali (ossia diverse da dichiarazioni dei redditi, estratti conti correnti, buste paga).
Orbene, la costituzione tardiva del convenuto, ferme le preclusioni già maturate in ordine alla delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, non preclude comunque allo stesso convenuto lo svolgimento di difese rispetto ai fatti allegati e provati da parte attrice. E di tali difese occorrerà tenere conto.
Rispetto alla funzione ed alle caratteristiche dell'assegno divorzile appare imprescindibile prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 dell'11.7.2018. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente pagina 5 di 10 “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie, quantomeno sotto il profilo assistenziale, attesa la condizione di non autosufficienza del coniuge debole che non dispone di adeguati mezzi propri e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Risulta infatti dalla documentazione versata in atti dalle parti e dalle dichiarazioni rese in giudizio, che
è attualmente disoccupata. Non ha redditi, come confermato anche dall'analisi della Parte_1
movimentazione del suo conto corrente. Dopo aver subìto lo sfratto per morosità dalla ex casa coniugale, vive ospite a casa della sorella e del cognato. Percepisce l'assegno unico per la LI
, che fino al 2023, era pari ad euro 175, ma che si è ragionevolmente ridotto in ragione del Per_2
compimento della maggiore età della LI.
pagina 6 di 10 Per contro, lavora con un contratto a tempo indeterminato come macellaio presso Controparte_1
la catena di supermercati “Borello”, percependo uno stipendio annuo lordo pari a circa 33.000 euro, cui corrisponde un netto in busta paga pari a circa 2.000-2.200 euro. Parte resistente deve poi sostenere spese per affitto, così come per le utenze. Il convenuto ha altresì allegato la presenza di numerosi finanziamenti e debiti che erodono le sue entrate mensili, tanto da renderle di fatto del tutto esigue.
Tuttavia, anche volendo tenere conto della situazione debitoria del convenuto, lo squilibrio reddituale tra le parti resta ed è innegabile.
Tale sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi deve esser ricondotta al sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. I testi escussi nel corso dell'udienza del 15.5.2025
( e , rispettivamente sorella e cognato della ricorrente), infatti, Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che “la sig.ra si è sempre occupata dei figli, mentre lavorava Parte_1 CP_1
presso Borello supermercato nel settore macelleria”. In altri termini, la scelta di di non Parte_1
lavorare per occuparsi delle figlie e dell'accudimento domestico si inscrive nell'ambito di una precisa scelta familiare, che si è tradotta in un contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Ma anche a prescindere dall'aspetto compensativo, nel caso di specie l'assegno è certamente giustificato da una esigenza assistenziale, nella misura in cui Consiglio non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versa in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Lo stato di indigenza della ricorrente è obiettivo. è priva di redditi e di abitazione autonoma. Parte_1
La situazione di incolpevole indigenza, poi, è desumibile anche da altri elementi. La ricorrente, che si è sposata a 23 anni e si è dedicata per tutta la vita coniugale (25 anni) all'accudimento delle figlie ed al lavoro domestico, oggi ha 52 anni, non ha pregresse esperienze lavorative, tantomeno professionalizzazioni specifiche né un'istruzione superiore (avendo conseguito unicamente la licenza media). Consiglio ha beneficiato del reddito di cittadinanza, subito dopo la separazione personale dei coniugi, ma una volta terminato il sussidio si è trovata in una condizione di totale indigenza, tanto da non esser più riuscita a pagare l'affitto dell'ex casa coniugale e subendo così lo sfratto. Parte ricorrente risulta altresì essersi immediatamente attivata per l'iscrizione presso il centro per l'impiego
(doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Tutte le circostanze sopra evidenziate risultano sintomatiche della impossibilità oggettiva, per la ricorrente, di reperire un'attività lavorativa stabile e sufficientemente retribuita.
pagina 7 di 10 A ben vedere, neppure il difensore di parte convenuta contesta la situazione di indigenza di , Parte_1
limitandosi ad osservare:
- che non aveva richiesto alcun contributo economico in fase di separazione, dichiarando Parte_1
di essere economicamente indipendente;
- che l'onere della prova, in tema di assegno divorzile, grava su chi lo richiede e nel caso di specie non può dirsi assolto.
Rispetto al primo aspetto, la Suprema Corte ha ricordato che la mancanza di richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude la possibilità di riconoscere l'assegno divorzile nel successivo giudizio di divorzio. Ciò in quanto “la determinazione dell'assegno divorzile, alla stregua dell'art.5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, modificato dall'art.10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale” (Cass. Sez. 1, 28/01/2008, n. 1758,
Rv. 601442 - 01). La circostanza può assumere, tuttavia, un peculiare rilievo nel caso in cui tra la separazione e la domanda di assegno divorzile intercorra un lungo lasso temporale, sintomatico del fatto che la richiedente aveva comunque una autonoma capacità di provvedere a sé stessa (Cass. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 25646 del 2021). Diverso, tuttavia, il caso in esame dove la domanda di assegno divorzile viene formulata a distanza di due anni dalla separazione, giustificandosi peraltro la mancata richiesta di contributo – all'epoca della separazione – in ragione della percezione in quei mesi del reddito di inclusione, successivamente venuto meno.
Quanto al secondo aspetto, se è vero che l'onere probatorio nel caso di assegno divorzile è posto a carico del richiedente, è altrettanto vero che in materia è possibile ricorrere anche a presunzioni semplici. Nel caso di specie, gli indici sopra riassunti appaiono convincenti rispetto alla prova in merito alla sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile, basandosi su regole di comune esperienza. Né gli elementi addotti da parte resistente appaiono idonei a scalfire in modo decisivo il ragionamento posto a base della decisione.
Ritiene conclusivamente il Collegio che, sotto il profilo strettamente assistenziale, la sig.ra si Parte_1
trovi nelle condizioni di non poter far fronte al proprio autonomo sostentamento con i proventi delle sole attività sinora reperite. Pertanto, considerando il proporzionale apporto prestato dai coniugi al pagina 8 di 10 menage familiare anche in termini di accudimento della prole (posto che l'attività lavorativa del sig. ha costituito nel corso della vita matrimoniale il sostegno economico della famiglia) e la CP_1
durata della convivenza matrimoniale (25 anni), deve essere previsto l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie un assegno divorzile di importo pari ad € 150 mensili, rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
Sulle istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie rigettate parzialmente e riproposte da parte ricorrente nella precisazione delle conclusioni, il Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice
Relatore in merito alla inammissibilità delle stesse, per essere i capi dedotti dalla resistente relativi a circostanze generiche valutative e documentali. Analogamente rispetto alla richiesta di ordini di esibizione, da ritenersi superflui alla luce della documentazione in atti.
Analoghe conclusioni si impongono rispetto alle richieste di audizione riproposte da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi peraltro rilevare che il convenuto, costituendosi tardivamente, è decaduto dalle relative istanze istruttorie. Non ritiene il Collegio accoglibile neppure la richiesta di autorizzazione al deposito dell'ulteriore documentazione relativa ai pignoramenti – richiesta formulata nel corso dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. cui parte ricorrente si è opposta – per tutte le ragioni sopra già ampiamente argomentate.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura della metà, stante la convergenza delle domande in punto status e contributo al mantenimento per la LI, mentre vengono poste per la restante parte a carico del resistente, soccombente sulla domanda di assegno divorzile.
Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M.
Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 850,50
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.452,50 pagina 9 di 10 E dunque in totale € 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della LI , e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, Per_2
l'assegno di euro 300 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; , inoltre, Parte_1
percepirà il 100% dell'assegno unico;
dispone che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per Controparte_1
il passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. con la rivalutazione ISTAT maturata), corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € Parte_1
150, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
compensa nella misura della metà le spese di lite e dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di dette Controparte_1 Parte_1
spese che liquida, nella quota di € 1.904,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CI NU Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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