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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 479/2025 promosso da:
(C.F.: in proprio e in qualità di socio Controparte_1 C.F._1
accomandatario della società Parte_1
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Carpe e Stefano P.IVA_1
Fabio Mossino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Torino, Via
Guicciardini n. 1, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
Controparte_2
e del socio accomandatario , in persona della curatrice
[...] Controparte_1
dott.ssa , con studio in Pinerolo, Piazza Roma n. 1, rappresentata e CP_3 difesa dall'avv. Francesco Mazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Amedeo Avogadro n. 11, come da procura in atti.
- parte reclamata - in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis,
1 In via preliminare.
Sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 14/2019.
In via principale.
Dichiarare la nullita della sentenza del Tribunale di Aosta n. 3/2025, pubblicata in data
26.03.2025, e conseguentemente revocare la liquidazione giudiziale disposta nei confronti della e del socio accomandatario Controparte_4
sig. . Controparte_1
In via subordinata.
Dichiarare la nullita della sentenza del Tribunale di Aosta n. 3/2025 pubblicata in data
26.03.2025 nella parte in cui e stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario sig. e conseguentemente revocare la Controparte_1 liquidazione giudiziale disposta nei confronti di quest'ultimo.
In ogni caso.
Con vittoria del compenso e delle spese di lite, oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa come per legge.”
Per parte reclamata:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Torino,
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII;
- nel merito, respingere il reclamo alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 3/2025 e confermare, in ogni caso, l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
, nonché del socio accomandatario;
Parte_1 Controparte_1
- in via istruttoria, qualora non ritenuta sufficiente la analoga produzione in questa sede operata dall'esponente di cui infra sub 3), disporre che venga acquisito al presente procedimento il fascicolo telematico relativo al procedimento RG n. 23/2024 del Tribunale di Aosta, Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze, e che vengano ordinati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta il deposito cartaceo e quello telematico del fascicolo documenti contenente i documenti allegati il ricorso ex art. 38 CCII denominati “segnalazione del Giudice civile e allegati” e “ Nota della
GDF in data 11.11.2024”.
In ogni caso, col favore di compensi e spese del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM 55/2014.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
2 Il sostituto Procuratore chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
In data 19.11.2024 il P.M. presso il Tribunale di Aosta depositava in modalità cartacea nella Cancelleria del Tribunale di Aosta ricorso ex art. 38, D.lgs. 14/2019, nei confronti del signor , in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio Controparte_1
accomandatario della società Immobiliare La Pineta di Gontier Massimo s.a.s. Il P.M. fondava il proprio ricorso su un'ordinanza del Tribunale di Aosta del 30.07.2024, nonché su una nota della Guardia di Finanza dell'11.11.2024; tuttavia, non provvedeva al deposito degli atti, né telematicamente, né mediante altre modalità.
Con l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale il P.M. evidenziava, in particolare, che la società convenuta si trovava in un grave stato di crisi, ormai irreversibile, non avendo quest'ultima alcuna operatività ed essendo priva di flussi di cassa sufficienti a far fronte alle proprie obbligazioni. Sussistevano, specificatamente, inadempimenti risalenti agli anni 2005, 2013 e 2014, concernenti rate di mutui fondiari contratti dalla società. Era, inoltre, del tutto assente la contabilità sociale, in quanto non era stato possibile reperire libri, registri o rendiconti relativi all'attività di impresa. La società era altresì soggetta a diverse procedure di pignoramento immobiliare ed era priva dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alle procedure concorsuali “minori”. Tutti questi elementi rimarcavano come la condizione di non solvibilità della società non fosse temporanea, bensì consolidata ed irreversibile.
Il Tribunale di Aosta convocava le parti per l'udienza del 15.01.2025, disponendo che il
P.M. provvedesse a notificare il ricorso e il decreto al signor e che la Cancelleria li CP_1 notificasse alla società. Rilevata l'omessa notifica al signor il Tribunale fissava CP_1
ulteriore udienza per il 05.03.2025, disponendo che il P.M. provvedesse alla notifica di ricorso, decreto e verbale di udienza a La notificazione avveniva in data CP_1
29.01.2025, ma in data 04.03.2025 il Tribunale rinviava d'ufficio l'udienza al 07.03.2025, a cui i convenuti non comparivano. Il GD, su istanza del PM, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3/2025, emessa in data 19.03.2025, pubblicata il 26.03.2025 e notificata in data 27.03.2025, il Tribunale di Aosta dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del signor , in proprio e in qualità di legale rappresentante e Controparte_1
3 socio accomandatario della società Parte_1
nominava il curatore dott.ssa , ordinava al legale rappresentante della Controparte_3
società in accomandati semplice il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 17.09.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti reali personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Tribunale riteneva il ricorso fondato, in quanto – come segnalato con ordinanza del
30.07.2024 – la società:
(i) Era gravata da diversi pignoramenti immobiliari;
(ii) Era inattiva;
(iii) Non si era costituita nel procedimento, nonostante la grave esposizione debitoria, mostrando così un totale disinteresse per la gestione e la continuazione dell'impresa;
I suddetti elementi evidenziavano, secondo il Giudice, l'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ponendo la stessa in una condizione di insolvibilità non eccezionale, bensì ricorrente e consolidata, tale da giustificare l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
Con ricorso del 18.04.2025, depositato in data 24.04.2025 e notificato alle controparti in data 08.05.2025, , in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio Controparte_1
accomandatario della società Immobiliare La Pineta di proponeva Parte_1
reclamo avverso la sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Aosta, chiedendo in via preliminare di sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento degli altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 14/2019. Domandava, poi, la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la conseguente revoca della liquidazione giudiziale;
in via subordinata, chiedeva la dichiarazione di nullità della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario , in ogni caso “con vittoria del Controparte_1 compenso e delle spese di lite, oltre rimb.forf. 12%, Iva e Cpa come per legge”.
Parte reclamante, preliminarmente, eccepiva che la documentazione fondante il ricorso del P.M. (ordinanza del Tribunale di Aosta del 30.07.2024 e nota della Guardia di Finanza
4 del 11.11.2024) non era stata depositata nel fascicolo, né telematicamente, né in forma cartacea. In ogni caso, secondo la disciplina del processo civile telematico ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., i documenti dovevano obbligatoriamente essere depositati in modalità telematica, per cui quelli prodotti in forma cartacea non erano acquisibili al processo ed erano, pertanto, inammissibili. Detto errore, secondo parte reclamante, non poteva essere sanato, se non in violazione dei principi di difesa e di buon andamento della
Pubblica Amministrazione, ex artt. 24 e 97 Cost.
Parte reclamante affermava di avere avuto visione, in seguito a visibilità del fascicolo, solamente dell'informativa INPS, da cui risultava un'esposizione debitoria di € 5.321,21; se anche controparte avesse depositato ulteriore documentazione con modalità differenti da quella telematica, il reclamante non era tenuto a conoscerli, in quanto sulla base del principio dell'affidamento, si doveva attenere a quanto prodotto telematicamente.
Eccepiva, pertanto, che la motivazione della sentenza di primo grado fosse priva di contenuto autonomo, essendosi limitata un mero richiamo dell'ordinanza del 30.07.2024, valutando lo stato di insolvenza della società senza avere contezza della complessiva entità dei debiti di quest'ultima. La decisione del Giudice non consentiva alcun controllo da parte del soggetto reclamante, in quanto si trattava di una generica allegazione basata sulla suddetta ordinanza. Parte reclamante evidenziava che l'allegazione di una presunta incapacità di adempiere “con la dovuta regolarità” non era sufficiente ad evidenziare uno stato di insolvenza adeguato all'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII; non erano dimostrate nemmeno le condizioni di procedibilità di cui all'art. 41, comma
5 CCII.
Parte reclamante affermava, inoltre, che l'ordinanza del Tribunale di Aosta 04.03.2025, la quale rinviava l'udienza alla data 07.03.2025, non era stata notificata al signor il CP_1 quale pertanto non era comparso all'udienza.
Per tutte le suddette ragioni, chiedeva la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado.
Domandava, altresì, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione, ai sensi dell'art. 52 CCII, ritenendo sussistenti gravi e fondati motivi.
Con atto depositato il 08.05.2025 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Torino, ritenendo condivisibile la motivazione del Giudice di primo grado, depositava parere negativo avverso il reclamo proposto dal ricorrente e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
5 In data 12.06.2025 si costituiva la Curatela della Liquidazione Giudiziale, in persona della curatrice dott.ssa , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione di CP_3
controparte ex art. 52 CCII, nonché il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata, in particolare, deduceva l'infondatezza del primo motivo di impugnazione, con cui controparte contestava la violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione, per mancato rispetto del diritto di difesa e del principio di buon andamento della Pubblica
Amministrazione da parte del Tribunale, per avere il PM depositato i documenti inerenti all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale solamente in formato cartaceo. Parte reclamata evidenziava come la censura di violazione dell'art. 97 Costituzione fosse inammissibile, in quanto controparte non aveva precisato le concrete violazioni nel caso di specie. Non era, inoltre, stato violato il diritto di difesa, poiché la giurisprudenza era concorde nel ritenere che la violazione dell'art. 169 quater disp. att. c.p.c. comportava una mera irregolarità, e non la sanzione della nullità o dell'inammissibilità. Nel caso di specie, la società e il socio accomandatario avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di difesa se si fossero regolarmente costituiti nel corso del procedimento di primo grado, in quanto il decreto di convocazione era stato correttamente notificato ad entrambe le parti;
avrebbero, quindi, potuto avvedersi del deposito cartaceo della documentazione richiamata dal PM e contestare la mancata produzione telematica, facoltà non più esercitabile nel corso del presente giudizio.
In ogni caso, parte reclamata affermava che la documentazione controversa era pacificamente conoscibile degli istanti e che questa provava incontrovertibilmente la legittimità dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
L'annotazione dell'11.11.2024 della Guardia di Finanza, in particolare, evidenziava: (i)
l'assenza di contabilità sociale e di bilanci;
(ii) l'impossibilità di individuare la consistenza patrimoniale della società; (iii) l'assenza delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni
IVA; (iv) la mancata operatività della società, la quale nel periodo intercorso tra il gennaio
2021 e l'ottobre 2024 aveva emesso una sola fattura, mai incassata;
(v) la proprietà di alcuni beni immobili in capo alla società, per un valore ricompreso indicativamente tra €
495.069,97 ed € 540.076,30 (non sufficiente, in ogni caso, al soddisfacimento di tutti i creditori); (vi) l'assenza in capo alla società di conti correnti o rapporti patrimoniali, con la sola presenza di contratti di finanziamento, garanzie e crediti stipulati con NC LA,
TE LO e NI NC, tutti chiusi o ancora legati a procedure esecutive;
(vii) una situazione debitoria nei confronti dell'Erario, risalente già al 2005, pari a complessivi €
6 216.014,20 e (viii) una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di
Aosta, instaurata dalla per crediti derivati da un'operazione di Parte_2 cartolarizzazione, dal valore complessivo di € 1.010.178,45.
Parte reclamante avrebbe potuto prendere visione, altresì, dell'ordinanza del Giudice civile del 30.07.2024, essendo questa stata resa nel procedimento iscritto dinnanzi al Tribunale di Aosta con RG 602/2023; era, tuttavia, rimasta contumace anche nel predetto giudizio.
Era infondata, altresì, l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per vizio di
“motivazione apparente”, in quanto il Tribunale aveva correttamente chiarito gli elementi costitutivi dell'insolvenza della società ed aveva evidenziato come la situazione fosse irreversibile e giustificasse, pertanto, l'apertura della liquidazione giudiziale. Il Giudice non si era limitato ad un mero richiamo della documentazione prodotta dal PM, bensì aveva integrato gli atti con una motivazione che evidenziava la situazione di inattività societaria e il disinteresse nel proseguimento dell'attività d'impresa, nonché la grave esposizione debitoria della società e il disinteresse nel regolare adempimento delle proprie obbligazioni.
Parte reclamata evidenziava poi che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nei confronti di una società che non sia ancora in stato di liquidazione, come nel caso in esame, l'attivo patrimoniale è irrilevante se, allo stato, la società non è in grado di soddisfare immediatamente i propri creditori.
Parte reclamata sottolineava, inoltre, come fosse onere di controparte provare l'insussistenza dei limiti dimensionali normativamente richiesti per la procedura concorsuale, onere a cui, nel caso di specie, la parte reclamante si era sottratta. In ogni caso, i debiti in capo alla società erano di molto superiori al limite di € 30.000,00 previsto dal CCII, essendo pari indicativamente ad € 1.300.000,00. Era pacificamente provata anche la situazione di insolvenza irreversibile in capo alla società, così come richiesta dall'art. 2, lett. b) CCII, in quanto sussistevano in capo alla società:
- Assenza di operatività;
- Mancanza di flussi di cassa;
- Incapacità di adempiere alle obbligazioni contratte, risalenti agli anni 2013/2014;
- Rate di mutui fondiari non pagate;
- Debiti fiscali sin dall'anno 2005;
- Assenza di contabilità sociale;
- Pendenza di procedure di pignoramenti immobiliari.
7 In merito ai requisiti per la definizione, della società reclamante, di “impresa minore”, la
Curatela evidenziava che l'onere probatorio gravava sulla controparte ma che, in ogni caso, già la Guardia di Finanza con l'annotazione dell'11.11.2024 aveva evidenziato l'assenza dei requisiti per l'accesso alle procedure concorsuali minori, in quanto l'attivo societario risultava pari a circa € 500.000,00 e il passivo pari ad € 1.300.000,00.
Parte reclamata evidenziava l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame, in quanto il contraddittorio, durante il giudizio di primo grado, era stato regolarmente istituito mediante la convocazione di costituzione delle parti per l'udienza del 05.03.2024: se la società e il signor si fossero costituiti nel termine di sette giorni antecedenti la CP_1 predetta udienza, avrebbero ricevuto dalla cancelleria del Tribunale il differimento d'ufficio dell'udienza al 07.03.2024, il quale era stato, in ogni caso, correttamente annotato nel fascicolo in data 04.03.2024.
Parte reclamata richiedeva, infine, il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 52 CCII, in quanto il requisito del fumus boni iuris era smentito dalle difese presentate con la propria comparsa di costituzione, mentre in merito al requisito del periculum in mora, parte reclamante nulla aveva dedotto, limitandosi ad evidenziare la sussistenza di “gravi motivi”.
Ad ogni buon conto, evidenziava come nelle more del giudizio di reclamo, il protrarsi della liquidazione giudiziale non comportava un depauperamento in capo al reclamante, in quanto la società era da tempo inattiva e i beni immobili di proprietà di quest'ultima erano interamente oggetto di pignoramento.
All'udienza del 17.06.2025 comparivano i legali della parte reclamante e del Liquidatore della Liquidazione Giudiziale, che insistevano nelle rispettive istanze difensive.
Esaurita la discussione orale, la Corte tratteneva la causa a decisione.
Motivi della Decisione
Il reclamo non è accoglibile.
Va rilevato che, all'udienza di discussione del 17 giugno 2025, la parte reclamante insisteva nell'eccezione relativa al mancato deposito in modalità telematica dei documenti da parte del pubblico ministero, con conseguente nullità della sentenza;
in secondo luogo richiamava le proprie difese aventi ad oggetto l'accoglimento del motivo di reclamo, attinente all'omessa notifica al socio accomandatario del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione dell'istanza di liquidazione giudiziale. Rilevava che il decreto di rinvio dell'udienza era stato notificato soltanto alla società e non anche al socio illimitatamente responsabile . Controparte_1
8 La parte reclamata richiamava le proprio difese e chiedeva il rigetto del reclamo rilevando che la documentazione del pubblico ministero risultava comunque depositata in appello in via telematica e sarebbe stato in ogni caso possibile per la controparte averne conoscenza, comparendo all'udienza e costituendosi in giudizio.
Dall'esame degli atti di primo grado, si rileva, in linea di fatto che, alla prima udienza fissata per la data del 15/1/2025, il giudice relatore rilevava l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al socio e rinviava al 5/3/25, mandando al CP_1
PM di notificare ricorso, decreto e verbale dell'udienza a Rinviava quindi CP_1
l'udienza al 5.03.2025;
La notifica alla società risultava invece essere stata regolarmente effettuata (come ordinato dal tribunale di Aosta), a cura della cancelleria;
su tale circostanza, infatti, non è stata proposta alcuna doglianza né da parte della società, né da parte del socio CP_1
Risulta poi effettuata una notifica del ricorso, del decreto e del verbale dell'udienza a cura Co dell'agente di a (a mani del figlio) il 29/1/2025, in ottemperanza a quanto CP_1 ordinato dal Giudice Delegato al PM del Tribunale di Aosta, per l'udienza del 5.3.2025.
In data 4/3/25, provvedendo fuori udienza, il Giudice Delegato rinviava l'udienza (già fissata per il 5.3.2025) al 7/3/25, senza disporre alcuna notifica del rinvio (né alla società né al socio).
All'udienza del 7/3/25, il PM produceva la relata di notifica a nessuno compariva CP_1
per i convenuti (né per la società, né per il socio) e il Tribunale di Aosta dicharava aperta la liquidazione giudiziale.
Ciò premesso, rileva questa Corte, per quanto attiene al primo motivo di impugnazione, che l'art. 37, secondo comma, CCII dispone che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero. La domanda presentata da soggetti diversi dal debitore può avere per oggetto solamente l'apertura della liquidazione giudiziale. La legge non prevede espressamente, nei confronti del P.M. e dei soggetti diversi dal debitore, quali documenti debbano essere prodotti.
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha presentato il proprio ricorso facendo riferimento ad una segnalazione del Tribunale di Aosta del 30.07.2024 e alle circostanze evidenziate dalla Guardia di Finanza in data 11.11.2024, motivando il ricorso con riferimento a tlla situazione in cui si trovava la società La Pineta e indicando tutte le circostanza nel ricorso stesso. Tale ricorso è stato trasmesso alla Controparte_6
[...
[...] [...]
, a cura della Cancelleria del Tribunale di Aosta, così come richiesto da Giudice
[...]
Delegato nel proprio decreto di fissazione di udienza. Nessuna violazione del diritto di difesa può pertanto ravvisarsi, atteso che la società è stata regolarmente posta nelle condizioni di prendere visione della documentazione richiamata dal Pubblico Ministero.
In merito al secondo motivo di doglianza, si rileva innanzitutto come, nel caso in esame, si sia trattata di un mero rinvio e non di anticipazione dell'udienza. Come giustamente è stato eccepito, qualora la parte reclamante fosse comparsa e si fosse regolarmente costituita all'udienza nella data originariamente fissata, ben avrebbe potuto venire a conoscenza del rinvio stesso.
A ciò si aggiunga che l'art. 41 del Codice della Crisi di Impresa non dà alcuna indicazione specifica circa la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Ciò comporta,
a parere di questa Corte, che la questione va esaminata alla luce dei principi generali sanciti dal codice di procedura civile, dovendo trovare quindi una risposta nelle generali regole codicistiche.
In particolare va richiamata la norma dell'art. 292 c.p.c, che testualmente recita:.
“L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente”.
Non vi era dunque alcun obbligo di notifica del decreto che aveva rinviato l'udienza dal 5 al
7 marzo 2025.
In conclusione, il reclamo va respinto e le spese, per il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte reclamante, spese che vengono liquidate in base al criterio di valore indeterminato, di complessità bassa, nei valori minimi, atteso che la decisione della causa non ha avuto ad oggetto questioni particolari di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 ss. del
D. Lgs. 14/2019 avverso la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 3/2025, del
Tribunale di Aosta, la Corte di Appello di Torino, Sezione I civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
10 RESPINGE il reclamo proposto da , in proprio e in qualità di legale Controparte_1
rappresentante e socio accomandatario della società Parte_1
;
[...]
DICHIARA tenuto e CO , in proprio e in qualità di legale Controparte_1
rappresentante e socio accomandatario della società Immobiliare La Pineta di Gontier
Massimo s.a.s. alla refusione delle spese di lite, in favore della
[...]
e del Controparte_2
socio accomandatario , in persona della curatrice dott.ssa Controparte_1 CP_3
, liquidate in complessivi € 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, €
[...]
709,00 per la fase introduttiva, € 1.735,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili.
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perchè la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello, il 20.06.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 479/2025 promosso da:
(C.F.: in proprio e in qualità di socio Controparte_1 C.F._1
accomandatario della società Parte_1
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Carpe e Stefano P.IVA_1
Fabio Mossino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Torino, Via
Guicciardini n. 1, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
Controparte_2
e del socio accomandatario , in persona della curatrice
[...] Controparte_1
dott.ssa , con studio in Pinerolo, Piazza Roma n. 1, rappresentata e CP_3 difesa dall'avv. Francesco Mazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Amedeo Avogadro n. 11, come da procura in atti.
- parte reclamata - in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis,
1 In via preliminare.
Sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 14/2019.
In via principale.
Dichiarare la nullita della sentenza del Tribunale di Aosta n. 3/2025, pubblicata in data
26.03.2025, e conseguentemente revocare la liquidazione giudiziale disposta nei confronti della e del socio accomandatario Controparte_4
sig. . Controparte_1
In via subordinata.
Dichiarare la nullita della sentenza del Tribunale di Aosta n. 3/2025 pubblicata in data
26.03.2025 nella parte in cui e stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario sig. e conseguentemente revocare la Controparte_1 liquidazione giudiziale disposta nei confronti di quest'ultimo.
In ogni caso.
Con vittoria del compenso e delle spese di lite, oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa come per legge.”
Per parte reclamata:
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Torino,
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII;
- nel merito, respingere il reclamo alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 3/2025 e confermare, in ogni caso, l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
, nonché del socio accomandatario;
Parte_1 Controparte_1
- in via istruttoria, qualora non ritenuta sufficiente la analoga produzione in questa sede operata dall'esponente di cui infra sub 3), disporre che venga acquisito al presente procedimento il fascicolo telematico relativo al procedimento RG n. 23/2024 del Tribunale di Aosta, Ufficio per la composizione delle crisi e la gestione delle insolvenze, e che vengano ordinati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta il deposito cartaceo e quello telematico del fascicolo documenti contenente i documenti allegati il ricorso ex art. 38 CCII denominati “segnalazione del Giudice civile e allegati” e “ Nota della
GDF in data 11.11.2024”.
In ogni caso, col favore di compensi e spese del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 DM 55/2014.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
2 Il sostituto Procuratore chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
In data 19.11.2024 il P.M. presso il Tribunale di Aosta depositava in modalità cartacea nella Cancelleria del Tribunale di Aosta ricorso ex art. 38, D.lgs. 14/2019, nei confronti del signor , in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio Controparte_1
accomandatario della società Immobiliare La Pineta di Gontier Massimo s.a.s. Il P.M. fondava il proprio ricorso su un'ordinanza del Tribunale di Aosta del 30.07.2024, nonché su una nota della Guardia di Finanza dell'11.11.2024; tuttavia, non provvedeva al deposito degli atti, né telematicamente, né mediante altre modalità.
Con l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale il P.M. evidenziava, in particolare, che la società convenuta si trovava in un grave stato di crisi, ormai irreversibile, non avendo quest'ultima alcuna operatività ed essendo priva di flussi di cassa sufficienti a far fronte alle proprie obbligazioni. Sussistevano, specificatamente, inadempimenti risalenti agli anni 2005, 2013 e 2014, concernenti rate di mutui fondiari contratti dalla società. Era, inoltre, del tutto assente la contabilità sociale, in quanto non era stato possibile reperire libri, registri o rendiconti relativi all'attività di impresa. La società era altresì soggetta a diverse procedure di pignoramento immobiliare ed era priva dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alle procedure concorsuali “minori”. Tutti questi elementi rimarcavano come la condizione di non solvibilità della società non fosse temporanea, bensì consolidata ed irreversibile.
Il Tribunale di Aosta convocava le parti per l'udienza del 15.01.2025, disponendo che il
P.M. provvedesse a notificare il ricorso e il decreto al signor e che la Cancelleria li CP_1 notificasse alla società. Rilevata l'omessa notifica al signor il Tribunale fissava CP_1
ulteriore udienza per il 05.03.2025, disponendo che il P.M. provvedesse alla notifica di ricorso, decreto e verbale di udienza a La notificazione avveniva in data CP_1
29.01.2025, ma in data 04.03.2025 il Tribunale rinviava d'ufficio l'udienza al 07.03.2025, a cui i convenuti non comparivano. Il GD, su istanza del PM, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3/2025, emessa in data 19.03.2025, pubblicata il 26.03.2025 e notificata in data 27.03.2025, il Tribunale di Aosta dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del signor , in proprio e in qualità di legale rappresentante e Controparte_1
3 socio accomandatario della società Parte_1
nominava il curatore dott.ssa , ordinava al legale rappresentante della Controparte_3
società in accomandati semplice il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 17.09.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti reali personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Tribunale riteneva il ricorso fondato, in quanto – come segnalato con ordinanza del
30.07.2024 – la società:
(i) Era gravata da diversi pignoramenti immobiliari;
(ii) Era inattiva;
(iii) Non si era costituita nel procedimento, nonostante la grave esposizione debitoria, mostrando così un totale disinteresse per la gestione e la continuazione dell'impresa;
I suddetti elementi evidenziavano, secondo il Giudice, l'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ponendo la stessa in una condizione di insolvibilità non eccezionale, bensì ricorrente e consolidata, tale da giustificare l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
Con ricorso del 18.04.2025, depositato in data 24.04.2025 e notificato alle controparti in data 08.05.2025, , in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio Controparte_1
accomandatario della società Immobiliare La Pineta di proponeva Parte_1
reclamo avverso la sentenza n. 3/2025 del Tribunale di Aosta, chiedendo in via preliminare di sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento degli altri atti di gestione ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 14/2019. Domandava, poi, la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la conseguente revoca della liquidazione giudiziale;
in via subordinata, chiedeva la dichiarazione di nullità della sentenza nella parte in cui era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario , in ogni caso “con vittoria del Controparte_1 compenso e delle spese di lite, oltre rimb.forf. 12%, Iva e Cpa come per legge”.
Parte reclamante, preliminarmente, eccepiva che la documentazione fondante il ricorso del P.M. (ordinanza del Tribunale di Aosta del 30.07.2024 e nota della Guardia di Finanza
4 del 11.11.2024) non era stata depositata nel fascicolo, né telematicamente, né in forma cartacea. In ogni caso, secondo la disciplina del processo civile telematico ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., i documenti dovevano obbligatoriamente essere depositati in modalità telematica, per cui quelli prodotti in forma cartacea non erano acquisibili al processo ed erano, pertanto, inammissibili. Detto errore, secondo parte reclamante, non poteva essere sanato, se non in violazione dei principi di difesa e di buon andamento della
Pubblica Amministrazione, ex artt. 24 e 97 Cost.
Parte reclamante affermava di avere avuto visione, in seguito a visibilità del fascicolo, solamente dell'informativa INPS, da cui risultava un'esposizione debitoria di € 5.321,21; se anche controparte avesse depositato ulteriore documentazione con modalità differenti da quella telematica, il reclamante non era tenuto a conoscerli, in quanto sulla base del principio dell'affidamento, si doveva attenere a quanto prodotto telematicamente.
Eccepiva, pertanto, che la motivazione della sentenza di primo grado fosse priva di contenuto autonomo, essendosi limitata un mero richiamo dell'ordinanza del 30.07.2024, valutando lo stato di insolvenza della società senza avere contezza della complessiva entità dei debiti di quest'ultima. La decisione del Giudice non consentiva alcun controllo da parte del soggetto reclamante, in quanto si trattava di una generica allegazione basata sulla suddetta ordinanza. Parte reclamante evidenziava che l'allegazione di una presunta incapacità di adempiere “con la dovuta regolarità” non era sufficiente ad evidenziare uno stato di insolvenza adeguato all'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII; non erano dimostrate nemmeno le condizioni di procedibilità di cui all'art. 41, comma
5 CCII.
Parte reclamante affermava, inoltre, che l'ordinanza del Tribunale di Aosta 04.03.2025, la quale rinviava l'udienza alla data 07.03.2025, non era stata notificata al signor il CP_1 quale pertanto non era comparso all'udienza.
Per tutte le suddette ragioni, chiedeva la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado.
Domandava, altresì, la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione, ai sensi dell'art. 52 CCII, ritenendo sussistenti gravi e fondati motivi.
Con atto depositato il 08.05.2025 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Torino, ritenendo condivisibile la motivazione del Giudice di primo grado, depositava parere negativo avverso il reclamo proposto dal ricorrente e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
5 In data 12.06.2025 si costituiva la Curatela della Liquidazione Giudiziale, in persona della curatrice dott.ssa , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione di CP_3
controparte ex art. 52 CCII, nonché il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Parte reclamata, in particolare, deduceva l'infondatezza del primo motivo di impugnazione, con cui controparte contestava la violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione, per mancato rispetto del diritto di difesa e del principio di buon andamento della Pubblica
Amministrazione da parte del Tribunale, per avere il PM depositato i documenti inerenti all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale solamente in formato cartaceo. Parte reclamata evidenziava come la censura di violazione dell'art. 97 Costituzione fosse inammissibile, in quanto controparte non aveva precisato le concrete violazioni nel caso di specie. Non era, inoltre, stato violato il diritto di difesa, poiché la giurisprudenza era concorde nel ritenere che la violazione dell'art. 169 quater disp. att. c.p.c. comportava una mera irregolarità, e non la sanzione della nullità o dell'inammissibilità. Nel caso di specie, la società e il socio accomandatario avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di difesa se si fossero regolarmente costituiti nel corso del procedimento di primo grado, in quanto il decreto di convocazione era stato correttamente notificato ad entrambe le parti;
avrebbero, quindi, potuto avvedersi del deposito cartaceo della documentazione richiamata dal PM e contestare la mancata produzione telematica, facoltà non più esercitabile nel corso del presente giudizio.
In ogni caso, parte reclamata affermava che la documentazione controversa era pacificamente conoscibile degli istanti e che questa provava incontrovertibilmente la legittimità dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
L'annotazione dell'11.11.2024 della Guardia di Finanza, in particolare, evidenziava: (i)
l'assenza di contabilità sociale e di bilanci;
(ii) l'impossibilità di individuare la consistenza patrimoniale della società; (iii) l'assenza delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni
IVA; (iv) la mancata operatività della società, la quale nel periodo intercorso tra il gennaio
2021 e l'ottobre 2024 aveva emesso una sola fattura, mai incassata;
(v) la proprietà di alcuni beni immobili in capo alla società, per un valore ricompreso indicativamente tra €
495.069,97 ed € 540.076,30 (non sufficiente, in ogni caso, al soddisfacimento di tutti i creditori); (vi) l'assenza in capo alla società di conti correnti o rapporti patrimoniali, con la sola presenza di contratti di finanziamento, garanzie e crediti stipulati con NC LA,
TE LO e NI NC, tutti chiusi o ancora legati a procedure esecutive;
(vii) una situazione debitoria nei confronti dell'Erario, risalente già al 2005, pari a complessivi €
6 216.014,20 e (viii) una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di
Aosta, instaurata dalla per crediti derivati da un'operazione di Parte_2 cartolarizzazione, dal valore complessivo di € 1.010.178,45.
Parte reclamante avrebbe potuto prendere visione, altresì, dell'ordinanza del Giudice civile del 30.07.2024, essendo questa stata resa nel procedimento iscritto dinnanzi al Tribunale di Aosta con RG 602/2023; era, tuttavia, rimasta contumace anche nel predetto giudizio.
Era infondata, altresì, l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per vizio di
“motivazione apparente”, in quanto il Tribunale aveva correttamente chiarito gli elementi costitutivi dell'insolvenza della società ed aveva evidenziato come la situazione fosse irreversibile e giustificasse, pertanto, l'apertura della liquidazione giudiziale. Il Giudice non si era limitato ad un mero richiamo della documentazione prodotta dal PM, bensì aveva integrato gli atti con una motivazione che evidenziava la situazione di inattività societaria e il disinteresse nel proseguimento dell'attività d'impresa, nonché la grave esposizione debitoria della società e il disinteresse nel regolare adempimento delle proprie obbligazioni.
Parte reclamata evidenziava poi che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, nei confronti di una società che non sia ancora in stato di liquidazione, come nel caso in esame, l'attivo patrimoniale è irrilevante se, allo stato, la società non è in grado di soddisfare immediatamente i propri creditori.
Parte reclamata sottolineava, inoltre, come fosse onere di controparte provare l'insussistenza dei limiti dimensionali normativamente richiesti per la procedura concorsuale, onere a cui, nel caso di specie, la parte reclamante si era sottratta. In ogni caso, i debiti in capo alla società erano di molto superiori al limite di € 30.000,00 previsto dal CCII, essendo pari indicativamente ad € 1.300.000,00. Era pacificamente provata anche la situazione di insolvenza irreversibile in capo alla società, così come richiesta dall'art. 2, lett. b) CCII, in quanto sussistevano in capo alla società:
- Assenza di operatività;
- Mancanza di flussi di cassa;
- Incapacità di adempiere alle obbligazioni contratte, risalenti agli anni 2013/2014;
- Rate di mutui fondiari non pagate;
- Debiti fiscali sin dall'anno 2005;
- Assenza di contabilità sociale;
- Pendenza di procedure di pignoramenti immobiliari.
7 In merito ai requisiti per la definizione, della società reclamante, di “impresa minore”, la
Curatela evidenziava che l'onere probatorio gravava sulla controparte ma che, in ogni caso, già la Guardia di Finanza con l'annotazione dell'11.11.2024 aveva evidenziato l'assenza dei requisiti per l'accesso alle procedure concorsuali minori, in quanto l'attivo societario risultava pari a circa € 500.000,00 e il passivo pari ad € 1.300.000,00.
Parte reclamata evidenziava l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame, in quanto il contraddittorio, durante il giudizio di primo grado, era stato regolarmente istituito mediante la convocazione di costituzione delle parti per l'udienza del 05.03.2024: se la società e il signor si fossero costituiti nel termine di sette giorni antecedenti la CP_1 predetta udienza, avrebbero ricevuto dalla cancelleria del Tribunale il differimento d'ufficio dell'udienza al 07.03.2024, il quale era stato, in ogni caso, correttamente annotato nel fascicolo in data 04.03.2024.
Parte reclamata richiedeva, infine, il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 52 CCII, in quanto il requisito del fumus boni iuris era smentito dalle difese presentate con la propria comparsa di costituzione, mentre in merito al requisito del periculum in mora, parte reclamante nulla aveva dedotto, limitandosi ad evidenziare la sussistenza di “gravi motivi”.
Ad ogni buon conto, evidenziava come nelle more del giudizio di reclamo, il protrarsi della liquidazione giudiziale non comportava un depauperamento in capo al reclamante, in quanto la società era da tempo inattiva e i beni immobili di proprietà di quest'ultima erano interamente oggetto di pignoramento.
All'udienza del 17.06.2025 comparivano i legali della parte reclamante e del Liquidatore della Liquidazione Giudiziale, che insistevano nelle rispettive istanze difensive.
Esaurita la discussione orale, la Corte tratteneva la causa a decisione.
Motivi della Decisione
Il reclamo non è accoglibile.
