TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1777/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. CONSONNI CECILIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
1 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni:
per come da conclusioni precisate all'udienza del 13.11.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in ADRARA SAN MARTINO, in data 18.06.1988 (anno 1988 atto n. 4, reg. CP_1
ADRARA SAN MARTINO, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano le figlie e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni economicamente indipendenti, da cui si separava consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 898/2024 pubblicata il 09/04/2024, RG n. 7848/2023 (passata in giudicato,
v. documenti in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio. on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 13.11.2025, il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , fatte precisare le conclusioni in udienza Controparte_1
e ordinata la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che anno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in ADRARA SAN MARTINO, in data 18.06.1988 (anno 1988 atto n. 4, reg. ADRARA SAN MARTINO, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale delle parti, sono nate le figlie e entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 898/2024 pubblicata il 09/04/2024, RG n. 7848/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 2 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in ADRARA SAN MARTINO, in data 18.06.1988 Parte_1 Controparte_1
(anno 1988 atto n. 4, reg. ADRARA SAN MARTINO, parte II, serie A); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
ADRARA SAN MARTINO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice rel. est.
dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. CONSONNI CECILIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
1 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni:
per come da conclusioni precisate all'udienza del 13.11.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in ADRARA SAN MARTINO, in data 18.06.1988 (anno 1988 atto n. 4, reg. CP_1
ADRARA SAN MARTINO, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano le figlie e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni economicamente indipendenti, da cui si separava consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 898/2024 pubblicata il 09/04/2024, RG n. 7848/2023 (passata in giudicato,
v. documenti in atti), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio. on si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 13.11.2025, il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di , fatte precisare le conclusioni in udienza Controparte_1
e ordinata la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che anno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in ADRARA SAN MARTINO, in data 18.06.1988 (anno 1988 atto n. 4, reg. ADRARA SAN MARTINO, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale delle parti, sono nate le figlie e entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 898/2024 pubblicata il 09/04/2024, RG n. 7848/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti),
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 2 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in ADRARA SAN MARTINO, in data 18.06.1988 Parte_1 Controparte_1
(anno 1988 atto n. 4, reg. ADRARA SAN MARTINO, parte II, serie A); dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
ADRARA SAN MARTINO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3