Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/04/2025, n. 7580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7580 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07580/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09593/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2021, proposto da
IN RE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
LI LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
per l'annullamento
-della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - CO n. 193/21/CONS del 16 giugno 2021, notificata a IN RE S.p.A. il 24 giugno 2021, contenente l'ordinanza ingiunzione di “ pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00) ai sensi dell'art. 98, comma 16, del Codice ”,
-nonché di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento alla contestazione n. 4/21/DTC della Direzione Tutela dei Consumatori dell'CO del 25 gennaio 2021 di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di IN RE S.p.A.,
-del verbale di audizione della Società dell'11 marzo 2021,
-nonché, ove occorrer possa, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 252/16/CONS del 16 giugno 2016 e dei relativi allegati, se interpretata nel senso che l'onere di pubblicare in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile le informazioni prevista ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i. possa essere assolto solo mediante comunicazione individuale annuale in forma scritta e per esteso, da parte dell'operatore telefonico, di tutte le condizioni economiche sottoscritte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visto l’atto di intervento in giudizio ad opponendum di LI LI Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera n. 193/21/CONS del 16 giugno 2021con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “CO” o “Autorità”) le ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 98,comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche(di seguito “Codice”), per non aver comunicato agli utenti, nei termini e secondo le modalità prescritti, le condizioni economiche delle offerte post-pagate e mobili prepagate sottoscritte, in difformità da quanto previsto dall’art. 71 del Codice in combinato disposto con l’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS.
Chiede altresì l’annullamento di ogni altro atto presupposto ed in particolare della delibera CO n. 252/16/CONS del 16 giugno 2016 e dei relativi allegati ,“ se interpretata nel senso che l’onere di pubblicare in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile le informazioni prevista ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i. possa essere assolto solo mediante comunicazione individuale annuale in forma scritta e per esteso, da parte dell’operatore telefonico, di tutte le condizioni economiche sottoscritte”.
2.- A seguito della segnalazione di una concorrente e dei successivi approfondimenti preistruttori, svolti dal competente Ufficio dell’Autorità, è emerso che IN RE non trasmette ai propri utenti apposita comunicazione periodica circa le condizioni economiche sottoscritte, limitandosi a indicare periodicamente ai clienti gli strumenti di verifica delle caratteristiche della propria offerta (applicazione ufficiale, area clienti su sito web, chat, contatto tramite Call center).
Pertanto CO ha avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 71 del Codice, in combinato disposto con l’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS che prescrive che gli operatori devono comunicare, almeno una volta l’anno, all’utente “in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente” (comma 5) e che nel caso di servizi prepagati, la comunicazione avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all’utente modalità che prevedano l’accesso interattivo alla rete internet (comma 6).
3.- All’esito del procedimento sanzionatorio, l’Autorità ha adottato, in data 10 giugno 2021, la delibera n. 193/21/CONS, notificata il 24 giugno 2021, con la quale, confermando quanto constatato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, ha irrogato a IN RE una sanzione di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00), per violazione dell’art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito “Codice”).
4.- Si è costituita CO con memorie e documenti, insistendo, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, per il rigetto integrale del gravame.
5.- Si è altresì costituita l’esponente IL LI PA, con atto di intervento ad opponendum e depositando documenti e memorie.
6.- La causa all’udienza straordinaria del 7 marzo 2025 dopo la discussione è passata in decisione.
DIRITTO
7.- Occorre anzitutto rilevare che l’esponente LI LI pa svolge intervento ad opponendum e deduce che il procedimento sanzionatorio concluso con l’adozione della Delibera CO 193/21/CONS era stato avviato a seguito della presentazione ad CO da parte di LI stessa di una segnalazione in data 6 ottobre 2020, poi integrata in data 5 maggio 2021.
In particolare, attraverso questa segnalazione LI rappresentava che la condotta di INRE si pone in contrasto con gli obblighi normativi e regolamentari sopra indicati, producendo l’effetto di limitare la facoltà degli utenti di scegliere l’offerta più conveniente sul mercato, e ottenere un indebito vantaggio competitivo derivante dal fatto che, a differenza degli operatori che ottemperano alle suddette previsioni, IN RE non sostiene gli oneri connessi all’applicazione di un obbligo regolamentare.
LI, in quanto concorrente diretta per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile e potenziale per quanto riguarda i servizi di telefonia fissa di INRE, afferma di essere interessata ad evitare che quest’ultima violi gli obblighi normativi e regolamentari relativi alla comunicazione annuale delle condizioni economiche sottoscritte, limitando così ai propri utenti la possibilità di effettuare una valutazione consapevole dell’offerta più conveniente sul mercato e, in definitiva, ostacolarne il passaggio ad altri operatori tra cui LI stessa.
