Sentenza 3 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2018, n. 54089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54089 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE RI nato a [...] il [...] LE RO nato a [...] il [...] PI AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2018 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che conclude per l'annullamento con rinvio per le posizioni di LE AB e ON QU;
rigetto per LE CI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 maggio 2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di LE AB, LE CI e ON QU avverso l'ordinanza emessa il 9 aprile 2018 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di concorso nell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti ad essi rispettivamente contestati nei capi 3) e 6) dell'imputazione provvisoria formulata in sede cautelare.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti indagati, che ha dedotto tre motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, non avendo l'ordinanza impugnata preso specificamente in considerazione, per ciascuno dei predetti indagati, le argomentazioni difensive svolte in sede di riesame, che segnalavano come plurime condotte di cessione di stupefacenti - non occasionali, ma continuative - non fossero di per sé incompatibili con il riconoscimento dell'invocata ipotesi lieve, tenuto altresì conto del fatto che taluni indagati sono incensurati o gravati da irrilevanti precedenti penali. Non risulta con chiarezza, peraltro, quali siano i ruoli ricoperti dagli indagati all'interno di una vicenda connotata da un mero rapporto di convivenza con un familiare coinvolto in una occasionale attività di micro-spaccio, né si comprende quali siano le condotte penalmente censurabili.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza si lamentano violazioni di legge con riferimento all'eccezione di bis in idem riguardo alla posizione di AB LE, per la quale pende un processo per fatti analoghi dinanzi al Tribunale di Napoli.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si censurano vizi della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnato valorizzato, al riguardo, il contenuto del tutto neutro di conversazioni telefoniche inerenti a rapporti familiari, di per sé non interpretabili nella prospettiva di un'attività di spaccio in itinere. Né, peraltro, le attività investigative hanno consentito di rinvenire, per ciascuno dei predetti indagati, alcun quantitativo di sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per la aspecificità di formulazione delle rispettive ragioni di doglianza.
2. La gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata dal G.i.p. a sostegno del provvedimento applicativo della su indicata misura coercitiva, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico dei ricorrenti, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio in relazione a ciascuna delle imputazioni provvisoriamente enucleate in sede cautelare.
2.1. Muovendo dalla dettagliata ricostruzione dei fatti e da una minuziosa disamina del quadro delle numerose ed univoche emergenze indiziarie - costituite, in particolare, dagli esiti delle attività d'intercettazione e di quelle di osservazione e controllo effettuate dagli organi investigativi, oltre che dalle operazioni di arresto e sequestro - l'impugnata ordinanza ha puntualmente esaminato e disatteso le obiezioni ed i rilievi difensivi, finanche in questa Sede reiterati, ponendo in evidenza una serie di elementi motivatamente ritenuti sintomatici del pieno coinvolgimento di ciascuno dei ricorrenti nelle fasi di realizzazione delle ipotizzate attività delittuose, e segnatamente: a) quanto al reato di cui al capo 3), concernente sostanze stupefacenti del tipo cocaina e "crack", la gestione da parte di AB LE - pur in stato di detenzione agli arresti domiciliari - di una "piazza di spaccio" nei pressi della sua abitazione, in collaborazione con la figlia ed il genero, QU ON, che faceva da tramite fra la LE ed i fornitori dello stupefacente, curandone anche il trasporto e consentendo in tal modo la continuazione dell'attività di gestione da parte della suocera, che vi era personalmente impossibilitata;
b) quanto al reato di cui al capo 6), concernente sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, la continuativa gestione da parte di LE CI, in concorso, fra l'altro, con il padre IN, di un'attività di spaccio in un luogo poco distante dall'abitazione, con l'indicazione della relativa rete di scambi, delle modalità operative e dei canali di approvvigionamento sul territorio, svolgendo, il LE CI, l'attività di spacciatore al dettaglio, ed il padre quelle di confezionamento per conto del figlio, nonché di spacciatore a sua volta e di intermediario per gli acquisti di droga.
2.2. Manifestamente infondata, oltre che aspecificannente formulata, e come tale inammissibile in questa Sede, poichè incentrata su asserzioni prive di un puntuale confronto critico-argomentativo con l'esaustiva e lineare motivazione dell'impugnata ordinanza, che ha partitamente affrontato ciascuna delle obiezioni mosse dalla difesa, deve poi ritenersi la doglianza dai ricorrenti prospettata in ordine alla ritenuta esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit., avuto riguardo al complesso di fattori dai Giudici di merito vagliati, sotto i molteplici profili delle modalità operative delle azioni delittuose, del carattere continuativo delle forniture e delle connesse attività di detenzione e spaccio poste in essere dai predetti indagati, della diversificazione della tipologia delle relative sostanze stupefacenti e della loro specifica connotazione.
2.3. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo alla violazione del ne bis in idem, dalla ricorrente LE solo genericamente prospettata, che i Giudici di merito hanno espressamente preso in esame e motivatamente disatteso con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, osservando come la contestazione formulata in sede cautelare si estendesse su un arco temporale più ampio, concluso proprio con l'episodio relativo all'arresto effettuato nei confronti della predetta indagata il 15 ottobre 2016, episodio assunto nell'ordinanza impugnata unicamente quale elemento di riscontro rispetto agli elementi indiziari già emersi dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione.
3. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedinnentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né hanno soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma hanno sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è in alcun modo sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.
4. Parimenti motivate devono altresì ritenersi, alla stregua di congrue ed esaustive argomentazioni, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari inerenti all'evidenziato pericolo di reiterazione, la cui sussistenza è stata dai Giudici di merito correttamente vagliata e calibrata in relazione a ciascuno dei ricorrenti, ponendo in rilievo lo svolgimento in maniera continuativa di attività finalizzate alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti, l'inserimento nel mercato della compravendita sul territorio di Ercolano e i numerosi, specifici, precedenti penali a carico, oltre ai diversi procedimenti penali pendenti nei loro confronti per altri gravi fatti di reato, sì da ritenere motivatamente inidonea, allo stato, qualsiasi misura meno afflittiva.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro duemila. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 novembre 2018 Il Consigliere es