Art. 3.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l' articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalita' degli iscritti, della loro qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio dell'attivita'. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l' articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalita' degli iscritti, della loro qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio dell'attivita'. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.