Alla luce di quanto sopra, in quanto soggetto che ne può subire indirettamente gli effetti pregiudizievoli, LI deduce di avere interesse ad opporsi alla richiesta di annullamento della Delibera 193/21/CONS, dal momento che quest’ultima ha accertato l’illegittimità della condotta commerciale di INRE che ostacola il passaggio ad altri operatori e determina un significativo pregiudizio alla sua posizione di mercato. Ciò determina ad avviso di LI PA un significativo pregiudizio alla posizione di mercato della stessa società, a cui tali utenti potrebbero avere interesse a passare.
7.1.- Ritiene il Collegio che LI ha interesse ad opporsi al ricorso di IN RE, quale titolare di una posizione anche di fatto collegata a quella della controinteressata.
Infatti per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (Consiglio di Stato sez. V, 14/08/2024, n.7141; T.A.R. Lazio, Roma , sez. II, 10/03/2023 , n. 4169).
Nel processo amministrativo è consolidato il principio secondo cui l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale oppure del controinteressato, ex artt. 28 e 50 c.p.a., riconducibili al c.d. intervento adesivo dipendente, mentre non è previsto il c.d. intervento autonomo di colui che ha un interesse personale e diretto all’impugnazione del provvedimento censurato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13.09.2022 n. 13 ; T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 16/11/2023, n.6295).
8.- In ordine al merito della vicenda, il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
9.- Con il primo motivo, la ricorrente deduce: “Falsa applicazione dell’art. 71, co. 1 del d.lgs. n. 259/2003 nella parte in cui si prevede che gli operatori debbano anche comunicare ai clienti prospetti riepilogativi delle condizioni contrattuali. –Falsa applicazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 259/2003 ed illegittimità per incompetenza, non rientrando nelle prerogative dall’CO il potere di introdurre oneri ulteriori rispetto alla pubblicazione delle informazioni. –Eccesso di potere per travisamento dei fatti, palese irragionevolezza della motivazione e manifesta violazione del principio di proporzionalità per avere l’CO ritenuto obbligatoria una comunicazione ad hoc riepilogativa di informazioni già comunicate o comunque disponibili – sviamento dalla causa tipica.”
9.1.- CO in sostanza avrebbe illegittimamente sanzionato IN RE per non aver inviato un’apposita “sintesi ad hoc in cui siano illustrate complessivamente le condizioni economiche ... e la conseguente spesa che ne deriva” in violazione della delibera n. 252/16/CONS. Tale obbligo non troverebbe alcuna corrispondenza nell’art. 71 d.lgs. n. 259/2003, che non conterrebbe un riferimento all’invio di una comunicazione individuale contenente una sintesi ad hoc, sotto forma di un prospetto economico. La richiesta di inviare a tutti i clienti una sintesi ad hoc, ritenendo inadeguata la comunicazione effettuata da IN RE, contenente l’invito a consultare l’APP o l’area riservata, infatti, si tradurrebbe in un adempimento diverso da quello previsto dall’art. 71, co. 1, del Codice.
Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato finirebbe per imporre un onere irragionevole e sproporzionato, a fronte dell’efficacia della procedura utilizzata da IN RE per informare i clienti, non avendo l’CO formulato alcun rilievo sull’esaustività, chiarezza e traPArenza delle informazioni disponibili. La società ha, altresì, osservato che l’evoluzione tecnologica consente oggi di mettere a disposizione dei clienti funzionalità molto più complete ed evolute della “sintesi ad hoc” o del “prospetto economico” inviato annualmente, contribuendo in modo più efficace a rendere i consumatori più consapevoli delle scelte effettuate.
9.2.- CO con la difesa erariale replica affermando che la violazione in questione era stata segnalata dal concorrente IL, secondo cui tale omessa comunicazione avrebbe avuto l’effetto di:
i) limitare la facoltà degli utenti di scegliere l’offerta più conveniente sul mercato in base al proprio profilo di consumo;
ii) apportare a IN RE un vantaggio competitivo derivante dal fatto che questo operatore, a differenza degli operatori che ottemperano alle suddette previsioni, non avrebbe sostenuto gli oneri connessi all’applicazione di un obbligo regolamentare.
Al fine di verificare la fondatezza di quanto segnalato, gli Uffici hanno formulato una richiesta di documenti e informazioni alla quale la società ha fornito riscontro, con nota acquisita in data 29 ottobre 2020 con prot. n. 0449696, dichiarando, tra l’altro, che i clienti di rete mobile e di rete fissa, sia consumer che business, potevano ottenere informazioni riguardanti la propria offerta accedendo all’area clienti tramite il sito dell’operatore, oppure tramite l’applicazione ufficiale scaricabile dagli appstore più diffusi.
IN RE comunicava, inoltre, che entro la fine del 2020 avrebbe inviato a tutti i clienti consumer di rete fissa una e-mail contenente una nuova comunicazione relativa agli strumenti a disposizione, al fine di consultare in tempo reale i dettagli della propria offerta.
Sulla base della documentazione acquisita, quindi, CO ha potuto accertare che IN RE non inviava un’apposita comunicazione ai propri utenti circa le condizioni economiche sottoscritte, come invece prescritto dall’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS, ma si limitava soltanto a indicare periodicamente ai clienti gli strumenti di verifica delle caratteristiche della propria offerta (applicazione ufficiale, area clienti su sito web, chat, contatto tramite Call center).
10.- Il motivo non può essere accolto.
La violazione risulta accertata ed è in sostanza incontestata da parte ricorrente.
Risultano motivate e coerenti col parametro normativo le contestazioni di CO che deduce:
- sulla base della documentazione acquisita ha potuto accertare che IN RE non inviava un’apposita comunicazione ai propri utenti circa le condizioni economiche sottoscritte, come invece prescritto dall’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS;
- W3 si limitava soltanto a indicare periodicamente ai clienti gli strumenti di verifica delle caratteristiche della propria offerta (applicazione ufficiale, area clienti su sito web, chat, contatto tramite Call center).
In effetti è evidente che le censure formulate da W 3 si palesano infondate nella parte in cui mirano di fatto a sindacare l’obbligo specificamente introdotto dall’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS di inviare annualmente agli utenti una sintesi di tutte le condizioni economiche sottoscritte.
10.1- Sul piano fattuale CO ha correttamente accertato che, nel corso del 2020, IN RE non ha inviato ai propri utenti di telefonia fissa e mobile l’informativa annuale in merito alle condizioni economiche applicate, in violazione dell’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS.
Detta delibera prescrive che gli operatori devono comunicare, almeno una volta l’anno all’utente “in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente” (comma 5) e che in “caso di servizi prepagati, la comunicazione di cui al comma 5 avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all’utente modalità che prevedano l’accesso interattivo alla rete internet” (comma 6).
IN RE si è limitata a indicare periodicamente ai clienti gli strumenti di verifica delle caratteristiche della propria offerta (applicazione ufficiale, area clienti su sito web, chat, contatto tramite Call center), mentre avrebbe dovuto piuttosto adempiere ai propri obblighi di servizio e contrattuali mediante l’invio agli utenti di una comunicazione riepilogativa di tutte le condizioni economiche sottoscritte.
La delibera di CO n. 252/16/CONS peraltro ha ripreso previsioni già vigenti in termini analoghi fin dalla delibera n.126/07/CONS.
10.2.- Sul piano normativo occorre rammentare che spetta ad CO il potere di precisare le modalità con cui l’operatore economico deve rendere agli utenti le informazioni sulle condizioni contrattuali applicate. Gli art. 70 e 71 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (“codice delle comunicazioni elettroniche”) hanno conferito infatti ad CO ampi poteri regolatori in merito al contenuto dei contratti stipulati dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica, nonché, più in generale, con riferimento alla traPArenza e pubblicazione delle informazioni (TAR Lazio, sez. III Ter, sentenza 29 novembre 2021, n. 12338).
In tale ambito è stato, in particolare, disposto dall’art. 71 comma 2-bis del Codice citato, che “… l’Autorità può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di...: a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l’Autorità può esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero chiamato ”.
Nell’esercizio del potere regolatorio delineato dalla citata normativa primaria, finalizzato a garantire la più ampia traPArenza delle condizioni tariffarie praticate degli operatori delle comunicazioni, a tutela dei consumatori dei relativi servizi, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato – tra l’altro - per quanto specificamente rileva ai fini del presente giudizio, la delibera n. 252/16/CONS del 16 giugno 2016 e relativi allegati.
Il TAR Lazio con la sentenza n.12338/2021 ha tra altro affermato, riferendosi alla delibera n. 252/2016/CONS nonché alla delibera n. 326/10 CONS (“Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali”), che“[ l]e deliberazioni da ultimo citate costituiscono atti di esercizio del potere regolatorio dell’Autorità, il quale rinviene il proprio fondamento -oltre che, in linea generale, dalla legge istitutiva n. 249 del 31 luglio 1997- dai citati art. 70 e 71 del d.lgs. 259/2003 che, (....) hanno alla stessa attribuito il compito di assicurare la traPArenza delle condizioni tariffarie praticate dagli operatori di telefonia mobile, anche imponendo a questi ultimi peculiari adempimenti”.
In sostanza emerge dal quadro normativo descritto in sintesi che legittimamente l’Autorità ha imposto all’operatore telefonico l’obbligo di trasmettere al cliente una comunicazione annuale “ in forma scritta di tutte le condizioni economiche sottoscritte” (art. 3, comma 5), in particolare delle condizioni economiche delle offerte postpagate e mobili prepagate sottoscritte, in difformità dall’art. 71 del Codice in combinato disposto con l’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS.
Infine è corretta la tesi della difesa erariale secondo cui non può W3 sottrarsi alle prescrizioni regolamentari invocando le previsioni del nuovo regolamento di cui alla Delibera n. 457/24/CONS, non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, risalente al 2020, secondo il principio “ tempus regit actum”.
11.- In via subordinata, la parte deduce: “ Falsa applicazione dell’art. 1, co. 4, della l. n. 7/2007 e dell’art. 98, co. 16 del d.lgs. n. 259/2003. – Istanza per l’esercizio del potere di riduttivo della sanzione ai sensi dell’art. 23, co. 11, della l. n. 689/1981”.
IN RE contesta l’importo della sanzione, che sarebbe sproporzionata ed ingiusta, ove si consideri il comportamento della società nel suo complesso, che non avrebbe omesso ogni forma di comunicazione individuale alla clientela, denotando la sua intenzione di adeguarsi allo spirito e alle finalità della Delibera n. 252/16/CONS. Afferma che la decisione dell’Autorità di irrogare nei confronti di W3 una sanzione è evidentemente sproporzionata ed ingiusta, ove si consideri il comportamento della Società nel suo complesso. A questo riguardo rileva che nella norma primaria sia assente ogni riferimento alla necessità di comunicare i profili tariffari e le condizioni negoziali, né potendosi ritenere che un simile adempimento sia necessitato ai sensi dell’art. 3, della Delibera 252 secondo le modalità poi contestate dall’CO.
11.1. - Replica la difesa erariale che la censura è inammissibile per genericità, non essendo stata, in realtà, formulata alcuna specifica censura rispetto alle puntuali valutazioni dell’Autorità in ordine a tutti i parametri di dosimetria della sanzione previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981.
11.2.- Da un esame delle motivazioni del provvedimento, sotto il profilo della quantificazione della sanzione, emerge l’infondatezza della doglianza.
E’ consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale l'attività determinativa del quantum della sanzione amministrativa costituisce manifestazione di un potere ampiamente discrezionale, con la conseguenza che l'operazione valutativa posta in essere non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici (in tal senso, tra le tante, TAR Lazio, questa sez. III Ter, 4 ottobre 2021 n. 10113, che sul punto richiama Cass. Civ., I, 16 aprile 2003, n. 6020; Cons. St., VI, 12 aprile 2011, n. 2256).
L’art. 98, co. 16, del Codice stabilisce : “ in caso di inosservanza delle disposizioni ... il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 1.160.000,00”.
L’Autorità ha preso in considerazione, in applicazione dell’art. 11 della l. n. 689/1981 sia la gravità dell’infrazione e l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, sia i dati afferenti alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche, constatando tra altro che l’Operatore non ha fornito agli utenti informazioni complete e aggiornate in merito ai costi previsti per i servizi al fine di poterli comparare con quelli contemplati dalle altre offerte presenti sul mercato e valutarne la convenienza e non ha attuato misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata.
Con il provvedimento in esame l’Autorità ha reso quindi esplicite le ragioni, riconducibili ai parametri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, poste a fondamento della determinazione del quantum della sanzione irrogata, pari a euro 174.000,00, corrispondente a tre volte il minimo edittale normativamente previsto all’epoca dei fatti.
12.- In conclusione il ricorso deve essere respinto attesa l’infondatezza delle censure dedotte e la coerenza dei provvedimenti gravati rispetto al quadro normativo di settore, che si palesano proporzionati ai fatti contestati ed accertati a carico della ricorrente.
13.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, mentre sono compensate per ragioni equitative rispetto all’interveniente LI LI Spa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - CO, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese di lite rispetto all’interveniente IL LI PA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO