TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 365/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 365/2022 R.G.
promossa da
( avv. CATENA DI FAZIO) Parte_1
elettivamente domiciliata in Barrafranca (EN), Via Carlo Buozzi, n° 55;
CONTRO
rappr. e difesa dagli avv. ti Controparte_1
S. Dolce e G. Madonia;
Avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla indennità di accompagnamento ed alle prestazioni e benefici connessi allo status di handicap grave ex art 3 comma 3 della l. 104/1992
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni del ricorrente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari in oggetto.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata inadeguatezza di un giudizio del ctu in quanto fondato sulla mancata corretta valutazione delle patologie denunciate con particolare riferimento alle patologie
“….cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata meccanicamente. . Diabete CP_2
mellito complicato”, ed alle relative implicazioni che sarebbero state sottostimate dal ctu.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente ha sostanzialmente confermato la valutazione espressa in origine dal primo ctu ( handicap ex art 3 comma 1) formulando un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente. Sostanzialmente il ctu ha ribadito la correttezza della prima valutazione sostenendo che quelle che parte opponente assume essere patologie che comportano in ogni caso, ovvero sempre e comunque, una situazione di handicap ex art 3 comma 3 della legge
104/1992, o l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita non presentano in realtà il quadro di gravità supposto, assegnando un grado di invalidità del 68% , con valutazione quasi sovrapponibile a quella del primo ctu ( 67%).
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu che ha proceduto ad un'analitica disamina delle patologia da cui risulta affetta la ricorrente ed ad altrettanto dettagliata attribuzione delle correlative percentuali invalidanti da intendersi integralmente richiamate in questa sede e per contro ritenendo non conducenti le contestazioni mosse dall'opponente, non può trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso.
Va pertanto rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione richiesta non ricorrendone i presupposti sanitari.
In particolare va rigettata la domanda diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite delle due fasi di giudizio, sono irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c..
CP_ Le spese delle ctu espletate nelle due fasi devono invece porsi a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , a seguito di Parte_1
ATP ad istanza dello stesso e sulle domande da questa proposte, così provvede:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto rigetta la domanda dell' istante e dichiara che la ricorrente non possiede i requisiti sanitari che danno diritto all'indennità di accompagnamento ed a percepire i benefici connessi allo status di handicap grave ex art 3 comma 3 della l. 104/1992;
condanna l' alle spese delle ctu, che liquida in favore del dott. per CP_1 Persona_1
complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in favore del dott. S. per complessivi € 300,00 oltre ad IVA se dovuta. CP_3
Enna, 14 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 ottobre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 365/2022 R.G.
promossa da
( avv. CATENA DI FAZIO) Parte_1
elettivamente domiciliata in Barrafranca (EN), Via Carlo Buozzi, n° 55;
CONTRO
rappr. e difesa dagli avv. ti Controparte_1
S. Dolce e G. Madonia;
Avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla indennità di accompagnamento ed alle prestazioni e benefici connessi allo status di handicap grave ex art 3 comma 3 della l. 104/1992
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni del ricorrente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari in oggetto.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata inadeguatezza di un giudizio del ctu in quanto fondato sulla mancata corretta valutazione delle patologie denunciate con particolare riferimento alle patologie
“….cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata meccanicamente. . Diabete CP_2
mellito complicato”, ed alle relative implicazioni che sarebbero state sottostimate dal ctu.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente ha sostanzialmente confermato la valutazione espressa in origine dal primo ctu ( handicap ex art 3 comma 1) formulando un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente. Sostanzialmente il ctu ha ribadito la correttezza della prima valutazione sostenendo che quelle che parte opponente assume essere patologie che comportano in ogni caso, ovvero sempre e comunque, una situazione di handicap ex art 3 comma 3 della legge
104/1992, o l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita non presentano in realtà il quadro di gravità supposto, assegnando un grado di invalidità del 68% , con valutazione quasi sovrapponibile a quella del primo ctu ( 67%).
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu che ha proceduto ad un'analitica disamina delle patologia da cui risulta affetta la ricorrente ed ad altrettanto dettagliata attribuzione delle correlative percentuali invalidanti da intendersi integralmente richiamate in questa sede e per contro ritenendo non conducenti le contestazioni mosse dall'opponente, non può trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso.
Va pertanto rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione richiesta non ricorrendone i presupposti sanitari.
In particolare va rigettata la domanda diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite delle due fasi di giudizio, sono irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c..
CP_ Le spese delle ctu espletate nelle due fasi devono invece porsi a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , a seguito di Parte_1
ATP ad istanza dello stesso e sulle domande da questa proposte, così provvede:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto rigetta la domanda dell' istante e dichiara che la ricorrente non possiede i requisiti sanitari che danno diritto all'indennità di accompagnamento ed a percepire i benefici connessi allo status di handicap grave ex art 3 comma 3 della l. 104/1992;
condanna l' alle spese delle ctu, che liquida in favore del dott. per CP_1 Persona_1
complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in favore del dott. S. per complessivi € 300,00 oltre ad IVA se dovuta. CP_3
Enna, 14 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro