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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. AN SA Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.57/2022 RGCA promossa da nata ad [...] il [...], Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Scolaro del C.F._1 foro di Messina per procura rilasciata ex art.83 co.3 cpc materialmente congiunta al presente atto
Appellante
Contro
1 , nato ad [...] [...] e ivi residente Controparte_1 in via Collegio numero 50, C.F. CodiceFiscale_2
Appellato contumace
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza in relazione ai capi ed ai punti di cui alla narrativa del presente atto;
Ritenere dichiarare che il credito della signora nei confronti del Parte_1 signor è pari all'importo precettato, decurtato degli importi CP_1 corrisposti;
in particolare ritenere e dichiarare il diritto della signora a percepire a titolo di rivalutazione monetaria la somma Parte_1 procettata di €. 3382,63 oltre i compensi del precetto nella misura di €.
418,60 per un importo complessivo di €.3.801,23;
Conseguentemente condannare il signor a corrispondere alla CP_1
a titolo di rivalutazione monetaria ed onorari di precetto, la Parte_2 somma di euro 2416,19 già decurtata delle somme corrisposte (€.3.382,63 a titolo di sorte capitale + €.418,60 a titolo di compensi del precetto -
€.1.385,04 corrisposti in adempimento alla sentenza appellata). Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza di cessazione degli effetti civili n.170/2006 del matrimonio il tribunale di Nicosia condannava il Sig. a Controparte_1 corrispondere all'odierna appellante a corrispondere a Parte_1 titolo di mantenimento per i figli e entro i primi cinque Per_1 Per_2 giorni di ogni mese, la somma di €. 450 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il non corrispondeva la rivalutazione CP_1
2 monetaria e non provvedeva al pagamento dell'assegno di mantenimento per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016 per cui previa diffida, la notficò all'ex marito atto di precetto con il quale intimò il Parte_1 pagamento della complessiva somma di€.5.801,23 a titolo di assegno di mantenimento, rivalutazione monetaria e spese legali come da specifica del precetto in atti.
Il propose opposizione a precetto con atto di citazione CP_1 ritualmente notificato con il quale dedusse l'erroneità del calcolo relativo alla rivalutazione rappresentando di avere corrisposto l'assegno di mantenimento di gennaio 2016, prima della notifica del precetto.
costituendosi e dato atto dell'avvenuto pagamento del Parte_1 gennaio 2016, insisteva nella correttezza delle somme precettate.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale di Enna con sentenza pubblicata il 13.07.2021,in accoglimento parziale dell'opposizione proposta, condannò al Controparte_1 pagamento della minor somma di €.1188.06 e delle spese di precetto oltre accessori, in favore dell' opposta compensando integralmente le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
******
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello Parte_1 censurando in toto la sentenza impugnata affermando la correttezza delle somme precettate e chiedendo la condanna al pagamento delle spese con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con ordinanza riservata, depositata l'8.11.2022, la Corte all'esito delle note di trattazione della causa, non rilevando i presupposti per la pronuncia ex
3 artt.348 bis e ter c.p.c. ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. la Corte all'udienza del 13 marzo 2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'appello è fondato.
Con i motivi d'impugnazione che possono trattarsi congiuntamente l'appellante si duole del mancato riconoscimento della correttezza del calcolo della rivalutazione posto alla base dell'atto di precetto. Invero, ad avviso dell'appellante il Tribunale posta la premessa di diritto applicabile nella fattispecie, nel calcolo di quanto dovuto dall'opponente ha ritenuto corretta la minor somma risultante dai conteggi effettuati dal sig.
[...]
che risultano contrastanti con la corretta applicazione della CP_1 norme sulla rivalutazione dell'assegno alimentare, enunciata dal Tribunale.
La censura merita accoglimento.
La norma come esattamente rilevato dal Tribunale, prevede che la rivalutazione si calcola sull'importo già rivalutato nell'anno precedente, non su quello originario, applicando la percentuale di variazione dell'indice ISTAT(FOI) per ottenere l'importo aggiornato, che poi diventa la base per l'anno successivo. Il primo Giudice posto il superiore principio in effetti non ha correttamente calcolato quanto dovuto all'appellante, tenuto conto della norma regolatrice della fattispecie, in quanto avrebbe dovuto prima effettuare il calcolo della rivalutazione dell'assegno di mantenimento, dalla data nella quale fu determinato e cioè nel 2006 e fino alla data del 2010 anno dal quale è partita la legittima richiesta dell'appellante per il recupero della rivalutazione non corrisposta dall'opponente, la ratio essendo quella di preservare il potere di acquisto della somma stabilita a
4 titolo di mantenimento dalla fisiologica svalutazione monetaria che avviene con il decorso del tempo.
Erroneamente quindi, il Primo giudice ha indicato (ritenendo corretti i conteggi effettuati dal Sig. ) che ha indicato come base iniziale CP_1 di calcolo la somma di €.450 in quanto nel 2010 tale base doveva correttamente indicarsi in €.475,01(assegno rivalutato nel 2010-€.450 + la rivalutazione maturata fino al 2009) come previsto dalla L.898/1970, ed in tal senso la sentenza impugnata va riformata.
All'esito della documentazione prodotta, l'appellante ha tenuto conto che l'intimato, prima della notifica del precetto ha adempiuto al pagamento dell'assegno di gennaio 2016 e subito dopo la notifica, ha provveduto al pagamento delle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2016 con vaglia di
€.500 per ciascuna mensilità.
Corretto deve pertanto ritenersi il prospetto allegato al precetto di originari
€.5.801,23 che qui va integralmente richiamato per cui il va CP_1 condannato alla complessiva somma di €.3.382,63 decurtata di tutti gli importi corrisposti e precisamente:
€.5.801,23-€.2000,00(assegni versati ad aprile, maggio, giugno, luglio 2006) - euro 1.385,04(somma liquidata dal tribunale di Enna) = €. 2416,19.
L'appello deve pertanto ritenersi fondato, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
L' appellato, per il principio della soccombenza, va condannati a rifondere le spese del primo e del presente grado, che si liquidano in complessivi
€.1.620,00 per il primo grado ed in €. 1.282,00 per il presente giudizio oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
5 La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.454/2021 pubblicata il 13.07.2021 dal Tribunale civile di Enna, appellata da così statuisce: Parte_1
Condanna al pagamento a titolo di rivalutazione Controparte_1 monetaria in favore di della complessiva somma di Parte_1
€.2.416,19; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio liquidate come in parte motiva da distrarre in favore dell'avv.Laura Scolaro dichiaratasi antistataria.
Caltanissetta 20 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
AN SA Dott. Roberto Rezzonico
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. AN SA Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.57/2022 RGCA promossa da nata ad [...] il [...], Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Scolaro del C.F._1 foro di Messina per procura rilasciata ex art.83 co.3 cpc materialmente congiunta al presente atto
Appellante
Contro
1 , nato ad [...] [...] e ivi residente Controparte_1 in via Collegio numero 50, C.F. CodiceFiscale_2
Appellato contumace
Per l' Appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza in relazione ai capi ed ai punti di cui alla narrativa del presente atto;
Ritenere dichiarare che il credito della signora nei confronti del Parte_1 signor è pari all'importo precettato, decurtato degli importi CP_1 corrisposti;
in particolare ritenere e dichiarare il diritto della signora a percepire a titolo di rivalutazione monetaria la somma Parte_1 procettata di €. 3382,63 oltre i compensi del precetto nella misura di €.
418,60 per un importo complessivo di €.3.801,23;
Conseguentemente condannare il signor a corrispondere alla CP_1
a titolo di rivalutazione monetaria ed onorari di precetto, la Parte_2 somma di euro 2416,19 già decurtata delle somme corrisposte (€.3.382,63 a titolo di sorte capitale + €.418,60 a titolo di compensi del precetto -
€.1.385,04 corrisposti in adempimento alla sentenza appellata). Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza di cessazione degli effetti civili n.170/2006 del matrimonio il tribunale di Nicosia condannava il Sig. a Controparte_1 corrispondere all'odierna appellante a corrispondere a Parte_1 titolo di mantenimento per i figli e entro i primi cinque Per_1 Per_2 giorni di ogni mese, la somma di €. 450 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il non corrispondeva la rivalutazione CP_1
2 monetaria e non provvedeva al pagamento dell'assegno di mantenimento per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016 per cui previa diffida, la notficò all'ex marito atto di precetto con il quale intimò il Parte_1 pagamento della complessiva somma di€.5.801,23 a titolo di assegno di mantenimento, rivalutazione monetaria e spese legali come da specifica del precetto in atti.
Il propose opposizione a precetto con atto di citazione CP_1 ritualmente notificato con il quale dedusse l'erroneità del calcolo relativo alla rivalutazione rappresentando di avere corrisposto l'assegno di mantenimento di gennaio 2016, prima della notifica del precetto.
costituendosi e dato atto dell'avvenuto pagamento del Parte_1 gennaio 2016, insisteva nella correttezza delle somme precettate.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale di Enna con sentenza pubblicata il 13.07.2021,in accoglimento parziale dell'opposizione proposta, condannò al Controparte_1 pagamento della minor somma di €.1188.06 e delle spese di precetto oltre accessori, in favore dell' opposta compensando integralmente le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
******
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello Parte_1 censurando in toto la sentenza impugnata affermando la correttezza delle somme precettate e chiedendo la condanna al pagamento delle spese con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Con ordinanza riservata, depositata l'8.11.2022, la Corte all'esito delle note di trattazione della causa, non rilevando i presupposti per la pronuncia ex
3 artt.348 bis e ter c.p.c. ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. la Corte all'udienza del 13 marzo 2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'appello è fondato.
Con i motivi d'impugnazione che possono trattarsi congiuntamente l'appellante si duole del mancato riconoscimento della correttezza del calcolo della rivalutazione posto alla base dell'atto di precetto. Invero, ad avviso dell'appellante il Tribunale posta la premessa di diritto applicabile nella fattispecie, nel calcolo di quanto dovuto dall'opponente ha ritenuto corretta la minor somma risultante dai conteggi effettuati dal sig.
[...]
che risultano contrastanti con la corretta applicazione della CP_1 norme sulla rivalutazione dell'assegno alimentare, enunciata dal Tribunale.
La censura merita accoglimento.
La norma come esattamente rilevato dal Tribunale, prevede che la rivalutazione si calcola sull'importo già rivalutato nell'anno precedente, non su quello originario, applicando la percentuale di variazione dell'indice ISTAT(FOI) per ottenere l'importo aggiornato, che poi diventa la base per l'anno successivo. Il primo Giudice posto il superiore principio in effetti non ha correttamente calcolato quanto dovuto all'appellante, tenuto conto della norma regolatrice della fattispecie, in quanto avrebbe dovuto prima effettuare il calcolo della rivalutazione dell'assegno di mantenimento, dalla data nella quale fu determinato e cioè nel 2006 e fino alla data del 2010 anno dal quale è partita la legittima richiesta dell'appellante per il recupero della rivalutazione non corrisposta dall'opponente, la ratio essendo quella di preservare il potere di acquisto della somma stabilita a
4 titolo di mantenimento dalla fisiologica svalutazione monetaria che avviene con il decorso del tempo.
Erroneamente quindi, il Primo giudice ha indicato (ritenendo corretti i conteggi effettuati dal Sig. ) che ha indicato come base iniziale CP_1 di calcolo la somma di €.450 in quanto nel 2010 tale base doveva correttamente indicarsi in €.475,01(assegno rivalutato nel 2010-€.450 + la rivalutazione maturata fino al 2009) come previsto dalla L.898/1970, ed in tal senso la sentenza impugnata va riformata.
All'esito della documentazione prodotta, l'appellante ha tenuto conto che l'intimato, prima della notifica del precetto ha adempiuto al pagamento dell'assegno di gennaio 2016 e subito dopo la notifica, ha provveduto al pagamento delle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2016 con vaglia di
€.500 per ciascuna mensilità.
Corretto deve pertanto ritenersi il prospetto allegato al precetto di originari
€.5.801,23 che qui va integralmente richiamato per cui il va CP_1 condannato alla complessiva somma di €.3.382,63 decurtata di tutti gli importi corrisposti e precisamente:
€.5.801,23-€.2000,00(assegni versati ad aprile, maggio, giugno, luglio 2006) - euro 1.385,04(somma liquidata dal tribunale di Enna) = €. 2416,19.
L'appello deve pertanto ritenersi fondato, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
L' appellato, per il principio della soccombenza, va condannati a rifondere le spese del primo e del presente grado, che si liquidano in complessivi
€.1.620,00 per il primo grado ed in €. 1.282,00 per il presente giudizio oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
5 La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.454/2021 pubblicata il 13.07.2021 dal Tribunale civile di Enna, appellata da così statuisce: Parte_1
Condanna al pagamento a titolo di rivalutazione Controparte_1 monetaria in favore di della complessiva somma di Parte_1
€.2.416,19; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio liquidate come in parte motiva da distrarre in favore dell'avv.Laura Scolaro dichiaratasi antistataria.
Caltanissetta 20 Ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
AN SA Dott. Roberto Rezzonico
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