Va rilevato che, all'udienza di discussione del 17 giugno 2025, la parte reclamante insisteva nell'eccezione relativa al mancato deposito in modalità telematica dei documenti da parte del pubblico ministero, con conseguente nullità della sentenza;
in secondo luogo richiamava le proprie difese aventi ad oggetto l'accoglimento del motivo di reclamo, attinente all'omessa notifica al socio accomandatario del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione dell'istanza di liquidazione giudiziale. Rilevava che il decreto di rinvio dell'udienza era stato notificato soltanto alla società e non anche al socio illimitatamente responsabile . Controparte_1
8 La parte reclamata richiamava le proprio difese e chiedeva il rigetto del reclamo rilevando che la documentazione del pubblico ministero risultava comunque depositata in appello in via telematica e sarebbe stato in ogni caso possibile per la controparte averne conoscenza, comparendo all'udienza e costituendosi in giudizio.
Dall'esame degli atti di primo grado, si rileva, in linea di fatto che, alla prima udienza fissata per la data del 15/1/2025, il giudice relatore rilevava l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al socio e rinviava al 5/3/25, mandando al CP_1
PM di notificare ricorso, decreto e verbale dell'udienza a Rinviava quindi CP_1
l'udienza al 5.03.2025;
La notifica alla società risultava invece essere stata regolarmente effettuata (come ordinato dal tribunale di Aosta), a cura della cancelleria;
su tale circostanza, infatti, non è stata proposta alcuna doglianza né da parte della società, né da parte del socio CP_1
Risulta poi effettuata una notifica del ricorso, del decreto e del verbale dell'udienza a cura Co dell'agente di a (a mani del figlio) il 29/1/2025, in ottemperanza a quanto CP_1 ordinato dal Giudice Delegato al PM del Tribunale di Aosta, per l'udienza del 5.3.2025.
In data 4/3/25, provvedendo fuori udienza, il Giudice Delegato rinviava l'udienza (già fissata per il 5.3.2025) al 7/3/25, senza disporre alcuna notifica del rinvio (né alla società né al socio).
All'udienza del 7/3/25, il PM produceva la relata di notifica a nessuno compariva CP_1
per i convenuti (né per la società, né per il socio) e il Tribunale di Aosta dicharava aperta la liquidazione giudiziale.
Ciò premesso, rileva questa Corte, per quanto attiene al primo motivo di impugnazione, che l'art. 37, secondo comma, CCII dispone che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero. La domanda presentata da soggetti diversi dal debitore può avere per oggetto solamente l'apertura della liquidazione giudiziale. La legge non prevede espressamente, nei confronti del P.M. e dei soggetti diversi dal debitore, quali documenti debbano essere prodotti.
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha presentato il proprio ricorso facendo riferimento ad una segnalazione del Tribunale di Aosta del 30.07.2024 e alle circostanze evidenziate dalla Guardia di Finanza in data 11.11.2024, motivando il ricorso con riferimento a tlla situazione in cui si trovava la società La Pineta e indicando tutte le circostanza nel ricorso stesso. Tale ricorso è stato trasmesso alla Controparte_6
[...
[...] [...]
, a cura della Cancelleria del Tribunale di Aosta, così come richiesto da Giudice
[...]
Delegato nel proprio decreto di fissazione di udienza. Nessuna violazione del diritto di difesa può pertanto ravvisarsi, atteso che la società è stata regolarmente posta nelle condizioni di prendere visione della documentazione richiamata dal Pubblico Ministero.
In merito al secondo motivo di doglianza, si rileva innanzitutto come, nel caso in esame, si sia trattata di un mero rinvio e non di anticipazione dell'udienza. Come giustamente è stato eccepito, qualora la parte reclamante fosse comparsa e si fosse regolarmente costituita all'udienza nella data originariamente fissata, ben avrebbe potuto venire a conoscenza del rinvio stesso.
A ciò si aggiunga che l'art. 41 del Codice della Crisi di Impresa non dà alcuna indicazione specifica circa la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Ciò comporta,
a parere di questa Corte, che la questione va esaminata alla luce dei principi generali sanciti dal codice di procedura civile, dovendo trovare quindi una risposta nelle generali regole codicistiche.
In particolare va richiamata la norma dell'art. 292 c.p.c, che testualmente recita:.
“L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente”.
Non vi era dunque alcun obbligo di notifica del decreto che aveva rinviato l'udienza dal 5 al
7 marzo 2025.
In conclusione, il reclamo va respinto e le spese, per il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte reclamante, spese che vengono liquidate in base al criterio di valore indeterminato, di complessità bassa, nei valori minimi, atteso che la decisione della causa non ha avuto ad oggetto questioni particolari di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 ss. del
D. Lgs. 14/2019 avverso la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 3/2025, del
Tribunale di Aosta, la Corte di Appello di Torino, Sezione I civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
10 RESPINGE il reclamo proposto da , in proprio e in qualità di legale Controparte_1
rappresentante e socio accomandatario della società Parte_1
;
[...]
DICHIARA tenuto e CO , in proprio e in qualità di legale Controparte_1
rappresentante e socio accomandatario della società Immobiliare La Pineta di Gontier
Massimo s.a.s. alla refusione delle spese di lite, in favore della
[...]
e del Controparte_2
socio accomandatario , in persona della curatrice dott.ssa Controparte_1 CP_3
, liquidate in complessivi € 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, €
[...]
709,00 per la fase introduttiva, € 1.735,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili.
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perchè la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello, il 20.06.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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